Incarto n. 11.2021.72
Lugano 22 marzo 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SE.2020.392 (contestazione di paternità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione dell'11 dicembre 2020 da
AP 1
(patrocinato dall'avv. dott. PA 1 )
per ottenere che sia disconosciuta la paternità di
J__________ __________ (1924-2005), già in ,
nei suoi confronti,
giudicando sull'appello del 20 maggio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 20 aprile 2021;
Ritenuto
in fatto: A. J__________ __________ (1924) e F__________ __________ (1925) si sono sposati a __________ l'11 giugno 1959. Il 21 aprile 1963 la moglie ha dato alla luce il figlio AP 1 e l'8 novembre 1964 la figlia O__________. J__________ __________ è stato iscritto come padre nei registri dello stato civile. Con decisione del 24 marzo 1980 a protezione dell'unione coniugale il Bezirksgericht __________ ha omologato un accordo che autorizzava ‒ tra l'altro ‒ le parti a vivere separate fino al 31 marzo 1981. J__________ __________ è deceduto il 22 gennaio 2005, F__________ __________ il 23 settembre 2018.
B. Nell'agosto del 2019 conoscenti e parenti hanno fatto notare a AP 1 la sua somiglianza con un cugino di primo grado
della madre, P__________ . Nella primavera del 2020 AP 1 ha cercato così P __________ su Facebook, riscontrando importanti similitudini fisionomiche. Nell'agosto del 2020, cominciando a dubitare su chi fosse realmente suo padre, egli si è sottoposto insieme con i cugini paterni di primo grado B__________ __________ (1942) e W__________ __________ (1944), figli di Jo__________ , fratello di J __________,
a un esame del DNA affidata all'Istituto di medicina legale del-l'Ospedale cantonale di San Gallo. Dal referto è risultato che B__________ e W__________ __________ sono parenti, mentre AP 1 non è parente né dell'uno né dell'altro.
C. Con memoriale unico dell'11 dicembre 2020 AP 1 ha promosso davanti al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, un'azione di contestazione della paternità nei confronti del defunto J__________ __________ (inc. SE.2020.392) e un'azione
di accertamento della paternità nei confronti di P__________ __________ (inc. SE.2020.390), chiedendo di constatare che J__________ __________ non è suo padre e che suo padre è in realtà P__________ __________. Di conseguenza egli ha chiesto che sia ordinata la correzione del registro dello stato civile e che si proceda alle necessarie comunicazioni con spese e ripetibili “a carico della parte convenuta”.
D. Il Pretore aggiunto ha impartito il 18 dicembre 2020 a AP 1 un termine di 30 giorni per completare l'azione di accertamento di paternità producendo il certificato di famiglia fu J__________ , come pure gli atti di morte di J e di F__________ __________, e comunicando identità e domicilio dei rispettivi discendenti in qualità di convenuti. Contestualmente egli ha dichiarato inammissibile l'azione di accertamento della paternità perché non preceduta dal necessario disconoscimento (inc. SE.2020.390).
E. Il 23 dicembre 2020 AP 1 ha chiesto al Pretore aggiunto di trattare la contestazione di paternità, trattandosi di genitori
defunti, come azione senza convenuti. Mediante ordinanza del-l'8 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha dato atto che il processo si svolge senza parti convenute e ha annullato la richiesta di completare la petizione. Inoltre ha citato AP 1 al dibattimento. Il 19 gennaio 2021 AP 1 ha presentato i documenti richiesti dal Pretore aggiunto, notificando altri mezzi di prova.
F. All'udienza del 26 febbraio 2021, indetta per il dibattimento, AP 1 ha confermato l'azione di disconoscimento di paternità sulla scorta dei mezzi di prova addotti. Il Pretore aggiunto si è riservato il giudizio sull'opportunità di esperire ulteriori prove, comunicando che, ove non fosse stato il caso, avrebbe emanato la sentenza senza altre formalità. In seguito, il 30 marzo 2021, egli ha informato AP 1 che non occorrevano ulteriori prove e che “si passerà a sentenza”. Statuendo il 20 aprile 2021, egli ha poi respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 maggio 2021 per ottenere che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore aggiunto ai fini di un nuovo giudizio o, in subordine, ai fini di emanare una nuova decisione ‟dopo l'assunzione di ulteriori proveˮ e con ‟un approccio riformatoreˮ.
