Incarto n. 11.2021.58 11.2021.59 11.2021.60 11.2021.61
Lugano 7 novembre 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2021.42 (misure a protezione del figlio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° febbraio 2021 da
PI 1 (2004), (rappresentato dal curatore processuale avv. PA 2 )
nell'ambito della causa DM.2019.197 (divorzio su azione di un coniuge) della medesima Pretura promossa con petizione del 18 luglio 2019 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (già patrocinato dall'avv. ),
giudicando sull'appello del 6 maggio 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 23 aprile 2021 (inc. 11.2021.58) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.59),
cosi come sull'appello del 6 maggio 2021 presentato da PI 1 contro il medesimo decreto cautelare (inc. 11.2021.60) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.61);
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio che oppone AP 1 (1965) a AO 1 (1966) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato il 22 settembre 2020 un accordo cautelare in cui i coniugi hanno convenuto il collocamento in internato del figlio PI 1 (nato il 20 settembre 2004), affidato alla madre, e disciplinato il diritto di visita paterno, il padre impegnandosi da parte sua a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1100.– mensili (assegni familiari non compresi). I coniugi hanno chiesto inoltre al Pretore di ordinare all'Ufficio dell'aiuto e della protezione di continuare la presa a carico del figlio per il tramite del Servizio medico-psicologico di Viganello, di individuare una struttura adeguata per il collocamento e di eseguire la misura di internato.
B. Il 1° febbraio 2021 PI 1 si è rivolto al Pretore, postulando la revoca del collocamento o, in subordine, la possibilità di esprimersi prima che il collocamento fosse eseguito e di confrontarsi con un medico di sua fiducia, da lui indicato nella persona del dott. __________ B__________ di , affinché questi redigesse un rapporto all'attenzione del giudice. In via ancor più subordinata egli ha chiesto di essere coinvolto nella scelta della comunità terapeutica. Invitati a formulare osservazioni scritte, AO 1 ha proposto il 19 febbraio 2021 di respingere l'istanza, mentre AP 1 ha proposto invece quello stesso 19 febbraio 2021 di accoglierla e di commissionare al dott. __________ B la stesura di un referto medico da contrapporre alle relazioni del Servizio medico-psicologico. Quest'ultimo ha trasmesso al Pretore il 16 aprile 2021 un rapporto sull'aggiornamento della situazione. Il documento è stato notificato ai coniugi e al curatore processuale del figlio.
C. Statuendo con decreto cautelare del 23 aprile 2021, il Pretore ha respinto tre delle quattro richieste avanzate da PI 1: quella intesa alla revoca del collocamento, quella di potersi esprimere personalmente davanti al giudice e quella di essere coinvolto nella scelta della comunità terapeutica. La quarta richiesta, tendente a far redigere dal dott. __________ B__________ un rapporto medico, è stata stralciata dal ruolo siccome priva d'interesse (“ritenuto che gli accertamenti della rete di sostegno intervenuti sino ad ora hanno evidenziato la necessità di procedere con urgenza e che non vi è modo di dubitare sulle concordanti conclusioni a cui sono giunti UAP e SMP”). Il giudizio sulle spese processuali è stato rinviato alla decisione di merito.
D. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6 maggio 2021 volto a ottenere che, accordatole il beneficio del gratuito patrocinio e conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio in questione sia riformato nel senso di revocare il collocamento del figlio in internato (inc. 11.2021.58/59). Anche PI 1 ha impugnato il decreto cautelare con un appello del 6 maggio 2021 volto a ottenere che, accordatogli il beneficio del gratuito patrocinio e conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato revocando il suo collocamento in internato o in via subordinata di potersi esprimere personalmente davanti al giudice o in via ancor più subordinata di potersi confrontare con il suo medico di fiducia dott. __________ B__________ chiamato a redigere un rapporto medico (inc. 11.2021.60/61). Con decreti del 17 e del 18 maggio 2021 il presidente di questa Camera ha dichiarato priva di portata pratica le richieste di effetto sospensivo. Gli appelli non sono stati notificati a AO 1 per osservazioni.
E. In pendenza di appello, statuendo con sentenza del 4 gennaio 2022 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha, in particolare, revocato il collocamento di PI 1, ha affidato quest'ultimo alla madre (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio in comune dell'autorità parentale, ha confermato la curatela educativa in favore del minore e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 1100.– mensili, assegno familiare non compreso (DM. 2019.197). Un appello introdotto il 7 febbraio 2022 da AP 1 contro la regolamentazione dei rapporti patrimoniali è stato dichiarato da questa Camera irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo delle spese presunte (inc. 11.2022.23). La richiesta di gratuito patrocinio correlata a tale appello è stata respinta (inc. 11.2022.26).
Considerando
in diritto: 1. I due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
Nella fattispecie, come si è detto, in esito al divorzio, il Pretore ha revocato il collocamento di PI 1 affidandolo alla madre. L'appello di quest'ultima è stato dichiarato irricevibile di modo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato. Per di più, nel frattempo, PI 1 è diventato maggiorenne. Ne discende nelle circostanze descritte che gli appelli in esame volti alla revoca del collocamento cautelare del figlio e all'adozione di altre misure correlate, risultano ormai superati dagli eventi e privi di interesse pratico e attuale.
Qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice stralcia il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese giudiziarie potendo al riguardo prescindere dai principi di ripartizione “secondo la soccombenza” (art. 106 CPC) e suddividerle secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto”. In concreto la caducità della procedura è dovuta all'emanazione della sentenza di merito ed è estranea al comportamento delle parti. Giova così esaminare quale sarebbe stato, a un sommario esame, il presumibile esito dell'appello. Per valutare quale sarebbe stato il presumibile esito di una causa il giudice si limita in ogni modo a un pronostico d'apparenza, senza apprezzare prove né analizzare questioni giuridiche. Se deve valutare quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto, inoltre, egli tiene conto del fatto che qualora la caducità sia stata provocata da una parte, quest'ultima va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (RtiD II-2021 pag. 717 n. 26c).
In concreto, gli argomenti addotti dagli appellanti contro il decreto cautelare sono stati sostanzialmente considerati dal Pretore, anche se sulla base di nuovi fatti, nella decisione di merito tanto da revocare il collocamento. Ciò posto, non v'è motivo per ritenere che in ambito cautelare l'esito sarebbe stato verosimilmente diverso. Ne segue che le spese dello stralcio sarebbe state poste a carico di AO 1. Se non che quest'ultimo non ha proposto di respingere gli appelli di modo che conviene rinunciare alla riscossione di oneri e all'addebito di ripetibili. Né lo Stato può essere tenuto alla rifusione di ripetibili (DTF 140 III 389 consid. 4.1 con richiami). Il problema è che tra le spese processuali vi sono anche quelle per la rappresentanza del figlio ordinata in applicazione dell'art. 299 cpv. 1 CPC (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC). Tale onere è suddiviso quindi tra i genitori, di regola secondo la soccombenza (Dietschy-Martenet in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 16 ad art. 299), anche se il curatore viene prioritariamente retribuito dal Cantone (“cassa del Tribunale”: Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 16iii ad art. 95; Stalder/van de Graaf in: Oberhammer/Domej/Haas [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 18 ad art. 299). Premesso ciò, l'avv. PA 2 è stato incaricato dal Pretore a fungere da curatore di PI 1 (cfr. ordinanza del 17 dicembre 2020) sicché egli ha diritto di essere retribuito dallo Stato del Cantone Ticino anche se poi la spesa non può essere addebitata al genitore soccombente. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'istante in appello.
Per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede da AP 1, essa risulta di principio senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.95 del 20 giugno 2022 consid. 3). Si volesse per avventura ritenere tale prassi iniqua in un caso come quello in esame ed esaminare il diritto delle parti al gratuito patrocinio, l'esito dell'impugnazione non risulterebbe migliore, come si vedrà in appresso.
Nell'appello AP 1 faceva sostanzialmente valere di essere indigente tanto da avere già ottenuto il gratuito patrocinio davanti al Pretore.
a) Le spese processuali di una causa di stato (cautelari comprese: I CCA sentenza inc. 11.2017.116 del 25 febbraio 2019 consid. 13) sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; v. anche DTF 148 III 23 consid. 3.1 con rinvii). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risorse sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (DTF 143 III 624 consid, 7; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.54 del 28 giugno 2022 consid. 4).
b) In concreto, come già indicato nella decisione del 4 marzo 2022 (inc. 11.2022.26), AP 1 non pretende che sarebbe stato infruttuoso chiedere al marito una provvigione ad litem per la procedura di appello, né asserisce che il marito non avesse mezzi sufficienti per concederle un sussidio, tanto meno già a un sommario esame. Del resto, come risulta dalla sentenza di divorzio del 4 gennaio 2022, AO 1 dispone di un margine di fr. 2545.– mensili (reddito fr. 7217.– mensili, meno fabbisogno minimo fr. 3572.60, mensili meno contributo alimentare per il figlio PI 1 fr. 1100.– mensili: pag. 12 segg.). Non consta per altro che tale situazione non rispecchiasse quella del maggio del 2021, quando la moglie ha introdotto l'appello in esame. In tali circostanze non può dirsi, dunque, di primo acchito, che una richiesta di provvigione ad litem sarebbe apparsa destinata all'insuccesso, ovvero che il marito non avesse modo di anticipare alla richiedente una congrua somma, la quale sarebbe stata destinata a essere rimborsata in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computata sulla liquidazione del regime matrimoniale (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo). Ne segue che non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio, la quale presuppone – appunto – l'impossibilità di ottenere un adeguato sussidio da parte dell'altro coniuge (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2022.54 del 28 giugno 2022 consid. 4).
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2021.58/59 e 11.2021.60/61 sono congiunte.
Gli appelli sono dichiarati senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
Non si riscuotono spese.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà all'avv. PA 2, rappresentante processuale di PI 1, un'indennità di fr. 1500.–.
Nella misura in cui non è priva d'interesse, la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 per la procedura di appello (inc. 11.2021.59) è respinta.
La richiesta di gratuito patrocinio presentata da PI 1 per la procedura di appello (inc. 11.2021.61) è dichiarata senza interesse.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. ; – .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative, Bellinzona (consid. 3 e dispositivo n. 4, in estratto).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).