Incarti n. 11.2022.43 11.2022.44

Lugano 5 febbraio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

cancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2019.30 (azione di mantenimento: provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 9 ottobre 2019 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinato dall' PA 2 ),

giudicando sull'appello del 28 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 15 febbraio 2022 (inc. 11.2022.43)

e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2022.44);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1969) e __________ (1973) si sono sposati a __________ il 6 agosto 1999. Dal matrimonio è nato AP 1, il 23 agosto 2001. Il padre lavora nella sede della __________ SA a __________, la madre è impiegata di vendita presso la __________ SA con un grado di occupazione del 90%. I genitori vivo­no separati dal novembre del 2016, quando il marito ha lascia­to l'abitazione coniugale (particella n. 850 RFD di __________, allora comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasfe-rirsi inizialmente dai genitori e in seguito in un appartamento a __________.

B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 il 20 febbraio 2017 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, a un'udienza del 28 marzo 2017 i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a vivere separati, sull'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale alla moglie, sull'affidamento di AP 1 alla madre e sulla disciplina del diritto di visita paterno. AO 1 si è impegnato inoltre a versare un contributo di mantenimento per il figlio di fr. 2250.– mensili (assegni familiari compre­si, salvo fr. 60.– percepiti dalla madre), oltre che continuare ad assumere “le rate del debito nei confronti dei genitori e nei confronti della banca”. Da parte sua __________ si è obbligata a pagare direttamente il premio dell'assicurazione malattia suo e del figlio, la retta della scuola privata, la tassa d'iscrizione e la mensa, come pure la rata del leasing del proprio veicolo. I genitori hanno convenuto infine di assumere, metà ciascuno, tutte le spese straordinarie di AP 1 legate all'attività scolastica e, se previamente concordate, le altre spese straordinarie, comprese quelle connesse alle attività sportive. Omologata l'intesa, il Pretore aggiunto ha stralciato la causa dal ruolo (inc. SO.2017.222).

C. Il 26 agosto 2019 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. DM.2019.233) e dal settembre del 2019 ha ridotto a fr. 1500.– mensili il contributo alimentare versato a AP 1, divenuto maggiorenne il 23 agosto precedente. Da parte sua AP 1, che a quel momento frequentava la quarta liceo __________ ha citato il padre il 9 ottobre 2019 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa per ottenere – previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio – un contributo alimentare di fr. 2136.– mensili dal 1° settembre 2019 (assegni familiari non compresi). Invitato a esprimersi per scritto, il 23 ottobre 2019 AO 1 ha proposto di respingere

l'istanza. Le parti sono state convocate a un'udienza del 12 dicembre 2019, durante la quale hanno notificato prove e chiesto al Pretore aggiunto di sospendere il procedimento per consentire trattative in vista di una soluzione amichevole della lite. Sospesa seduta stante, la causa, è stata riattivata il 4 febbraio 2020 su richiesta di AP 1. Contestualmente il Pretore aggiunto ha dato avvio all'istruttoria.

D. Il 24 febbraio 2020 AO 1 ha comunicato al Pretore aggiunto che dal mese di marzo 2020 avrebbe versato al figlio un contributo di fr. 1000.– mensili. AP 1 ha quindi chiesto il 25 marzo 2020 di condannare il padre, già in via supercautelare e nelle more istruttorie, a corrispondergli un contributo alimentare di fr. 2136.– mensili o, almeno, di fr. 1500.– mensili. La richiesta supercautelare è stata respinta l'indomani. Invitato a esprimersi per scritto su tale istanza, il convenuto vi si è opposto con osservazioni del 31 marzo 2020. Statuendo il 6 aprile 2020 con decreto cautelare “nelle more istruttorie”, il Pretore aggiunto ha posto a carico di AO 1 un contributo di fr. 1363.– mensili (assegni familiari non compresi) dall'aprile del 2020, senza prelevare spese processuali e precisando che l'assegnazione delle ripetibili sarebbe intervenuta con il decreto cautelare finale. Nel settembre del 2020 AP 1 ha iniziato gli studi universitari in scienze della terra con materia secondaria biologia a __________.

