Incarto n. 11.2021.62

Lugano 30 dicembre 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa SO.2021.348 (modifica di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 22 aprile 2021 da

AP 1

per ottenere la modifica del certificato ereditario fu

C__________ __________ (1929-1966), già in __________,

rilasciato dal Pretore il 18 febbraio 1983,

giudicando sull'appello dell'8 maggio 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 aprile 2021;

Ritenuto

in fatto: A. C__________ __________ (1929), domiciliato a , è deceduto a __________ il 28 luglio 1966, lasciando la moglie A A__________ nata A__________ (1929) e il figlio AP 1 (1963). Il notaio dott. V__________ J__________ ha pubblicato il 23 novembre 1966 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un testamento pubblico del 27 gennaio 1959 in cui C__________ __________ disponeva quanto segue:

Lascio tutta la mia proprietà mobile ed immobile che si troverà al mio decesso a mia moglie A__________ nata A__________ per il fatto che essa ha contribuito in egual misura all'acquisto dei mobili del fondo e alla costruzione della nostra casa.

Il testamento non allude al figlio AP 1, che non era ancora nato.

B. A distanza di 16 anni, l'11 novembre 1982, il notaio G__________ . B, agen­do presumibilmente per conto della vedova, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud il rilascio del certificato ereditario fu C__________ __________. Il Pretore lo ha invitato il 21 gennaio 1983 a produrre copia autentica dell'atto di pubblicazione del testamento e “la dichiarazione, da parte del figlio, che in data … gli è stata notificata copia autentica dell'atto”. Il notaio ha trasmesso quello stesso giorno al Pretore copia autentica dell'atto di pubblicazione insieme con la seguente scrittura privata:

__________, 30 novembre 1982

Io sottoscritto dichiaro che il testamento del defunto mio padre C__________ mi è stato tempi addietro mostrato da mia mamma.

Dichiaro di non aver obiezione qualsiasi da muovere.

In fede mi firmo.

AP 1

26-12-82

Preso atto di ciò, il Pretore ha rilasciato il 18 febbraio 1983 un certificato ereditario in cui figura come unica erede fu C__________ __________ la vedova A__________ A__________ nata A__________.

C. A__________ A__________ __________ è deceduta il 20 ottobre 2014. Anni dopo, il 22 aprile 2021, AP 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud perché emanasse il “giusto certificato ereditario” e gli intestasse le particelle n. 1322 RFD di __________, sezione di __________, n. 4140 RFD di , n. 660, 681 e 687 RFD di , sezione di , come pure “ogni altro immobile relitto del defunto __________ C trapassato in successione alla sola moglie __________ A A”. Statuendo con sentenza del 23 aprile 2021, il Pretore ha respinto l'istanza, senza riscuotere spese.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'8 maggio 2021 per ottenere che la sua istanza sia accolta nel senso di dichiarare eredi fu C__________ __________ lui stesso e la defunta madre A__________ A__________, disponendo il trasferimento dei citati fondi a suo nome. Non sono state chieste osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto: 1. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), come l'eventuale revoca o modifica del medesimo (art. 256 cpv. 2 CPC), costituisce un atto di volontaria giurisdizione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 22 giugno 2021 consid. 1). La decisione è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 248 lett. e in relazione con art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020, consid. 1), il compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è verosimilmente dato, come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata, pag. 2 in fondo). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta all'istante il 30 aprile 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato l'8 maggio successivo (data del timbro postale), l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha spiegato che un certificato ereditario deve annoverare soltanto eredi istituiti, ad esclusione di eventuali eredi legittimi non menzionati dal testatore. Non figurando in concreto nel testamento di C__________ , il figlio AP 1 risulta “implicitamente escluso dalla successione”. A ragione perciò – ha continuato il Pretore – la vedova è stata indicata nel certificato come unica erede. Poco importa che l'istante censuri di nullità la nota dichiarazio­ne del 30 novembre 1982, definendo la sua firma falsificata, poiché – ha soggiunto il Pretore – in ogni modo AP 1 ha ricevuto copia di tale dichiarazione dalla Pretura nel novembre del 2001 e un'altra copia dal suo legale di allora, avv. P L__________, nell'ottobre del 2006. Non avendo promosso azione di nullità del testamento né azione di riduzione nel termine decennale degli art. 521 cpv. 1 e 533 cpv. 1 CC, egli non può dunque essere considerato erede. Onde la reiezione dell'istanza volta alla modifica del certificato ereditario.

