Incarti n. 11.2022.120 11.2022.123
Lugano, 24 marzo 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2022.186 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: rinuncia a un diritto di usufrutto) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 25 febbraio 2022 dal
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 2 (UK) (patrocinata dall' PA 3 ) e AP 1 (I) (patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 19 agosto 2022 presentato da AO2 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 agosto 2022 (inc. 11.2022.120)
e sull'appello del 25 agosto 2022 presentato da AO1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2022.123);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 si è aggiudicato il 24 marzo 2021 ai pubblici incanti indetti dall'Ufficio di esecuzione di Locarno un diritto di usufrutto vita natural durante iscritto in favore di AP 1 sulla proprietà per piani n. 4937 RFD di __________ (pari a 48/1000 della particella n. 1678) appartenente a AO1, figlia dell'usufruttuaria. Il prezzo di fr. 65 100.– è stato pagato da AP1 mediante compensazione con un suo credito nei confronti di AO2.
B. Adito quello stesso giorno da AP1, con sentenza del 12 maggio 2021 emanata a tutela giurisdizionale nei casi mani-festi il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato a AO2 e all'immobiliare F__ SA, L______, di consegnare a AP1 le chiavi dell'appartamento oggetto dell'usufrutto (inc. SO.2021.288). Contro tale sentenza AO2 è insorta a questa Camera con un appello del 20 maggio 2021 (inc. 11.2021.77). Il 9 luglio 2021 inoltre essa ha chiesto all'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Locarno la cancellazione dell'usufrutto, che l'Ufficio ha radiato il 12 luglio successivo. Constatato ciò e sentite le parti, il 24 settembre 2021 questa Camera ha dichiarato l'istanza 24 marzo 2021 di AP1 senza interesse e la procedura di appello senza oggetto, stralciando dal ruolo i procedimenti di primo e di secondo grado (inc. 11.2021.77).
C. Il 25 febbraio 2022 AO 1 si è rivolto nuovamente al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti nei confronti di AP 2 e AP 1 per far accertare l'esistenza del noto diritto di usufrutto, far ordinare all'ufficiale del registro fondiario la relativa reinscrizione con divieto di cancellazione senza suo consenso e diffidareAP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a consegnargli le chiavi dell'appartamento. In via supercautelare egli ha postulato la reinscrizione dell'usufrutto con divieto di cancellazione senza suo consenso, subordinatamente il “blocco del registro fondiario” sulla proprietà per piani n. 4937. Con decreto cautelare del 28 febbraio 2022 il Pretore aggiunto ha disposto inaudita parte quanto richiesto in via principale e il giorno stesso l'usufrutto è stato annotato cautelarmente nel registro fondiario.
D. Chiamate dal Pretore a esprimersi per scritto, con osservazioni del 14 e 15 aprile 2022 AO1 e AO2 hanno proposto di respingere l'istanza cautelare, di cancellare l'annotazione dal registro fondiario e di dichiarare inammissibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.
AP1 ha replicato il 19 maggio 2022, mantenendo le sue domande e chiedendo una volta ancora di ingiungere alle convenute di consegnargli le chiavi dell'appartamento. AO1 e AO2 hanno duplicato il 14 e 20 giugno 2022, ribadendo le loro posizioni. Non dovendosi assumere altre prove, il Pretore ha annunciato il 7 luglio 2022 che, trascorsi 15 giorni, non avrebbe più ammesso altri memoriali e avrebbe deciso sulla base degli atti.
E. Statuendo l'8 agosto 2022, il Pretore ha accolto l'istanza, nel senso che ha accertato la nullità dell'atto di cancellazione del-l'usufrutto litigioso, ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a reinscrivere tale diritto al passaggio in giudicato della sentenza, ha precisato che la servitù non potrà essere cancellata senza
il consenso di AP1 “e, se del caso, [de]i suoi eredi”,
e infine ha obbligato le convenute – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a consegnare all'istante le chiavi dell'appartamento non appena la sentenza fosse passata in giudicato. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle convenute in solido, tenute a rifondere a AP1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5000.– complessivi per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AO2 ha adito questa Camera con un appello del 19 agosto 2022 in cui chiede di dichiarare irricevibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2022 AP1 propone di respingere l'appello. AO2 ha replicato spontaneamente il 7 ottobre 2022 e AP1 ha duplicato spontaneamente il 21 ottobre 2022, entrambi confermando le loro posizioni (inc. 11.2022.120).
