Incarto n. 11.2022.27
Lugano 14 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2021.5338 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 novembre 2021 da
AO 1 (ora patrocinato dall' , )
contro
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 )
e Stato del Cantone Ticino, (rappresentato dal Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Bellinzona),
giudicando sull'appello del 7 febbraio 2022 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa dal Pretore il 27 gennaio 2022 (inc. 11.2022.27);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19 giugno 2019, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AO 1 (1956), cittadino italiano, e AP 1 (1973), cittadina ungherese, a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 22 248, pari a 22/1000 della particella n. 688 RFD di , sezione di , intestata alla moglie) in uso al marito, ha affidato i figli L (nato il 22 dicembre 2005) e F (nato il 12 agosto 2010) congiuntamente ai genitori, collocando il primo “principalmente” dal padre e il secondo “principalmente” dalla madre, ha rinunciato a fissare contributi di mantenimento fra coniugi e ha condannato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 3725.– mensili per il figlio F__________ (assegni familiari non compresi), obbligandolo inoltre a provvedere al mantenimento del figlio L__________ “senza per il momento partecipazione in denaro da parte della madre” (inc. SO.2018.3796). Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 30 settembre 2020 questa Camera ha respinto un appello del marito contro tale sentenza, mentre ha parzialmente accolto quello della moglie nel senso che ha fissato dal maggio del 2020 il contributo alimentare per il figlio F__________ in fr. 3700.– mensili, di cui fr. 2900.– come contributo di accudimento, assegni familiari non compresi, con uno scoperto residuo di fr. 450.– mensili (inc. 11.2019.77/78).
B. Nel corso degli anni il Pretore ha emanato svariati decreti cautelari in modifica delle misure protettrici. In particolare, il 19 maggio 2021 egli ha ridotto il contributo alimentare per F__________ dal 1° giugno 2021 a fr. 2245.95 mensili, assegni familiari non compresi (inc. SO.2020.5009) e il 20 settembre 2021 ha affidato L__________ esclusivamente al padre (senza prevedere relazioni personali con la madre), mentre F__________ è stato affidato esclusivamente alla madre (riservate le relazioni personali con il padre e il fratello maggiore: inc. SO.2019.5930).
C. Il 24 novembre 2021 AO 1 si è rivolto nuovamente al Pretore per ottenere la soppressione, già in via cautelare, del contributo alimentare in favore di F__________, facendo valere una diminuzione dei propri redditi a causa dell'imminente pensionamento. L'indomani egli ha esteso l'azione allo Stato del Cantone Ticino quale ente che anticipa il contributo per il figlio. All'udienza del 24 gennaio 2022, indetta per il dibattimento, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Lo Stato si è rimesso per finire al giudizio del Pretore. Con replica e duplica orali le parti hanno confermato le loro posizioni. L'istruttoria, limitata al richiamo di tutti i fascicoli delle procedure tra le parti e alla deposizione del marito, si è chiusa seduta stante. In coda all'udienza sono seguite le arringhe finali in cui le parti hanno ribadito il rispettivo punto di vista.
D. Statuendo con decisione del 27 gennaio 2022, il Pretore ha accolto l'istanza e ha soppresso il contributo alimentare per F__________ con effetto immediato, AO 1 restando tenuto nondimeno a riversare alla moglie la rendita completiva AVS per il figlio. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 1560.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7 febbraio 2022 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la decisione impugnata sia riformata nel senso di respingere l'istanza. Con decreto del 16 febbraio 2022 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Invitato l'8 marzo 2022 a formulare eventuali osservazioni all'appello, AO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, se appena si pensa all'entità del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore (fr. 2245.95 mensili fino almeno alla maggiore età di F__________). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 28 gennaio 2022 (traccia dell'invio n. 98., agli atti). Introdotto il 7 febbraio 2022 (traccia dell'invio n. 98., agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
In pendenza di appello AP 1 ha inoltrato a questa Camera svariata documentazione: una lettera 8 febbraio 2022 dell'avv. D__________, difensore del marito in sede penale (con allegati due certificati medici attestanti l'inabilità lavorativa al 100% di AO 1 dal 18 al 30 novembre 2021 e dal 26 gennaio al 4 aprile 2022), sette verbali di pignoramento del 31 maggio 2022 dell'Ufficio di esecuzione di __________ (plico doc. E), una lettera del 1° giugno 2022 del proprio patrocinatore all'Ufficio di esecuzione di __________ (doc. F), un conteggio di salario del maggio 2022 versato al marito dalla R__________ Sagl (doc. G), il contratto di locazione del 1° maggio 2022 per un ap-partamento a __________ (provincia di Alessandria) dove vivrebbe il figlio L__________ (doc. H), una lettera 11 maggio 2023 dell'avv. L__________ (nuova legale dell'appellante) al Pretore con allegata la dichiarazione fiscale del 2021 del marito (doc. I e L). AO 1 ha esibito, da parte sua, un contratto di lavoro del 28 aprile 2022 con la R__________ Sagl e un conteggio del minimo di esistenza dell'11 luglio 2022 allestito dall'Ufficio di esecuzione di __________. La documentazione appena descritta è ammissibile, controverse essendo in concreto questioni riguardanti un minorenne. Tali documenti sono proponibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).