E. L'istruttoria è terminata il 26 agosto 2021 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 29 ottobre 2021 AP 1 ha ridotto a fr. 1717.05 dal 1° settembre 2019 l'importo chiesto a titolo di contributo di mantenimento. Nel proprio memoriale del 25 ottobre 2021 AO 1 ha ribadito l'opposizione a ogni versamento.

F. Statuendo con decreto cautelare del 15 febbraio 2022, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha condannato AO 1 a versare al figlio un contributo di mantenimento di fr. 1385.– mensili (assegni familiari non compresi) dal 1° ottobre 2019 al 31 luglio 2020 e di fr. 900.– mensili (assegni familiari non compresi) dal 1° agosto 2020. Inoltre ha assegnato a AP 1 un termine di trenta giorni per introdurre la causa di merito con la comminatoria che il provvedimento cautelare sarebbe decaduto in caso di inosservanza del termine. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 febbraio 2022 nel quale chiede che – conferitogli il gratuito patrocinio – il contributo cautelare in suo favore sia aumentato a fr. 1720.– mensili dal 1° ottobre 2019 al 31 luglio 2020 (assegni familiari non compresi) e a fr. 1230.– mensili da allora in poi (assegni familiari non com-presi). Il 17 marzo 2022 AP 1 ha promosso davanti al Pretore la causa di merito, che è stata sospesa l'indomani (inc. SE.2022.21). Nelle sue osservazioni all'appello del 6 novembre 2023 AO 1 propone di respingere l'impugnazione.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono appellabili entro dieci giorni (art. 248 lett. d e art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso rag­giungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore aggiunto (fr. 1717.05 chiesti dal 1° settembre 2019 per la durata presumibile della causa di merito, rispettivamente per la durata di un'adeguata formazione). Quanto alla tempestività del­l'ap­pello, il decre­to cautelare è stato notificato al patrocinatore dell'istante il 17 febbraio 2022 (tracciamento dell'invio n. __________ agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così la domenica 27 febbraio 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 28 febbraio 2022, ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile.

  1. Il 28 ottobre 2022 AO 1 ha trasmesso a questa Camera copia di un'ordinanza del 18 marzo 2022 con cui il Pretore aggiunto ha disposto la sospensione della causa di merito fino alla decisione di questa Camera sull'appello (inc. SE.2022.21) e copia di un verbale di udienza del 27 ottobre 2022 davanti al medesimo giudice dal quale risulta essere stato sospeso un altro procedimento da lui promosso contro il figlio (inc. SO.2022.674). Ora, il primo documento è superfluo, poiché accertamenti sull'introduzione della causa di merito già sono stati eseguiti d'ufficio da questa Camera al fine di verificare se il provvedimento emanato prima della litispendenza non fosse decaduto per un'eventuale inosservanza del termine dell'art. 263 CPC (sopra, lett. G). Quanto all'altro procedimento, del cui oggetto nulla è dato di sapere, la sospensione appare irrilevante ai fini del giudizio.

  2. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha rammentato anzitutto che al momento di promuovere causa l'istante abitava con la madre e frequentava la quarta liceo, mentre dall'ago-sto del 2020 egli si è trasferito a __________ (dove segue studi universitari), in un appartamento preso in locazione con la sua compagna. Il primo giudice ha calcolato così il fabbisogno minimo di lui fino al luglio del 2020 in fr. 2396.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 696.– [fr. 1200.– ridotti del 42% per il vitto fornito in natura dalla madre], alloggio fr. 394.– [un terzo degli oneri ipotecari assunti dalla madre], premio della cassa malati fr. 418.85, retta universitaria fr. 888.–). Dedotti gli assegni di formazione (fr. 320.– mensili), lo scoperto ammonta a fr. 2076.85 mensili. Per il periodo successivo il Pretore aggiunto ha ricalcolato il fabbisogno minimo del figlio in fr. 2165.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, metà del costo dell'alloggio fr. 725.–, premio della cassa malati fr. 418.85, retta universitaria fr. 139.15, spese di trasporto fr. 32.50). Dedotti gli assegni di formazione (fr. 320.– mensili) e imputato al figlio un reddito ipotetico da attività accessoria di fr. 500.– mensili, è risultato ancora uno scoperto di fr. 1345.50 mensili.