G. Contro la menzionata sentenza del Pretore ha appellato altresì il 25 agosto 2022 AO1, chiedendo a sua volta di dichiarare irricevibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Con osservazioni del 23 settembre 2022 AP1 ha concluso per la reiezione anche di tale appello. Mediante replica spontanea del 6 ottobre 2022 e duplica spontanea del 20 ottobre successivo le parti hanno reiterato le rispettive richieste di giudizio (inc. 11.2022.123).
Considerando
in diritto: 1. Gli appelli in esame riguardano la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). I due appelli inoltre vanno esaminati in parallelo, le censure sollevate dalle convenute essendo sostanzialmente identiche.
Le decisioni a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, il Pretore avendo accertato il valore dell'usufrutto sulla base di una stima eseguita dall'Ufficio di esecuzione di Locarno in fr. 393 000.– (doc. B), importo sul quale le parti concordano. Riguardo alla tempestività dei due rimedi giuridici, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore di AO2 il 12 agosto 2022 e a quello di AO1 il 16 agosto 2022 (tracciamenti degli invii n. ...____ e ..____.________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così il 22 agosto 2022 per la prima e il 26 agosto 2022 per la seconda. Introdotti il 19 agosto 2022 da AO2 e il 25 agosto 2022 da AO1, gli appelli in esame sono pertanto ricevibili.
Nella sentenza impugnata il Pretore, verificata la propria competenza per territorio quale giudice del luogo di situazione dell'immobile oggetto del diritto di usufrutto, ha constatato l'interesse concreto e attuale di AP1 a far dichiarare nulla la cancellazione della servitù e a far accertare l'esistenza dell'usufrutto, come pure a ottenere la reinscrizione del diritto. Egli ha rilevato che l'art. 96 cpv. 2 LEF, il quale sanziona di nullità gli atti di disposizione di un debitore sugli oggetti pignorati in quanto ne siano pregiudicati i diritti acquisiti dal creditore con il pignoramento, non è applicabile in concreto, sia perché la cancellazione dell'usufrutto è intervenuta quando la procedura esecutiva era ormai conclusa, sia perché AP1 è stato leso in qualità di acquirente del bene pignorato e non di creditore. Nonostante ciò, ha continuato il primo giudice, è manifesto che la rinuncia di AO2 all'usufrutto è avvenuta nella fattispecie per danneggiare l'istante, le convenute essendo consapevoli che la cancellazione del diritto avrebbe impedito a quest'ultimo di percepire i frutti, al pari di un “debitore [che] distruggesse un oggetto di sua proprietà dopo che un terzo ne ha acquisito all'asta forzata la proprietà”.
Considerato che un “simile atto deliberatamente lesivo del patrimonio [dell'istante] è contrario alla legge, poiché manifestamente lesivo della buona fede”, il Pretore ha accertato la nullità del medesimo in applicazione dell'art. 20 CO. Poco importa, egli ha soggiunto, che per conseguire la cancellazione della servitù a carico della sua proprietà per piani AO1 possa avere rinunciato a determinati crediti nei confronti della madre, senza dimenticare che l'esistenza di tali debiti è confortata solo da allegazioni delle interessate. A mente del Pretore, per rimediare al danno arrecato all'istante occorre dichiarare nulla la cancellazione dell'usufrutto e ordinare nuovamente l'iscrizione della servitù. Quanto alla postulata consegna delle chiavi dell'immobile all'istante, il primo giudice l'ha ritenuta manifestamente giustificata, AP1 essendo titolare del diritto di percepire i frutti della servitù e, quindi, di entrare in possesso di tali chiavi.
AO2 obietta altresì che, avendo l'istante fondato le proprie pretese sull'art. 96 cpv. 2 LEF, il Pretore non poteva applicare un'altra norma – ovvero i combinati disposti dell'art. 2 CC e 20 CO – senza violare le condizioni dell'art. 257 CPC. Essa sottolinea di non essere una giurista, di essersi sincerata presso l'Ufficio di esecuzione che la relativa procedura fosse terminata e di essersi rivolta a un notaio prima di far cancellare l'usufrutto, richiesta di cancellazione che l'ufficiale del
registro fondiario ha accolto senza riserve. AO2 contesta anche l'analogia prospettata dal primo giudice con il comportamento di un debitore che distrugga un oggetto di sua proprietà dopo che un terzo ne abbia acquisito la proprietà all'asta e afferma che la sentenza impugnata contraddice il decreto di stralcio emanato da questa Camera il 24 settembre 2021, come pure una sentenza 28 marzo 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti. Infine essa censura una violazione del suo diritto di essere sentita, come pure dell'art. 257 CPC e del principio “della res iudicata e del ne bis in idem”.
