Incarto n. 11.2022.173

Lugano, 5 agosto 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Giamboni e Jaques

cancelliera:

Bernasconi

sedente per statuire nella causa DM.2022.7 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 25 febbraio 2022 da

AP1, G______ (patrocinato dagli avvocati PA1 e PA2, Gi______)

contro

AO2, nata AO1, A______ (patrocinata dall'avv. PA3, L______),

giudicando sull'appello del 18 novembre 2022 presentato da AP1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 17 ottobre 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 13 luglio 2018 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha pronunciato il divorzio tra AP1 (1974) e AO1 (1980), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in virtù della quale i figli S______ (nato il __ __ 2012) e D______ (nato il __ __ 2014) sono stati affidati alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato il più ampio diritto di visita paterno. In favore dei figli AP1 si è impegnato a versare contributi alimentari varianti tra fr. 650.– e fr. 1150.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi, fino alla maggiore età o fino al termine di un'adeguata formazione professionale. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. DM.2017.12). Nell'autunno del 2021 AP1. e AO2 hanno tentato, senza successo, di condividere la cura dei figli in maniera paritaria.

B. Il 25 febbraio 2022 AP1 si è rivolto al Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna con un'azione di modifica della sentenza di divorzio per ottenere la custodia alternata dei figli, prospettando una precisa disciplina, così come la soppressione dei contributi alimentari in favore dei figli a suo carico. Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2022 AO2 ha proposto di respingere la petizione, chiedendo, in via subordinata, di porre eventuali costi di una perizia sulle capacità genitoriali a carico dell'attore, e, in via ancor più subordinata di ricalcolare il contributo alimentare per i figli nel caso di una custodia alternata.

C. Il tentativo di conciliazione, tenutosi il 6 aprile 2022, è fallito di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato all'attore un termine di 30 giorni per presentare una replica scritta. Nel suo memoriale del 20 maggio 2022 AP1 ha mantenuto il suo punto di vista. In una duplica del 30 giugno 2022 la convenuta ha instato una volta di più per il rigetto della petizione. Alle prime arringhe del 2 settembre 2022 le parti hanno notificato prove. Il 15 giugno 2022 la psicoterapeuta T______ N______ F______ ha rilasciato un rapporto sull'ascolto dei figli. Con ordinanza del 20 settembre 2022 il Pretore aggiunto ha poi respinto tutte le prove offerte e quello stesso giorno ha chiuso l'istruttoria. Alle arringhe finali del 12 ottobre 2022 le parti hanno mantenuto le loro posizioni.

D. Statuendo il 17 ottobre 2022, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 2920.– (compreso il costo per l'ascolto dei figli di fr. 1320.–) sono state poste a carico del­l'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4700.– per ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 18 novembre 2022 in cui chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione o, quanto meno, di annullarla e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per un nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2023 AO2 conclude per la reiezione dell'appello, eventualmente previa assunzione delle prove respinte dal Pretore aggiunto. Con replica e duplica spontanee dell'8 e del 14 febbraio 2023 le parti hanno riaffermato le loro domande.

F. In pendenza di appello AO2 ha inoltrato alla Camera svariati documenti nuovi. Il 9 e il 16 aprile 2024 le parti hanno poi comunicato che su istanza della madre, la quale postulava la nomina di un curatore educativo, l'Autorità regionale di protezione 13 ha sentito S______ e D______ e ha commissionato all'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle famiglie e dei minorenni, una “valutazione socio-familiare/ambientale” per accertare se occorressero misure di protezione in favore dei figli. Il 10 dicembre 2024 tale ufficio ha trasmesso il proprio rapporto all'autorità di protezione che lo ha fatto seguire a questa Camera. Successivamente la medesima autorità di protezione ha istituito una curatela educativa in favore dei minori, nella persona di Ma______ R______, decisione avversata da AP1 davanti alla Camera di protezione del Tribunale di appello (inc. 9.2025.25 tuttora pendente). A seguito di una richiesta del padre volta alla modifica della custodia parentale, l'Autorità regionale di protezione 13 ha nuovamente sentito i minori il 23 maggio 2025. Il 26 maggio 2025 il padre ha segnalato all'autorità di protezione e alla curatrice dei figli lacune della madre nella cura dei figli, rimproveri contestati da quest'ultima.

