11.2022.184

Incarto n. 11.2022.184

Lugano 7 novembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Ghirardelli

sedente per statuire nella causa SO.2022.204 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 28 luglio 2022 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1 )

per ottenere provvedimenti assicurativi dell'eredità fu


L__________ (1955-2019), già in __________,

eredità cui è interessato anche

AO 1 ) (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 15 dicembre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 dicembre 2022;

Ritenuto

in fatto: A. __________ L__________ (1955), celibe con ultimo domicilio a __________, è deceduto il 23 giugno 2019 ad . Con testamento olografo del 21 giugno 2019, pubblicato il 13 agosto 2019 dal notaio __________ D davanti al Pretore del Distretto di Leventina, egli ha istituito il fratello AO 1 suo unico erede. Il 5 gennaio 2021 AP 1, sorella del defunto, dopo essersi dapprima opposta al rilascio del certificato ereditario, ha adito il medesimo Pretore per ottenere l'annullamento del testamento olografo. L'azione è tuttora pendente (inc. OR.2021.1).

B. Il 28 luglio 2022 AP 1 si è nuovamente rivolta al Preto­re, chiedendo che fosse nominato un amministratore delle proprietà per piani n. 1549, 1550 e 1551 della particella n. 892 RFD di __________, sezione di __________, proprietà del de cuius, e che fosse ordinato a AO 1 di depositare le chiavi di tali immobili, come pure che al convenuto fosse vietato l'uso di tali be­ni. Nelle sue osservazioni 2 settembre 2022 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Con replica spontanea del 19 settembre 2022 l'istante ha mantenuto la propria posizione. Il convenuto non ha duplicato. Statuendo con decisione del 2 dicembre 2022, il Pretore ha respinto l'istanza. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 300.– per ripetibili.

C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 dicembre 2022 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la sua istanza. Chiamato a precisare il valore litigioso, il Pretore l'ha indicato il 13 febbraio 2023 in fr. 396 314.–. Nelle sue osservazioni del 7 marzo 2023 AO 1 ha poi concluso per la reiezione dell'appello. Il 26 ottobre 2023 l'appellante ha chiesto alla Came­ra di assumere agli atti talune fotografie e di sentirne l'autore, trattandosi di immagini che “concretano” il timore di lei in merito alla disposizione da parte del fratello dei beni della successione.

D. Nel frattempo, con decisione del 2 dicembre 2022 il Pretore ha respinto un'istanza di AP 1 volta a far assumere a titolo cautelare una perizia per stabilire l'attuale stato di fatto e gli eventuali difetti delle proprietà per piani n. 1549, 1550 e 1551 (inc. CA.2022.6). Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza odierna (inc. 11.2022.185).

Considerando

in diritto: 1. I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art. 551–559 CC), disciplinati dalla procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). La decisione è appellabile entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno

fr. 10 000.– “secon­do l'ulti­ma conclusione riconosciuta nella deci-

sione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, il Preto­re avendo fissato il valore litigioso in fr. 396 314.–, cifra che le parti non contestano e che non appare d'acchito inverosimile. Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al legale dell'istante il 5 dicembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98., agli atti). Inoltrato il 15 dicembre 2022 (tracciamento dell'invio n. 98., agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo. Quanto alla documentazione presentata in questa sede, come si vedrà in appresso essa non è di rilievo ai fini del giudizio.

  1. Nella decisione impugnata il Pretore, accertato che l'istante, sorella del defunto, non è erede legittimaria, ha esaminato se essa potesse considerarsi nondimeno erede virtuale, e come tale legittimata a chiedere provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria. Vagliata la giurisprudenza e la dottrina, egli ha ritenu­to che solo un erede legittimario escluso dalla successione, e non altri eredi, è un erede virtuale. Il Pretore ha poi rimproverato all'istante di non avere sostanziato “l'esistenza concreta di una situazione di pericolo e la necessità di tutela tale da giustificare la nomina di un amministratore dei beni della successione”. Per il primo giudice la richiesta di AO 1 alla sorella di partecipare a spese relative agli immobili di __________, formulata una sola volta e prima che il mittente si rivolgesse a un avvocato, non giustifica la nomina di un amministratore, anche perché “da un lato il convenuto non può disporre giuridicamente degli immobili, non essendo al beneficio del certificato ereditario, al cui rilascio la sorella si è opposta, e dall'altro neppure ha evidentemente interes­se a diminuire in qualsivoglia modo il valore del bene immobiliare, essendo egli in ogni caso erede del de cuius e quindi beneficiario dei beni della successione”.