Considerando
in diritto: 1. Un'azione di contestazione di paternità (art. 256 e segg. CC), litigio in materia di filiazione, è retta dalla procedura semplificata (art. 295 CPC). Ciò vale anche trattandosi di figli maggiorenni (FF 2020 pag. 2473; Dietschy-Martenet in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, Basilea 2020, n. 3 ad art. 295; Stalder/van de Graaf in: Oberhammer/Domej/ Haas, ZPO, Kurzkommentar, 3ª edizione, n. 1 ad art. 295; Bernasconi in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 3 ad art. 295). Le relative sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) sono impugnabili così con appello entro 30 giorni dalla notifica (art. 311 cpv. 1 CPC), senza riguardo a questioni di valore (DTF 129 III 288 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc.11.2015.40 del 1° giugno 2017 consid. 1). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto la decisione impugnata è stata notificata al legale dell'attore al più presto il 21 aprile 2021. Introdotto il 20 maggio 2021, l'appello in oggetto è pertanto ricevibile.
Proposta dal figlio, un'azione di contestazione della paternità è diretta “contro il marito e la madre” (art. 256 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 258 cpv. 2 CC) in qualità di litisconsorti necessari. Se uno di loro è deceduto, l'azione va diretta contro l'altro. Se sono deceduti entrambi, il processo si celebra senza parte convenuta; le persone che hanno interesse al rigetto dell'azione possono partecipare al processo come intervenienti accessori (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 32 n. 6.09; Sandoz, L'action en désaveu de l'orphelin, in: RSC 1992 pag. 17 n. 4 e pag. 19 n. 10; Burgat/Christinat/Guillod, Les actions en exécution des contributions d'entretien, in: Bohnet [curatore], Quelques actions en exécution, Neuchâtel 2011, n. 66 a 70; Schwenzer/Cottier in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 10 ad art. 256; Reich in: Handkommentar zum Schweier Privatrecht, 3ª edizione, n. 6 ad art. 256 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 70 n. 104, anche se lo stesso Stettler è di altro avviso [in: Traité de droit privé suisse, Le droit suisse de la filiation, vol. III, tomo II/1, Friburgo 1987, § 11 pag. 186 in fondo]).
AP 1 ha prodotto il 21 maggio 2021 (il giorno dopo l'appello) un certificato del controllo abitanti di __________ che attesta il domicilio amministrativo in quel Comune di J__________ __________ dal 1° gennaio 1967 al 30 aprile 1980 e di F__________ __________ dal 1° ottobre 1980 al 30 settembre 1994. Il 31 maggio 2021 egli ha trasmesso inoltre a questa Camera un rapporto medico del 18 maggio 2021 sullo stato di salute in cui egli versava, comunicando il 18 ottobre e il 16 novembre 2021 la possibilità di risalire a tracce di DNA di J__________ __________ su francobolli applicati dal medesimo ad alcune cartoline e su un frammento di tessuto derivante da una biopsia. Il 7 giugno 2022 egli ha esibito infine una dichiarazione del 5 maggio 2022 di S__________ __________, moglie del suo padrino, riguardo all'identità del suo vero padre. V'è da domandarsi se tali documenti siano proponibili, essendo dubbio che una causa di disconoscimento della paternità promossa da un maggiorenne (in concreto di 57 anni) sia governata dal principio inquisitorio illimitato (Chabloz in: Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, CPC, Petit commentaire, op. cit., n. 12 ad art. 58; Dietschy-Martenet, op. cit., n. 3 ad art. 296), il quale consente di presentare documenti nuovi in appello senza riguardo all'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 II 349 consid. 4.2.1). L'interrogativo può, per adesso, rimanere irrisolto. Sarà ripreso qualora l'uno o l'altro documento dovesse rivelarsi utile ai fini del giudizio.