Quanto alla situazione economica dei genitori, il Pretore aggiun­to ha accertato il reddito del convenuto in fr. 8012.50 mensili netti (incluse le quote di tredicesima e la “remunerazione variabile” annua, ma dedotti gli assegni familiari) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 6277.05 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% fr. 1440.–, costi dell'alloggio fr. 1770.–, premio della cassa malati fr. 636.15, spese mediche fr. 65.–, premio dell'assicurazione vita fr. 228.65, rata del leasing fr. 140.–, premio dell'assicurazione RC auto fr. 140.–, imposta di circolazione fr. 46.75, carburante fr. 200.–, premio dell'assicurazione economia domestica e RC privata fr. 41.35, rata del prestito dei genitori fr. 195.90, imposte fr. 1000.–), onde un margine disponibile di fr. 1735.50 mensili. Il primo giudice ha poi determinato il reddito della madre in fr. 4874.– mensili (inclusa la quota di tredicesima, ma dedotti gli assegni familiari) conseguito grazie all'attuale occupazione al 90%, ad esclusione di un eventuale reddito ipotetico per il restante 10% della capacità lucrativa. Quanto al fabbisogno minimo di lei, egli lo ha definito in fr. 3979.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato del 20% fr. 1440.–, oneri ipotecari fr. 1283.– [recte: 1183], spese di riscaldamento fr. 157.–, abbonamento per la manutenzione del riscaldamento fr. 37.50, premio del “terzo pilastro” vincolato fr. 220.–, premio dell'assicurazione economia domestica e RC privata fr. 41.35 stimati, rata del leasing fr. 220.25, premio dell'assicurazione RC auto fr. 137.50, imposta di circolazione fr. 37.50, premio dell'assicurazione economia domestica e RC privata fr. 41.35, posteggio fr. 105.–, imposte fr. 300.– stimati, per un margine disponibile di fr. 895.– mensili.

Il primo giudice ha esaminato inoltre l'obiezione del convenuto circa la pretesa mancanza di relazioni personali con il figlio, ritenendo che le difficoltà non sono riconducibili a colpa esclusiva di quest'ultimo, visto il ruolo della madre nella rottura e le iniziative del figlio, che ha tenuto il padre al corrente dei suoi studi e del suo trasferimento, invitandolo anche a __________. Ciò posto, egli ha constatato che il margine disponibile del padre è pari a circa il doppio di quello della madre e ha quindi obbligato il convenuto a versare in via cautelare al figlio un contributo alimentare di fr. 1385.– mensili dal 1° ottobre 2019 al 31 luglio 2020 e di fr. 900.– mensili dopo di allora (assegni familiari non compresi).

  1. L'appellante si duole in primo luogo che il Pretore aggiunto abbia decurtato del 42% il minimo esistenziale del diritto esecutivo computato nel suo fabbisogno minimo fino al luglio del 2020 per tenere conto del vitto fornito in natura dalla madre. Adduce che, così facendo, si favorisce il padre, il quale, stante la riduzione del suo fabbisogno minimo, beneficia indirettamente della prestazio­ne fornita dalla madre. Chiede pertanto che gli sia riconosciuto l'intero importo di fr. 1200.– mensili e che il suo fabbisogno minimo fino al luglio del 2020 sia portato a complessivi fr. 2580.85 mensili.

a) Questa Camera ha già avuto modo di applicare una riduzione del minimo esistenziale trattandosi di un figlio maggiorenne, la cui madre si faceva carico del vitto senza esigere alcun corrispettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2015.8 dell'11 gennaio 2017 consid. 6a). In quel precedente tuttavia non entrava in linea di conto un'eventuale partecipazione della madre al fabbisogno minimo in denaro di lui (consid. 3). Nel caso in esa­me invece la decurtazione dell'importo base del minimo esistenziale ha per conseguenza che la madre si trova a finanziare il mantenimento del figlio non solo con il contributo in denaro calcolato sul fabbisogno minimo scoperto di lui in rapporto alle rispettive disponibilità dei genitori (un terzo per la madre, due terzi per il padre), ma anche con la prestazione in natura per il vitto che grava sulla sua economia domestica. E di tale maggiore partecipazione beneficia per finire il convenuto, il cui contributo in denaro è calco-lato sul fabbisogno minimo del figlio decurtato di tale spesa. Ne discende che il criterio adottato dal primo giudice non è adeguato alla presente fattispecie.