  2. L'appellante fa valere di non avere mai rinunciato all'eredità paterna e che la dichiarazione del 30 novembre 1982 non può essere ritenuta un valido atto di rinuncia, trattandosi di uno “scarabocchio con due date riportate” e firma non autenticata, non ricevuto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale. Egli afferma inoltre che la sua istanza non è tardiva e sottolinea di avere curato gli immobili appartenuti al defunto, assumendo anche il pagamento degli oneri ipotecari, tanto che i fondi sono tuttora proprietà della famiglia. Quanto al fatto che l'avv. P__________ L__________ fosse in possesso della citata dichiarazione già nell'ottobre del 2006, egli si duole che quel patrocinatore, “nelle vesti di pubblico ufficiale”, non abbia denunciato “l'erronea procedura” e che “dinanzi a tale dichiarazione palesemente nulla e fasulla“ abbia taciuto.

  3. In concreto C__________ __________ ha continuato a ignorare il figlio nel testamento anche dopo la nascita. Ora, questa Camera ha avuto modo di stabilire nel 2006, in una sentenza di principio, che un erede legittimario ignorato dal defunto nel testamento acquisisce qualità di erede solo al momento in cui ottiene la sua porzione legittima in esito a un'azione di riduzione, poiché fino a quel momento egli è un mero erede potenziale (RtiD II-2007 pag. 687 n. 25c). Il Tribunale federale si è espresso analogamente in sentenze del 2012 e del 2013, confermando che un discendente ignorato nel testamento “non è ere­de”, come non è erede un diseredato (DTF 138 III 357 consid. 5, 139 V 3 consid. 4). Ciò è stato ulteriormente ricordato da questa Camera in una sentenza del 2016 (RtiD II-2017 pag. 805 n. 13c) ed è stato ripetuto in una senten­za del 2017 (“erede pretermes­so”: inc. 11.2016.96 del 10 marzo 2017 consid. 4a). Infine il principio è stato ribadito dal Tribunale federale ancora in una decisione del 2017 (DTF 143 III 370 consid. 2.1 e 2.2) e in un'altra decisione più recente (senten­za 5A_753/2018 del 21 gennaio 2019 consid. 3.2.3). La dottrina è del medesimo avviso. Rammen­ta che un certificato ereditario deve annoverare gli eredi legittimi e gli eredi istituiti. Se tuttavia uno o più eredi legittimi sono esplicitamente o implicitamen­te esclusi dalla successione, il certificato ereditario non li menziona, per lo meno finché essi non saranno stati reintegrati nei loro diritti in esito a un'azio­ne di nullità o di riduzione. Che un'azione di nullità o di riduzione cada in perenzione nel termine di dieci o – eccezionalmente – di trent'anni nulla muta, come nulla muta il fatto che gli eredi virtuali possano sempre far valere i loro diritti in via di eccezione (Meier/Reymond-Eniaeva in: Commentaire romand, CC II, 2ª edizione, n. 24 e 25 ad art. 559 con riferimenti).

  4. È vero che in passato gli autori erano di un'altra opinione. Fino agli anni Settanta la dottrina si dipartiva dal principio per cui l'ere­de legittimario escluso per testamento da una successione fosse ugualmente erede, salvo essere diseredato (RtiD II-2007 pag. 687 consid. 5). Come si è visto, nondimeno, tale corrente di pensiero non trova più riscontro odierno e non è conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale. Posto ciò, che in concreto l'appellante abbia o non abbia ricevuto notifica della pubblicazione del testamento, abbia o non abbia avuto conoscenza della disposizione di ultima volontà, abbia o non ne abbia approvato il contenuto nulla sussidia. Ai fini del presente giudizio la dichiarazione del 30 novembre 1982 non è di alcun influsso, vera o artefatta che sia. Per sapere se un erede legittimario ignorato in un testamento vada inserito nel certificato ereditario è determinante sapere se egli sia stato reintegrato nei suoi diritti in esito a un'azio­ne di nullità o di riduzione, tranne che gli eredi siano d'accordo di riconoscerlo come tale (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 25 ad art. 559). Nulla di ciò risulta dal fa-scicolo processuale. Ne segue che a ragione il Pretore ha rifiutato di modificare il certificato ereditario del 18 febbraio 1982.

  5. Le spese dell'attuale giudizio seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

  6. Riguardo ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di certificato ereditario sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Esse sono considerate tuttavia decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu op. cit., n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

  2. Notificazione a , .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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