L'appellante postula in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. L'appello però è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve risultare quindi come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda intesa al mero annullamento della decisione è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità di ricorso non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). Posto ciò, un appello senza conclusioni riformatorie può nondimeno risultare ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la sentenza impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (DTF 136 V 135 consid. 1.2 con riferimenti). Nel caso specifico si desume dalla lettura dell'appello che davanti a questa Camera l'attore chiede quanto ha confermato il 26 febbraio 2021 al dibattimento finale dinanzi al Pretore aggiunto, ovvero che sia disconosciuta la paternità di J__________ __________ su di lui. Si può ritenere perciò che egli proponga di riformare in tal modo il giudizio impugnato.
AP 1 chiede in via principale che questa Camera accolga il suo appello o che almeno, in via subordinata, annulli la sentenza impugnata e rinvii gli atti al Pretore aggiunto perché statuisca di nuovo dopo avere disposto l'audizione sua e di sua sorella, dopo avere indagato per sapere se la comunione domestica dei coniugi sia cessata durante la sua minore età, dopo avere approfondito la natura della malattia che lo affligge (e che ha ritardato la presentazione dell'azione), come pure per eseguire una perizia sul DNA di P__________ , di J __________ e di sua sorella. In realtà egli avrebbe dovuto chiedere l'assunzione delle menzionate prove da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1), libera poi la Camera, secondo il suo apprezzamento, di annullare in luogo di ciò la sentenza impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo dopo avere assunto le prove litigiose (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.34 del 28 maggio 2021 consid. 2a con riferimenti). Sia come sia, nulla impedisce a questa Camera di esperire essa medesima, dandosi il caso, mezzi di prova che un appellante chiede di far assumere dal primo giudice. Al proposito non soccorre pertanto attardarsi.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha spiegato anzitutto che in concreto non sussiste una parte convenuta, ciò che non agevola l'accertamento dei fatti. Premesso ciò, egli ha rilevato che una contestazione della paternità può sì essere promossa dal figlio, a condizione tuttavia che la comunione domestica dei genitori sia cessata durante la sua minore età (art. 256 cpv. 1 n. 2 CC). Nel caso specifico il Bezirksgericht __________ aveva autorizzato i coniugi J__________ e F__________ , con decisione a tutela dell'unione coniugale del 24 marzo 1980, a vivere separati fino al 31 marzo 1981. Non è dato di sapere tuttavia se essi siano rimasti separati anche in seguito, in particolare quando il 21 aprile 1983 AP 1 è divenuto maggiorenne, a vent'anni. J __________ risulta invero “separato” sull'atto di morte, intervenuta il 22 gennaio 2005, ma nulla più. Inoltre – ha continuato il Pretore aggiunto – AP 1 ha promosso azione di disconoscimento l'11 dicembre 2020, ben oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età (termine perentorio fissato dall'art. 256c cpv. 2 CC) ed è dubbio che “gravi motivi” giustifichino un simile ritardo a norma dell'art. 256c cpv. 3 CC.
Ad ogni modo, secondo il Pretore aggiunto l'attore non ha dato prova di solerzia nemmeno dopo avere ricevuto l'esame del 17 agosto 2020 sul DNA cui egli si è sottoposto insieme con i cugini paterni di primo grado B__________ __________ (1942) e W__________ __________ (1944), figli di Jo__________ , fratello di J , esame dal quale risulta che B e W__________ sono parenti, mentre lui non è parente né dell'uno né dell'altro. Conosciuto l'esito di quel referto alla fine di agosto 2020, infatti, AP 1 si è rivolto a un legale solo l'11 novembre seguente. A giustificazione di tale remora egli ha prodotto un rapporto del 17 dicembre 2020 (successivo alla petizione) del Medizinisches Zentrum di Zurigo. Si tratta però, a mente del Pretore aggiunto, di una fedele registrazione delle dichiarazioni da lui rilasciate ai medici, in un'unica occasione, dichiarazioni destinate per finire ad assicurare “valide scusanti in ambito giudiziario”. In realtà nulla conforta l'ipotesi, per il Pretore aggiunto, che AP 1 abbia tardato ad agire perché sopraffatto dagli eventi, come egli sosteneva.