  2. Riguardo alla prima motivazione del Pretore, AP 1 ribadisce – appoggiandosi all'opinione di parte della dottrina – che virtuale è anche “l'erede legale (…) escluso da un testamento che privilegia un altro erede legale”. A suo parere, la qualifica di erede virtuale dev'essere ammessa per ogni erede escluso finché questo “non faccia valere la sua quota successoria, e dunque la sua qualità di erede, anche mediante un'azione in annullamento”. Per l'appellante, in presenza di due eredi legittimi, di cui uno ignorato dal testatore, vi è una lacuna che va colmata applicando per analogia la giurisprudenza in merito agli eredi legittimari. Ed essendo erede virtuale, essa dispone di un interes­se meritevole di tutela “fintanto che l'azione giudiziaria e quindi una successione ex tunc è possibile”. In simili circostanze, epiloga, essa è legittimata a sollecitare provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria.

a) Che eredi legittimari esclusi o dimenticati dal disponente nel testamento siano meri eredi virtuali fino al momento in cui, impugnata con successo mediante azione di riduzione la disposizione di ulti­ma volontà, non ottengano la loro porzione legittima è un principio invalso a livello federale (DTF 143 III 370 consid. 2.1 e 2.2; 139 V 3 consid. 4; 138 III 357 consid. 5; più di recente: senten­za del Tribunale federale 5A_765/2022 del 24 aprile 2023 consid. 3.1.1 in: RSPC 2023 pag. 538) e cantonale (RtiD II-2017 pag. 805 n. 13c;

II-2007 pag. 687 n. 25c; più di recente: I CCA, sentenze inc. 11.2021.62 del 30 dicembre 2021 consid. 4 e inc. 11.2016.96 del 10 marzo 2017 consid. 4a). Tale è altresì la posizione della dottrina (Hrubesch-Millauer in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 3 alle note introduttive agli art. 522 segg. CC con numerosi riman­di; Wolf/Hrubesch-Millauer, Schweizerisches Erbrecht, 2ª edizione, pag. 288 n. 1051; Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 2 alle note preliminari degli art. 522–533 CC; Fankhauser in: Handkommentar zum Privatrecht, 4ª edizione, n. 4a ad art. 602; Paltzer/Fehr, Virtuelle Erben und ihr Recht auf Aufskunft und Information in: Successio 2022 pag. 330). E gli eredi virtuali hanno il diritto di chiedere provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (Staehelin in: Basler Kommentar, ZGB II, op. cit., n. 4 ad art. 470; Bohnet, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione, § 33 n. 22 con rinvio; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_612/2013 del 25 novembre 2013 consid. 1.2.3,).

b) La questione di sapere se lo statuto di erede virtuale debba essere attribuito anche in altre situazioni, come nel caso di un erede legittimo escluso dalla successione con una disposizione testamentaria annullabile (erede legittimo virtuale: Piotet, La protection du réservataire en droit successoral suisse in: Revue de droit suisse, 1972, pag. 30; Bollag, Der virtuelle Erbe, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, pag. 5 n. 3 e pag. 198 n. 547; Weibel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 11 ad art. 602 CC; Graham-Siegenthaler in: Handkommentar zum Privatrecht, op. cit. n. 4a ad art. 602 CC; Wolf in: Berner Kommentar. 2014, n. 25 ad art. 602 CC; Wolf/Brazerol, Grundsätze für die Vornahme der Erbteilung durch Gericht in: AJP/PJA 2016 pag. 1432) non merita particolare approfondimento, la desi-gnazione di un amministratore della successione legittimandosi nella fattispecie per alti motivi.

c) L'amministrazione di un'eredità (art. 554 CC) dev'essere ordinata d'ufficio dall'autorità competente (Emmel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, op. cit., n. 40 ad art. 554 CC). Salvo eccezioni estranee al caso specifico, non è necessaria una richiesta particolare, chiunque potendo informa­re l'autorità di motivi che giustifichino la nomina di un amministratore (Leu/Gabrieli in: Basler Kommentar, op. cit., n. 8 alle note introduttive agli art. 555–-559 CC; Meier/Reymond-Eniaeva in: Commentaire romand, CC II, 2ª edizione, n. 10 ad art. 551 CC). Ma l'amministrazione d'ufficio di un'eredità va ordinata esclusivamente qualora sia prevista dalla legge, e segnatamente ove non siano conosciuti tutti gli eredi (art. 554 cpv. 1 CPC). Per alcuni autori un amministratore dell'eredità dev'essere nominato altresì in presenza di un erede virtuale (Piotet, op. cit., pag. 36; Raemy, Das Pflichtteilsrecht und die Erbenqualität, Friburgo 1982, pag. 89). Certo è che un provvedimento del genere va disposto anche nel caso in cui eredi legittimi, ma non legittimari, vengano esclusi dall'eredità mediante disposizione testamentaria (Emmel, op. cit., n. 7 ad art. 554 CC con rinvii; Leu/Gabrieli, op. cit., n. 13 ad art. 554 CC con rinvii; Bollag, op. cit., pag. 232 n. 645 seg.; Hubert-Froidevaux in: Commentaire du droit des successions, Berna 2012, n. 13 ad art. 554 CC; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, Losan­na 2003, pag. 23; v. anche Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 15 ad art. 554 CC).