G. Con decreto del 30 maggio 2025 il presidente di questa Camera ha assunto agli atti tutta la documentazione presentata in pendenza di appello e ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per presentare osservazioni conclusive. In memoriali del 3 e 4 luglio 2025 AP1 e AO2 hanno mantenuto le loro posizioni.

Considerando

in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2017.105 del 5 luglio 2019 consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori (o dei Pretori aggiunti) sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su mere pretese pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiosa essendo anche la modalità di custodia dei figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata ai patrocinatori dell'attore il 19 ottobre 2022 (tracciamento n. ..__.____, agli atti). Introdotto il 18 novembre 2022 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

  1. Dal profilo formale AP1 rimprovera innanzitutto al Pretore aggiunto una violazione del diritto alla prova codificato all'art. 152 CPC. Egli lamenta la mancata assunzione dei mezzi di prova da lui offerti, tanto più pertinenti alla luce delle conclusioni formulate dalla delegata all'ascolto T______ N______ F______ di approfondire diversi aspetti, così come l'assenza di una motivazione sul diniego. A suo dire, le prove offerte sono atte a chiarire “le sue preoccupazioni riguardo alla presa a carico dei figli in capo alla sola madre”, così come a confutare “la gratuità di talune considerazioni sulla sua persona espresse dall'ex moglie” poi riprese dal primo giudice. L'appellante sostiene pertanto che per accertare in modo completo una fattispecie “oggettivamente delicata” che coinvolge due minori seguiti da psicoterapeuti, il primo giudice avrebbe dovuto esperire un'istruttoria più approfondita sentendo, oltre alle parti personalmente, anche gli specialisti che seguono i figli e persone vicine alla famiglia, e indagando altresì “sull'incapacità della madreˮ.

Con l'appellante si conviene che nel giudizio impugnato non vi è una chiara e circostanziata motivazione sul diniego delle prove offerte, intuibile essendo solo che gli atti e il rapporto d'ascolto erano sufficienti per negare la custodia alternata. Sta di fatto che in pendenza di appello, l'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle famiglie e dei minorenni, ha esperito una “valutazione socio-familiare/ambientale” volta ad approfondire la situazione e a vagliare l'adeguatezza dell'ambiente dei figli, previo ascolto dei genitori, dei loro attuali compagni e dei figli, così come l’acquisizione di rapporti rilasciati da docenti e da psicoterapeuti. S______ e D______, inoltre, sono ancora stati sentiti in due occasioni dall'Autorità regionale di protezione. Su tale documentazione, così come sugli altri documenti presentati dalle par­ti, ammessi agli atti dal presidente di questa Camera con decreto del 30 maggio 2025, le parti hanno potuto esprimersi. E nel suo allegato del 3 luglio 2025 l'appellante non pretende più che la situazione non sia ancora stata sufficientemente approfondita di modo che il rimprovero al Pretore aggiunto risulta essere superato. La causa è così matura per il giudizio, ciò esime dall'esaminare se la decisione impugnata debba essere annullata e gli atti rinviati al primo giudice per un nuovo giudizio previa completazione dell'istruttoria.

