Incarto n. 11.2022.92

Lugano 18 luglio 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Giamboni e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2019.60 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 16 ottobre 2019 da

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

RE 1 , (già patrocinata dall'avv. ),

giudicando sul reclamo (‟contestazioneˮ) del 25 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione del 23 maggio 2022 con cui il Pretore aggiunto le ha inflitto una multa disciplinare di fr. 200.–;

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di divorzio (DM.2019.60) promossa il 16 ottobre 2019 davanti al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città da CO 1 (1973) nei confronti della moglie RE 1 (1975), a un'udienza del 5 febbraio 2020 i coniugi si sono accordati sul seguente diritto di visita paterno sulla figlia R__________, nata il 7 febbraio 2010:

– (…)

– Dopo il 9 marzo 2020 il padre avrà con sé i figli sempre a cadenza quindicinale, riservati i turni di lavoro del padre, da sabato alle 10:00 a domenica alle 18:00 con pernottamento.

– Il passaggio dei figli avverrà se possibile presso il Punto di incontro di __________. La curatrice ne chiederà al più presto l'attivazione. Nel caso in cui l'esercizio del DDV fosse previsto in una data in cui il PDI fosse chiuso, il passaggio avverrà direttamente tra i genitori.

– I figli trascorreranno con il padre due settimane alla fine di agosto, compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre. Per quanto riguarda le vacanze dei Morti e di Natale, i genitori si accorderanno a tempo debito.

– Il padre potrà contattare durante la settimana i figli chiamando a casa della madre dalle 19.30 alle 19.45.

Tale regolamentazione è stata sostanzialmente confermata all'udienza del 12 marzo 2021 in cui le parti si sono intese sui periodi di vacanza.

B. Adito il 17 marzo 2022 da CO 1 con decisione ‟superprovvisionaleˮ del giorno dopo il Pretore aggiunto ha ordinato a RE 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare fino a fr. 1000.– per ogni singola violazione dell'ordine – “di collaborare e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visita nei fine settimana da lui indicati alla curatrice educativa entro il 15 di ogni mese (e da quest'ultima in seguito a lei comunicati) …”. Egli ha avvertito inoltre la convenuta che qualora non dovesse consegnare la figlia al padre questi avrebbe potuto richiedere l'intervento della forza pubblica per ottenerne la consegna. Chiamata a presentare osservazioni, in un memoriale dell'8 aprile 2022 RE 1 ha postulato la revoca di tale decisione. Con decreto cautelare ‟intermedioˮ del 13 maggio 2022 il Pretore aggiunto ha poi imposto il passaggio della figlia al Punto d'incontro di __________ fermo restando che fino all'attivazione di tale modalità lo scambio sarebbe avvenuto tra i genitori negli orari previsti fino a quel momento e “con le misure d'esecuzione di cui alla decisione inaudita parte del 18 marzo 2022”.

C. Il 20 maggio 2022 CO 1, deplorando il mancato esercizio del diritto di visita del fine settimana precedente nonostante l'intervento della polizia, ha chiesto al Pretore aggiunto di adottare le misure esecutive previste nel decreto del 18 marzo 2022. Con decisione (‟multa disciplinareˮ) del 23 maggio 2022 il Pretore aggiunto ha irrogato a RE 1 una multa disciplinare di fr. 200.–, da corrispondere entro 30 giorni, per aver contravvenuto all'ordine impartito con la decisione del 18 marzo 2022 di ‟collaborare e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visitaˮ.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo (‟contestazioneˮ) del 25 maggio 2022 per ottenere che la multa disciplinare sia annullata e che la decisione ‟supercautelareˮ del 18 marzo 2022 sia revocata. Il reclamo non è stato intimato per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di diritto di famiglia competono a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato con il n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice della convenuta il 24 maggio 2022. Introdotta il 27 maggio seguente, la ‟contestazioneˮ in esame, che può essere trattata come reclamo, è pertanto ricevibile.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, preso atto del rapporto della Polizia Comunale di __________ del 16 maggio 2022, ha accertato che RE 1 – con l'ausilio di suo fratello – ha compiuto “atti di chiaro ostruzionismo” nei confronti degli agenti di polizia intervenuti, ciò che ha impedito a CO 1 di esercitare il suo diritto di visita. Per il primo giudice essa ha così contravvenuto all'ordine impartitole con la decisione inaudita parte del 18 marzo 2022 di ‟collaborare e permettere al padre l'esercizio dei suoi diritti di visitaˮ. Donde la condanna di RE 1 a corrispondere entro 30 giorni una multa disciplinare di fr. 200.–.

