Incarti n. 11.2022.164 11.2022.165 11.2023.158
Lugano 4 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice:
Giamboni, giudice presidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2021.932 (protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per i figli) della Pretura del giurisdizione di Locarno Campagna, promossa con istanza del 29 settembre 2021 da
AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 2 novembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 24 ottobre 2022 (inc. 11.2022.164) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (11.2022.165),
nonché sulla domanda di gratuito patrocinio di AO 1 formulata con le osservazioni all'istanza di mutazione dell'azione del 6 febbraio 2023 (11.2023.158);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 aprile 2021, emessa a tutela dell'unione coniugale, il Pretore giurisdizione di Locarno Campagna ha omologato un accordo sulla vita separata tra AP 1 (1975) e AO 1 (1981) in forza del quale, in particolare, AP 1 si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare per i figli M__________ (2006), S__________ (2011) e Me__________ (2015) di complessivi fr. 1200.– mensili, assegni familiari compresi, per i mesi di maggio e giugno 2021 ridotto a complessivi fr. 600.– mensili dal 1° luglio 2021 (inc. SO.2021.394). Su richiesta dei coniugi, tale accordo è stato poi modificato il 17 giugno 2021 nel senso che AP 1 si è impegnato a versare per i figli un contributo alimentare complessivo “corrispondente alla differenza tra il salario netto [di lui] e l'importo di fr. 4500.–” [pari al suo fabbisogno minimo] oltre agli assegni familiari (inc. SO.2021.443).
B. In esito a un'istanza di modifica delle misure protettrici introdotta il 29 settembre 2021 da AO 1, con sentenza del 24 ottobre 2022 il Pretore ha, tra l'altro, condannato AP 1 a versare alla moglie dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2023 contributi alimentari variabili tra i fr. 595.– e i fr. 304.– mensili per M__________, tra i fr. 595.– e i fr. 331.– mensili per S__________ e tra i fr. 510.– e i fr. 285.– mensili per Me__________, assegni familiari non compresi, e dal 1° luglio 2023 fr. 376.– mensili per M__________, fr. 410.– mensili per S__________ e fr. 354.– mensili per Me__________, assegni familiari non compresi. Le spese processuali di complessivi fr. 405.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 novembre 2022 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio – che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio, subordinatamente che tale decisione sia riformata riducendo i contributi di mantenimento in favore di ciascun figlio a fr. 76.30 mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021 e a fr. 44.90 mensili in seguito, assegni familiari non compresi. AO 1 non è stata chiamata a formulare osservazioni.
D. Con decreto dell'8 novembre 2023 il presidente di questa Camera in parziale accoglimento della relativa richiesta di AP 1, ha conferito l'effetto sospensivo all'appello limitatamente ai contributi alimentari da lui dovuti dal 1° ottobre 2021 al 24 ottobre 2022.
E. Il 23 gennaio 2023 AP 1 ha formulato un'istanza di mutazione dell'azione e di assunzione di nuovi mezzi di prova (in virtù dell'art. 317 cpv. 1 e 2 CPC), tendente a modificare la sua richiesta subordinata di appello, nel senso di stabilire che a partire dal 1° luglio 2022 non è dovuto alcun contributo di mantenimento per i figli. Con osservazioni del 6 febbraio 2023 AO 1 si è opposta alle richieste del marito e ha postulato la rifusione di ripetibili piene e l'ammissione al gratuito patrocinio.
F. Il 30 ottobre 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera il ritiro del suo appello giacché il 27 ottobre 2023 il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e omologato l'accordo sulle conseguenze accessorie dello stesso.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Nella fattispecie l'appellante andrebbe dunque tenuto a farsi carico dei costi dovuti alla procedura d'appello. Le circostanze del caso specifico, in particolare lo sforzo profuso dalle parti per mettere fine al litigio, nonché la situazione economica delle stesse, inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, la moglie non è stata invitata a esprimersi sul contenuto dell'appello, mentre è stata chiamata a determinarsi sulla richiesta di mutazione dell'azione, che ha avversato. In tale misura l'appellante è dunque tenuto a rifonderle adeguate ripetibili.
Rimane la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera postulato da entrambe le parti. Per quanto riguarda la richiesta dell'appellante, a supporre che non sia stata ritirata insieme all'appello, la domanda si rivela priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio, infatti, è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello esso non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito. Quanto precede varrebbe anche per la richiesta di gratuito patrocinio di AO 1, sennonché il riconoscimento di adeguate ripetibili rende la domanda comunque priva d'oggetto.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Non si riscuotono spese. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 300.– per ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AP 1 è dichiarata senza interesse.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 è dichiarata priva d'oggetto.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).