d) In concreto è pacifico che AP 1, sorella del de cuius, non è erede legittimaria, che __________ L__________ ha istituito il fratello AO 1 suo unico erede e che la sorella ha promosso nei confronti di quest'ultimo un'azione di annullamen-to del testamento olografo, tuttora pendente. Dandosi le premesse dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC, l'amministrazione dell'eredità deve pertanto essere ordinata.

  1. Riguardo alla seconda motivazione l'appellante ribadisce la legittimità della misura in questione a causa della richiesta del fratello di farla partecipare alle spese dell'immobile. A mente sua, “anche se fosse un unico evento sporadico, ciò indizia il fatto che il fratello non sembra intenzionato a mantenere il bene né a condividere le informazioni”. Una tale argomentazione si pone ai limiti della ricevibilità, l'interessata limitandosi a ribadire la propria con-

vinzione, confrontandosi con la motivazione del Pretore solo di scorcio. Comunque sia, se le premesse dell'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC sono date, l'autorità adotta il provvedimento. Essa non fruisce di margini d'apprezzamento e non deve domandarsi se la misura sia davvero necessaria, tranne nelle ipotesi – estranee alla fattispecie – degli art. 554 cpv. 1 n. 1 e 556 cpv. 3 CC (Leu/Gabrieli, op. cit., n. 8 all'introduzione degli art. 551–559 e n. 19 in fine ad art. 554 CC; Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 10 ad art. 551 CC). Il solo verificarsi dei presupposti legali è sufficiente, in altri termini, per giustificare l'emanazione del provvedimento (RtiD II-2010 pag. 645 consid. 3).

  1. In ultima analisi, alla luce di quanto precede si giustifica di disporre un'amministrazione dell'eredità, limitata alle proprietà per piani n. 1549, 1550 e 1551 della particella n. 892 RFD di __________, sezione di __________. Quanto alla persona dell'amministratore, sebbene in linea di principio l'autorità giudiziaria superiore possa riformare essa medesima una decisione impugnata, in concreto appare opportuno rinviare gli atti al Pretore con l'invito a designare il responsabile, eventualmente dopo avere interpellato le parti circa un nome di comune fiducia. Ciò a maggior ragione ove si pensi che autorità di vigilanza sull'amministratore della successione è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a lett. b LAC; RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 1 con rinvio). Contestualmente il primo giudice statuirà sui costi dell'amministratore, che costituiscono un debito della successione (Leu/Gabrieli, op. cit., n. 12 all'introduzione degli art. 551–559 CC). Quanto agli altri provvedimenti richiesti, l'appello è finanche sprovvisto di motivazione, sicché al riguardo si rivela irricevibile (art. 311 CPC), fermo restando che il lamentato uso da parte del convenuto dev'essere messo in relazione con la gestione da parte dell'amministratore.

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 2 CPC) in entrambi i gradi di giurisdizione.

L'istante ottiene la nomina di un amministratore delle note proprietà per piani, ma non le altre misure da lei postulate. Nel complesso si giustifica così di porre a suo carico un quinto degli oneri processuali e di porre il resto a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).

  1. Riguardo ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (I CCA sentenza inc. 11.2020.175 del 26 febbraio 2021 consid. 4 con rinvii).

Per questi motivi,

decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

  1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che è ordinata l’amministrazione delle proprietà per piani n. 1549, 1550 e 1551 della particella n. 892 RFD di __________, sezione di , già appartenenti a __________ L.

  2. Le spese processuali di fr. 300.–, da anticipare dall'istante, sono poste per un quinto a carico dell'istante medesima e per il resto a carico del convenuto. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 180.– per ripetibili ridotte.

Gli atti sono rinviati al Pretore perché designi l'amministratore e statuisca sui costi del provvedimento.

II. Le spese processuali di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quinto a carico dell'appellante stessa e per il resto a carico di AO 1. Quest'ultimo rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– , ; – , .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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