b) Un'altra questione è quella di determinare a quanto ammonti l'importo base del minimo esistenziale per un figlio agli studi e privo di redditi che dopo il compimento del diciottesimo compleanno continui ad abitare con un genitore. Invero la prassi di questa Camera, sviluppata prima della riforma del diritto del mantenimento del figlio (entrata in vigore il 1° gennaio 2017: RU 2015 4299) e della conseguenze giurisprudenza del Tribunale federale tesa ad introdurre un unico metodo di calcolo dei contributi alimentari valido per tutta la Svizzera (cosiddetto metodo “a due fasi”; DTF 147 III 274 consid. 6.1), prevedeva di considerare nel fabbisogno in denaro del figlio divenuto maggiorenne l'importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo per persona sola (fr. 1200.– mensili) a prescindere dal fatto che questi continuasse a vivere con uno dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid. 19). Del resto anche il Tribunale federale in precedenza aveva escluso l'adeguatezza del solo supplemento per figli (all'epoca di fr. 500.– mensili), trattandosi di giovani maggiorenni che seguissero studi universitari abitando con un genitore (sentenza del Tribunale federale 5C.150/2005 dell'11 ottobre 2005 consid. 4.2.2 con riferimenti).

c) Come sottolinea il convenuto, tuttavia, in una recente senten­za il Tribunale federale ha ritenuto corretto riconoscere per un figlio maggiorenne privo di redditi che abita dai genitori il medesimo importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo di un figlio minorenne, ovvero fr. 600.– mensili (sentenza 5A_382/2021 del 20 aprile 2022 consid. 8.3, citata in: Meier, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, Zurigo/San Gallo 2023, pag. 207). Specularmente al genitore con cui il figlio maggiorenne vive va riconosciuto l'importo base di fr. 1350.– mensili (sentenza del Tribunale federale 5A_6/2019 del 3 luglio 2019 consid. 4.4; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.52 del 7 gennaio 2024 consid. 4a con rinvii). Tale conclusione è del resto conforme al principio secondo cui determinante per fissare l'importo base applicabile in caso di coabitazione è il beneficio economico che deriva dalla comunione domestica (DTF 144 III 506 consid. 6.6). E sotto tale profilo la situazione di un diciottenne privo di redditi che vive con un genitore non si distingue sensibilmente da quella di un diciassettenne nella medesima situazione, tanto più trattandosi – come in concreto – di un giovane in formazione che sta ultimando il primo ciclo di studi dopo la scuola dell'obbligo, come per esempio la formazione liceale. In definitiva quindi l'importo riconosciuto dal primo giudice (fr. 696.– mensili) si rivela finanche favorevole all'istante.

  1. Per il lasso di tempo successivo all'agosto del 2020 l'appellante contesta il reddito ipotetico di fr. 500.– mensili imputatogli dal primo giudice. Al riguardo il Pretore aggiunto, ricordato che per giurisprudenza uno studente in lettere può esercitare in linea di principio un'attività al 20% e guadagnare fr. 700.– mensili, ha conteggiato all'istante un reddito di fr. 500.– mensili, tenuto conto della facoltà da lui frequentata, delle opportunità di lavoro in una città universitaria e del fatto che il diabete di cui egli soffre non ostacola il conseguimento di un reddito accessorio.

a) L'obbligo di provvedere al mantenimento di un figlio maggiorenne che non ha ancora una formazione appropriata è una soluzione di equità che deve tenere conto di quanto è ragionevolmente esigibile dai genitori, ponderato l'insieme delle circostanze, e di quanto si può ragionevolmente pretendere dal figlio perché vi faccia fronte da sé con il ricavato del proprio lavoro o con altri mezzi (sentenza del Tribunale federale 5A_476/2022 del 28 dicembre 2022 consid. 3 con numerosi rimandi in: FamPra.ch 2023 pag. 543). Come ricorda anche il Pretore aggiunto (sentenza impugnata, consid. 2), uno studente in lettere può essere tenuto a esercitare un'attività accessoria del 20% e guadagna­re fr. 700.– mensili (RtiD I-2008 pag. 1029 consid. 10a con rinvio).

