Incarto n. 11.2021.84 11.2021.85

Lugano 28 giugno 2022/bs

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente, Giamboni e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa CA.2021.7 (protezione della personalità: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 15 aprile 2021 da

AO 1 (patrocinata dalla curatrice avv. RA 1 )

contro

AP 1 (già patrocinata dall'avv. __________, ),

giudicando sul reclamo del 18 giugno 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto l'8 giugno 2021 (inc. 11.2021.84) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.85);

Ritenuto

in fatto: A. Dalla relazione tra V__________ M__________ __________ (1989) cittadino portoghese e AP 1 (1986) è nata il 17 giugno 2013 AO 1. A seguito della separazione dei genitori AO 1 è stata affidata alla madre, con esercizio congiunto dell'autorità parentale, riservato il diritto di visita paterno. Il 20 febbraio 2020 l'Autorità regionale di protezione 15 ha modificato la custodia di AO 1, attribuendola a entrambi i genitori, ha istituito una curatela di rappresentanza (nell'ambito della protezione della personalità) in favore della minore, ha limitato l'autorità parentale della madre relativamente al diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e ha reso attenta AP 1 che l'eventuale sua partenza per una destinazione oltre un raggio di 10 km dal suo luogo di abitazione avrebbe comportato l'attribuzione immediata della custodia al padre in forma esclusiva. Con decisione 28 maggio 2020 la medesima autorità di protezione ha poi attribuito in via cautelare la custodia di AO 1 a V__________ M__________ __________ e ha disciplinato i diritti di visita materni. L'8 ottobre 2020 la Camera di protezione ha respinto un reclamo di AP 1 contro quest'ultima decisione (inc. 9.2020.57).

B. Nell'ambito di una procedura a protezione della personalità promossa l'11 settembre 2020 da AO 1 nei confronti della madre davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, all'udienza dell'11 novembre 2020 AP 1 si è impegnata a non più pubblicare foto o filmati relativi alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica così come a rimuovere quelle esistenti. Il Pretore aggiunto ha preso atto di tale impegno e ha stralciato seduta stante la causa dal ruolo (inc. CA.2020.23).

C. Venuta a conoscenza che la madre aveva pubblicato su Facebook, sotto il nome utente “”, dei filmati che la ritraevano in occasione di un diritto di visita svoltosi il 31 marzo precedente così come che essa aveva promosso, su un sito internet, una campagna di raccolta fondi per far fronte ai costi legali pubblicando altre sue diverse fotografie, AO 1 si è nuovamente rivolta il 15 aprile 2021 al Pretore aggiunto affinché ordinasse in via cautelare a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di astenersi dal pubblicare foto, commenti, filmati che ritraggono e/o riguardano la figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica e sotto qualsiasi denominazione di utente e di rimuovere dalle relative piattaforme ogni e qualsiasi foto, filmato, commenti, ecc. riguardanti la figlia e in particolare quanto pubblicato sotto il profilo “” relativo all'evento del 31 marzo 2021 presso C__________ E__________ così come quanto pubblicato sul sito internet < https://__________>. Essa ha instato altresì per il gratuito patrocinio. Con decreto cautelare inaudita parte del giorno dopo il Pretore aggiunto ha emanato le ingiunzioni richieste.

D. Nelle sue osservazioni del 4 maggio 2021 AP 1 non si è opposta al divieto di astenersi dal pubblicare foto e filmati della figlia se lesivi della personalità di quest'ultima, ma ha proposto di respingere l'istanza in quanto volta alla rimozione delle foto e dei filmati relativi alla figlia, e in particolare quanto pubblicato sotto il profilo “__________” così come sul citato sito internet, e in quanto volta all'astensione dal pubblicare commenti sulla figlia, instando anch'essa per il beneficio del gratuito patrocinio. In una replica del 25 maggio 2021 e una duplica del 4 giugno 2021 le parti hanno confermato le loro posizioni. Non si sono tenute udienze.