  2. La decisione con cui viene inflitta una multa disciplinare in applicazione dell'art. 343 cpv. 1 lett. b CPC non costituisce una misura cautelare, perché ha carattere definitivo. Questa continua infatti a sussistere anche nel caso in cui la decisione da eseguire emanata in via supercautelare dovesse poi essere modificata (DTF 142 III 592 consid. 5.2). Tale misura è un mezzo di coercizione indiretta e come per le altre misure di tale natura, il giudice dell'esecuzione deve dapprima comminarla e poi, con una decisione “di attuazione”, infliggerla (DTF 142 III 589 consid. 3 con rinvii; v. anche Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer [curatore], Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 3 ad art. 343; Jenny in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 15 ad art. 254).

  3. RE 1, che non nega il mancato esercizio dei diritti di visita, sostiene che l'impedimento non è dipeso da lei ma dalla figlia, la quale come in passato ha espresso la chiara volontà di non vedere il padre neppure nel fine settimana del 14 maggio

  4. Essa soggiunge che già la sera prima del diritto di visita, R__________ aveva avvertito il papà di non volerlo incontrare, posizione da lei mantenuta anche il giorno seguente e poi riferita alla polizia, intervenuta a seguito dell'insistenza del padre. La reclamante afferma così di non avere ostacolato il diritto di visita, dichiarandosi disposta a concederlo in forma ridotta al fine di rispettare la volontà della figlia. Essa sottolinea inoltre che R__________, dodicenne, è in grado di manifestare la sua volontà di non volere incontrare il padre. A suo parere, poi, il decreto supercautelare del 18 marzo 2022 “rischia di strumentalizzare la figlia e di traumatizzarla”, tanto più che la ragazza non è stata sentita. Essa chiede in definitiva di annullare la multa così come la decisione emessa il 18 marzo 2022.

a) Dal postulato annullamento della decisione supercautelare del 18 marzo 2022 giova subito sgombrare il campo. Nel quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è infatti possibile rimettere in discussione la decisione da eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione (I CCA sentenza inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 6). Premesso ciò, tutto quanto RE 1 adduce nel suo reclamo andava sottoposto al Pretore aggiunto e non sollevato per la prima volta davanti a questa Camera. Nella procedura di reclamo, infatti, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC), non sono ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 324 consid. 6.6.1). Fondato su fatti e obbiezioni nuovi, il reclamo andrebbe così dichiarato d'acchito irricevibile.

b) Il problema è che, in concreto, il Pretore aggiunto non ha chiesto osservazioni a RE

  1. Ricevuta venerdì 20 maggio 2022 l'istanza di CO 1, egli ha statuito senza indugio il lunedì successivo. L'istanza in questione non è stata pertanto oggetto di discussione. Così procedendo, il primo giudice ha impedito alla convenuta di difendersi e dal presentare prove sull'assenza di colpa per l'inosservanza dell'ingiunzione, precludendole il diritto d'essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC). E una violazione del diritto d'essere sentito comporta per principio l'annullamento della sentenza impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito (DTF 144 I 17 consid. 5.3 142 II 226 consid. 2.8.1).

c) Né il vizio formale può reputarsi sanato per avere potuto, RE 1, far valere le sue ragioni davanti a questa Camera. Una sanatoria del diritto di essere sentito può entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2, 145 I 174 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.41 del 2 febbraio 2022 consid. 3). L'autorità di reclamo non dispone tuttavia di pieno potere cognitivo sull'accertamento dei fatti (art. 320 lett. b CPC). Il principio testé enunciato non trova pertanto applicazione nel caso specifico (analogamente: I CCA sentenza 11.2019.21 del 23 dicembre 2019 consid. 5e).

d) Nelle circostanze descritte non rimane quindi che annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio, dopo che avrà sentito RE 1 per iscritto o oralmente. Le particolarità della fattispecie giustificano di statuire – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Alla luce della violazione di carattere procedurale appare superfluo invitare CO 1 a formulare osservazioni che questa Camera non potrebbe comunque vagliare.

  1. Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, per altro nemmeno richieste, la reclamante essendosi difesa da sé e la stesura del reclamo non avendole verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Né si pone poi problema di ripetibili alla controparte, il reclamo non essendo stato intimato per osservazioni.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita sono impu-gnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale fe-derale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).

Per questi motivi,

decide 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisone impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. Notificazione a:

– ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2022.92
Entscheidungsdatum
18.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026