Incarto n. 11.2021.95 11.2021.96
Lugano 20 giugno 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta della giudice:
Giamboni, giudice presidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2021.294 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza dell'8 marzo 2021 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
giudicando sull'appello presentato il 12 luglio 2021 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 23 giugno 2021 (inc. 11.2021.95) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.96);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare emesso nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale presentata il 23 giugno 2021 da AO 1 (1991) il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha condannato AP 1 (1979) a versare dal 5 luglio 2021 alla moglie un contributo alimentare di fr. 310.– mensili per la figlia M__________ (nata il 16 settembre 2017) e uno di fr. 290.– mensili per il figlio F__________ (nato il 7 ottobre 2018), oltre assegni familiari. L'addebito delle spese processuali di fr. 400.– e delle ripetibili è stato rinviato alla decisione finale.
B. Contro il decreto cautelare appena menzionato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 luglio 2021 per ottenere che – accordatogli il beneficio del gratuito patrocinio e conferito al ricorso effetto sospensivo – il giudizio impugnato sia riformato riducendo il contributo alimentare per i figli al solo versamento degli assegni familiari. Con decreto del 16 luglio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
C. Il 15 giugno 2022 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, avendo le parti trovato un accordo regolante ogni aspetto della vita separata.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. Nella fattispecie l'appellante va tenuto così a farsi carico dei costi dovuti alla procedura di appello, limitata all'apertura dell'incarto, agli atti preliminari e allo stralcio dell'appello dal ruolo (art. 21 LTG). Non si pone inoltre problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni nemmeno sulla richiesta di effetto sospensivo.
Rimane la questione legata al gratuito patrocinio davanti a questa Camera. A supporre che tale richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello e che l'interessato versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), la domanda si rivela tuttavia priva d'interesse. Il diritto al gratuito patrocinio è di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora un beneficiario del gratuito patrocinio in un processo perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte, il beneficio del gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione se al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non ha ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (loc. cit.). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine al processo. E quando ha ritirato l'appello egli non fruiva del gratuito patrocinio. In condizioni del genere è venuto meno un suo interesse a ottenere una decisione in proposito.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è dichiarata senza interesse.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La giudice presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).