Incarto n. 11.2022.8 11.2022.14 11.2022.15
Lugano 21 marzo 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire nella causa SO.2016.4314 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 settembre 2016 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 31 gennaio 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 14 gennaio 2022 (inc. 11.2022.14) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2022.15);
così come sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 25 gennaio 2022 presentato da AO 1 contro la medesima decisione (11.2022.8);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 14 gennaio 2022, emessa a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato AP 1 (1968) a versare alla moglie AO 1 (1960) un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili da aprile a maggio 2016, di fr. 1800.– mensili da giugno a settembre 2016, di fr. 1350.– mensili da ottobre 2016 a novembre 2016, di fr. 950.– mensili da dicembre 2016 a gennaio 2018, di fr. 1125.– mensili da febbraio 2018 a luglio 2020 e di fr. 1580.– mensili da agosto 2020 in poi, con facoltà per il marito di detrarre/compensare il contributo alimentare di fr. 1000.– mensili stabilito con la transazione 21 dicembre 2016, oltre a un ulteriore importo di fr. 1300.–. Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2022 nel quale chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di riformare la decisione impugnata nel senso di sopprimere ogni contributo alimentare per la moglie. Nel frattempo AO 1 è insorta il 25 gennaio 2022 a questa Camera con un reclamo in cui chiede una diversa ripartizione delle spese giudiziarie e la condanna del marito a versarle fr. 4000.– per ripetibili. Entrambi i memoriali non sono stati oggetto di notificazione.
C. Il 12 aprile 2022 AP 1 ha annunciato alla Camera che le parti avevano raggiunto un accordo sulle conseguenze del divorzio e che in tale ambito esse avevano concordato il ritiro, al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, di tutte le procedure tra loro pendenti. Il 13 marzo 2023 AP 1 ha comunicato che la sentenza di divorzio è definitiva.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, o di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie ogni contendente andrebbe pertanto tenuto così a farsi carico dei costi dovuti alle rispettive procedure di appello. Viste le condizioni economiche difficili in cui l'appellante versa si rinuncia – eccezionalmente – a ogni prelievo. Tenuto conto altresì dello sforzo profuso dalle parti per mettere fine al litigio si giustifica altresì di rinunciare a ogni riscossione anche per la procedura di reclamo. Non si pone problema di ripetibili, le parti non essendo state chiamate a formulare osservazioni ai rimedi giuridici avversari.
Rimane la questione legata al gratuito patrocinio da AP 1 davanti a questa Camera. A supporre che tale richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello e che l'interessato versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), la domanda si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 3.2 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). In concreto AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dei ricorsi. Le cause sono stralciate dal ruolo per desistenza.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).