11.2022.58

Incarto n. 11.2022.58

Lugano 6 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa OR.2012.207 (divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 25 ottobre 2012 da

AP1, Mo______, ed AP2, P______ T______ (patrocinati dall'avv. dott. PA1, L______)

contro

AO1, M______ (patrocinata dall'avv. PA2, L______),

giudicando sul reclamo del 28 marzo 2022 in materia di spese giudiziarie presentato da AP1 ed AP2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 febbraio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. M______ C______ nata H______ (1920), vedova, è deceduta il 4 novembre 2009 a L______, suo ultimo domicilio, lasciando i figli AO1 (1944), AP1 (1945) ed AP2 (1954). Non sono state rinvenute disposizioni di ultima volontà. Su istanza di AP1, il Pretore del Distretto di L______, sezione 4, ha emesso il 9 febbraio 2010 un certificato ereditario in cui i tre figli figurano quali unici eredi della defun­ta (inc. CN.2010.119).

B. Il 27 aprile 2012 AP1 ed AP2 si sono rivolti al Segretario assessore della medesima Pretura con un'istan­za di conciliazione per essere autorizzati a promuovere un'azio­ne di divisione ereditaria. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato agli istanti il 25 luglio 2012 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2012.279). Il 25 ottobre 2012 AP1 ed AP2 hanno convenuto così AO1 davanti al Pretore per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dell'eredità mediante formazione di tre lotti, eventualmente previa confezione di un inventario, e in caso di disaccordo per sorteggio tra eredi.

C. Nella sua risposta del 30 novembre 2012 AO1 ha chiesto preliminarmente che fossero accertate le liberalità da conferire per collazione e che gli attori la informassero sugli averi della madre, come pure sulla loro gestione. Nel merito essa ha proposto che la divisione dell'eredità fosse eseguita dopo collazione di fr. 2 174 061.10 in capo a AP1, oltre che di taluni beni in capo a entrambi gli attori. Quanto agli averi bancari, essa ne ha postulato il riparto in ragione di un terzo a ogni erede, mentre riguardo agli oggetti d'arte essa ne ha sollecitato la vendita ai pubblici incanti con divisione del provento, sempre in ragione di un terzo ciascuno. In una replica del 1° febbraio 2013 gli attori hanno ribadito le loro richieste, concludendo per la reiezio­ne delle pretese avversarie. Con duplica del 7 marzo 2013 la convenuta riaffermato il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 4 settembre 2013 le parti hanno confermato le rispettive doman­de e notificato prove.

D. L'istruttoria è cominciata il 18 febbraio 2015 ed è terminata il 17 aprile 2019, dopo vari accertamenti peritali. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro allegato del 28 giugno 2019 gli attori hanno reiterato la domanda di dividere l'eredità e di ripartirne gli attivi in ragione di un terzo a ogni fratello. Nel suo memoriale del 27 giugno 2019 la convenuta ha chiesto di accertare che AP1 fosse tenuto a conferire al compendio ereditario fr. 5 618 183.30, che la divisione avvenisse suddividendo gli attivi in ragione di un terzo ciascuno, che di conseguenza due conti bancari intestati alla defun­ta presso la E______ AG fossero attribuiti a lei e che fosse ingiun­to a AP1 di versarle un conguaglio di fr. 1 656 276.42 con interessi del 5% dal 4 novembre 2009.

E. Statuendo con sentenza del 22 febbraio 2022, il Pretore ha ordinato la divisione dell'eredità e disposto il riparto degli averi depo-sitati sui conti bancari della defunta presso la E______ AG (fr. 324 560.–), al netto delle spese di chiusura della relazione, in tre parti uguali tra i figli. Le spese processuali di complessivi fr. 45 500.– sono state poste a carico di AO1, tenuta a rifondere agli attori fr. 20 000.– complessivi per ripetibili.

F. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie della sentenza appe­na citata AP1 ed AP2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2022 per ottenerne la rifor­ma nel senso di vedere aumentate le ripetibili in loro favore a fr. 162 857.40. A titolo subordinato essi instano per l'annullamento del dispositivo e per il rinvio degli atti al Pretore ai fini di un nuovo giudizio sulle ripetibili. Nelle sue osservazioni dell'11 maggio 2022 AO1 propone di respingere il reclamo. Con replica spontanea del 27 maggio 2022 gli attori hanno reiterato il loro punto di vista. La convenuta non ha duplicato.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). In concreto la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore degli attori il 26 febbraio 2022 (traccia dell'invio ..__.____, agli atti). Inoltrato il 28 marzo 2022, ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto ricevibile. La prima Camera civile è competente per trattare i reclami contro le decisioni che riguardano spese processuali e ripetibili nelle materie che le sono attribuite per legge (art. 48 lett. a n. 8a LOG con rinvio all'art. 110 CPC), sempre che, ove si dia una controversia patrimoniale, il valore litigioso raggiunges­se fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta dinanzi al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò che è il caso in concreto (sotto, consid. 2c).