Oltre a ciò – ha epilogato il primo giudice – l'esame del DNA eseguito dall'Ospedale cantonale di San Gallo non è sufficiente per escludere la paternità di J__________ . Dal referto si evince in effetti che B e W__________ __________ sono fratelli e non sono parenti dell'attore, ma per escludere la paternità di J__________ __________ sarebbe occorso accertare altresì un rapporto di fratellanza tra J__________ __________ e Jo__________ , padre di B e W__________. Per essere concludente il referto sarebbe dovuto essere accompagnato – adduce il Pretore aggiunto – da una perizia del DNA mitocondriale o da altri accertamenti probatori che non incombeva al tribunale assumere di propria iniziativa. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha respinto così la petizione, lasciando indecisa la questione di sapere ‟se e in quale modoˮ l'attore potesse ‟prospettare di provare le condizioni alle quali è subordinata l'esistenza del suo legame di paternitàˮ con P__________ __________.
Afferma inoltre l'interessato che il suo stato di salute non gli permetteva di introdurre l'azione di disconoscimento prima del dicembre del 2020, onde un ritardo giustificato nel senso dell'art. 256c cpv. 3 CC. Il certificato medico del 17 dicembre 2020 da lui prodotto al primo giudice sulle sue condizioni psichiche dimostra che prima di allora egli non era in grado di “seguire gli indizi riguardanti il suo possibile padre biologico P__________ ”, sia per le controversie ereditarie sorte con sua sorella dopo la morte della madre il 23 settembre 2018 e durate fino all'agosto del 2020, sia per il brusco rifiuto oppostogli da P __________ nell'ottobre del 2020, quando egli ha tentato di interpellarlo. Per fugare ogni dubbio ad ogni modo l'appellante acclude un certificato medico aggiuntivo dello stesso Medizinisches Zentrum datato 18 maggio 2021, soggiungendo che in caso di necessità il Pretore aggiunto avrebbe potuto esperire ulteriori prove.
Da ultimo, relativamente all'analisi del DNA da lui prodotta, l'appellante fa valere che qualora avesse ritenuto il referto inconcludente il primo giudice avrebbe potuto ordinare lui stesso altri esami del DNA, in specie su P__________ , su di lui e su sua sorella O __________. Non assolvendo compiutamente i propri doveri d'indagine il Pretore aggiunto ha disatteso così – egli conclude – quanto gli spettava di chiarire in virtù del diritto federale. Ciò impone di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa in prima sede per nuovo giudizio.
Dall'asserzione secondo cui nella fattispecie non incombeva all'attore l'onere della prova, ma toccava al Pretore aggiunto assumere d'ufficio i mezzi istruttori necessari per chiarire la questione della paternità va subito sgombrato il campo. Difatti, si applicasse pure in concreto il principio inquisitorio illimitato (questione dubbia: sopra, consid. 3), l'onere della prova rimane a carico dell'attore, giacché la titolarità dell'azione civile non compete allo Stato (art. 256a cpv. 1 CC). Del resto il principio inquisitorio illimitato non dispensa nemmeno le parti dal collaborare alla procedura, né dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti (DTF 144 III 488 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_242/2019 del 27 settembre 2019 consid. 3.2.1 in: RSPC 2020 pag. 66). Il giudice invita le parti a recare altre prove se reputa quelle assunte insufficienti, ma se può formare il proprio convincimento sulla base degli atti giudica senz'altro (analogamente: RtiD I-2019 pag. 503 consid. 5d). Sull'onere della prova non giova perciò dilungarsi.
Nel merito il primo punto litigioso verte nella fattispecie sul diritto all'azione da parte del figlio, che il Pretore aggiunto ha negato. Ora, contrariamente all'opinione del primo giudice, la circostanza che J__________ e F__________ __________ fossero ancora separati al momento in cui AP 1 è divenuto maggiorenne, il 21 aprile 1983, appare verosimile. Con decisione a tutela dell'unione coniugale del 24 marzo 1980 il Bezirksgericht __________ aveva autorizzato i coniugi J__________ e F__________ __________ a vivere separati fino al 31 marzo 1981 e nulla induce a credere ch'essi si siano riconciliati in seguito, o almeno prima che l'attore divenisse maggiorenne. Anzi, J__________ __________ risultava ancora “separato” secondo l'atto di morte (intervenuta il 22 gennaio 2005). Anche senza tenere conto del certificato del controllo abitanti di __________ prodotto dall'attore in appello il 21 maggio 2021 (documento nuovo), dal quale si evince che J__________ __________ è partito dal Comune il 30 aprile 1980, le esitazioni del Pretore aggiunto sul requisito dell'art. 256 cpv. 1 n. 2 CC non possono di conseguenza essere condivise.