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, ricordato che in esito al divorzio le parti avevano pattuito la custodia esclusiva della madre sui figli e garantito al padre un ampio diritto di visita, ha rammentato le condizioni per modificare tale disciplina e segnatamente il preminente interesse dei figli. Per il primo giudice “è sufficiente” leggere gli allegati delle parti e il tenore dei messaggi che si scambiano regolarmente, rispettivamente il loro modo di interagire in udienza, per comprendere come il loro rapporto sia estremamente conflittuale e come non siano assolutamente in grado di collaborare nell'interesse dei minori. La loro incapacità di comunicare e di trovare accordi anche su semplici questioni quotidiane che riguardano i minori, egli ha soggiunto, è quindi evidente. A suo avviso, il padre piuttosto di cooperare con la madre per il bene dei minori sembra più impegnato a cercare di comandare, imporre e minacciare, screditando il ruolo di genitore della convenuta e strumentalizzando qualsiasi avvenimento per dimostrare la di lei inadeguatezza. Egli ha constatato che la marcata conflittualità, così come la totale assenza di comunicazione e di cooperazione tra i genitori, si ripercuotono sui ragazzi, esponendoli a inutili tensioni che andrebbero tuttavia evitate. A mente sua, inoltre, anche la distanza tra i due domicili rappresenta un ostacolo alla custodia alternata poiché un aumento della frequenza degli spostamenti tra G______ e A______ rischia di appesantire inutilmente la giornata dei ragazzi e comporta maggiore collaborazione tra i genitori.

Il Pretore aggiunto ha poi ritenuto che non vi fossero sufficienti elementi per ritenere che la madre non fosse in grado di svolgere il suo ruolo di genitore e che il bene dei figli fosse gravemente minacciato dall'attuale organizzazione di affidamento. E ciò, egli ha proseguito, senza trascurare che in maniera contraddittoria l'attore riconosce pur sempre un'idoneità della convenuta di occuparsi almeno al 50% dei figli. Inoltre, per il primo giudice, i ragazzi sono in età scolastica, necessitano sempre meno dell'accudimento personale del genitore di modo che non è determinante che la madre faccia capo alla nonna o a terzi. A suo parere, le apprensioni del padre non giustificano ulteriori indagini sulla convenuta, tanto meno se si pensa che nemmeno la psicologa G______ T______, collega di studio dell'attore, ha riscontrato carenze tali da mettere seriamente in pericolo il bene dei figli. Da ultimo il Pretore non ha trascurato che i figli, come risulta dal loro ascolto, stanno bene con entrambi i genitori o che S______ vorrebbe vedere maggiormente il padre ma ha ritenuto che alla luce del rifiuto a ogni modifica espresso da D______ “non conviene separare i fratelli per il rischio di creare un distacco tra di loro e tensioni fra i genitori e a fronte della loro forte conflittualità”. Donde, in ultima analisi, la reiezione della petizione.

  1. AP1 nega che con l'ex moglie sia in atto un grave conflitto e che essi siano incapaci di cooperare. A suo dire i dissidi risultanti dalla corrispondenza evocata dal Pretore aggiunto riguardano situazioni puntuali emerse durante il tentativo di istaurare una custodia alternata senza alcun coinvolgimento dei figli tant'è che anche in tale periodo i genitori sono riusciti per il resto a collaborare con giovamento per i minori. Per l'appellante è stata l'ex moglie a interrompere senza giustificazioni l'esperimento di una custodia alternata, a volerlo escludere dalla vita dei figli e a trascurarli nell'abbigliamento o nella cura, ciò ha causato in lui enorme frustrazione. Egli sottolinea come una custodia alternata sia solo positiva per i figli mentre quella esclusiva aumenta il conflitto genitoriale ed espone i bambini a tensioni anche perché il genitore che esercita la custodia si sente libero di gestire la prole senza coinvolgere l'altro. Egli sostiene di essere attento ai bisogni dei minori e di essere collaborativo, tanto che la scuola e i vari specialisti si rivolgono a lui in caso di problemi.