E. Statuendo con decreto cautelare dell'8 giugno 2021 il Pretore aggiunto ha confermato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – i provvedimenti decretati senza contraddittorio il 16 aprile 2021 nei confronti di AP 1 e ha fissato all'istante un termine scadente il 31 agosto 2021 per promuovere la causa di merito avvertendola che qualora il termine fosse decorso infruttuoso i provvedimenti cautelari sarebbero decaduti. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio mentre l'analoga richiesta di AP 1 è stata respinta.

F. Contro il decreto appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 giugno 2021 nel quale chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza della figlia così come da lei prospettato davanti al Pretore aggiunto e di accordarle il beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di primo grado. Il memoriale non ha formato oggetto di notifica per osservazioni. Il 31 agosto 2021 AO 1 ha promosso l'azione di merito davanti al medesimo Pretore aggiunto (inc. OR.2021.28).

Considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata non è una “sentenza” come indicato dal Pretore aggiunto, ma un decreto cautelare emesso prima che l'istante promuovesse causa (art. 263 CPC). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non avendo – salvo casi estranei alla fattispecie – natura patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii; più di recente: I CCA sentenza inc. 11.2021.166 del 30 dicembre 2021 consid. 1). Se una parte in causa poi ricorre anche contro l'eventuale rifiuto del gratuito patrocinio, la relativa censura va fatta valere nel quadro dell'appello medesimo. Un reclamo separato non occorre (I CCA, sentenza inc. 11.2017.6 del 13 giugno 2018, consid. 1 con rinvii).

Nella fattispecie AP 1 ha introdotto reclamo, non appello. Ha agito però senza più il patrocinio di una legale e non risul­ta avere particolari nozioni giuridiche. Per di più, la decisione impugnata contie­ne un'indicazione dei rimedi giuridici erronea, se non addirittura fuorvia­nte, poiché si limita a menzionare una generica descrizione del reclamo come rimedio giuridico contro “le decisioni inappellabili di prima istanza, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari”, ciò che come si è visto poc'anzi non è il caso. In condizioni del genere conviene transigere sull'impropria designazione dell'atto da parte della convenuta e trattare il reclamo come appello (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.116 del 7 maggio 2021 consid. 2 con rinvio).

  1. Riguardo infine alla tempestività del rimedio giuridico, da inoltrare in entrambi i casi in 10 giorni trattandosi di procedura sommaria, nella fattispecie il decreto in rassegna è pervenuto alla patrocinatrice della convenuta il 9 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98__________, agli atti). Introdotto il 18 giugno 2021 (timbro postale sulla busta d'invio) l'appello in esame è pertanto tempestivo.

  2. Al ricorso AP 1 acclude tutta una serie di documenti che tuttavia figurano già nel fascicolo trasmesso d'ufficio alla Camera. La produzione di tali documenti si rivela quindi superflua.

  3. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, ricordato l'impegno assunto dalla convenuta nella precedente procedura, ha accertato che essa aveva nondimeno continuato a condividere fotografie o filmati che riguardano la figlia, quantunque li avesse poi rimossi dopo l'inoltro della causa e a seguito dell'ingiunzione supercautelare. A suo parere, ponderati i rispettivi interessi, l'agire della convenuta costituisce una lesione della personalità della figlia giacché quest'ultima non ha acconsentito alla loro pubblicazione. Donde il divieto alla convenuta, sotto comminatoria penale, di pubblicare foto o filmati “su ogni e qualsiasi piattaforma informatica e sotto qualsiasi denominazione di utente”. Quanto ai commenti sull'istante, per il primo giudice questi non sono generici, come preteso dalla convenuta, ma sono stati espressi “in stretta relazione con le foto e i filmati pubblicati”. Anche in tal caso, per il Pretore aggiunto, ciò costituisce una lesione della personalità che giustifica un'immediata rimozione di ogni e qualsiasi commento riguardante la minore, con particolare riferimento a quelli pubblicati sotto il profilo “__________” e sul sito internet indicato nell'istanza.