Il secondo punto litigioso riguarda la tempestività dell'azione, che AP 1 ha promosso ben oltre il 21° anno d'età, l'interessato reputando scusabile il ritardo per gravi motivi (art. 256c cpv. 3 CC). Ora, “gravi motivi” possono essere fatti valere senza limiti di tempo, di modo che vanno ammessi restrittivamente (DTF 136 III 595 consid. 6.1.1 con riferimenti; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_222/2018 del 28 novembre 2019 consid. 5.1). Ciò non toglie che per poter agire l'interessato deve avere acquisito sufficiente certezza dell'esclusa paternità, ad esempio per essere venuto a sapere che la madre ha abitato con un terzo durante il periodo del concepimento o per avergli la madre stessa rivelato che suo padre è un altro uomo (cfr. RtiD II-2016 n. 7c pag. 604 consid. 3 con riferimenti). A quel momento il figlio deve procedere senza indugio, di principio nel giro di cinque settimane (sette settimane sono già troppe), tranne casi particolari dovuti – per esempio – a malattia o ad assenza per vacanze; inoltre quanto più tempo è trascorso dalla nascita del figlio, tanto più celere dev'essere la reazione (RtiD II-2016 pag. 603 consid. 3 con rinvio a DTF 136 III 595 consid. 6.1.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2021 del 22 aprile 2022 consid. 5.1; analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2015.40 del 1° giugno 2017 consid. 4 e inc. 11.2015.83 del 26 aprile 2017 consid. 6).
Il problema è sapere quando in concreto AP 1 può reputarsi avere scoperto con sufficiente certezza la pretesa paternità di P__________ . A tal fine non bastavano meri sospetti sulla paternità di J , come non bastavano dicerie di parenti o amici oppure la sua somiglianza con il preteso padre (Burgat/ Guillod, Les actions tendant à la destruction du lien de filiation, spécialement l'action en désaveu de paternité, in: Bohnet [curatore], Quelques actions en annulation, Neuchâtel 2007, pag. 35 n. 110). D'altro lato AP 1 non poteva accomodarsi del dubbio. Se le circostanze gli permettevano di informarsi su fatti pertinenti, doveva cerziorarsi al proposito (DTF 119 II 112 in alto; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_619/2014 del 5 gennaio 2015 consid. 4.1). Nella fattispecie i conversari intercorsi con parenti o la visione del profilo Facebook di P __________ non bastavano – come detto – perché AP 1 acquisisse sufficiente certezza circa la paternità di P__________ . Tanto meno essendo costui cugino di primo grado di sua madre F __________, sicché la somiglianza con lui non doveva necessariamente indurlo ad avviare indagini.
Più delicata è la situazione al momento in cui AP 1 ha avuto modo di ricevere l'esame del 17 agosto 2020 sul DNA da lui commissionato all'Ospedale cantonale di San Gallo, referto dal quale risulta che B__________ e W__________ , figli di Jo __________ (fratello di J__________ ) sono parenti, mentre lui non è parente né dell'uno né dell'altro. Ancora più delicata si è fatta la situazione nel settembre del 2020, quando egli ha telefonato a P __________ per chiarimenti, ma questi ha posto bruscamente fine alla comunicazione. Sta di fatto che AP 1 ha promosso
l'azione di disconoscimento solo l'11 dicembre 2020, tre mesi dopo.
