Incarto n. 11.2022.25
Lugano 4 marzo 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Grisanti, giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa DM.2019.197 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 luglio 2019 da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 3 )
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
giudicando sul reclamo in materia di gratuito patrocinio del 24 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 gennaio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra PI 2 (1966), cittadino italiano, e RE 1 (1965), ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________ (intestati ai coniugi in ragione di metà ciascuno), mediante vendita ai pubblici incanti (con una base d'asta di fr. 477 048.–) e suddivisione a metà del ricavo netto, ha obbligato la moglie a corrispondere al marito fr. 1065.85 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire al conto di previdenza della moglie fr. 31 000.– oltre alla metà di “eventuali rimborsi dei prelievi anticipati dal marito” fino a concorrenza di fr. 84 235.–. Il Pretore ha revocato inoltre il collocamento del figlio D__________ (nato il 20 settembre 2004) presso il centro educativo per minorenni __________ di __________ affidandolo alla madre e regolando il diritto di visita paterno, ha confermato l'autorità parentale congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione. Infine egli ha condannato PI 2 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr. 1100.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata formazione professionale, ha respinto ogni altra pretesa alimentare e ha confermato la revoca di ogni trattenuta di stipendio. Le spese processuali di fr. 9000.– (di cui fr. 2560.– per la rappresentanza del figlio) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Una richiesta di gratuito patrocinio presentata da PI 2 è stata stralciata dal ruolo per desistenza. Un'analoga istanza di gratuito patrocinio presentata da RE 1 è stata invece respinta.
B. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 17 e 24 gennaio 2022 (inc. 11.2022.24/25) per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio in primo grado (in favore delle due patrocinatrici succedutesi in quella sede) e con un appello del 7 febbraio 2022 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, il versamento di fr. 35 000.– (rimborso per l'acquisto dell'abitazione coniugale di __________) e di fr. 63 708.90 (rimborso delle imposte e di altre spese correnti della famiglia) in liquidazione del regime dei beni (inc. 11.2022.23) oltre che il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello (inc. 11.2022.26). Quest'ultima richiesta è stata respinta con decisione odierna. Il reclamo in rassegna non è stato notificato a PI 2 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile, a titolo indipendente, soltanto mediante reclamo (art. 121 CPC). La trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato, tuttavia, alla sentenza di divorzio impugnata con appello sicché non occorreva un reclamo separato. E in circostanze del genere questa Camera ha già avuto modo di stabilire che nulla impedisce che la prima Camera civile esamini anche, per attrazione di competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde al principio dell'economia di giudizio (analogamente: ICCA, sentenze inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 1, e 11.2016.23 del 29 dicembre 2016 consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata recapitata alla patrocinatrice dell'attrice il 12 gennaio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto lunedì 24 gennaio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è dunque in ogni caso – anche in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC – tempestivo (sulla questione se si applichi in concreto il termine di 10 o di 30 giorni: Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 4 ad art. 121 con richiami).
fr. 825.– [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno dei figli], premio della cassa malati con sussidio fr. 148.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 35.–, tassa di circolazione fr. 30.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata fr. 30.–). Onde un margine di fr. 962.– mensili che le permette di far fronte, almeno ratealmente, alle spese processuali e di patrocinio della procedura di divorzio, non dovendosi essa per il resto fare carico del mantenimento in denaro dei figli. In tali circostanze il primo giudice ha negato all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, pag. 12 segg.).
La reclamante fa valere che l'avv. PA 3 l'ha patrocinata dalla presentazione della petizione di divorzio fino alla cessazione del mandato nel luglio del 2020. Rileva inoltre che l'attività svolta dall'allora patrocinatrice non è mai stata messa in discussione dal Pretore. Pacifica era inoltre la grave situazione debitoria documentata dagli attestati di carenza beni emessi a proprio carico. Situazione che, contrariamente all'opinione del primo giudice, non sarebbe migliorata bensì peggiorata, come si evince dall'elenco degli atti esecutivi e dal fatto che l'unico bene (immobile) di sua proprietà sarà messo all'incanto in esito alla disdetta del mutuo ipotecario da parte della banca creditrice. Per quel che è del suo fabbisogno minimo, l'interessata adduce che esso ammontava a fr. 3464.55 all'introduzione dell'istanza, in linea con quanto il Pretore aveva accertato per fissare i contributi alimentari nella procedura a protezione dell'unione coniugale. Il fabbisogno minimo considerato nella sentenza impugnata sarebbe invece “frutto di scremature dettate dall'esigenza di addivenire al tanto faticato accordo finale”. Quanto alle entrate, la reclamante lamenta che l'accertamento del Pretore è una mera stima effettuata sulla base di soli due mesi di attività a tempo determinato presso un “centro covid” e non rispecchia la realtà finanziaria. Precisa di essere ancora disoccupata, seppure sia riuscita a trovare una nuova occupazione a tempo determinato fino all'aprile del 2022. A suo parere nulla induce pertanto a presumere che la sua situazione economica sia migliorata e che essa possa contare su un margine di fr. 962.– mensili (memoriale, pag. 3 seg.).
