Incarto n. 11.2022.24

Lugano 4 marzo 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa DM.2019.197 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 luglio 2019 da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )

giudicando sul reclamo in materia di gratuito patrocinio del 17 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 4 gennaio 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 4 gennaio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1966), cittadino italiano, e RE 1 (1965), ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulle particelle n. 568, 570 e 744 RFD di __________ (intestate ai coniugi in ragione di metà ciascuno), mediante vendita ai pubblici incanti (con una base d'asta di fr. 477 048.–) e suddivisione a metà del ricavo netto, ha obbligato la moglie a corrispondere al marito fr. 1065.85 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire al conto di previ- denza della moglie fr. 31 000.– oltre alla metà di “eventuali rimborsi dei prelievi anticipati dal marito” fino a concorrenza di fr. 84 235.–. Il Pretore ha revocato inoltre il collocamento del figlio D__________ (nato il 20 settembre 2004) presso il centro educativo per minorenni __________ di __________ affidandolo alla madre e regolando il diritto di visita paterno, ha confermato l'autorità parentale congiunta e una curatela educativa in favore del figlio e ha revocato un incarico all'Ufficio dell'aiuto e della protezione. Infine egli ha condannato CO 1 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr. 1100.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata formazione professionale, ha respinto ogni altra pretesa alimentare e ha confermato la revoca di ogni trattenuta di stipendio. Le spese processuali di fr. 9000.– (di cui fr. 2560.– per la rappresentanza del figlio) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Una richiesta di gratuito patrocinio presentata da CO 1 è stata stralciata dal ruolo per desistenza. Un'analoga istanza di gratuito patrocinio presentata da RE 1 è stata invece respinta.

B. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con due reclami del 17 e 24 gennaio 2022 (inc. 11.2022.24/25) per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio in primo grado (in favore delle due patrocinatrici succedutesi in quella sede) e con un appello del 7 febbraio 2022 nel quale postula, in riforma del giudizio impugnato, il versamento di fr. 35 000.– (rimborso per l'acquisto dell'abitazione coniugale di __________) e di fr. 63 708.90 (rimborso delle imposte e di altre spese correnti della famiglia) in liquidazione del regime dei beni (inc. 11.2022.23) oltre che il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello (inc. 11.2022.26). Quest'ultima richiesta è stata respinta con decisione odierna. Il reclamo in rassegna non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione che rifiuti o revochi – totalmente o parzialmente – il beneficio del gratuito patrocinio è impugnabile, a titolo indipendente, soltanto mediante reclamo (art. 121 CPC). La trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato, tuttavia, alla sentenza di divorzio impugnata con appello sicché non occorreva un reclamo separato. E in circostanze del genere questa Camera ha già avuto modo di stabilire che nulla impedisce che la prima Camera civile esamini anche, per attrazione di competenza, la controversia sul gratuito patrocinio. Ciò risponde al principio dell'economia di giudizio (analogamente: ICCA, sentenze inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 1, e 11.2016.23 del 29 dicembre 2016 consid. 2). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata recapitata alla patrocinatrice dell'attrice il 7 gennaio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 17 gennaio 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è dunque in ogni caso tempestivo (sulla questione se si applichi in concreto il termine di 10 o di 30 giorni: Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 4 ad art. 121 con richiami).

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che la situazione finanziaria della moglie è migliorata e che essa può contare su un reddito netto di fr. 3380.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2418.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione

fr. 825.– [già dedotta la quota inserita nel fabbisogno dei figli], premio della cassa malati con sussidio fr. 148.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 35.–, tassa di circolazione fr. 30.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata fr. 30.–). Onde un margine di fr. 962.– mensili che le permette di far fronte, almeno ratealmente, alle spese processuali e di patrocinio della procedura di divorzio, non dovendosi essa per il resto fare carico del mantenimento in denaro dei figli. In tali circostanze il primo giudice ha negato all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (sentenza impugnata, pag. 12 segg.).