AP1 contesta poi la rilevanza della distanza geografica perché già attualmente i figli trascorrono parecchio tempo a G______, luogo in cui essi hanno attività extrascolastiche, amicizie e abitudini, mentre la trasferta non crea loro problemi. E ciò – egli continua – anche perché, come indipendente, ha maggiore disponibilità e flessibilità per organizzarsi in funzione dei bisogni dei minori. L'appellante, poi, ribadisce l'inadeguatezza della madre a gestirli da sola, rimproverandole di regolare le loro attività in funzione delle proprie esigenze, di trascurare il loro vestiario, di esporli a situazioni rischiose e di non capire i disturbi di D______ tant'è che è stata la scuola a consigliare un supporto psicologico in favore del ragazzo. Egli soggiunge che anche il continuo affidamento a terzi, non apprezzato peraltro da S______, indizia la mancanza di riguardo delle loro esigenze, ciò che potreb­be ovviarsi con l'affidamento congiunto. Per l'appellante l'inadeguatezza della madre a gestire i minori, oltre a evincersi dal loro ascolto, risulta altresì dal rapporto redatto dalla psicologa G______ T______, la quale l'ha invitata a seguire un percorso psicologico. Egli rileva dipoi che i ragazzi hanno confermato di stare bene con entrambi i genitori, anche per periodi più lunghi, e di vivere con lui in un contesto sereno. Senza trascurare che D______ sia contrario alla modifica della custodia perché gli mancherebbe la madre, egli ritiene che il ragazzo ha 8 anni e vivendo in una situazione di conflitto di lealtà “visto l'eccessivo attaccamento della madre al figlio” la sua opinione non può essere decisiva. Per di più, soggiunge, nel frattempo il legame con il figlio cadetto si è ristabilito sicché non vi è alcun impedimento alla custodia alternata.

Relativamente agli ultimi accertamenti, AP1 rileva che l'Ufficio dell'aiuto e della protezione lo definisce coinvolto e attento alle esigenze dei figli, capace di assumersi le sue responsabilità e di accudirli mentre esso ha riscontrato che AO2 ha delle fragilità, scredita l'altro genitore, espone i figli alle sue numerose relazioni, è disorganizzata, smemorata e presenta lacune educative. Senza dimenticare, egli epiloga, che gli esperti hanno consigliato – come da lui sostenuto – che i ragazzi intraprendano un percorso terapeutico.

  1. I presupposti per decidere una modifica della custodia parentale sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto e diffusamente illustrati da questa Camera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.126 del 12 dicembre 2023 consid. 4a). Al riguardo basti rammentare che una modifica della custodia non dipende solo dall'esistenza di nuove circostanze rilevanti, ma deve risultare necessaria per il bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5A_293/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 4.1). Una nuova disciplina deve imporsi, in altri termini, ove l'assetto attuale risulta più dannoso per il figlio rispetto alla perdita di continuità nell'educazione e nelle condizioni di vita risultante dal cambiamento di regolamentazione (loc cit.; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_499/2023 del 26 febbraio 2024 consid. 4.1 con rinvii in: FamPra.ch 2024 pag. 408).

a) Nel caso precipuo, il Pretore aggiunto, pur riassumendo i criteri per una modifica della custodia, non si è soffermato sul­l'esistenza di circostanze nuove ma ha vagliato la richiesta di AP1 come se dovesse statuire per la prima vol­ta sulla custodia dei figli. D'altro canto, l'attore, per motivare l'azione, ha addotto il mutamento della situazione dei figli dovuta da un lato alla loro crescita e quindi al cambiamento di loro bisogni di cura e educazione, e d'altro lato l'atteggiamen­to ostruzionistico della ex moglie che non permette più una regolare presa a carico dei figli da parte sua. Sia come sia, dagli atti risulta che nel corso della procedura di divorzio l'Istituto ricerche di gruppo ha rilasciato, il 27 ottobre 2017, una valutazione peritale sui coniugi in cui, tra l'altro, ha esaminato la possibilità di un affidamento congiunto. Per la specialista, tale modalità appariva tuttavia prematura “data la tenera età dei figli [5 e 3 anni] e il possibile riemergere della conflittualità tra genitori” ma indicato che “la prospettiva di un affidamento congiunto progressivo basato sull'avanzamento dell'età dei bambini e sul miglioramento continuo del rapporto tra i coniugi” potrebbe entrare in linea di conto “qualora i coniugi ne sentissero la necessità” (doc. S).

