11.2022.39

Incarto n. 11.2022.39

Lugano, 14 agosto 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2022.41 (modifica di sentenza di divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 febbraio 2022 da

AO 1 (patrocinato dall' PA 1 )

contro

AP 1 ,

giudicando sull'“opposizione” del 18 febbraio 2022 presentata da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 15 febbraio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell'11 dicembre 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1967) e AP 1 (1975), affidando il figlio G__________ (nato il 6 settembre 2006) alla madre e regolando il diritto di visita del padre. AO 1 è stato condannato inoltre a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 3076.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 1976.– mensili dopo di allora, assegni familiari non compresi. In favore di G__________ il Pretore ha istituito infine una curatela educativa e una misura di sostegno terapeutico consistente in regolari controlli evolutivi. Un appello presentato da AP 1 contro tale sentenza è stato

respinto da questa Camera, che ha confermato il 27 marzo 2020 la decisione del Pretore (inc. 11.2019.15).

B. Il 10 febbraio 2022 AO 1 si è rivolto al Pretore, postulando la modifica della sentenza di divorzio nel senso di vedersi attribuire l'affidamento di G__________ con l'autorità parentale esclusiva, vedere regolato il diritto di visita materno e vedere soppres­so il contributo alimentare a suo carico. Identiche richieste egli ha formulato già in via cautelare. Interpellata AP 1 per scritto, con decreto cautelare del 15 febbraio 2022 il Pretore ha autorizzato G__________ a soggiornare dal padre, dal quale si era trasferito, finché si fosse tenuta l'udienza di conciliazione prevista per il 26 luglio successivo. La decisione sulle spese giudiziarie è stata rinviata al merito (inc. CA.2022.41). AP 1 si è rivolta a questa Camera con un memoriale del 18 febbraio 2022 in cui dichiara di opporsi al provvedimento. Non sono state chieste osservazioni a AO 1 (inc. 11.2022.39).

C. Il 29 marzo 2022 AO 1 ha adito nuovamente il Pretore, reiterando le richieste cautelari. All'udienza del 26 luglio 2022, indetta per la conciliazione nell'azione di modifica e il contraddittorio dell'istanza cautelare, la convenuta è rimasta assente ingiustificata, ma ha fatto pervenire al Pretore un memoriale spontaneo in cui ha proposto di respingere l'istanza. Statuendo sull'assetto cautelare con decreto del 28 luglio 2022, il Pretore ha affidato G__________ al padre per la cura e l'educazione e ha soppresso il contributo alimentare a carico del medesimo, senza riconoscere alcun diritto di visita alla madre. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico della convenuta, con obbli­go di rifondere all'istante fr. 3500.– per ripetibili (inc. CA.2022.92).

D. AP 1 è insorta anche contro il decreto cautelare appena citato a questa Came­ra mediante appello dell'8 agosto 2022 per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – la reiezione dell'istanza cautelare presentata da AO 1 e la conseguente riforma del decreto impugnato. In subordine essa ha chiesto che le sia garantito almeno un diritto di visita al figlio e che AO 1 sia tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 500.– mensili “per coprire parte delle spese [da lei] sostenute per i giorni in cui G__________ eserciterà il diritto di visita con la stessa”. AO 1 ha proposto il 2 settembre 2022 di respingere l'appello. In un decreto del 16 settembre 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello (inc. 11.2022.114).

E. Con sentenza non motivata del 4 aprile 2023 il Pretore ha giudicato nel merito, accogliendo parzialmente la petizione di AO 1, nel senso che in modifica della sentenza di divorzio ha affidato G__________ al padre per la cura e l'educazione (salvo mantenere l'esercizio congiunto dell'autorità parentale), non ha stabilito diritti di visita fra madre e figlio, ha ridefinito i compiti della curatrice educativa ( “contattare regolarmente G__________ e informarsi in merito alla sua situazione, le sue necessità e i suoi desideri nonché promuovere i contatti con entrambi i genitori”), ha annullato la menzionata misura di sostegno terapeutico e ha soppres­so dal 10 febbraio 2022 l'obbligo per il padre di versare contributi alimentari per il figlio, senza fissare contributi a carico della madre. L'istanza di gratuito patrocinio di AP 1 è stata respinta. Le spese processuali di fr. 900.–, “aumentate a fr. 4500.– in caso di motivazione della decisione”, sono state poste per un sesto a carico di AO 1 e per il resto a carico della convenuta, obbligata a rifondere all'istante fr. 10 000.– per ripetibili ridotte. Il Pretore è stato chiamato a motivare la sentenza unicamente sul diniego del gratuito patrocinio, ciò che egli ha fatto l'11 maggio 2023. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato (inc. DM.2022.25).

