Incarti n. 11.2022.131 11.2022.144
Lugano 25 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta della
giudice: Giamboni, giudice presidente
vicecancelliera: F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2020.1983 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 maggio 2020 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 ),
contro
AP 1 (F) (patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 12 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione emanata il 1° settembre 2022 dal Pretore aggiunto (11.2022.131), come pure sulla domanda di gratuito patrocinio del 5 ottobre 2022 presentata da AO 1 nelle osservazioni a tale appello (11.2022.144).
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 1° settembre 2022, emessa a tutela dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha – tra l'altro – condannato AP 1 (1990) a versare alla moglie AO 1 (1993) un contributo alimentare per la figlia C__________ (21 gennaio 2018) variante tra i fr. 1638.– e i fr. 463.– mensili, dal 1° maggio 2020 fino alla maggiore età o fino alla conclusione di un'adeguata formazione professionale da parte della figlia, assegni familiari non compresi, e ha respinto le richieste del marito tendenti alla condanna della moglie al pagamento di un contributo alimentare a suo favore, di una multa di disciplinare di almeno fr. 1000.– e di una provisio ad litem, respingendo altresì la di lui istanza di gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 6000.– sono state poste per tre quarti a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui il marito è stato tenuto a rifondere fr. 8700.– per ripetibili ridotte.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 settembre 2022 per ottenere che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la decisione impugnata sia riformata, in particolare, sopprimendo il contributo di mantenimento in favore della figlia, condannando la moglie a versargli un contributo alimentare e a pagare una multa disciplinare di fr. 1000.– e accogliendo le sue richieste di provisio ad litem, subordinatamente di gratuito patrocinio. Subordinatamente l'appellante ha chiesto che tale decisione sia annullata e gli atti rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Con decreto del 6 ottobre 2022, il presidente di questa Camera ha parzialmente accolto la richiesta di effetto sospensivo, e ciò limitatamente ai contributi alimentari dovuti da AP 1 alla figlia C__________ dal 1° maggio 2020 fino al 31 agosto 2022. Nelle sue osservazioni del 5 ottobre 2022 AO 1 propone di respingere l'appello.
C. Il 23 agosto 2023 AP 1 ha trasmesso alla Camera la convenzione di divorzio sottoscritta dalle parti e omologata dal Pretore di Mendrisio Nord, confermando di conseguenza che l'appello è divenuto privo d'oggetto.
Considerando
in diritto: 1. La convenzione di divorzio sottoscritta dalle parti il 6 giugno 2023 e omologata con sentenza del 15 giugno 2023 dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio Nord ha disciplinato in via definitiva i rapporti tra le parti, tra cui anche gli aspetti che erano ancora litigiosi in appello (cfr. clausola n. 9, pag. 6). Ne segue che la sentenza di divorzio, passata in giudicato, rende ormai senza interesse la decisione impugnata, superata dagli eventi. In tali circostanze l'appello va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 PC).
Relativamente alle spese giudiziarie, qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie, le spese processuali andrebbero quindi addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non prevedendo altro. Anzi, la legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Sennoché le parti si sono accordate nella convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio nel senso che il marito si assume i costi dovuti alla procedura d'appello (clausola n. 8.1, pag. 6) – comunque contenuti tenuto altresì conto degli sforzi profusi dalle parti al fine di giungere ad un'intesa – limitati all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari, al giudizio sull'effetto sospensivo e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG). Quanto alle ripetibili, non vi è luogo di scostarsi dalla volontà delle parti, che si sono accordate, nel senso di ritenerle ocmpensate (clausola n. 8.1, pag. 6).
Per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede da AO 1, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.176/177 del 20 gennaio 2022 consid. 4). Nella fattispecie AO 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché l'appello è divenuto senza oggetto, ovvero con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che ha statuito definitivamente sui punti litigiosi in appello. E a quel momento l'appellata non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
Le spese processuali, di fr. 300.– sono poste a carico di AP 1. Le ripetibili sono compensate.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata da è dichiarata senza interesse.
Notificazione a:
– , ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).