Tale previsione, pur non essendo stata esplicitata al momento del divorzio, i coniugi avendo pattuito l'affidamento esclusivo dei figli alla madre con ampio diritto di visita paterno, giustifica senz'altro una nuova valutazione della situazione. Detto altrimenti, nelle circostanze del caso specifico, si può ritenere che il trascorrere del tempo e l'eventuale miglioramento delle relazioni tra genitori costituiscono fatti nuovi che giustificano il riesame della situazione nell'ottica del bene dei figli. In caso contrario, il rifiuto di esaminare la richiesta di modifica equivarrebbe a privare il padre di qualsiasi prospettiva di estensione delle sue prerogative genitoriali (cfr. al riguardo sentenza del Tribunale federale 5A_963/2021 del 1°Ssettembre 2022 consid. 3.3.2). Ne segue che a ragione il Pretore aggiunto è entrato in materia sulla domanda di modifica della custodia.

b) Relativamente alla capacità di collaborare dei genitori, in una custodia alternata la buona volontà e la capacità comunicativa sono essenziali per l'alternanza, viste le misure di organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia comporta. Ciò è il caso, a maggior ragio-ne, quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa. Non deve quindi sussistere una conflittualità che osti a un corretto funzionamento dell'assetto alternato. D'altro lato, duraturi e importanti conflitti tra genitori e proble­mi di comunicazione a proposito del figlio sono un motivo per derogare alla custodia alternata se hanno ripercussioni su di lui. Semplici litigi, come quelli che esistono in ogni famiglia, tanto più in caso di separazione o divorzio, non sono tuttavia un motivo per mantenere una custodia esclusiva a un genitore (Meier/Stettler Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 5ª edizione, pag. 453 n. 680).

c) Premesso ciò, come si è detto, in esito al divorzio, intervenuto il 13 luglio 2018, le parti hanno pattuito l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con esercizio congiunto dell'autorità parentale, e disciplinato il diritto di visita paterno in caso di disaccordo. È incontestato inoltre che nell'autunno 2021 i genitori hanno tentato di istaurare una custodia alternata di fatto, ciò che lasciava intendere quanto meno una certa collaborazione. L'esperienza è tuttavia fallita e sulle relative cause le parti divergono, per il padre è stata l'ex moglie a cambiare repentinamente idea mentre per quest'ultima ciò è avvenuto a seguito della strenua opposizione espressa dal figlio cadetto (v. rapporto d'ascolto del 15 giugno 2022, pag. 1 e 2). Da allora le relazioni personali tra padre e figli sono state esercitate come disciplinato nella sentenza di divorzio, salvo da maggio 2024 ad aprile 2025 a seguito del rifiuto di D______ di incontrare il genitore (v. rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 10 dicembre 2024, pag. 9).

d) L'appellante, come si è detto, nega l'esistenza di un conflitto tra genitori così come la loro incapacità di collaborare per il bene dei figli. In realtà, dalla valutazione socio-familiare/ambientale dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), Settore delle famiglie e dei minorenni, assunta in appello, la conflittualità tra i genitori risulta finanche essersi acuita. Gli operatori sociali hanno riscontrato che nonostante gli anni trascorsi dalla separazione, i genitori non sono ancora riusciti a trovare delle strategie funzionali per meglio relazionarsi tant'è che la comunicazione tra di loro appare “come altamente disfunzionale e inefficace”, corrispondendo principalmente tramite messaggi di posta elettronica o email. Per i medesimi alla base di una tale “difficile” e “quasi impossibile” comunicazione vi è la mancanza di fiducia reciproca che negli anni sembra addirittura peggiorare, al punto che “risulta aberrante sentire le [loro] descrizioni reciproche” (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 10). E in effetti nessuno dei due è in grado di riconoscere gli aspetti positivi dell'altro, il padre definendo l'ex coniuge come “persona disorganizzata, pazza, che fa star male tutti, che ha dei problemi, manipolatrice, malevola e maligna” mentre la madre descrive l'ex marito “in maniera totalmente negativa, o come una minaccia”, affermando che “non smetterà di fare la sua guerra a causa del suo disturbo narcisistico” (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 2-5).