  4. AP 1 contesta le ingiunzioni del Pretore aggiunto poiché contrarie al diritto e al principio della proporzionalità. Essa rileva che il divieto impostole “non è limitato né per quanto riguarda l'oggetto né per il periodo di tempo”. A suo avviso, la misura deve limitarsi alla pubblicazione delle fotografie che ledono la personalità della figlia e questo per un periodo di sei mesi. Tanto più, essa soggiunge, che V__________ M__________ __________ può pubblicare qualsiasi foto e commento. L'appellante ritiene infine che anche la comminatoria penale sia sproporzionata.

a) Ora, chi è illecitamente leso nella sua personalità può, a sua tutela, sollecitare l'intervento del giudice contro chiunque partecipi all'offesa (art. 28 cpv. 1 CC). La lesione è illecita quando non appare giustificata dal consenso della persona lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Il diritto alla propria immagine è un diritto della personalità tutelato dall'art. 28 CC sicché di principio la pubblicazione di fotografie (o qualsiasi altro tipo di raffigurazione) su qualsiasi supporto (social media o mass media tradizionali) senza il consenso della persona interessata costituisce una violazione della personalità (DTF 147 III 205 consid. 4.3.3; 136 III 413 consid. 2.2.2; 136 III 404 consid. 5.2.1). Chiunque può quindi opporsi all'utilizzo da parte di terzi della propria immagine senza il proprio consenso (Jeandin in: Commentaire Romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 48 ad art. 28). Trattandosi di un diritto (relativo) altamente personale (art. 19c cpv. 2 CC; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 225, n. 705), in caso di minorenni incapaci di discernimento il consenso verrà rilasciato dal rappresentante legale (genitore che esercita l'autorità parentale: art. 304 CC). Qualora il figlio abbia un'età per cui è in grado di esprimersi sulla pubblicazione di fotografie sui social media (che certi autori ipotizzano già dalla scolarità: Stämpfli, Kinder im digitalen Raum, Zurigo 2021, pag. 23) il genitore deve chiedere il suo consenso.

b) Premesso ciò, nemmeno l'appellante revoca seria­mente in dubbio che siano dati i requisiti dell'art. 261 cpv. 1 CPC per una pronuncia cautelare. Quanto al principio della proporzionalità, il provvedimento cautelare deve apparire proporzionato rispetto agli interessi in gioco, ovvero limitarsi allo stretto indispensabile, mantenendo un ragionevole rapporto tra il fine perseguito e la restrizione decretata (RtiD I-2019 pag. 618 consid. 8 con rinvio; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.20 del 1° marzo 2022 consid. 6). Al proposito occorre procedere a una ponderazione tra gli interessi delle parti coinvolte (Bohnet in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 17 ad art. 261 con riferimenti; Kofmel Ehrenzeller in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 2 ad art. 261; Bovey/Favrod-Coune in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 14 ad art. 261). In concreto, v'è finanche da domandarsi se il provvedimento cautelare sia suscettibile di arrecare all'appellante un pregiudizio. Né la convenuta spiega quale interesse proprio essa abbia o perché la pubblicazione di fotografie o di video della figlia sarebbe nell'interesse di quest'ultima. A parte ciò, essa nemmeno discute la ponderazione del Pretore aggiunto per il quale l'interesse dell'istante di non essere oggetto di commenti come quelli postati dalla madre è preponderante rispetto a quello di quest'ultima “almeno sino alla conclusione della procedura di merito”. L'appellante, in sostanza, argomenta come se essa fosse libera di pubblicare a piacimento immagini della figlia, allorquando, oltre a necessitare il consenso della medesima o del di lei rappresentante legale, tale fenomeno costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole per il minore stesso in quanto determina la diffusione di sue immagini fra un numero di persone indeterminato, conosciute e sconosciute, minacciando così la sua identità digitale.

