Incarto n. 11.2022.169

Lugano 16 dicembre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta della giudice:

Giamboni, giudice presidente

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2022.319 (azione di mantenimento: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 ottobre 2022 da

RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

CO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ) e

CO 2 (patrocinata dall'avv. PA 3 ),

giudicando sul reclamo del 4 novembre 2022 presentato da RE 1 contro il “decreto supercautelare” emesso dal Pretore aggiunto il 28 ottobre 2022;

Ritenuto

in fatto: A. Il 28 ottobre 2022 RE 1 (2001) ha introdotto un'istanza cautelare prima della pendenza della causa nei confronti del padre CO 1 e della madre CO 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere il versamento immediato dal padre, sen­za contradditorio, di fr. 4352.52 a titolo di contributi alimentari arretrati e fr. 2262.80 a titolo di partecipazione ai costi della cassa malati. Previo contraddittorio, essa ha chiesto anche la condanna dei genitori a versarle fr. 1164.38 mensili (assegni familiari compresi) a titolo di contributo alimentare dall'agosto del 2022 “e delle spese straordinarie al 50% tra loro, con pagamento del pregresso di fr. 1508.‒”. Infine essa ha postulato un tentativo di conciliazione per discutere le doman­de di merito che sarebbero state precisate in seguito.

B. Con “decreto supercautelare” del 28 ottobre 2022 il Pretore aggiunto ha condannato senza contraddittorio CO 1 a versare alla figlia la somma di fr. 1641.‒ a titolo di contributi alimentari (assegni familiari non compresi) per i mesi di agosto e settembre 2022, convocan­do le parti al tentativo di conciliazione, indetto per il 25 novembre 2022, nell'azione di merito davanti al Segretario assessore. Le spese giudiziarie sono state rinviate alla decisione finale.

C. Contro il decreto appena citato è insorta RE 1 con un reclamo del 4 novembre 2022 a questa Camera, postulando anzitutto la condanna del padre a versarle immediatamente in via “supercautelare” fr. 2716.52 a titolo di contributi alimentari per i mesi dall'agosto al novembre del 2022, subordinatamente l'importo di fr. 621.80, e fr. 1164.38 mensili (assegni familiari non compresi) dopo di allora. Previo contraddittorio, essa insta dipoi per la riforma del “decreto supercautelare” impugnato nel senso di obbligare CO 1 a versarle fr. 4357.52 per i contributi alimentari dall'agosto al novembre del 2022, subordinatamente l'importo di 2262.80, e fr. 1164.38 mensili (assegni familiari non compresi) dopo di allora. In via di ulteriore subordine essa chiede l'annullamento del decreto impugnato e il rinvio degli atti al Pretore perché accolga la sua istanza. Infine essa sollecita l'erogazione di una provvigione ad litem di fr. 1000.‒ dai genitori o, subordinatamente, il conferimento del gratuito patrocinio.

D. Con decreto cautelare del 21 novembre 2022 il presidente di questa Camera ha respinto l'istanza di provvedimenti “supercautelari” come pure le richieste di provvisio ad litem e di gratuito patrocinio relative al decreto cautelare. Il reclamo non è stato oggetto di notificazione.

E. Il 23 novembre 2022 RE 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il reclamo chiedendo di contenere al minimo le spese processuali.

Considerando

in diritto: 1. Il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a rece-dere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

  1. Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento

delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie la reclamante va tenuta così a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di reclamo, limitata all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari e allo stralcio del reclamo dal ruolo (art. 21 LTG). Non si pone inoltre il problema di ripetibili, CO 1 e CO 2 non essendo stati chiamati dalla Camera a formulare osservazioni.

  1. Rimangono le questioni legate alla provvigione ad litem e al gratuito patrocinio davanti a questa Camera, fermo restando che ci si potrebbe chiedere se tali domande non siano state ritirate insieme al reclamo. Sia come sia, per quanto attiene al gratuito patrocinio, a supporre che l'interessata versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), per i motivi indicati nel decreto cautelare del 21 novembre 2022 il “reclamo” appariva fin dall'inizio senza possibilità di accoglimento (art. 117 lett. b CPC), per tacere del fatto che, dopo il ritiro del reclamo, l'interessata ha perduto la qualità di parte e il diritto al beneficio si è finanche estinto (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Per quanto attiene alla domanda di provvigione ad litem, basti ricordare che una simile richiesta va sottoposta al giudice di prima istanza, quand'anche la provvigione sia destinata a finanziare spese processuali e di patrocinio in seconda sede (analogamente RtiD II-2019 pag. 64 consid. 1). Anche tale richiesta è dunque destinata all'insuccesso.

Per questi motivi,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

  1. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.

  2. La richiesta di provvigione ad litem è respinta.

  3. Nella misura in cui non è divenuta priva d'interesse, la richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  4. Notificazione:

– avv. ; – avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La giudice presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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