DTF 138 III 289, 5A_700/2019, 5A_761/2013, 5A_763/2020, + 1 weiteres
Incarto n. 11.2021.86
Lugano 25 agosto 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa DM.2019.47 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 12 agosto 2019 dal
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 23 giugno 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 20 maggio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza del 25 febbraio 2019, passata in giudicato, con cui questa Camera ha respinto gli appelli presentati da AO 1 (6 aprile 1954) e AP 1 (20 maggio 1961) contro una decisione emessa il 10 aprile 2017 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città riguardo alla modifica di una sentenza di divorzio chiesta il 4 febbraio 2015 da AO 1 (inc. 11.2017.55/56). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che in quella decisione il Pretore aveva ridotto il contributo alimentare per AP 1 da fr. 18 000.– a fr. 7750.– mensili.
B. Il 12 agosto 2019 AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere la soppressione dal 1° aprile 2019 del contributo alimentare a suo carico o, in subordine, la riduzione del medesimo a fr. 500.– mensili, facendo valere una diminuzione delle proprie entrate per avere egli cessato l'attività professionale ed essere passato al beneficio di rendite AVS e del “terzo pilastro”. All'udienza di conciliazione del 17 ottobre 2019 le parti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. In un allegato del 13 novembre 2019 costei ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 16 dicembre 2019 l'attore ha confermato la sua domanda, così come in una duplica del 20 febbraio 2020 la convenuta ha confermato la propria.
C. Alle prime arringhe del 25 giugno 2020 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista e notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 7 ottobre 2020 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 9 febbraio 2021 l'attore ha reiterato le proprie domande. In un allegato del 10 febbraio 2021 la convenuta ha dichiarato di accettare la riduzione del contributo in suo favore a fr. 5500.– mensili dal 1° aprile 2019.
D. Con sentenza del 20 maggio 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, riducendo ulteriormente il contributo alimentare per AP 1 a fr. 2925.– mensili dal 12 agosto 2019. Le spese processuali di fr. 4700.– sono state poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 5000.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 giugno 2021 in cui postula la riforma della sentenza impugnata nel senso di fissare il contributo di mantenimento in suo favore a fr. 5500.– mensili dal 12 agosto 2019. Nelle proprie osservazioni del 28 luglio 2021 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio passata in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero il valore di
fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella de-
cisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, poiché controversa davanti al Pretore era la soppressione del contributo alimentare per la convenuta di fr. 7750.– mensili dal 1° aprile 2019 fino al pensionamento di lei (maggio del 2025). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 25 maggio 2021 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 23 giugno 2021, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato anzitutto che nel proprio memoriale conclusivo la convenuta aveva riconosciuto le premesse per una modifica del contributo alimentare, ammettendo una riduzione del medesimo fino a fr. 5500.– mensili e rinunciando a imputare all'ex marito un reddito ipotetico “derivante dal consumo della sostanza”. Posto ciò, egli ha accertato le entrate attuali dell'attore in fr. 5660.– mensili complessivi (rendita AVS fr. 2370.–, rendita del “terzo pilastro” fr. 1625.50, reddito dalla quota di comproprietà della particella n. 298 RFD di __________ mensili fr. 1664.25). Il Pretore non ha considerato invece i proventi degli immobili appartenenti alla comunione ereditaria facente capo al padre dell'attore, composta dell'attore medesimo e di due fratelli, giacché di tali redditi beneficia unicamente la sorella “per volontà (orale) della loro defunta madre”. Quanto al fabbisogno minimo di AO 1, il primo giudice l'ha stabilito in fr. 2735.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 323.–, spese mediche fr. 208.–). Appurato un margine disponibile di fr. 2925.– mensili, egli ha ridotto così il contributo alimentare per la convenuta a tale cifra dal 12 agosto 2019, data di avvio della causa.
L'appellante rimprovera in primo luogo al Pretore di non avere accertato i requisiti dell'art. 129 cpv.1 CC, ovvero un notevole e durevole peggioramento della situazione dell'ex marito dovuta a fatti nuovi e importanti rispetto alla situazione considerata nella precedente sentenza, che attestava un reddito di fr. 12 746.25 mensili. Essa sostiene che il Pretore non poteva “dare per scontato” tale presupposto e che, in assenza di un simile esame, egli non poteva nemmeno fissare un contributo inferiore a quanto da lei proposto nel memoriale conclusivo (fr. 5500.– mensili). A suo avviso, inoltre, il Pretore non ha tenuto conto “dell'atteggiamento abusivo” dell'attore, il quale ha ridotto quanto avrebbe potuto pretendere per la cessione del suo studio medico, non ha precisato la destinazione dell'importo riscattato da un'assicurazione e ha costituito una previdenza del “terzo pilastro” di lunga durata per danneggiarla. L'appellante lamenta infine il mancato computo, nelle entrate dell'attore, della quota dei redditi generati dagli immobili della nota comunione ereditaria, facendo valere che AO 1 non solo rinuncia a un'entrata di fr. 2222.– mensili, ma versa anche alla sorella una pigione di fr. 1000.– mensili. A suo parere, pertanto, le entrate complessive dell'attore ammontano a fr. 7882.– mensili, ciò che giustifica tutt'al più una riduzione del contributo alimentare per lei a fr. 5500.– mensili.