Come rilevato dagli operatori, poi, la mancanza di comunicazione o la comunicazione poco efficace “hanno delle chiare ripercussioni sui minori” che talvolta devono fungere da intermediari tra i genitori (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 10). Essi hanno altresì evidenziato che dopo l'interruzione di una presa a carico con gli psicologi curanti, la comunicazione tra i genitori continua a rimanere inefficace e altamente disfunzionale per i minori. Da ambo le parti sembra esserci una fatica a mettersi in discussione, a modificare la propria postura e a riconoscere anche aspetti positivi dell'altro genitore (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 11). Sulle difficoltà comunicative dei genitori, sulle tensioni tra loro, sulle divergenze di vedute e sulla difficoltà di trovare un'intesa si sono altresì espresse le docenti di D______ (osservazioni del 26 settembre 2024 allegate al rapporto UAP). Le medesime hanno altresì avuto modo di riferire che a seguito di incomprensioni sulla persona del tutor che segue il ragazzo la tensione tra genitori “sia ancora molto forte e la comunicazione tra loro difficoltosa” di modo che, dal loro punto di vista, “le problematiche del contesto familiare non favoriscono il benessere e la tranquillità del ragazzo” (aggiornamento del 28 ottobre 2024 allegato al rapporto UAP).

Anche per gli psicologi I______ A______ e F______ A______, che hanno seguito la famiglia dal 2 maggio 2022 al 3 luglio 2023, il disagio dei ragazzi è principalmente generato dalla conflittualità fra genitori (“durante il percorso si è evidenziata la forte influenza delle difficoltà comunicative tra i genitori”), tanto che i due minori risultavano “irretiti in un conflitto di lealtà” (relazione del 21 ottobre 2024 allegata al rapporto UAP).

e) Il dissidio riguarda, tra l'altro, “l'atteggiamento dei genitori a livello educativo”. Come constatato dagli operatori sociali, padre e madre hanno “linee educative molto distanti” e han­no “una predisposizione di base molto differente: il primo sembra più organizzato, strutturato, a tratti rigido, mentre la seconda appare più leggera, flessibile e a tratti disorganizzata, dimenticando di tanto in tanto alcune questioni relative ai figli” (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 10). Anche i docenti di S______ hanno riscontrato che tra i genitori vi sono incomprensioni e disaccordi su molti aspetti educativi, in particolare sulla necessità di far svolgere una valutazione su un possibile disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività di D______ (relazione del 27 settembre 2024 allegato al rapporto UAP).

f) Visto quanto precede, pur non trascurando l'importanza di una maggior presenza del padre nella vita dei minori, tenuto conto del marcato e persistente conflitto tra i genitori sulle questioni relative ai figli, l'istituzione di una custodia alternata rischia di non portare sostanziali miglioramenti all'attuale situazione dei figli, né appare idonea a mitigare gli effetti del conflitto sui medesimi. Non si tratta poi di valutare in questa procedura quale modello educativo sia migliore per i figli, ma la conflittualità su tali aspetti e la mancanza di risorse proprie per rimediarvi non permette di formulare una prognosi favorevole sulla loro capacità futura di comunicare e collaborare nell'interesse e per il bene dei figli. Il tutto senza trascurare che l'istituzione di una curatela educativa in favore dei minori per mediare i conflitti tra genitori, decisa il 14 febbraio 2025 dall'Autorità regionale di protezione 13, è stata contestata da AP1 davanti alla Camera di protezione del Tribunale di appello (inc. 9.2025.29 tuttora pendente). Anche se la distanza dei domicili non appare proibitiva per ragazzi del­l'età di S______ e D______, la condivisione dell'affidamento potrebbe inoltre risultare fonte di ulteriori diatribe fra genitori sulle misure organizzative da adottare e sullo scambio di informazioni che un tale metodo di custodia comporta. L'appellante stesso riconosce del resto che con il tentativo di instaurare di fatto una custodia alternata sono sorti litigi. E nulla mu­ta in proposito che le parti si accusino reciprocamente delle difficoltà comunicative e conflitti, una decisione di modifica della custodia parentale non dipendendo da colpe dell'uno o dell'altro genitore (I CCA, sentenza inc. 11.2022.126 del 12 dicembre 2023 consid. 4a).