b) Il principio appena descritto non è contestato. L'appellante obietta che un reddito da attività lucrativa non è concretamente alla sua portata, dato l'impegno richiesto dal suo piano di studi e il suo stato di salute. In particolare egli fa valere di non essere uno studente in lettere, ma di frequentare una facoltà a tempo pieno con obbligo di presenza alle lezioni che si tengono a __________ e a __________ e con uscite didattiche obbligatorie anche all'estero durante le vacanze, sottolineando inoltre di doversi applicare maggiormente per seguire gli stu­di in tedesco e in francese in quanto studente italofono. Sostiene poi di essere svantaggiato per la stessa ragione nella ricerca di un posto di lavoro a __________ rispetto a giovani di madrelingua tedesca o francese e che la malattia di cui soffre gli impedisce di lavorare in svariati settori, intralciandolo nella ricerca di un impiego, tanto che egli è stato dispensato dal servizio militare e civile. Lamenta infine che il reddito ipotetico gli è stato imputato con effetto retroattivo.

c) Le allegazioni che precedono sono formulate la prima volta davanti a questa Camera, mentre in prima sede l'interessato nulla ha addotto al proposito. Ora, l'art. 317 cpv. 1 CPC prevede che nuovi fatti sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 144 III 349 consid. 4.2.1 con rinvii). Motivi che giustifichino di ammettere per la prima volta in appello le predette circostanze l'appellante non ne indica né tanto meno se ne ravvisano, ove si consideri che il convenuto aveva sostenuto l'obbligo per il figlio di mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua già con le osservazioni del 23 ottobre 2019 e aveva proposto di imputare al figlio un reddito ipotetico di fr. 700.– mensili ancora con il memoriale conclusivo del 25 ottobre 2021 senza che l'istante abbia ritenuto di replicare spontaneamente all'argomento.

d) Né all'interessato giova il principio inquisitorio illimitato che vige in materia di filiazione (art. 296 CPC). Intanto l'applicazione di tale precetto alle cause inerenti al diritto di famiglia che coinvolgono figli maggiorenni è dubbia (sentenza del Tribunale federale 5A_274/2023 e 5A_300/2023 del 15 novembre 2023 consid. 5.3.6 con riferimenti). Inoltre il principio non solleva le parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (sentenza del Tribunale federale 5A_79/2023 del 24 agosto 2023 consid. 3.3.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid 7a con rinvii). In concreto l'appellante pretende di essere impegnato “a tempo pieno” con gli studi, ma non precisa quale sia il suo effettivo carico orario al fine di raffrontarlo con quello di uno studente di lettere. Egli non allega nemmeno quante settima­ne gli restino libere fra i due semestri scolastici. Né egli indica concretamente quali attività professionali gli siano precluse a causa della malattia. In simili circostanze le sue doglianze, insufficientemente sostanziate e per nulla rese verosimili, non inducono a scostarsi dall'apprezzamento del primo giudice.

e) Ad ogni buon conto, il Pretore aggiunto ha già tenuto conto della circostanza che l'interessato non è uno studente di let-tere riducendo da fr. 700.– a fr. 500.– mensili il reddito ipotetico imputatogli. Né si trascura che in alcuni periodi dell'anno il conseguimento di un reddito accessorio possa risultare effettivamente difficile a causa dell'impegno scolastico o, in passato, per le limitazioni dovute alla pandemia. Il guadagno imputato dal Pretore aggiunto, di fr. 6000.– annui, è tuttavia conseguibile anche con alcune settimane di attività a tempo pieno concentrate nelle le pause fra i due semestri di studio. E durante il periodo estivo le restrizioni dovute alla pandemia erano state revocate. L'interessato non ha neppure reso verosimile che a __________ a una persona che non sia di lingua madre tedesca o francese siano precluse attività in rami professionali meno qualificati. Infine l'appellante non poteva trascurare il rischio di vedersi imputare un reddito ipotetico a titolo retroattivo, se solo si considera che già con le osservazioni del 23 ottobre 2019 il convenuto ricordava come per giurisprudenza un figlio maggiorenne agli studi fosse tenuto a mettere a frutto la sua capacità lucrativa residua. Anche considerando che il computo di un reddito ipotetico in sede cautelare non va ammesso con leggerezza, in definitiva la valutazione del primo giudice – a un esame sommario – resiste alla critica. All'istante resta in ogni modo la possibilità di sostanziare i propri argomenti nella causa di merito. Il fabbisogno minimo scoperto dell'appellante dopo l'agosto del 2020, per il resto incontestato, va dunque confermato ai fini del presente giudizio in fr. 1345.50 mensili.

