Incarto n. 11.2022.54 11.2022.90
Lugano 28 giugno 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Giamboni e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa DM.2020.39 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 16 giugno 2020 da
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )
contro
AO 1 (ora patrocinata dall PA 3 ),
giudicando sull'appello del 24 marzo 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 febbraio 2022 (inc. 11.2022.54) e sulla richiesta di gratuito patrocinio del 23 maggio 2022 presentata AO 1 contestualmente alle osservazioni all'appello (inc. 11.2022.90);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 febbraio 2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (19__________) e AO 1 nata __________ (19__________), ha ordinato all'istituto previdenziale del marito (Cassa pensioni , Z) di versare a quello della moglie (Istituto di previdenza __________) la somma di fr. 68 440.50, ha riconosciuto alla medesima un conguaglio di fr. 22 280.35 in liquidazione del regime dei beni ordinando alla __________ Assicurazioni __________, __________, di versare tale importo dal conto di previdenza individuale vincolata (terzo pilastro 3A) di cui alla polizza n. __________ del marito, su un conto della moglie presso l’Istituto di previdenza __________. Egli ha obbligato inoltre AP 1 a versare dal mese di luglio 2021, un contributo alimentare di fr. 515.– mensili fino al di lui pensionamento ordinario. Le spese processuali di complessivi fr. 3500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 marzo 2022 per ottenere la soppressione del contributo alimentare per la moglie e l'addebito delle spese processuali interamente a carico della convenuta. Nelle sue osservazioni del 23 maggio 2022 AP 1 propone di confermare il contributo alimentare di fr. 515.– mensili fino al 31 dicembre 2021 e di sospenderlo in seguito nella misura di fr. 363.– mensili “fino a quando proseguirà con il recente contratto di lavoro” con obbligo per il marito di versarle fr. 154.– mensili o quanto meno, in via subordinata, di ridurre dal 1° gennaio 2022 il contributo alimentare a fr. 154.– mensili, opponendosi per il resto a una diversa ripartizione degli oneri processuali. Contestualmente essa ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.
C. Il 17 giugno 2022 AP 1 ha trasmesso alla Camera una convenzione del giorno stesso in cui le parti si sono accordate sulla questione rimasta litigiosa e chiedono l'omologazione dell'accordo, come pure lo stralcio dell'appello dal ruolo.
Considerando
in diritto: 1. Una convenzione sulle conseguenze del divorzio è giuridicamente valida soltanto se omologata dal giudice e deve figurare nel dispositivo della decisione (art. 279 cpv. 2 CPC). L'art. 279 cpv. 1 CC stabilisce che il giudice omologa una convenzione sugli effetti del divorzio solo dopo essersi convinto “che i coniugi l'abbiano conclusa di loro libera volontà e dopo matura riflessione”. Prima di approvare l'accordo egli si sincera dunque che le parti abbiano capito la portata e le conseguenze degli impegni presi, che la loro volontà sia seria e durevole, come pure che la firma non sia dovuta a precipitazione, compiacenza o sfinimento (RtiD II-2015 pag. 794 consid. 8b). Che in concreto le parti abbiano concluso l'accordo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione” non fa dubbio, tanto più che erano assistite dai rispettivi legali. La convenzione inoltre risulta chiara e completa per quel che riguarda il punto rimasto controverso in appello (contribuito alimentare e modalità di pagamento).
Quanto all'adeguatezza, il giudice accerta che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendosi tutelare la parte economicamente più debole da atti di leggerezza, inesperienza o condiscendenza. Di regola, ad ogni modo, il giudice rifiuta l'omologazione solo in caso di sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle previsioni di legge, che si tratti di mantenimento dopo il divorzio o di scioglimento del regime dei beni (RtiD I-2022 pag. 569 n. 5c; v. anche II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii). Non tocca al giudice per contro indagare su questioni di mera adeguatezza (anziché di manifesta inadeguatezza), tranne nelle questioni cui si applichi il principio inquisitorio illimitato ossia in materia di filiazione e di previdenza professionale (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.120 del 21 maggio 2019 consid. 7a con rinvii). Anche per quel che attiene alla situazione della moglie, al cui riguardo vige il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), il giudice verifica nondimeno l'ammontare del contributo con pieno potere di cognizione ove il fabbisogno minimo di lei rimanga – in tutto o in parte – scoperto, sussistendo il rischio che in simile eventualità le casse pubbliche siano chiamate poi a colmare l'ammanco (RtiD II-2006 pag. 685 consid. 2).