  1. La reclamante lamenta che il calcolo è una mera stima effettuata in base allo stipendio medio di due mensilità e non rispecchia la realtà finanziaria. Rileva di essere disoccupata siccome l'impiego che era riuscita a trovare era precario e contestuale alla situazione pandemica. Attualmente – essa soggiunge – avrebbe reperito una nuova occupazione a tempo determinato fino all'aprile del 2022. Nulla induce pertanto – a suo parere – a presumere che essa sia in grado di sovvenire ai propri bisogni e ai costi della lunga procedura di divorzio. La sua indigenza si evince infine dagli atti della causa di divorzio come pure da quelli relativi alla tutela dell'unione coniugale ed è resa ancor più difficile dal comportamento ostruzionistico del marito che l'ha costretta a rivolgersi direttamente all'Istituto delle assicurazioni sociali per ottenere il versamento a sé degli assegni di formazione per i figli (G__________, maggiorenne, e D__________) che vivono con lei e sono tuttora agli studi (memoriale, pag. 3 seg.).

  2. Nella misura in cui obietta che il suo reddito è stato calcolato tenendo conto dello stipendio medio di due sole mensilità, la reclamante perde di vista che l'accertamento del Pretore si fonda in realtà sul certificato di salario da lei medesima esibito (doc. QQQQ) che attesta un reddito netto di complessivi fr. 23 662.– tra il 1° giugno e il 31 dicembre

  3. Ma soprattutto essa non indica, nemmeno per ordine di grandezza, quale sarebbe la sua nuova situazione finanziaria, omettendo di documentare del tutto le entrate attuali. Se non che, per essere ricevibili, pretese e contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate, anche in materia di spese e ripetibili o di gratuito patrocinio (DTF 143 III 112 consid. 1.2; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_96/2021 del 3 agosto 2021 consid 3.1). Non incombe inoltre al giudice fissare alla parte assistita da un legale un termine suppletorio per rimediare a un'istanza di gratuito patrocinio incompleta o poco chiara (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_101/2020 del 3 marzo 2021 consid. 3.2.3 con rinvii). Le carenti allegazioni in merito alla propria situazione finanziaria impediscono così di vagliare la pretesa incapacità dell'interessata di fare fronte, da sé sola, alle spese processuali e di patrocinio di prima sede – per altro neppure precisate – nel giro di uno o due anni. Si ritiene infatti “sprovvisto dei mezzi necessari” per stare in lite (e quindi avere diritto al gratuito patrocinio giusta l'art. 117 lett. a CPC) chi non dispone di un margine sufficiente sul proprio fabbisogno minimo per coprire le spese processuali e di patrocinio nel giro di un anno, trattandosi di processi relativamente semplici, o di due anni, negli altri casi (DTF 141 III 371 consid. 4.1 con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_591/2020 del 17 novembre 2020 consid. 3.2).

  4. Ad ogni buon conto si ricordi che le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_456/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 5.2). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.134 del 20 ottobre 2021 consid. 1).

In concreto RE 1 non pretende di avere chiesto invano al marito lo stanziamento di una provvigione ad litem per la causa di divorzio. Né sostiene che una richiesta a tal fine sarebbe apparsa già di primo acchito infruttuosa perché nei quasi 30 mesi in cui è durato il processo di primo grado CO 1 non avrebbe avuto la disponibilità finanziaria per fornirle, almeno in parte e a scaglioni, un sussidio sufficiente destinato, salvo eccezioni, a essere restituito in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computato sulla liquidazione del regime matrimoniale (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo). Del resto l'appellante non discute il margine disponibile del convenuto che il Pretore ha accertato in fr. 2545.– mensili arrotondati (reddito netto fr. 7217.–, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, meno contributo alimentare per il figlio D__________ fr. 1100.–: sentenza impugnata, pag. 12 segg.). In condizioni del genere non soccorrevano, di primo acchito, le premesse per sollecitare l'assistenza gratuita dello Stato. Manifestamente infondato, il reclamo – nella misura in cui è ricevibile – vede dunque la sua sorte segnata.

  1. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerata la situazione finanziaria verosimilmente difficile della reclamante, si giustifica tuttavia di soprassedere – eccezionalmente – alla riscossione di oneri. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato oggetto di notificazione alla controparte.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. Notificazione:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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