  1. Per quanto attiene al fabbisogno minimo del convenuto, l'appellante chiede di stralciare la spesa per il carburante di fr. 200.– mensili e la rata per il rimborso del mutuo concesso dai nonni paterni di fr. 195.– mensili, soggiungendo che l'onere fiscale considerato dal Pretore aggiunto (fr. 1000.– mensili) è eccessivo. In prima sede però l'istante non ha contestato il fabbisogno minimo esposto dal padre nella distinta prodotta all'udienza del 12 dicembre 2019 e nemmeno nelle conclusioni si è espresso sul fabbisogno minimo del genitore (doc. 5; verbale del 12 dicembre 2019, pag. 1; memoriale del 29 ottobre 2021, pag. 3). E, come detto (consid. 5d), il principio inquisitorio illimitato non risulta applicarsi nelle cause che concernono figli maggiorenni. Per di più, la contestazione relativa al carico fiscale è del tutto indeterminata e già per questo motivo irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC; DTF 143 III 112 consid. 1.2). Sia come sia, l'appellante non contesta la chiave di riparto adottata dal primo giudice per suddividere fra i suoi genitori l'importo necessario per coprire quanto rimane scoperto del suo fabbisogno minimo, segnatamente due terzi a carico del padre e un terzo a carico della madre (sentenza impugnata, consid. 6). Anzi, egli dichiara di “accettare questa suddivisione”, quanto meno per il procedimento cautelare, riservandosi approfondimenti nella causa di merito (appello, pag. 4 in alto). Una verifica dei redditi e dei fabbisogni minimi dei genitori nulla muterebbe pertanto ai fini del giudizio.

  2. L'appellante pretende dipoi che il contributo alimentare fino al febbraio del 2020 non poteva essere fissato in meno di fr. 1500.– mensili, sostenendo che il padre avrebbe fatto atto di acquiescenza versando spontaneamente un contributo di tale entità. L'argomento non gli giova. Decisivo è infatti che il padre si è opposto integralmente all'istanza già con le osservazioni del 23 ottobre 2019, contestando i presupposti per il versamento di un contributo alimentare oltre la maggiore età del figlio dal profilo delle relazioni personali e spiegando di avere “ritenuto corretto continuare a pagare un contributo alimentare dal momento che il figlio continua gli studi” (pag. 3). Eventuali elargizioni volontarie non costituiscono pertanto acquiescenza. Sapere invece se il genitore possa pretendere una qualsivoglia restituzione esula dal presente giudizio (cfr. art. 63 CO).

  3. Quanto alla decorrenza del contributo, il Pretore aggiunto l'ha fissata dal 1° ottobre 2019, “tenuto conto della data d'introduzione dell'istanza cautelare” (sentenza impugnata, consid. 6). L'appellante chiede che il contributo gli sia riconosciuto dal 1° settembre, mese successivo al raggiungimento della maggiore età (come richiesto nell'istanza del 9 ottobre 2019). Invero secondo l'art. 279 cpv. 1 CC il figlio può promuovere azione contro uno o entrambi i genitori per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione. Determinante è il momento in cui è introdotta l'azione, che non coincide necessariamente con quello della petizione (per una causa preceduta da un tentativo di conciliazione: sentenza del Tribunale federale 5A_184/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 4.3, pubblicato in: FamPra.ch 2016 pag. 535). La possibilità di chiedere il mantenimento per l'anno precedente l'azione vale anche in caso di azione di modifica (DTF 128 III 311 consid. 6a, 127 III 505; v. anche DTF 148 III 289 consid. 6.4). Di per sé, pertanto, sarebbe stato possibile far decorrere il contributo cautelare fin dal 1° settembre 2019, come richiesto dall'istante. Se non che, per quel mese l'interessato ha già ricevuto dal padre un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, importo finanche superiore al contributo cautelare fissato nel giudizio impugnato. Né l'interessato sostiene che il genitore pretenda la restituzione della som­ma. Non è dato a divedere per-tanto quale necessità vi sia di statuire al riguardo già in via cautelare. Anche su tal punto dunque l'appello è destinato alla reiezione.