Da parte sua AO1 obietta dipoi che dagli atti non risulta alcun problema riguardo all'atto di cancellazione della servitù né la volontà sua e di sua madre di ledere gli interessi dell'istante né un qualsiasi indizio circa l'impossibilità di disporre del diritto di usufrutto, la giustificazione dell'atto di rinuncia emergendo anzi dalla nota dichiarazione agli atti. Essa lamenta poi che la reinscrizione del diritto di usufrutto costituisce per lei una vera e propria espropriazione. Quanto all'ordine di consegnare all'istante le chiavi dell'appartamento, essa si duole che il Pretore di non si sia espresso sul rimprovero da lei mosso all'istante di non avere mai assunto gli oneri legati all'usufrutto.
Nelle sue osservazioni agli appelli AP1 obietta di avere invocato la nullità dell'atto di rinuncia alla servitù già con l'istanza e di avere censurato espressamente l'abuso di diritto con la replica, sottolineando che in ogni modo il giudice applica il diritto d'ufficio. Egli sostiene che il Pretore ha vagliato tutte le argomentazioni delle convenute e che la chiara nullità dell'atto non lascia margini di apprezzamento. Fa valere che le allegazioni delle convenute riguardo ad accertamenti da loro esperiti presso l'Ufficio esecuzione e il notaio sono nuove, ovvero inammissibili, e dimostrano se mai la malafede delle convenute medesime, manifestamente consapevoli del pregiudizio che gli avrebbero arrecato. L'istante ricorda anche di avere contestato con la replica la nota dichiarazione di rinuncia, sicché spettava alle convenute dimostrarne la validità, e respinge ogni contraddizione con le citate sentenze delle Camere del Tribunale di appello, le quali per altro non vincolavano il Pretore. Infine AP1 rileva che le convenute non hanno mai contestato l'estensione della sua richiesta relativa alla consegna delle chiavi dell'appartamento a AO1.
Il giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Per quel che è della situazione giuridica, essa è “chiara” se la norma in questione si applica al caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in maniera evidente, sulla scorta di dottrina e giurisprudenza invalse (DTF 138 III 126 consid. 2.1.2). L'applicazione della norma, in altri termini, deve condurre a un risultato univoco, cui giungerebbe per principio qualsiasi tribunale (salvo errori flagranti), senza che si imponga un esame approfondito del caso.
Riguardo al convenuto, in una tutela giurisdizionale nei casi manifesti egli può sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanziate e concludenti, al punto che non possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel giudice (DTF 138 III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Ciò vale anche qualora l'applicazione di una norma
implichi una decisione di apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze specifiche (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni invece la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata, poiché la situazione di fatto non è liquida. Non occorre, per altro, che il convenuto alleghi la prova piena delle sue contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si esige da un debitore nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni non appaiano destinate all'insuccesso. I principi testé esposti sono già stati accennati tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2023.29 del 5 ottobre 2023 consid. 5).
Nel caso specifico il Pretore ha ravvisato – come detto – i presupposti di un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), sicché ha sanzionato di nullità l'atto di rinuncia all'usufrutto siccome contrario alla legge (art. 20 cpv. 1 CO) e ha accolto le richieste dell'istante. Contrariamente a quanto pretende AO2 nella sua duplica, poco importa che AP1 abbia fondato inizialmente la sua istanza sull'art. 96 cpv. 2 LEF e abbia invocato il divieto dell'abuso solo con la replica. Nuovi argomenti giuridici possono sempre essere addotti, anche in sede di replica e nelle tutele giurisdizionali in casi manifesti, diversamente da fatti nuovi, la cui allegazione invece è esclusa nelle procedure sommarie (DTF 144 III 119 consid. 2.3; Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 8 in fine ad art. 253). La doglianza della convenuta cade dunque nel vuoto.