g) Relativamente all'inidoneità educativa di AO2 adombrata dall'appellante, è vero che gli operatori sociali chiamati a rilasciare una valutazione socio-ambientale hanno riconosciuto la presenza di lacune educative in capo alla madre ma essi non hanno riscontrato direttamente gravi mancanze (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 12 in alto). Con l'appellante si conviene altresì che, come accertato dagli operatori sociali, alcune modalità adottate dalla madre tendenti a escludere il padre, a non informarlo, a non renderlo partecipe delle decisioni e della vita dei figli non fanno altro che “inquinare ulteriormente le relazioni tra genitori, tra genitori e figli e tra fratelli” (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 11). Ed è altresì vero che gli operatori sociali hanno sollevato dubbi sul coinvolgimento dei minori nelle relazioni personali materne (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 11). Infine anche la gestione dei bisogni di S______ e D______ ha comportato diversi conflitti tra genitori sulle modalità d'intervento, la madre sembrando minimizzarle e a non affrontarle (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 12).

Ciò premesso, nonostante quanto l'appellante assevera (dal suo punto di vista), i dubbi sulla capacità di AO2 di gestire adeguatamente la crescita dei figli, fors'anche in parte legittimi, non sono tuttavia tali da ritenerla di per sé inidonea a prendersi cura di S______ e D______. E ciò a maggior ragione ove si pensi che lo stesso appellante postula l'istituzione di una custodia alternata, modalità che presuppo­ne quanto meno una certa capacità educativa di entrambi i genitori. Non consta per altro che la madre si disinteressi dei problemi dei figli, tant'è che per finire essa non si oppone più “all'idea di riattivare un seguito terapeutico per i figli” (rappor­to del 10 dicembre 2024 pagg. 8 e 12). Le apprensioni dell'ap­pellante non bastano per indiziare una messa in pericolo degli interessi dei minori. Del resto, proprio per vigilare sulla situazione dei minori, gli operatori sociali hanno ritenuto “impellente” la nomina di un curatore educativo professionista con il compito, tra l'altro, di vegliare sul loro bene, avendo la possibilità futura di esprimersi sulle eventuali preoccupazioni del padre in merito all'accudimento dei ragazzi (rapporto del 10 dicembre 2024 pag. 12). Con decisione del 14 febbraio 2025 l'autorità di protezione ha poi istituito una curatela educativa. Sebbene AP1 abbia ricorso alla Came­ra di protezione del Tribunale di appello contro tale decisio­ne, la curatrice designata, M______ R______, è attualmente in carica. Essa è quindi tenuta a verificare la situazione, qule l'organizzazione del sostegno psicoterapeutico per D______, e a proporre all'autorità di protezione l'adozione di eventuali misure a protezione dei figli.

h) Le perplessità del padre appaiono per altro ricondursi al diverso modello educativo dei figli. È incontestabile che AP1 voglia bene a S______ e D______, e la sua idoneità ad adempiere i suoi compiti di genitore in modo adeguato non è in discussione ed è stata riconosciuta. Egli non può pretendere però, foss'anche in buona fede, di essere l'unico depositario del loro bene e di far prevalere le sue concezioni educative. Né il conflitto tra genitori si lenirà contestan-do l'opinione di operatori sociali disinteressati chiamati a esprimersi con oggettività per il bene dei figli o insorgendo contro le misure adottate dalle autorità in favore dei minori. Nel caso specifico, la curatela educativa mira non solo a vegliare sugli interessi dei minori, ma anche a porre i genitori di fronte alle loro responsabilità. Collaborando con la curatrice, essi non potranno più ignorarsi a vicenda, attuare unilateralmente i loro (contrastanti) metodi educativi e porre i figli in una situazione insostenibile.