AO 1 ha chiesto la soppressione del contributo alimentare in favore del figlio F__________ convenendo sia la moglie AP 1 sia lo Stato del Cantone Ticino quale ente che anticipa il contributo per il minore. In realtà il Tribunale federale, dopo avere stabilito in un primo tempo che in caso di anticipazione di contributi alimentari per il figlio da parte di un Cantone secondo il
diritto pubblico cantonale il debitore intenzionato a chiedere la riduzione o la soppressione di tale obbligo doveva convenire contemporaneamente il figlio (rispettivamente il suo rappresentante) e l'ente pubblico che anticipa i contributi di mantenimento (DTF 143 III 177), in recenti decisioni ha cambiato giurisprudenza, accertando come l'ente pubblico che anticipa i contributi non possieda la legittimazione passiva (DTF 148 III 270 e III 296). Ne segue che in concreto l'azione contro lo Stato non ha più ragion d'essere.
alimentare per F__________ era fondato su un reddito dell'istante di fr. 6627.– mensili dal 1° maggio 2020. Ciò premesso, egli ha ritenuto verosimile che con il compimento del 65° anno di età, il 22 dicembre 2021, dal 1° gennaio 2022 AO 1 percepisca unicamente una rendita AVS, avendo egli dichiarato di avere cessato l'attività per le due società di cui era alle dipendenze. Esclusa l'eventualità di altri cespiti di reddito, il primo giudice ha determinato così le entrate dell'istante in fr. 1219.– mensili (rendita AVS fr. 706.–, locazione di un appartamento a __________ fr. 513.–), constatando che con tale reddito il marito nemmeno è in grado di coprire il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario, ragione per cui è manifesta l'impossibilità da parte sua di versare contributi di mantenimento in favore di F__________. Nelle condizioni descritte il Pretore ha soppresso il contributo alimentare litigioso, riservata “una diversa valutazione qualora il marito, una volta superati i problemi alla spalla, dovesse decidere di riprendere un'attività lucrativa come d'altronde egli non esclude in futuro”. AO 1 è stato tenuto in ogni modo a riversare alla moglie, “non appena percepita”, la rendita completiva AVS per il figlio di fr. 282.– mensili.
L'appellante rileva anzitutto che al momento in cui il marito ha presentato l'istanza le circostanze non erano affatto mutate, poiché il “presunto” pensionamento di lui sarebbe intervenuto solo il 1° gennaio 2022. Essa rimprovera così al Pretore di non avere calcolato il reddito del marito al momento dell'inoltro dell'istanza e di essersi affidato unicamente al calcolo previsionale eseguito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. A suo avviso, comunque sia, il marito lavora ancora per la E__________ Sagl e la R__________ Sagl, tant'è che risulta ancora iscritto nel registro di commercio delle due società e nell'albo delle imprese del Canton Ticino quale “titolare responsabile”. Al proposito la convenuta lamenta la mancata assunzione da parte del primo giudice delle prove da lei offerte, tra cui l'edizione dei due contratti di lavoro e la testimonianza dei due soci gerenti con firma individuale delle due società. L'appellante sostiene altresì che la modifica fatta valere dall'istante non è duratura, ammettendo anzi il marito di non escludere, “dopo una non documentata operazione”, una ripresa dell'attività lucrativa per almeno una delle due ditte. AP 1 lamenta infine una disparità di trattamento tra i due figli, dato che il marito è in grado di far fronte a tutte le spese di L____, ma pretende di non avere disponibilità per il figlio minore. In definitiva, a parere dell'appellante non soccorrono le premesse per una modifica dell'assetto alimentare, sicché l'istanza dev'essere respinta.
I criteri che disciplinano la modifica di misure a protezione dell'unione coniugale sono già stati riassunti dal Pretore. Al riguardo basti rammentare che una modifica è possibile quando siano mutate in maniera relativamente durevole e rilevante le circostanze considerate al momento della decisione, oppure quando previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia; DTF 143 III 619 consid. 3.1, 141 III 378 consid. 3.3.1). Decisivo è lo stato di fatto al momento in cui è presentata l'istanza di modifica e a quel momento occorre determinare il reddito e la sua evoluzione prevedibile (DTF 137 III 604 consid. 4.1.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_386/2022 del 31 gennaio 2023 consid. 4.1: analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.6 del 25 maggio 2023 consid. 6). Per decidere se si ravvisa una situazione che si è modificata in modo notevole e duraturo ci si deve fondare – da un lato – sugli accertamenti di fatto e sul pronostico effettuati nella decisione da modificare e – dall'altro – sulle circostanze attuali e future prevedibili. Una fattispecie futura incerta e ipotetica non giustifica una modifica del contributo. Possono per contro essere tenuti in considerazione elementi concreti relativi a un prossimo cambiamento delle circostanze, in modo da evitare, per quanto possibile, una nuova procedura di modifica (DTF 120 II 292 consid. 4b; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_874/2019 del 22 giugno 2020 consid. 3.2 con rinvio).