c) Il tutto senza trascurare che i divieti contestati fanno seguito al mancato rispetto dell'impegno che AP 1 si era assunta l'11 novembre 2020 di non più pubblicare foto o filmati relativi alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica. Preso atto della violazione di tale impegno non è dato a divedere quale provvedimento cautelare meno incisivo di pari efficacia sarebbe potuto entrare in linea di conto nel caso specifico. Che V__________ M__________ __________ pubblichi anch'egli fotografie dell'istante è possibile, ma poco importa ai fini del presente giudizio, il padre non essendo parte in causa. Quanto alla comminatoria penale, la violazione dell'impegno testé indicato rende verosimile il rischio di trasgressione degli ordini giudiziari, donde l'esistenza degli estremi per comminare l'applicazione dell'art. 292 CP (cfr. RtiD I-2015 pag. 936 consid. 5c con riferimenti). Ne segue che la decisione del Pretore aggiunto di vietare alla madre di pubblicare foto, commenti e filmati ritraenti la figlia sotto comminatoria penale resiste alla critica.

  1. Relativamente al beneficio del gratuito patrocinio in prima sede, il Pretore aggiunto l'ha rifiutato poiché la posizione della convenuta appariva priva di probabilità di successo. Egli ha tenuto conto del fatto che oltre a essere recidiva, la convenuta aveva rimosso i contenuti da internet solo a seguito dell'inoltro dell'istanza cautelare della figlia e della decisione “supercautelare” del 16 aprile 2021. AP 1 sostiene che oltre ad essere indigente, la sua opposizione all'istanza non era inutile giacché le richieste della figlia erano assurde e sproporzionate. L'argomentazione non può essere condivisa.

a) A prescindere dalla questione di sapere se AP 1 sia o meno sprovvista dei mezzi necessari per sostenere le spese della causa (art. 117 lett. a CPC), il beneficio del gratuito patrocinio presuppone che la domanda non appaia priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC). E ciò è il caso quando le possibilità di buon esito sono notevolmente inferiori a quelle di sconfitta, al punto da non poter essere considerate serie, sicché una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti rinuncerebbe a procedere in giudizio per i costi che potrebbero derivarle. Non è priva di probabilità di successo invece una causa in cui le possibilità di buon esito equivalgano più o meno – oppure appaiano solo lievemente inferiori – a quelle di soccombenza. Tale valutazione si opera in funzione delle circostanze date al momento in cui è presentata la richiesta di gratuito patrocinio e sulla base di un esame sommario (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii; più di recente: sentenza 4A_638/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.11.). In linea di principio, l'esame di tale presupposto è indipendente dal ruolo processuale delle parti, nel senso che la posizione della parte convenuta è valutata nel medesimo modo di quella della parte attrice (DTF 142 III 140 consid. 5.2; più di recente: sentenza 5D_149/2021 del 7 febbraio 2022 consid. 3.4.1).

b) Nel caso concreto AP 1 trascura, una volta di più, che violando l'impegno di non più pubblicare foto o filmati relativi alla figlia su ogni e qualsiasi piattaforma informatica, essa ha indotto la figlia ad agire in giudizio. Quanto meno a livello cautelare, la resistenza della convenuta appariva così sin dall'inizio priva di esito favorevole, l'interessata non pretendendo che la figlia avesse acconsentito, in qualche modo, alla condivisione della sua immagine su un qualsiasi social media. In tali circostanze ci si poteva quindi aspettare che la convenuta riconoscesse le richieste palesemente giustificate della figlia e che non litigasse inutilmente.

  1. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante – in affanno finanziario – appare tuttavia priva di cognizioni giuridiche e ha agito senza l'ausilio di un legale. Si giustifica così, eccezionalmente, di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni. Quanto al gratuito patrocinio postulato dall'appellante, esso non può entrare in considerazione. Versasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte.

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), la possibilità di un ricorso in materia civile è data senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la causa non avendo carattere pecuniario (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  2. Non si riscuotono spese.

  3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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