i) In ultima analisi, nella situazione attuale non si può dire che il bene dei figli sareb­be tutelato più efficacemente istituendo una custodia alternata. Si può comprendere che ciò non risponda alle aspettative dell'appellante, tuttavia nel comples­so la soluzione adottata dal Pretore aggiunto è quella che appare più consona all'insieme delle circostanze. Tale soluzione, poi, è di gradimento per i figli. In occasione dell'ultimo ascolto davanti all'autorità di protezione, S______ ha dichiarato di stare bene con entrambi i genitori e di recarsi volentie­ri dal padre, fermo restando che l'attuale assetto “gli sta bene” e che vuole continuare a vedere il papà (verbale del 23 maggio 2025, pag. 1). Quanto a D______, egli ha indicato di ave­re ripreso i contatti con il padre e di avere anche dormito a casa del genitore ma ha evidenziato di stare bene con la madre, di voler stare di più con lei e di non essere sempre “contento di andare dal padre nel week-end” (verbale del 23 maggio 2025, pag. 2). Ne segue che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

l) Ciò non significa tuttavia che la situazione vada lasciata sen­za rimedio. Per risolvere le carenze educative riscontrate dagli operatori sociali, costoro hanno riferito che AO2 dovrebbe da un lato mettere in atto un lavoro terapeutico intensivo sulla propria vita sentimentale senza coinvolgimento dei figli, e dall'altro lato essa andrebbe sostenuta nello scindere il ruolo di ex coniuge da quello di genitrice, così co­me nel trovare strategie maggiormente adeguate e funzionali per “portare avanti la cosiddetta co-genitorialità”. Può darsi che la presenza di una curatrice possa apparire sufficiente, anche per stemperare la conflittualità infragenitoriale nell'interesse dei figli. Nella misura in cui ciò non fosse il caso, la curatrice, se ancora in carica, o l'autorità di protezione, potranno intervenire e chiedere, rispettivamente adottare, tutte le misure che si imporranno.

  1. L'appellante chiede altresì di annullare il contributo alimentare per i figli a suo carico. Tale domanda non ha portata autonoma, ma presuppone l'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

  2. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, AO2, che ha presentato le osservazioni all'appello (33 pagine), una duplica spontanea (2 pagine) e almeno altri 6 memoriali volti all'assunzione di nuovi mezzi di prova per il tramite di una patrocinatrice, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. L'onorario di un avvocato chiamato a esercitare il patrocinio in una causa vol­ta alla modifica di una sentenza di divorzio in materia di prerogative parentali, di valore non determinabile, va definito in base al dispendio di tempo (rimunerato fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 178.310) che un avvocato solerte e diligente avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo. Nel caso specifico, il patrocinio in appello poteva essere contenuto in una dozzina di ore di lavoro, cui si può aggiungere un'ora per le presumibili relazioni dell'avvocato con la cliente (colloquio, corrispondenza), oltre al 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e all'IVA. L'indennità per ripetibili a favore dell'appellata va fissata così in fr. 4325.– arrotondati. Non si giustifica per contro riconoscere un'indennità di inconvenienza per le osservazioni conclusive presentate personalmente da AO2, già per il fatto che essa non l'ha rivendicata (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

  3. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la causa in rassegna non si esaurisce – come detto – in una controversia di carattere patrimoniale (sopra, consid. 1), sicché il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 1600.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4325.– per ripetibili.

  2. Notificazione a:

– avvocati PA1 e PA2, Gi______; – avv. PA3, L______.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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