I criteri che legittimano la modifica di un contributo alimentare per l'ex coniuge secondo l'art. 129 cpv. 1 CC sono già stati esposti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1 a 3) e riassunti
da questa Camera nella citata sentenza del 25 febbraio 2019 (inc. 11.2017.55/56, consid. 3). Al proposito basti rammentare che un contributo di mantenimento dopo il divorzio può essere modificato se nella situazione economica di una delle parti si verificano fatti nuovi importanti e durevoli, tali da legittimare una modifica dell'assetto vigente. La procedura di modifica non ha lo scopo di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze. Nuovo è un fatto che non sia stato preso in considerazione nella fissazione della rendita al momento del divorzio. Non è determinante che tale fatto fosse di per sé prevedibile, anche se si può presumere che una rendita sia stata fissata tenendo conto delle modifiche certe o altamente probabili. Non occorre invece che per ogni singolo fattore di calcolo si sia verificato un fatto nuovo nel senso dell'art. 129 cpv. 1 CC. Accertata l'esistenza di un fatto nuovo nel senso appena esposto, il giudice è chiamato a fissare, facendo uso del proprio potere d'apprezzamento, la nuova rendita fondandosi sui criteri dell'art. 125 CC, dopo avere aggiornato i fattori ponderati in precedenza (DTF 138 III 289 consid. 11.1.1 con numerosi rinvii; più
di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_763/2020 del
21 settembre 2021 consid. 2.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.8 del 23 giugno 2021 consid. 4 con rinvii).
a) Quanto ai presupposti per la modifica di un contributo alimentare, nella fattispecie l'appellante non manca di contraddirsi nella misura in cui ammette essa medesima una riduzione del contributo litigioso da fr. 7750.– a fr. 5500.– mensili. Non è dato a divedere di conseguenza quale rimprovero possa muoversi al Pretore per essersi dipartito da tale richiesta di giudizio e ritenere che i presupposti per una modifica del contributo non fossero più in discussione. Non è contestato per altro che rispetto alla situazione accertata nella precedente sentenza di questa Camera AO 1 ha com-piuto 65 anni il 6 aprile 2019, ha cessato ogni attività professionale il 30 aprile 2019 quando ha ceduto il proprio studio medico (doc. H) e percepisce da allora una rendita AVS di fr. 2370.– mensili (doc. F), come pure una rendita del “terzo pilastro” di fr. 1625.20 mensili (doc. G e N) e taluni redditi da proprietà immobiliari. Non fa dubbio pertanto che la situazione economica di lui, le cui entrate sono passate da fr. 12 746.25 mensili a fr. 5650.– mensili (come ha accertato il Pretore) o a fr. 7882.– mensili (come sostiene l'appellante), hanno subìto una “considerevole e duratura diminuzione”.
b) L'appellante critica il compenso pattuito dall'ex marito per la cessione dello studio medico, si interroga sulla sorte di tale incasso, contesta le allegazioni dell'attore sulla destinazione di fr. 250 000.– ottenuti dal riscatto di una polizza assicurativa e censura l'impiego di fr. 700 000.– da parte di AO 1 per finanziare una rendita del “terzo pilastro” della durata di 40 anni. Non si confronta tuttavia con l'argomentazione del Pretore, il quale le imputa di non avere concretato le proprie doglianze in una “precisa richiesta di causa” (sentenza impugnata, consid. 5.2). Inoltre essa non quantifica nemmeno l'ammontare del reddito ipotetico che vorrebbe ascrivere all'attore, tant'è che per finire chiede unicamente di aggiungere alle attuali entrare di lui il provento di fr. 2222.– mensili derivante dalla successione paterna. Al riguardo non giova pertanto diffondersi.