F. Nelle condizioni illustrate occorre statuire anzitutto sull'“opposizione” introdotta da AP 1 il 18 febbraio 2022 contro il decreto cautelare del 15 febbraio 2022 (sopra, lett. B).

Considerando

in diritto: 1. Il memoriale della convenuta può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro il decreto cautelare del Pretore (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC). In tale atto l'appellante dichiarava di opporsi al decreto cautelare del 15 febbraio 2022, chiedendo che il figlio potesse “far ritorno a casa propria” (pag. 2). In sostanza essa proponeva di riformare il citato decre­to nel senso di confermare l'affidamento del figlio a lei, come stabiliva la sentenza di divorzio, e di respingere l'istanza cautelare di AO 1. Se non che, tale questione risulta ormai superata. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aveva autorizza­to G__________ ‒ si è visto ‒ a soggiornare dal padre “fino all'udienza di conciliazione” (sopra, lett. B). L'udienza si è tenuta il 26 luglio 2022, di modo che l'appello riguarda un periodo ormai trascorso. Risultando privo di interesse concreto e attuale, esso va di conseguenza stralciato dal ruolo (art. 242 CPC).

  1. Qualora una causa sia tolta dal ruolo il giudice si limita a statuire sulle spese e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli valuta, sommariamente, quale parte abbia provocato l'azione, quale sarebbe stato il presumibile l'esito della procedura se questa non fosse diventata caduca e quali circostanze abbiano reso il contenzioso senza oggetto o senza interesse (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con numerosi riferimenti). Conviene valutare in primo luogo quale sarebbe stato il presumibile esito della causa (ancorché i tre criteri appena citati si pongano sullo stes­so piano: sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020 consid. 3.1 con richiami), poiché se una prognosi è possibile diviene superfluo domandarsi quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione o quale parte sia all'origine dei motivi che han­no reso il procedimento caduco (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con richiami di dottrina). Senza dimenticare che nelle cause del diritto di famiglia spese e ripetibili vanno addebitate “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC).

  2. In concreto nel suo scritto AP 1 lamentava il precipitoso trasferimento di G__________ dal padre, nel Ticino, e la conseguente interruzione della formazione professionale del figlio, adducendo che questi doveva trovarsi “evidentemente sotto una forma di plagio molto grave”. Essa soggiungeva altresì di essersi già rivolta all'Autorità di protezione di Bülach Nord e si doleva che il padre avesse iscritto il figlio a una scuola privata per il settembre del 2022, lasciandolo privo di ogni occupazione per sette mesi. Ora, nel decreto cautelare il Pretore aveva spiegato di avere preso in considerazione per il giudizio non solo quanto aveva affermato il figlio durante la sua audizione, ma anche il fatto che nelle sue osservazioni del 13 febbraio 2022 la convenuta aveva dichiarato di non essere contraria a che Gabriele stesse “qualche tempo in Ticino, se ne sente la necessità” (decreto impugnato, pag. 1 in basso). Con quest'ultimo argomento AP 1 non si confrontava nel suo memoriale neppure di scorcio. Come mai il 18 febbraio 2022, nella sua “opposizio­ne”, essa avesse radicalmente cambiato opinione non è dato di capire. Insufficientemente motivato (a norma dell'art. 311 cpv. 1 CPC), verosimilmente l'appello sarebbe così stato dichiarato irricevibile per carenza di requisiti formali.

  3. Ciò posto, la convenuta sarebbe verosimilmente uscita soccombente dall'attuale procedura, sicché le spese dello stralcio della causa dal ruolo vanno a suo carico (art. 106 cpv. 1 CPC), né la verosimile irricevibilità dell'appello lascia spazio sotto questo profilo a un diverso riparto degli oneri fondato sull'equità. La tassa di giustizia va tuttavia sensibilmente moderata giusta l'art. 21 LTG. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Per questi motivi,

decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.

  1. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico di AP 1.

  2. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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