Incarto n. 11.2022.91 11.2022.97

Lugano 21 luglio 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Giamboni e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2021.414 (esecuzione di decisioni: diritto di visita) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 10 maggio 2021 da

RE 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro

CO 1 , (con recapito presso )

giudicando sul reclamo del 2 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 18 maggio 2022 (inc.11.2022.91) e sulla richiesta di gratuito patrocinio presentata dal reclamante il 7 giugno 2022 (inc. 11.2022.97);

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale (SO.2016.668) introdotta da IS 1 (1974) contro il marito CO 1 (1962), con decreto cautelare “nelle more istruttorie” del 14 ottobre 2016 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha attribuito i figli M__________ (nata il 10 dicembre 2005), L__________ (nato il 6 aprile 2007) ed E__________ (nato il 21 novembre 2008), alla madre con esercizio in comune dell'autorità parentale e disciplinato il diritto di visita paterno come segue:

  1. Al padre sono garantite le relazioni personali con i figli da esercitarsi in forma sorvegliata presso il Punto d'Incontro di __________ (c/o Istituto __________), con le seguenti modalità:

un sabato o una domenica ogni due settimane, per una durata di un'ora, secondo giorni e orari da concordare tra i genitori, tramite i rispettivi legali, e l'istituto, la prima volta il 22/23 ottobre 2016.

3.1 La madre è tenuta ad accompagnare i figli presso il Punto d'Incontro un quarto d'ora prima dell'orario d'inizio e a passare a riprenderli un quarto d'ora dopo la fine degli incontri.

Il padre dovrà presentarsi agli incontri soltanto all'orario d'inizio previsto e dovrà lasciare l'istituto non appena si saranno conclusi gli in­contri.

3.2 Durante l'esercizio del diritto/dovere di visita, al padre dovrà essere impedito di discutere con i figli circa il loro attuale luogo di domicilio, le scuole frequentate e i loro numeri di telefono, come pure degli asseriti maltrattamenti da loro subiti.

3.3 Gli operatori del Punto d'Incontro dovranno trasmettere a questa Pretura un breve rapporto circa lo svolgimento dei primi 4 diritti/doveri di visita, ritenuto che qualora dovessero riscontrare dei disagi nei figli nell'incontrare il padre dovranno darne immediato avviso alla Pretura, affinché possano essere adottate le opportune misure.

Un appello presentato da IS 1 contro il decreto cautelare appena citato è stato stralciato dal ruolo per desistenza da questa Camera con decreto del 16 dicembre 2016 (inc.11.2016.110). Nell'agosto del 2018 CO 1 si è trasferita con i figli a __________.

B. Il 10 maggio 2021 RE 1 si è rivolto al Pretore perché, in esecuzione alla decisione 14 ottobre 2016, ‟l'assistente sociale che sarà designato è incaricato di accompagnare i ragazzi M__________ (2005), L__________ (2007) ed E__________ (2008) __________ al PI più vicino con le scansioni già predisposteˮ e che ‟in caso di mancata esecuzione è autorizzato l'intervento delle autorità di esecuzione previste dagli artt. 13 LACPC-TI, 9 cpv. 1 e 2 LACPC-GRˮ. Egli ha altresì postulato l'acquisizione agli atti di vari incarti dalla Pretura e ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio. Chiamata a presentare osservazioni scritte il 31 maggio 2021 CO 1 ha proposto di respingere l'istanza, instando anch'essa per il gratuito patrocinio. L'8 giugno e il 27 agosto 2021 le parti hanno chiesto l'assunzione di varie prove.

C. Con decisione del 18 maggio 2022 il Pretore, dopo avere negato l'assunzione delle prove offerte dalle parti, ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 130.– per ripetibili. La richiesta di gratuito patrocinio dell'istante è stata respinta, mentre quella della convenuta è stata dichiarata priva d'oggetto per quanto attiene all'esenzione dal pagamento delle spese processuali ed è stata respinta per quanto riguarda il pagamento delle ripetibili.

