Incarto n. 11.2022.112
Lugano 12 agosto 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2022.1776 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promosgiudicando sul reclamo per ritardata giustizia del 20 luglio 2022 presentato da
RE 1
RE 2
RE 3 e
RE 4
(patrocinate dalla stessa PA 1)
nei confronti del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
Ritenuto
In fatto: A. PI 1 (1931), vedova dal 1° luglio 2001, è deceduta a , suo ultimo domicilio, il 18 febbraio 2022 senza lasciare discendenti. Davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è stato pubblicato l'8 aprile 2022 un testamento olografo del 14 settembre 2014 (integrato da due codicilli olografi del 4 e 21 febbraio 2015) in cui PI 1, dopo avere destinato legati di fr. 10 000.– ciascuno alla RE 4, all'RE 2, alla Fondazione d, alla RE 3 e all'Associazione I__________, ha lasciato il rimanente della successione per tre quarti a L__________ __________ e per un quarto a N__________ -, fermo restando che in caso di premorienza di quest'ultima “il lascito a lei destinato” sarebbe andato a favore dell'associazione RE 1.
B. Lo stesso 8 aprile 2022 l'avv. dott. PA 1 si è rivolta al Pretore affinché ordinasse l'amministrazione dell'eredità fu PI 1, affidandola a lei medesima. Il 27 maggio, il 31 maggio e il 22 giugno 2022 essa ha sollecitato il Pretore a emanare la decisione. In una lettera del 7 luglio 2022 il Pretore le ha risposto come segue:
In relazione alla sua istanza di nomina di un amministratore della successione, rilevo che nel caso di specie non sono dati i presupposti per l'accoglimento di tale richiesta (art. 554 CC).
In particolare, stante l'esistenza di un testamento olografo già pubblicato e di un unico erede (legale ed istituito), incombe a quest'ultimo richiedere il rilascio di un certificato ereditario.
C. Il 20 luglio 2022 l'RE 1, l'RE 2, la RE 3 e la RE 4 sono insorti a questa Camera con un reclamo per denegata giustizia in cui chiedono di accogliere l'istanza volta alla nomina di un amministratore dell'eredità e di designare in tale veste l'avv. dott. PA 1. Il Pretore non è stato invitato a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). L'art. 321 cpv. 4 CPC consente di introdurre reclamo per ritardata giustizia in ogni tempo, a meno che la remora nell'emanazione del giudizio sia dovuta a una decisio-
ne formale, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (DTF 138 III 706 consid. 2.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.55 del 27 maggio 2022, consid. 1 con rinvii). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura di diritto ereditario rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 combinato con il n. 8 LOG).
a) Nella misura in cui i reclamanti lamentano un diniego di giustizia, ma chiedono di nominare l'avv. dott. PA 1 come amministratrice dell'eredità, la richiesta è improponibile. Foss'anche accertato un diniego di giustizia, per vero, ciò non comporta eo ipso l'accoglimento dell'istanza volta alla designazione di un amministratore, ma solo l'ordine al primo giudice di trattare la causa (art. 327 cpv. 4 CPC: cfr. Bastons Buletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 19 ad art. 319; Freiburghaus/Afheldt in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 15 ad art. 327; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 17 ad art. 327; Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 327; Steininger in: Brunner/ Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 5 ad art. 327).
b) Sta di fatto che nella fattispecie un diniego di giustizia si ravvisa laddove i reclamanti accennano, seppur di scorcio, alla circostanza che il Pretore si è limitato a “decidere” la loro richiesta con una semplice lettera. Adito con un'istanza che rispetta la forma prescritta dall'ordinamento processuale svizzero, il Pretore, autorità competente, era tenuto a trattare e decidere la nomina di un amministratore dell'eredità fu PI 1 con decisione formale. Invece egli si è limitato a scrivere all'istante, in termini discorsivi, di non ravvisare i presupposti per ordinare l'amministrazione dell'eredità, senza per altro esporne i motivi. Una semplice lettera non configura tuttavia una sentenza (sul contenuto: art. 238 CPC), tanto meno impugnabile. Ne segue che il Pretore va invitato a emanare senza indugio una decisione formale sull'istanza presentata l'8 aprile 2022 dall'avv. dott. PA 1.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è invitato a emanare una decisione formale sull'istanza presentata l'8 aprile 2022 dall'avv. dott. PA 1.
Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà ai reclamanti un'indennità di fr. 250.– complessivi per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. dott. ; – Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).