Ciò posto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che in una tutela giurisdizionale nei casi manifesti la possibilità di invocare il divieto dell'abuso di diritto non è esclusa, a condizione tuttavia che sussistano estremi di un comportamento manifestamente contrario al precetto della buona fede, come nei casi tipici annoverati dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Delabays, op. cit., n. 14 in fine ad art. 257 con richiamo; Hofmann in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 11 in fine ad art. 257; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 8 ad art. 257; Lötscher in: Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 4ª edizione, n. 11 ad art. 257). Non è possibile quindi giudicare l'eventualità di un vizio formale con una tutela giurisdizionale nei casi manifesti se l'invocazione del vizio implica un apprezzamento di tutte le circostanze particolari della fattispecie; invece un vizio di forma può ravvisarsi con una tutela giurisdizionale nei casi manifesti se tale vizio è riconosciuto da dottrina e giurisprudenza, non lasci spazio cioè ad apprezzamenti e conduca a un risultato univoco, come – per esempio – quello di un conduttore che invochi la nullità di una disdetta perché l'esemplare della medesima ricevuto da sua moglie non è firmato quantunque non sussistano dubbi sull'identità del mittente (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 14 ad art. 257 con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 4A_350/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4).
In concreto il Pretore ha riscontrato estremi di abuso nella rinuncia di AO2 all'usufrutto gravante la proprietà per piani n. 4937 RFD di A______ appartenente alla figlia AO1, la rinuncia essendo avvenuta – secondo il Pretore – per impedire a AP1, aggiudicatosi l'usufrutto a un'
asta pubblica, di esercitare i suoi diritti di usufruttuario. Sapere se il comportamento delle convenute prima e dopo la rinuncia all'usufrutto comporti la nullità della rinuncia non può essere deciso, tuttavia, senza valutare tutte le circostanze del caso specifico nel loro insieme, comprese le giustificazioni addotte dalle convenute. Non si tratta perciò di un caso liquido, ovvero di un tipico abuso di diritto riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che non lasci spazio ad apprezzamenti e che conduca a un risultato univoco. Del resto a sostegno della sua conclusione il Pretore non cita casi analoghi, limitandosi a “ipotizzar[e] un'applicazione analogica [dell'art. 96 cpv. 2 LEF] anche dopo che la procedura esecutiva è terminata” e a paragonare la fattispecie all'ipotesi in cui un debitore distrugga un oggetto di sua proprietà dopo che un terzo ne abbia acquisito la proprietà all'asta (sentenza impugnata, pag. 4). Non risulta però che la giurisprudenza o la dottrina prospettino analogie simili. Quanto all'istante, nelle sue osservazioni all'appello (pag. 5) egli richiama il principio per cui anche in una tutela giurisdizionale nei casi manifesti può essere riconosciuto l'abuso di diritto, “stante la natura manifesta intrinseca allo stesso”. Egli non pretende tuttavia che il caso specifico rientri nella casistica tipica annoverata dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
va dunque dichiarata irricevibile (art. 257 cpv. 3 CPC). Ciò non osta a che l'interessato possa far valere la sua pretesa in una procedura completa, la quale prevede un'ampia assunzione di prove e in cui il giudice ha pieno potere di cognizione. L'art. 63 CPC (litispendenza retroattiva) è applicabile in questa eventualità e gli garantisce la possibilità di conservare il foro, oltre agli eventuali provvedimenti cautelari decretati del giudice nella prima procedura.
Le spese processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma possono essere contenute per il fatto che è stato possibile decidere entrambi gli appelli con una motivazione unitaria. AP1 rifonderà inoltre a ogni appellante un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del presente giudizio impone la conseguente riforma del dispositivo sugli oneri giudiziari di primo grado. Per quanto attiene alle spese processuali, le appellanti chiedono di ridurle da fr. 2000.– a fr. 500.– (appello di AO2, pag. 1; appello di AP 2, pag. 11), tuttavia la domanda è priva di motivazione, per tacere del fatto che, dato l'esito loro favorevole dell'appello, esse non hanno interesse a ottenere la riduzione di un costo che non sono chiamate a sopportare (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC per analogia). Quanto alle ripetibili, le convenute medesime propongono che l'istante sia condannato a rifondere loro un'indennità di fr. 5000.–.
Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. f LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2022.120 e 11.2022.123 sono congiunte.
II. Gli appelli sono accolti e la sentenza impugnata è così riformata:
L'istanza è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste a carico dell'istante, che rifonderà a AO2 e a AO1 fr. 5000.– complessivi per ripetibili.
III. Le spese dell'appello di AO2, di fr. 2500.– sono poste a carico di AP1, che rifonderà all'appellante fr. 5000.– per ripetibili.
IV. Le spese dell'appello di AP 2, di fr. 2500.– sono poste a carico di AP1, che rifonderà all'appellante fr. 5000.– per ripetibili.
V. Notificazione:
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).