D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo 2 giugno 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la sua istanza di esecuzione. Il 7 giugno 2022 egli ha poi sollecitato il beneficio del gratuito patrocinio. CO 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzione secondo l'art. 335 cpv. 1 CPC è, indipendentemente dal valore della prestazione, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG), il quale statuisce con la procedura sommaria (art. 339 cpv. 2 CPC). Contro le sue decisioni è dato unicamente reclamo (art. 309 lett. a CPC), da presentare – trattandosi di procedura sommaria – entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). I reclami contro le decisioni del giudice dell'esecuzione in materia di diritto di famiglia competono a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8 combinato con il n. 1 LOG). In concreto la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 24 maggio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 2 giugno 2022 (data della raccomandata) il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore, preso atto che la domanda di esecuzione riguardava il diritto di visita paterno disciplinato con il decreto cautelare del 14 ottobre 2016, ha constatato che l'istante non aveva prodotto la decisione da eseguire come indicato dall'art. 338 cpv. 2 CPC. Escluso che il richiamo dalla Pretura di tale decisione fosse sufficiente a sanare il vizio, e ricordato che il giudice dell'esecuzione non è tenuto a collaborare alla raccolta del materiale processuale il Pretore ha respinto l'istanza per mancanza di un presupposto formale. Oltre a ciò, a suo parere, la misura chiesta dall'istante non rientra in quelle esecutive indicate esaustivamente all'art. 343 cpv. 1 CPC. Quanto ai mezzi di prova offerti dalle parti, il primo giudice li ha ritenuti inutili ai fini del giudizio. Donde, in definitiva, la reiezione dell'istanza.

  2. Il reclamante rimprovera innanzitutto al Pretore di essere incorso in un formalismo eccessivo per aver respinto l'istanza a causa della mancata produzione del decreto cautelare da eseguire, tanto più che questo era stato emanato dal medesimo giudice. Ricordato che il Pretore conosceva il contenuto di tale decisione, tant'è che l'ha citata con precisione, a suo parere tale vizio formale poteva essere sanato dando seguito al richiamo dell'incarto come da lui chiesto nell'istanza. Egli deplora altresì che il rifiuto di assumere le prove da lui offerte è stato motivato nella decisone finale “con una prassi discutibile visto che l'art. 154 CPC prevede la previa emanazione di un'ordinanza sulle prove”, ragione per cui la procedura risultata inficiata da tale vizio.

a) Da quest'ultima argomentazione giova subito sgombrare il campo, giacché se è vero che il Pretore ha omesso di emanare un'ordinanza sulle prove, da ciò il reclamante non trae alcuna conseguenza. In dottrina v'è poi chi sostiene perfino che in procedura sommaria si può prescindere da ordinanze sulle prove (I CCA sentenza inc. 11.2017.85 del 17 aprile 2019 consid. 5 con rinvii). Un diniego di giustizia, poi, è dato se una prova è stata assunta senza che sia stata emanata un'ordinanza sulle prove (sentenza del Tribunale federale 4A_108/2017 del 30 maggio 2017 consid. 3.2). Per il resto, il Pretore ha motivato il diniego con la decisione finale e il reclamante non spiega quale pregiudizio gli sarebbe derivato dal fatto che il Pretore ha respinto con la decisione finale (anziché con ordinanza separata) le prove da lui offerte. Al proposito non occorre dilungarsi.