In concreto, in merito alla soppressione del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2022, l'accordo non si scosta in maniera evidente e immediatamente riconoscibile dalle previsioni di legge ove appena si pensi che con un reddito dal 1° gennaio 2022 di fr. 3200.– mensili l'interessata è in grado di far fronte al proprio debito mantenimento di fr. 2863.– mensili. La convenzione non appare pertanto “manifestamente inadeguata” e il rischio che le casse pubbliche debbano farsi carico dell'interessata appare remoto. Nulla osta, in tali circostanze, all'omologabilità dell'accordo. Questo può essere altresì approvato anche per quanto riguarda gli oneri processuali (a carico dell'appellante) e
le ripetibili (compensate) in appello, fermo restando che la tassa di giustizia va moderata, giacché la causa termina senza sentenza (art. 21 LTF).
Per di più, le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; v. anche DTF 148 III 23 consid. 3.1 con rinvii). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (DTF 143 III 624 consid, 7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.26 del 4 marzo 2022 consid. 1). Nel caso concreto, visto il margine disponibile di AP 1 di fr. 2300.– mensili (reddito netto fr. 5660.–, meno fabbisogno minimo fr. 3360.–: sentenza impugnata, pag. 11 e 12), non si può dire di primo acchito che una richiesta di provvigione ad litem apparisse destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non avrebbe avuto modo di anticipare alla richiedente una congrua somma. Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale presuppone – appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da parte dell'altro coniuge (I CCA, loc. cit. consid. 2).
Per questi motivi,
decide: I. È omologata la seguente convenzione parziale sulle conseguenze del divorzio stipulata dalle parti:
ACCORDO
Perfezionato da
AP 1, __________
(patrocinata dall'avv. PA 1, __________)
e
AO 1, __________
(patrocinata dall'avv. PA 3, __________)
premesso che:
con sentenza 24.02.2022 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio dei coniugi __________ (annessa al presente accordo quale inserto A);
Più precisamente, il punto 4 della succitata sentenza di divorzio prevede che il signor AP 1, a partire dal mese di luglio 2021, è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di mantenimento di fr. 515.–. Il contributo è dovuto fino all'età legale del pensionamento del signor AP 1.
in data 24.03.2022 il signor AP 1 ha presentato appello alla succitata decisione ritenendo di non dover versare alcun contributo di mantenimento alla signora AO 1 (appello 14.03.2022 annesso al presente accordo quale inserto B);
a partire dal mese di gennaio 2022 la situazione lavorativa della signora AO 1 è cambiata e, ad oggi, può mantenersi da sola visto che il suo salario mensile netto ammonta a fr. 3200.– (contratti di lavoro annessi al presente accodo quale inserto C);
Tutto ciò premesso,
le parti convengono quanto segue:
Il punto 4 della sentenza di divorzio 24.02.2022 viene modificato come segue: il signor AP 1 verserà alla signora AO 1 unicamente i contributi di mantenimento arretrati per i mesi da luglio 2021 a dicembre 2021 considerato che a partire dal 1.01.2022 il signor AP 1 non è più tenuto a versare alcun tipo di contributo di mantenimento alla signora AO 1. Si tratta complessivamente di fr. 3090.– (franchi svizzeri tremilanovanta) a liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa.
La somma verrà versata in 6 rate mensili di fr. 515.– l'una, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2022, tramite versamento bancario sul conto __________, IBAN __________, intestato alla signora AO 1, __________.
A seguito della sottoscrizione dell'accordo, le parti chiederanno, per il tramite dei loro avvocati, l'omologazione del presente accordo alla prima Camera civile del Tribunale d'appello di Lugano, ove attualmente è pendente l'incarto n. 11.2022.54. La signora AO 1 chiederà l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e assistenza giudiziaria. La tassa di giustizia, proporzionalmente ridotta, rimane a carico del signor AP 1 e le ripetibili sono compensate. È riservata la concessione per la signora AO 1 all'ammissione del gratuito patrocinio e assistenza giudiziaria che la signora domanda indicando quale patrocinatrice l'avv. PA 3 ex art. 117 e 119 CPC.
Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente accordo sarà quello di __________.
Le parti si impegnano ad agire secondo buona fede, tanto nell'esercizio dei diritti, quanto nell'adempimento degli obblighi derivanti da questo accordo.
Questo accordo viene redatto in quattro esemplari originali, una per ciascuna parte e due per la prima Camera civile del Tribunale d'appello di Lugano.
__________ il 17.06.2022 (firmato) (firmato)
AO 1
__________ il 17.06.2022 (firmato)
AP 1
II. Il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è sostituito dall'accordo che precede. Tutti gli altri dispositivi rimangono invariati.
III. L'appello è stralciato dai ruoli.
IV. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono poste a carico di AP 1, compensate le ripetibili.
V. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 è respinta.
VI. Notificazione a:
;
.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).