c) Si aggiunga ad ogni modo che le ragioni legate alla riduzione del compenso per la cessione dello studio medico da parte dell'attore risultano dal relativo accordo (doc. H) e che a tali ragioni la convenuta ha opposto una contestazione meramente generica. Senza essere contraddetto, poi, l'attore ha dichiarato che oltre fr. 140 000.– ottenuti dal riscatto della polizza assicurativa cui allude l'ex moglie sono stati pignorati proprio in favore di lei e che almeno fr. 40 000.– egli li ha donati ai figli (interrogatorio del 7 ottobre 2020: verbale, pag. 2 seg.). Circa la rendita del “terzo pilastro”, la cui durata è in realtà di 30 anni e che ha comportato un investimento di fr. 585 178.– (doc. N), l'interessato ha addotto che l'ammontare non è stato deciso da lui, ma è stato calcolato dall'assicuratore (verbale citato, pag. 3). E il fatto di pianificare una rendita fino a 95 anni di età costituisce fors'anche un'aspettativa di vita ottimistica, ma non è fuori luogo. D'altro canto dalle risultanze istruttorie non emergono elementi che suffraghino i sospetti della convenuta sull'agire dell'ex coniuge né, tanto meno, che denotino gli estremi di un abuso.
a) Accertati i presupposti per una modifica del contributo alimentare, il giudice chiamato a ridefinire importo e durata dell'obbligo di mantenimento dopo il divorzio continua ad applicare ‒ come detto ‒ i criteri esemplificati dall'art. 125 cpv. 2 CC, considerando anche il reddito della sostanza, oltre al reddito da attività lucrativa (n. 5). Se la sostanza non produce reddito (o genera scarso reddito), entra in linea di conto un reddito ipotetico. Ove il reddito da attività lucrativa (o dei surrogati assicurativi) e della sostanza basti per il sostentamento del creditore, poco importa in generale l'ammontare della sostanza. Qualora invece i redditi siano insufficienti, nulla osta ‒ di regola ‒ a che il mantenimento sia assicurato anche dalla sostanza, beni propri compresi. Il principio appena riassunto vale anche in caso di modifica del contributo di mantenimento giusta l'art. 129 CC (DTF 138 III 289 consid. 11.1.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_761/2013 del 16 ottobre 2014 consid. 2).
b) In concreto il Pretore ha considerato come entrata dell'attore il reddito generato dalla quota di comproprietà (un mezzo) della particella n. 298 RFD di __________ (fr. 1664.25 mensili). In seguito egli ha constatato che la comunione ereditaria alla quale l'attore partecipa con il fratello e la sorella possiede le particelle n. 60 RFD di , n. 1058 RFD di __________ e n. 272 e 273 RFD di , il cui valore venale è stato stimato nell'ambito della precedente causa in fr. 1 308 000.–, fr. 1 525 000.– e fr. 220 288.–, che i redditi netti di tali beni ammontano a fr. 80 000.– annui e che “per volontà (orale) della defunta madre” beneficiaria di tali entrate è esclusivamente E F. Per il primo giudice i redditi della sostanza in proprietà dei coniugi, benché elencati nella convenzione di divorzio, non sono stati considerati nel calcolo del contributo alimentare in favore della moglie, verosimilmente perché solo la quota di comproprietà di pertinenza di AO 1 con il fratello poteva procurare redditi all'attore, “mentre l'interessenza nella successione del padre non fruttava alcunché, siccome la madre dell'attore beneficiava di un usufrutto su tali fondi”. A mente del Pretore, pertanto, l'ex moglie non può chiedere di tenere conto ora di redditi che non sono stati intenzionalmente considerati al momento del divorzio.
c) L'appellante fa valere che al momento del divorzio, come ha accertato il Pretore, i citati introiti non sono stati considerati perché spettavano alla madre dell'attore, usufruttuaria degli immobili. Secondo l'appellante, quindi, il primo giudice non poteva partire dall'idea che i coniugi avessero intenzionalmente rinunciato a tenere conto di quei proventi nell'ambito del divorzio. L'argomento è fondato. Dalla convenzione di divorzio del 20 dicembre 2007 risulta in effetti che i redditi dei beni intestati alla comunione ereditaria facente capo al padre dell'attore spettavano a quel momento a El__________ F__________ in qualità di usufruttuaria (doc. B, punto n. 1.1.2, nell'inc. DM.2015.3 richiamato). Mal si comprende perciò come le parti potessero tenerne conto nel calcolo del contributo alimentare per la convenuta. Per di più, nella convenzione di divorzio i coniugi si sono dati atto che i contributi erano stati concordati “in particolare in funzione del tenore di vita da essi avuto sino alla cessazione della vita in comune”, tenore di vita da loro quantificato in circa fr. 40 000.– mensili complessivi (punti n. 1.1 e n. 1.3.1).