a) Nel caso in rassegna è pacifico che al momento dell'introduzione dell'istanza di modifica, il 24 novembre 2021, AO 1 lavorava ancora per la E__________ Sagl e la R__________ Sagl. D'altro canto è indubbio che il 22 dicembre 2021 egli ha compiuto 65 anni, età ordinaria di pensionamento, con diritto a una rendita vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età pensionabile (art. 21 LAVS). Se l'evento era dunque prevedibile, non altrettanto vale per l'effettiva percezione della rendita AVS, la persona interessata potendo continuare a lavorare e ricevere la rendita AVS oppure posticipare il pensionamento e continuare a lavorare (art. 39 cpv. 1 LAVS). E il rinvio della rendita può essere chiesto entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio, ovvero in concreto entro il compimento dei 66 anni (art. 55quater cpv. 1 OAVS).
b) In prima sede l'istante ha addotto di voler cessare l'attività lavorativa il 31 dicembre 2021 e per rendere verosimile la riscossione della sola rendita AVS ha presentato un calcolo previsionale allestito il 27 settembre 2021 dall'Istituto delle assicurazioni sociali (doc. D). In occasione della sua deposizione del 22 gennaio 2022 egli ha poi confermato di avere smesso l'attività lucrativa per le ditte E__________ Sagl e R__________ Sagl, ma di figurare ancora nel registro di commercio, “visto che [dopo un'operazione a una spalla] non escludo di riprendere l'attività lavorativa per almeno una delle predette società” (verbale del 24 gennaio 2022, pag. 2). A mente del Pretore ciò basta per rendere verosimile una modifica relativamente durevole e rilevante delle circostanze.
c) Ora, dalle risultanze del registro di commercio, che sono notorie (DTF 143 IV 383 consid. 1.1.1), si evince che i diritti di firma di AO 1 per la E__________ Sagl e per la R__________ Sagl sono stati cancellati soltanto nell'ottobre del 2023. L'istante risulta tuttora iscritto nondimeno nell'albo delle imprese e degli operatori specialisti come responsabile tecnico delle due ditte. Dalla documentazione presentata dalle parti in appello risulta poi che in un certificato medico del 1° febbraio 2022 il dott. M__________ ha attestato un'inabilità lavorativa al 100% dell'interessato dal 26 gennaio al 4 aprile 2022 per malattia, che il 28 aprile 2022 AO 1 ha stipulato con la R__________ Sagl un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che nel maggio del 2022 egli ha ricevuto da tale impresa uno stipendio di fr. 1863.55 (doc. G di appello).
d) Alla luce di quanto precede non è sufficientemente reso verosimile che al momento di introdurre l'istanza di modifica o in seguito la situazione reddituale di AO 1 sia mutata in maniera relativamente durevole e rilevante. Nella situazione testé illustrata l'istante non ha reso debitamente verosimile, in altri termini, che con il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria egli percepisca solo la rendita AVS. Del resto, nemmeno in pendenza di appello l'interessato ha documentato tale evenienza come si conviene. Non sussistevano dunque le premesse nella fattispecie perché il Pretore sopprimesse il contributo alimentare in favore del figlio. Ne segue che l'appello si rivela fondato e che il giudizio impugnato dev'essere riformato di conseguenza. Ciò rende superfluo vagliare le altre censure di AP 1 alla sentenza impugnata.
L'appellante chiede infine che, in caso di accoglimento dell'appello, le ripetibili di primo grado in suo favore siano fissate in fr. 2500.– per 7 ore di lavoro (quelle riconosciute dal Pretore al legale della moglie) retribuite fr. 300.– l'ora, più le spese e l'IVA. Per costante giurisprudenza di questa Camera, nelle cause vertenti sull'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale (come pure nei procedimenti cautelari in tali cause) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (rimunerato fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.47 del 24 gennaio 2022 consid. 5d). Il tempo impiegato dal legale è valutato in funzione dell'importanza della lite, delle difficoltà e dell'ampiezza del lavoro, “avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio” (art. 12 in fine del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia). Nel caso specifico il dispendio di tempo dedicato alla pratica, indicato dall'appellante in 7 ore, appare ragionevole e attendibile da parte di un avvocato diligente e coscienzioso. E siccome non v'è motivo di scostarsi dalla tariffa di fr. 280.– l'ora, con l'aggiunta delle spese e dell'IVA l'indennità per ripetibili va fissata in fr. 2325.– arrotondati.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).AO 1 non ha presentato osservazioni all'appello avversario, di modo che non potrebbe essere considerato soccombente (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). Tuttavia egli ha provocato l'emanazione della decisione impugnata, chiedendo la modifica del contributo alimentare per il figlio, e la decisione sull'istanza gli risulta per finire sfavorevole. Egli va chiamato perciò ad assumere le spese processuali e a versare alla controparte, patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. cpv. 1 lett. d LTF), in concreto il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 let. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi nondimeno di misure a protezione dell'unione coniugale, equiparabili per loro indole a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale un ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
L'istanza è respinta.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 2325.– per ripetibili.
Per il resto la decisione rimane invariata.
Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).