Nella misura in cui contesta il miglioramento della propria situazione economica, la reclamante trascura che il Pretore ha ripreso i dati addotti dalle parti medesime al dibattimento del 22 settembre 2020 (verbale di quel giorno, pag. 2). Quali poste del proprio fabbisogno minimo sarebbero così state accertate erroneamente, l'interessata non spiega. Per tacere del fatto che – già a prima vista – alcune poste, come il premio per la cassa malati (nel frattempo ridotto per effetto del sussidio) o la spesa per l'alloggio (non più riferita alla casa di __________), sono mutate rispetto al momento in cui è stata introdotta la petizione. Né la reclamante si cura di indicare gli atti esecutivi che suffragherebbero l'asserito peggioramento delle esecuzioni a suo carico. Anche al riguardo il reclamo si rivela pertanto irricevibile per carenza di motivazione. Senza contare che l'esistenza di atti di carenza beni non implica necessariamente uno stato di indigenza nel senso dell'art. 117 CPC (cfr. Colombini, op. cit., n. 20 ad art. 117 con rifermento alla giurisprudenza dle Tribunale federale).
Laddove obietta che il suo reddito è stato calcolato tenendo conto dello stipendio di due sole mensilità, la reclamante perde invece di vista che l'accertamento del Pretore si fonda in realtà sul certificato di salario da lei medesima esibito (doc. QQQQ) che attesta un reddito netto di complessivi fr. 23 662.– tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2020. Ma soprattutto essa non indica, nemmeno per ordine di grandezza, quale sarebbe la sua nuova situazione finanziaria, omettendo di documentare del tutto le entrate attuali. Se non che, per essere ricevibili, pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in materia di spese e ripetibili o di gratuito patrocinio (DTF 143 III 112 consid. 1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_96/2021 del 3 agosto 2021 consid 3.1). Non incombe inoltre al giudice fissare alla parte assistita da un legale un termine suppletorio per rimediare a un'istanza di gratuito patrocinio incompleta o poco chiara (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_101/2020 del 3 marzo 2021 consid. 3.2.3 con rinvii). Le carenti allegazioni in merito alla propria situazione finanziaria impediscono così di vagliare la pretesa incapacità dell'interessata di fare fronte, da sé sola, alle spese processuali e di patrocinio di prima sede – per altro neppure precisate – nel giro di uno o due anni. Si ritiene infatti “sprovvisto dei mezzi necessari” per stare in lite (e quindi avere diritto al gratuito patrocinio giusta l'art. 117 lett. a CPC) chi non dispone di un margine sufficiente sul proprio fabbisogno minimo per coprire le spese processuali e di patrocinio nel giro di un anno, trattandosi di processi relativamente semplici, o di due anni, negli altri casi (DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_591/2020 del 17 novembre 2020 consid. 3.2).
In concreto RE 1 non pretende di avere chiesto invano al marito lo stanziamento di una provvigione ad litem per la causa di divorzio. Né sostiene che una richiesta a tal fine sarebbe apparsa già di primo acchito infruttuosa perché nei quasi 30 mesi in cui è durato il processo di primo grado PI 2 non avrebbe avuto la disponibilità finanziaria per fornirle, almeno in parte e a scaglioni, un sussidio sufficiente destinato, salvo eccezioni, a essere restituito in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computato sulla liquidazione del regime matrimoniale (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo). Del resto l'appellante non discute la disponibilità del convenuto che il Pretore ha accertato in fr. 2545.– mensili arrotondati (reddito netto fr. 7217.–, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, meno contributo alimentare per il figlio D__________ fr. 1100.–: sentenza impugnata, pag. 12 segg.). In condizioni del genere non soccorrevano le premesse per sollecitare l'assistenza gratuita dello Stato. Manifestamente infondato, il reclamo – nella misura in cui è ricevibile – vede dunque la sua sorte segnata.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).