Che alla cessazione della vita in comune il reddito da attività lucrativa del marito (fr. 50 000.– mensili: punto n. 1.1.1) bastasse per far fronte ai contributi in favore dell'ex moglie e dei figli, così come per finanziare il debito mantenimento dell'obbligato, ancora non permette di concludere, del resto, che le parti abbiano inteso convenzionalmente escludere l'eventualità secondo cui, al momento di un'eventuale riconsiderazione del contributo alimentare per l'ex moglie, si sarebbero presi in considerazione i redditi della sostanza o un consumo della medesima. Una simile rinuncia si sarebbe dovuta evincere chiaramente dalla convenzione o dai documenti preparatori (I CCA, sentenza inc. 11.2020.8 del 23 giugno 2021 consid. 6 con rinvii a RtiD I-2015 pag. 868 consid. 6.3; sentenza del Tribunale federale 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1.1). L'attore ribadisce che le sue “interessenze ereditarie non sono affatto cambiate” rispetto al momento del divorzio o della precedente causa (osservazioni, pag. 5 in basso). Egli non richiama tuttavia alcun documento, né rinvia a un qualsivoglia passaggio degli allegati introdotti dalle parti nel corso del processo di divorzio dai quali sarebbe possibile dedurre una consapevole volontà di rinunciare preventivamente a invocare un criterio potenzialmente essenziale per il (ri)calcolo dei contributi di mantenimento. L'obiezione manca perciò di consistenza.
d) Non si disconosce che, per decisione degli eredi, gli introiti della citata comunione ereditaria sono lasciati alla sorella dell'attore per “volontà (orale) della defunta madre”. In assenza di un obbligo vincolante, però, la rinuncia a tali entrate non può essere opposta all'ex moglie (analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2020.8 del 23 giugno 2021 consid. 15 e inc. 11.2014.108 del 13 dicembre 2016 consid. 9). L'operato dell'autorità fiscale, che parrebbe attenersi a tale intesa, non vincola il giudice civile, tanto meno in materia di reddito ipotetico (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2003.101 del 30 aprile 2004 consid. 7f). Quanto al fatto che i fratelli dell'appellante saranno costretti a “ritirargli le quote ereditarie”, l'argomentazione si esaurisce in una congettura. Per concludere, visto che l'ammontare della quota di un terzo dei citati tali proventi (fr. 2222.– mensili) non è in discussione, le entrate di AO 1 vanno rivalutate in fr. 7882.– mensili e la sua disponibilità in fr. 5147.– mensili.
unicamente al proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo (fr. 2735.– mensili). La situazione è analoga tuttavia a quella scaturita dalla precedente causa, in seguito alla quale, una volta sopperito alle proprie necessità (a quel tempo di fr. 5000.– mensili), AO 1 doveva destinare quanto rimaneva del suo reddito (di fr. 12 746.25 mensili) alla copertura del contributo per l'ex moglie (ridotto da fr. 18 000.– a fr. 7750.– mensili: sentenza del 25 febbraio 2019, consid. 3).
Come nel precedente appena citato, invero, nell'attuale fattispecie manca una volta di più qualsiasi ragguaglio sulla situazione finanziaria in cui versava la convenuta al momento del divorzio, come pure sulla sua situazione odierna. Come si è ricordato nella sentenza del 25 febbraio 2019 (consid. 6), tuttavia, incombeva a AO 1 recare i dati necessari. Certo, l'attore si duole che il Pretore ha rifiutato il richiamo dell'incarto fiscale dell'ex moglie, ma non chiede di assumere tale prova in appello. Quanto al di lei fabbisogno, poi, egli non solo non ha chiesto l'assunzione di prove, ma nemmeno ha allegato quale importo ritenesse corretto riconoscere. Difettano pertanto, una volta ancora, gli elementi per un raffronto o per tenere conto, sotto il profilo dell'equità, di eventuale sostanza. In ultima analisi non resta così che ridurre il contributo per AP 1 all'importo di cui l'attore dispone dopo avere coperto il proprio fabbisogno minimo, ossia a fr. 5145.– mensili (arrotondati).
L'attuale giudizio impone altresì una riforma delle spese giudiziarie di prima sede. Ricordato che la parziale acquiescenza comporta parziale soccombenza della parte convenuta (art. 106 cpv. 1 seconda frase) e che davanti al Pretore era litigiosa la soppressione di un contributo di fr. 7750.– mensili, si giustifica di suddividere le spese in ragione di due terzi a carico dell'attore e un terzo a carico della convenuta. A favore di quest'ultima va riconosciuta inoltre un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 5000.–, pari all'importo (non contestato) stabilito dal primo giudice nella decisione impugnata per l'analogo grado di soccombenza della convenuta.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
Locarno Campagna e modificata con sentenza del 10 aprile 2017 (inc. DM.2015.3), è ridotto a fr. 5145.– mensili dal 12 agosto 2019.
II. Le spese di appello di fr. 4000.– sono poste per un settimo a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 4500.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).