Dinanzi al Pretore aggiunto l'attore ha giustificato la remora della sua reazione con un rapporto del 17 dicembre 2020 rilasciatogli dal Medizinisches Zentrum di Zurigo sulle sue condizioni psicologiche di quel momento, condizioni che non gli avrebbero consentito di agire prima del dicembre 2020 per affezioni psichiche di cui egli già soffriva e che si sono ulteriormente aggravate dopo avere ricevuto il noto esame del DNA ed essersi visto rifiutare ogni colloquio da P__________ . Il primo giudice ha ritenuto che il rapporto medico si limiti in sostanza a ripetere le dichiarazioni dell'attore, destinate ad assicurare “valide scusanti in ambito giudiziario”. In appello AP 1 allega un rapporto aggiuntivo del medesimo Medizinisches Zentrum, datato 18 maggio 2021, dal quale risulta ch'egli è in cura presso quell'istituto dal 27 dicembre 2016 per disturbi ossessivi compulsivi, i quali sono peggiorati dopo ch'egli ha ricevuto l'analisi del DNA e dopo che P __________ ha respinto ogni avvicinamento. Di conseguenza l'appellante postula l'assunzione di “una perizia psichiatrica/psicologica”, “all'occorrenza” l'interrogatorio “del medico curante” (memoriale del 31 maggio 2021).
La richiesta non è infondata. Per giustificare il suo ritardo nel promuovere l'azione di disconoscimento della paternità AP 1 ha prodotto al Pretore aggiunto quanto si poteva pretendere da lui, ovvero un certificato in forma estesa dei suoi medici curanti. Constatato che il primo giudice reputava il certificato insufficiente, egli ha sottoposto a questa Camera un certificato aggiuntivo ancora più particolareggiato. Si può anche capire la diffidenza del Pretore aggiunto su dichiarazioni rilasciate da medici curanti. Nondimeno, avesse ritenuto non sufficientemente oggettivo il contenuto di simili attestazioni, il primo giudice avrebbe dovuto ordinare un referto specialistico a un esperto indipendente. Una perizia non è solo un mezzo di prova, ma anche uno strumento che il giudice può disporre d'ufficio per chiarire fatti di causa, soprattutto quando occorrono cognizioni specialistiche (FF 2006 pag. 6696). Se riteneva di non poter valutare lo stato di salute psichica in cui versava AP 1 tra il settembre e il dicembre del 2020, al punto da non poter apprezzare se quegli potesse intentare causa con tempestività, il Pretore aggiunto non poteva semplicemente respingere l'azione. Doveva chiarire la situazione. Anche al proposito l'appello si rivela così provvisto di buon diritto.
Se ne conclude che, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati in prima sede per nuovo giudizio. Fermo restando che in concreto i genitori dell'appellante erano ancora separati al momento in cui AP 1 è divenuto maggiorenne, il 21 aprile 1983, il Pretore aggiunto chiarirà per mezzo di un referto specialistico se lo stato di salute psichica in cui versava AP 1 tra il settembre e il dicembre del 2020 non consentiva al medesimo di intentare la causa di disconoscimento con tempestività. Nel caso in cui la perizia dovesse confermare l'inabilità psichica fatta valere dall'attore, il primo giudice deciderà quali altre prove del DNA esperire, per chiarire la paternità di AP 1, ove non intendesse sottoporre a esame del DNA il nominato P__________ __________. Sulla base delle risultanze probatorie egli statuirà di conseguenza sull'azione.
La particolarità del caso induce a non prelevare spese per la presente decisione. Per quel che è delle ripetibili, AP 1 chiede di porle “a carico”, ma non dice di chi. Ora, se in una procedura che implica una sola parte quest'ultima risulta vittoriosa dinanzi all'autorità di ricorso, il Cantone deve rifonderle adeguate ripetibili per la procedura di secondo grado (DTF 142 III 110; v. anche: I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021 consid. 5), a meno che il diritto cantonale dispensi lo Stato dal pagamento di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede tuttavia un'esenzione del genere (I CCA, sentenza inc. 11.2022.140 del 2 novembre 2022, consid. 4). Nelle circostanze descritte si giustifica di obbligare il Cantone Ticino a versare all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili. Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore aggiunto statuirà nuovamente quando emanerà la futura decisione.
Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una contestazione di paternità non dipende da questioni di valore (sopra, consid. 1) e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
Notificazione all'avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).