b) In concreto, il reclamante non nega di non avere allegato alla domanda di esecuzione la decisione da eseguire. Ora, l'art. 338 cpv. 2 CPC prevede che alla domanda di esecuzione l'istante deve allegare i documenti necessari, tra i quali segnatamente la decisione (messaggio del Consiglio federale: FF 2006 pag. 6755 in basso; Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer/Domej/Haas, ZPO, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 338; Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 4 ad art. 338; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione n. 10 ad art. 338; Kellerhals in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, edizione 2012, n. 10 ad art. 338; Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 6 ad art. 338; Rohner/Mohs in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 6 ad art. 338). Un solo commentatore parrebbe invero sostenere che il richiedente possa chiedere i documenti necessari al tribunale che ha emanato la decisione (Piotet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 12 ad art. 338). Egli rinvia tuttavia a un autore per il quale invece la richiesta al giudice dell'esecuzione di riferirsi d'ufficio alla decisione da eseguire non è sufficiente anche se si tratta del giudice del luogo in cui è stata emessa la decisione da eseguire (Droese in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 14 ad art. 338).

c) Sia come sia, per finire, la questione è di sapere se il Pretore, preso atto che l'istante non aveva allegato alla domanda di esecuzione la decisione da eseguire potesse respingere d'acchito l'istanza per tale mancanza (cfr. analogamente: Obergericht del Canton Zurigo sentenza RV140003 del 26 febbraio 2014) o se non dovesse previamente assegnare alla parte un breve termine per produrla. Il problema è che foss'anche incorso in un eccesso di formalismo e in un conseguente diniego di giustizia, il Pretore ha respinto la domanda di esecuzione per un altro motivo. E quando una decisione è sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricorso, nel senso che un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazione risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.70 del 7 aprile 2022 consid. 10b). In condizioni siffatte conviene passare all'esame delle censure riferite all'altra motivazione.

  1. Il reclamante ritiene sorprendente che per il Pretore le misure da lui chieste non rientrerebbero in quelle previste dall'art. 343 CPC. A suo giudizio è manifesto che la sua richiesta doveva essere compresa come misura coercitiva in applicazione dell'art. 343 cpv. 1 lett. d CPC. Ci si potrebbe domandare se basti manifestare stupore per ritenere il rimedio giuridico sufficientemente motivato, un ricorrente dovendo spiegare perché la sentenza di primo grado sia impugnata e per quali ragioni. Si volesse anche transigere in proposito, poco muterebbe, il reclamo non essendo destinato a miglior sorte.

a) Premesso che nel quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è possibile rimettere in discussione la decisione da eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione (I CCA sentenza inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 6), con la domanda di esecuzione in esame RE 1 chiede in sostanza di designare una terza persona con l'incarico di accompagnare i figli al punto d'Incontro “più vicino con le scansioni già predisposteˮ. Se non che tale richiesta esula dalla competenza del giudice dell'esecuzione. Certo, egli in virtù del suo potere di apprezzamento, può adattare il diritto di visita a nuove circostanze oppure sospenderlo temporaneamente o finanche rifiutarlo per tenere conto del bene del figlio (I CCA sentenze inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 6b e inc. 11.2021.131 del 24 novembre 2021 consid. 5b con rinvii). Il giudice dell'esecuzione non può tuttavia modificare la decisione da eseguire (sentenza del Tribunale federale 5A_247/2007 del 19 dicembre 2007 consid. 5.1). Né egli è abilitato a istituire una curatela di sorveglianza (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 698 nota 2503 con rinvii).

b) Non si disconosce che l'istante aveva altresì chiesto che ‟in caso di mancata esecuzione è autorizzato l'intervento delle autorità di esecuzioni previste dal diritto cantonaleˮ. Così come formulata non è invero dato di capire a chi l'ingiunzione debba essere diretta. Sia come sia, l'esecuzione forzata di un diritto di vista con figli capaci di discernimento appare problematico tant'è che si può finanche rinunciare all'uso della forza (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017consid. 6.1 con rinvio in: FamPra.ch 2018 pag. 570). Una misura del genere non entrava in linea di conto, il bene del figlio non potendo essere perseguito attraverso la coartazione. Ne segue, in definitiva, che il reclamo è destinato all'insuccesso.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dal reclamante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decreta: 1. Il reclamo è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico del reclamante.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  3. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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