  1. Litigioso è nella fattispecie l'ammontare delle ripetibili dovute a AP1 ed AP2. Il Pretore le ha determinate in fr. 20 000.– complessivi applicando l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) al valore netto della successione documentato dall'inventario fiscale (fr. 255 714.20). I reclamanti chiedono di portare tale indennità a fr. 162 857.40. Sottolineano che, come lo stesso Pretore rileva, l'esa­me della collazione fatta valere dalla convenuta ha richiesto “un maggior impegno istruttorio” e un dispendio di tempo considerevole. Inoltre, come si desume dagli atti e dal memoriale conclusivo del 27 giugno 2019, la convenuta proponeva che il compendio della successione fosse accertato in fr. 5 942 860.32. E applicando l'art. 11 cpv. 1 del citato regolamento al valore

litigioso fr. 5 942 860.32, l'indennità per ripetibili dovrebbe ammon­tare ad almeno fr. 162 857.40, cifra che essi rivendicano.

a) Nelle cause con valore litigioso determinato o determinabile l'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa è determinata sulla base del valore stesso (art. 11 cpv. 1 del menzionato regolamento). Se è contestato il diritto a una divisio­ne ereditaria (art. 604 CC) il valore litigioso corrisponde al valore netto della successione; se invece sono contestate soltanto singole pretese di partecipan­ti all'eredità, il valore litigioso corrisponde a quello delle pretese controverse (DTF 127 III 398 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 5A_141/2019 del 7 giugno 2019 consid. 1.1.2). Questa Camera ha già avuto modo di applicare tanto la prima variante (sentenza inc. 11.2014.101 dell'11 aprile 2016 consid. 6; più recentemente: sentenza inc. 11.2020.45 del 5 marzo 2021 consid. 1) quanto la seconda (sentenza inc. 11.2010.96 del 17 apri­le 2013 consid. 11). Nel caso specifico il diritto alla divisione ereditaria non era contestato. Controversa era esclusivamente la collazione fatta valere dalla convenuta, sicché a torto il Pretore ha ritenuto che il valore litigioso corrispondesse al valore net­to della successione. Il valore litigioso corrispondeva in realtà a quello della pretesa controversa.

b) La collazione prospettata da AO1 in capo a AP1 ammontava a fr. 5 618 183.30, ciò che avrebbe portato la spettanza di ogni erede – secondo l'interessata – a fr. 1 980 953.44 (un terzo del compendio successorio). La convenuta rivendicava di conseguenza dal fratello l'importo di fr. 1 656 276.42 con interessi, più il portafoglio depositato sui conti della defunta presso la E______ AG (me­moriale conclusivo, pag. 10). Ora, secondo dottrina, qualora un obbligo di collazione sia fatto valere per ottenere una prestazione in denaro nell'ambito di un'azione di divisione (e il principio della divisione in sé non sia contestato), il valore litigio­so della collazione corrisponde a quello della liberalità soggetta all'obbligo; se l'attore chiede invece di accertare l'obbligo di collazione come tale, il valore litigio­so corrisponde a quello della liberalità soggetta a collazione moltiplicato per le quote che spettano ai partecipan­ti al processo che sono legittimati ad agire (Bohnet, Actions civiles, 2ª edizio­ne, vol. I, n. 9 al § 38; Burckhardt Bertossa in: Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 5ª edizione, n. 99 in fine ad art. 626 CC).

c) In sintesi, ove un versamento in denaro sia postulato in virtù di una collazione nel­l'ambito di un'azione di divisione (e il principio della divisione in sé non sia contestato), il valore litigioso coincide con quan­to il singolo erede pretende in base alla collazio­ne, come nel caso in cui promuovesse un'azione autono­ma di collazio­ne (Sterchi in: Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, edizione 2012, n. 17b ad art. 91). In concreto il valore litigioso non era pertanto – come asserisco-no i reclamanti – quello dell'intera collazione fatta valere dalla convenuta (fr. 5 618 183.30), bensì quello dell'importo che la convenuta avrebbe ottenuto in più, ove avesse avuto causa vinta, rispetto a quanto essa avrebbe ricevuto uscendo sconfitta dal processo. Ciò posto, la convenuta esigeva da AP1, in forza della collazio­ne, quanto era depositato sui conti della defunta presso la E______ AG (fr. 324 560.–: memoriale conclusivo degli attori, pag. 2 n. 3; doc. 37), più un conguaglio di fr. 1 656 276.42 (memoriale conclusivo dell'attri-ce, pag. 10 seg.), per un totale di fr. 1 980 836.42. Gli attori non contestano che un terzo di quanto era depositato sui conti della defunta presso la E______ AG (fr. 108 186.66) spettasse alla convenuta. Il valore litigioso risultava così di

fr. 1 872 649.80.