  4. Nelle condizioni illustrate, rivelandosi l'appello privo di buon diritto, risulta superfluo vagliare le obiezioni formulate dal conve-nuto nelle proprie osservazioni, secondo cui all'obbligo di erogare un contributo di mantenimento ostano le inesistenti relazioni personali con il figlio e secondo cui il figlio può attingere fr. 100.– mensili dai propri risparmi. Non giova nemmeno attardarsi sul-l'altra obiezione, stando alla quale la più recente giurisprudenza del Tribunale federale escluderebbe la possibilità di chiedere contributi cautelari di mantenimento prima dell'introduzione dell'azione di merito (sentenza 5A_1025/2020 del 30 agosto 2021 consid. 3.3, commentata da: Stalder in: FamPra.ch 2/2022 pag. 547, Cavelti/Schenker in: AJP 2022 pag. 505 e Ludin in: swissblawg.ch del 18 ottobre 2021). Il convenuto propone unicamente, in questa sede, di respingere l'appello e non chiede che l'istanza cautelare del figlio sia dichiarata irricevibile, sicché AP 1 non avrebbe diritto per principio ad alcun contributo di mantenimento cautelare. Questa Camera può limitarsi pertanto a confermare il decreto cautelare impugnato.

  5. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà al padre, che ha presentato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili. Relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante per la procedura di appello, l'obbligo di mantenimento verso un figlio comprende anche le spese processuali. La protezione giuridica del figlio in effetti va finanziata anzitutto dai genitori, sempre che sia necessaria e non senza possibilità di esito favorevole (I CCA, sentenza inc. 11.2014.47 del 19 settembre 2016 consid. 4 con rinvio). Ciò vale anche per i figli maggioren­ni (DTF 127 I 208 consid. 10; I CCA, sentenze inc. 11.2013.63 del 30 settembre 2015 consid. 10 e inc. 11.2011.94 del 7 aprile 2014 consid. 12; v. anche Meier,

Entretien de l'enfant majeur, in: JdT 2019 II 43 n. 86 con rinvii). Il ruolo dello Stato è meramente sussidiario, sicché il Cantone interviene anticipando i costi del processo solo qualora i genitori siano sprovvisti dei mezzi indispensabili per affrontare le spese di causa. Nella fattispecie, secondo gli accertamenti del Pretore aggiunto, una volta provveduto alle proprie necessità e stanziato il contributo per il mantenimento del figlio, dall'agosto del 2020 i genitori dell'appellante dispongono di un margine più che sufficiente per partecipare al finanziamento dei costi della presente procedura (fr. 835.– mensili il padre, fr. 445.– mensili la madre, data la sua partecipazione per un terzo al fabbisogno scoperto per il figlio). Nulla impediva pertanto all'appellante di chiedere, quanto meno nei confronti del padre, la condanna a elargirgli una congrua indennità che gli consentisse di finanziare, almeno in parte, le spese di patrocinio in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2014.47 del 19 settembre 2016 consid. 4). Mancando in concreto qualsiasi richiesta, non sussistono le condizioni per concedere eventualmente, in via sussidiaria, il beneficio richiesto (art. 117 lett. a CPC).

  1. Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF davanti a questa Ca-mera non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile, ove si consideri la differenza litigiosa in questa sede del contributo alimentare (fr. 1720.– per il settembre del 2019, fr. 335.– mensili dall'ottobre del 2019 al luglio del 2020 e fr. 330.– mensili da allora in poi), valutata prudenzialmente per la durata ordinaria (quinquennale) di una formazione universitaria (circa fr. 25 000.–). Trattandosi in concreto, ad ogni modo, di un provvedimento cautelare, il ricorrente potrà far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

  3. Notificazione:

– ; – . .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2022.43
Entscheidungsdatum
05.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026