Incarto n. 11.2022.86
Lugano 17 ottobre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice:
Giamboni, giudice presidente,
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2021.1181 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 dicembre 2021 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
giudicando sull'appello del 13 maggio 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 2 maggio 2022;
Ritenuto:
in fatto: che statuendo su un'istanza di modifica di misure protettici dell'unione coniugale introdotta il 15 dicembre 2021 da AO 1 (1984) nei confronti di AP 1 (1990), con sentenza del 2 maggio 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha affidato la figlia M__________ (nata il 5 maggio 2016) alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato il convenuto a versare dal mese di febbraio 2022 un contributo alimentare per la figlia di fr. 2040.– mensili (di cui fr. 1215.– quale contributo di accudimento), oltre l'assegno familiare, ponendo le spese processuali di fr. 1500.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 2200.– per ripetibili;
che contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 maggio 2022 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di mantenere la custodia alternata su M__________ e di fissare il contributo alimentare per la figlia in fr. 500.– mensili, assegno familiare non compreso;
che il 23 maggio 2022 AP 1 è stato invitato a depositare entro l'8 giugno 2022 la somma di fr. 1500.– sul conto corrente __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;
che su richiesta dell'appellante, con ordinanza del 7 giugno 2022 il termine per depositare l'anticipo è stato prorogato fino al 31 agosto 2022;
che, visto l'assenza di pagamenti, all'appellante è stato impartito il 13 settembre 2022 un termine suppletorio improrogabile fino al 3 ottobre 2022 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorsa infruttuosa quella data, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
che il 4 ottobre 2022 l'importo di fr. 1500.– è stato accreditato sul conto intestato al Tribunale d'appello, proveniente da un conto di J__________, padre dell'appellante;
che al fine di valutare la tempestività del pagamento il 6 ottobre 2022 la giudice delegata ha chiesto a AP 1 di documentare la data dell'addebito dei fr. 1500.– del conto di J__________;
che il 10 ottobre 2022 AP 1 ha trasmesso a questa Camera il giustificativo richiesto;
e considerando
in diritto: che il giudice impartisce un termine per la prestazione dell'anticipo delle spese presunte (art. 101 cpv. 1 CPC);
che se l'anticipo non è prestato nemmeno entro un termine suppletorio, il giudice non entra nel merito dell'azione o dell'istanza (art. 101 cpv. 3 CPC);
che per l'art. 143 cpv. 3 CPC il termine (suppletorio) è rispettato se il conto dell'appellante o del suo patrocinatore è addebitato entro l'ultimo giorno utile (DTF 143 IV 8 consid. 2.8; 139 III 364; sentenza del Tribunale federale 5A_654/2015 del 22 dicembre 2015, consid. 5.3);
che l'addebito cui fa riferimento l'art. 143 cpv. 3 CPC riguarda operazioni di pagamento tramite un conto postale o bancario in Svizzera, mentre un pagamento o un bonifico effettuato dall'estero è tempestivo solo se l'importo giunge sul conto del tribunale o in ogni caso alla Posta svizzera entro la scadenza del termine (sentenza del Tribunale federale 5A_481/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1.2; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. ad art. 128; Hoffmann-Nowotny/Brunner, Kurz Kommentar ZPO, n. 10 ad art. 143 CPC);
che nella fattispecie dalla documentazione prodotta dall'appellante si evince come il pagamento sia avvenuto tramite un conto bancario estero (o meglio tramite il portale della banca __________) a seguito dell'ordine impartito il 30 settembre 2022 (cfr. anche dichiarazione sottoscritta dal titolare del conto allegata alla lettera del 10 ottobre 2022);
che a tale data corrisponde in effetti la registrazione del pagamento (“Estado: Registrada”);
che, tuttavia, come si è detto, trattandosi di un versamento avvenuto dall'estero, l'addebito non è tuttavia determinante giacché per essere tempestivo, l'importo del pagamento doveva essere accreditato sul conto del tribunale entro il termine suppletorio del 3 ottobre 2022;
che, avvenuto con valuta 4 ottobre 2022, l'anticipo spese non è stato versato tempestivamente e deve ritenersi tardivo;
che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
che l'irricevibilità dell'appello comporta l'addebito delle spese processuali all'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni;
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).