d) Come si è detto, nelle cause con valore litigioso determinato o determinabile l'indennità per ripetibili in favore della parte vittoriosa è determinata sulla base del valore medesimo (art. 11 cpv. 1 del noto regolamento). Tra l'aliquota minima e quella massima l'indennità va poi determinata in funzione delle circostanze concrete, “secondo l'importanza della lite, le sue difficoltà, l'ampiezza del lavoro svolto e il tempo impiegato dal­l'avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio” (art. 11 cpv. 5 del regolamento). Nondimeno, “nel caso di manifesta sproporzione tra il valore litigio­so o le prestazioni eseguite e l'onorario dovuto in base alla presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti in causa lo giustifichino”, l'autorità può derogare al menzionato art. 11 cpv. 5 (art. 13 cpv. 1 del regolamento).

e) L'art. 11 cpv. 1 del regolamento contempla, per cau­se dal valore litigioso oltre fr. 1 000 000.– sino a fr. 2 000 000.–, indennità per ripetibili comprese fra il 3 e il 5% del valore medesimo. In concreto la causa si è rivelata relativamente complessa, più che altro per il laborioso e impegnativo accertamento dei fatti (svoltisi sull'arco di più decenni), il quale ha implicato una lunga e articolata disamina nella sentenza del Pretore. Si giustificava di applicare così l'aliquota media del 4%, onde un'indennità per ripetibili di fr. 74 900.– (arrotondati), cui si aggiungo­no le spese fisse (4%: art. 6 cpv. 1 del regolamento, ovvero circa fr. 3000.–) e l'IVA. All'at­to pratico ciò equivale a retribuire circa 265 ore di lavo­ro alla tariffa di fr. 280.– orari (art. 12 del regolamento). Simile indennità può apparire elevata, ma è quanto la tariffa preve­de di regola per ogni causa ordinaria di media difficoltà avente un valore litigioso come quello del processo che ha opposto le parti nel caso in esame. Il suo ammontare trova giustificazione, del resto, nella grande responsabilità che incombeva all'avvocato proprio per l'alto valore in gioco (quasi due milioni di franchi) e non può dirsi dunque “manifestamen­te sproporzionata” nel senso del citato art. 13 cpv. 1 del regolamento.

f) Quanto alle prestazioni svolte dal legale, il patrocinio dei convenuti ha comportato in se­de forense un doppio scambio di allegati (petizione di 4 pagine e replica di 18 pagine), due udienze per tentare il raggiungimento di un accordo, un'udienza per le prime arringhe, la redazione di un elenco delle prove, lettere varie, un'ulteriore udienza “per incombenti”, tre altre udienze per l'escussione di cinque testimoni (verbali di 10 pagine complessive) e un memoriale conclusivo (20 pagine). Quanto al dispendio di tempo, tra le sei e le sette settimane di lavoro si giustificavano per la notevole mole di atti da esaminare, l'ispezione di varie particelle a registro fondiario, il vaglio delle copiose edizioni bancarie, lo studio degli allegati della convenuta e dei numerosi documenti da lei prodotti, le perizie di oggetti d'arte e quella su un immobile, la delucidazione di quest'ultimo referto, la corrispondenza, i necessari colloqui con i clienti e la raccolta di una ventina di documenti. Nemmeno sotto il profilo del lavoro svolto l'indennità tariffaria appare quindi “manifestamente sproporzionata”.

  1. Se ne conclude che il reclamo merita parziale accoglimento, l'indennità per ripetibili fissata dal Pretore, di fr. 20 000.–, dovendo essere portata a fr. 74 900.–, e non a fr. 162 857.40 come chiedono gli attori. Le spese del giudicato odierno seguono quindi la vicendevole soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC). Concretamente, AP1 ed AP2 ottengono fr. 54 900.– su un totale fatto valere di fr. 142 857.40. Si giustifica così di por-re a loro carico due terzi degli oneri processuali, mentre il resto va addebitato a AO1, cui gli attori rifonderanno un'indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle ripetibili controverse davanti a questa Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali di fr. 45 500.– e le spese processuali della procedura di conciliazione, anticipate dalle parti, sono poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori fr. 77 900.– complessivi per ripetibili, più l'IVA.

  1. Le spese del reclamo, di fr. 7000.–, sono poste per un terzo a carico della convenuta e per il resto a carico dei reclamanti in solido, che rifonderanno a AO1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– complessivi per ripetibili ridotte.

  2. Notificazione:

– avv. dott. PA1, L______; – avv. PA2, L______.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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