Incarto n. 11.2021.44
Lugano 4 giugno 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2020.30 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: proprietà per piani) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
6 novembre 2020 dall'
avv. AP 1 e AP 2 (ora patrocinati dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 AO 2 (patrocinati dall'avv. PA 2 ) e AO 3
(rappresentata dalla stessa AO 2 ),
giudicando sull'appello del 1° aprile 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 marzo 2021;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 612 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 3”) composta di sei appartamenti e amministrata dalla AO 2, della quale AO 1 è presidente del consiglio di amministrazione. AP 1 e AP 2 sono comproprietari, un mezzo cia-
scuno, dell'unità n. 166 (166/1000 del fondo base) e lo stesso AO 1 è proprietario della n. 168 (167/1000 del fondo base). L'assemblea generale ordinaria del 2020, tenutasi per corrispondenza, prevedeva come unico oggetto all'ordine del giorno “l'esecuzione dei lavori di risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua fredda, calda e circolazione per la parte condominiale”, con inizio dei lavori previsto ai primi di novembre 2020. I comproprietari hanno approvato all'unanimità le opere di risanamento, mentre la proposta di iniziare immediatamente i lavori è stata approvata solo a maggioranza, con il voto contrario di AP 1 e AP 2.
B. Il 6 novembre 2020 AP 1 e AP 2 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona una “petizione con richiesta di misure cautelari e supercautelari in materia di diritto di proprietà per piani e di diritto di protezione della personalità” nei confronti di AO 1, della AO 2 e della AO 3, postulando quanto segue:
Proibire i lavori di risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua e dei lavori di risanamento negli appartamenti foglio 165 e foglio 168, sotto comminatoria dell'art. 292 CP.
Accertare che l'inizio e il proseguimento dei lavori di risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua e dei lavori di risanamento negli appartamenti foglio 165 e foglio 168 durante la pandemia del Corona virus costituisce una lesione illecita della loro personalità.
Proibire tali lavori.
Annullare la decisione dell'assemblea condominiale, punto 1 del protocollo del 4 novembre 2020 (…).
Revocare alla AO 2 il mandato di amministrazione.
Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 9 novembre 2020 il Pretore ha respinto le richieste “inaudita parte” e ha assegnato ai convenuti un termine fino al 26 novembre successivo per formulare eventuali osservazioni. Quello stesso giorno il Pretore, “considerato che la causa appare sprovvista di un presupposto processuale giacché non sottoposta a previa procedura di conciliazione”, ha fissato alle parti un termine per esprimersi al riguardo. AP 1 e AP 2 hanno ripresentato il 10 novembre 2020 “con atto supplementare” le medesime domande cautelari e supercautelari. La richiesta è stata nuova-mente respinta il giorno dopo dal Pretore, che ha annullato il termine per presentare osservazioni sul presupposto processuale.
C. Nelle loro osservazioni del 25 novembre 2020 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione e tutte le richieste cautelari in ordine o, subordinatamente, nel merito. In un memoriale di quello stesso giorno AP 1 e AP 2 hanno dichiarato di ritirare tutte le richieste cautelari, così come le domande n. 1 e 3 della petizione, proponendo di trattare le domande n. 2 e 4 con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, mentre la domanda n. 5 con la procedura sommaria. Statuendo con sentenza del 24 marzo 2021, il Pretore ha respinto tutte le domande nella misura in cui non erano state ritirate o dichiarate irricevibili. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono state poste solidalmente a carico degli attori, tenuti a rifondere ai convenuti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 1° aprile 2021 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato accogliendo le loro domande. Con osservazioni del 28 aprile 2017 AO 1, la AO 2 e la AO 3 concludono per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. AP 1 e AP 2 hanno introdotto con un memoriale unico una “petizione con richiesta di misure cautelari e supercautelari in materia di diritto di proprietà per piani e di diritto di protezione della personalità” contro la AO 3, la AO 2, amministratrice della proprietà per piani, e AO 1, presidente del consiglio di amministrazione di quest'ultima. In un secondo tempo essi hanno ritirato le richieste cautelari, così come due domande di merito, hanno sollecitato la trattazione delle altre due domande di merito con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti e la trattazione di un'ultima domanda con la procedura sommaria. Ora, l'atto introduttivo della lite non fa alcun riferimento alla procedura di tutela dei casi manifesti (art. 257 segg. CPC), ma ciò non è determinante (DTF 138 III 734 consid. 3.3 con rinvio). Dandosi dubbi, come in concreto per la mancanza di una conciliazione previa, il Pretore avrebbe dovuto ad ogni modo interpellare gli attori (Sutter-Somm/Lötscher in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 257; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 257; Hofmann in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 257). E in un secondo tempo gli attori hanno chiesto di applicare la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ciò che è di per sé ammissibile sia per la protezione della personalità sia per la contestazione di deliberazioni assembleare (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 2ª edizione, § 2 n. 11 e § 49 n. 4). Quanto alla revoca dell'amministratore della proprietà per piani, essa soggiace appunto alla procedura sommaria (art. 249 lett. d n. 4 CPC). Sapere poi se in concreto siano adempiuti i presupposti per un cumulo soggettivo di azioni (art. 71 CPC) e quello di un cumulo oggettivo di azioni (art. 91 CPC) può – come si vedrà oltre – rimanere indeciso.
Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il primo giudice ha stabilito il valore litigioso in fr. 125 087.15, pari al costo dei lavori preventivati. Gli appellanti non contestano tale importo, ma obiettano che un'azione volta alla protezione della personalità non ha natura patrimoniale. Il che, salvo eccezioni estranee al caso in esame, è vero (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii). Gli appellanti dimenticano tuttavia che litigiosa davanti al Pretore era anche una risoluzione assembleare, la quale ha un valore pari a quello che l'annullamento della risoluzione medesima comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c). Quanto alle decisioni sulla revoca dell'amministratore di una proprietà per piani, esse sono appellabili a loro volta entro 10 giorni (procedura sommaria: art. 249 lett. d n. 4 CPC) e il loro valore litigioso consiste nell'ammontare della retribuzione annua dell'amministratore (Bohnet, op. cit., § 51 n. 6). Nella fattispecie nulla è dato di sapere su tale compenso, ma poco giova attardarsi. Riguardo alla tempestività dell'appello, in concreto la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore degli attori il 25 marzo 2021. Esperito il 1° aprile 2021, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
I convenuti fanno valere anzitutto, nelle osservazioni del 10 maggio 2021, che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione. Ora, che un appello vada debitamente “motivato” (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC) è indubbio. Che nel caso precipuo gli appellanti riprendano ampi stralci dei memoriali di prima sede è indiscutibile, ma essi non mancano di confrontarsi con gli accertamenti del Pretore, rimproverando a quest'ultimo di avere negato a torto l'esistenza dei presupposti per una tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Nel complesso l'appello adempie così i requisiti minimi di motivazione. Per il resto, come rilevano i convenuti, la richiesta di giudizio n.1 formulata dagli attori appare effettivamente confusa. Dalla lettura delle domande successive e da quella del memoriale si desume nondimeno che costoro instano per l'accoglimento delle domande rimaste litigiose davanti al Pretore. Non a torto i convenuti fanno valere poi che in appello gli attori hanno esteso la domanda volta all'accertamento della lesione della loro personalità all'inizio dei lavori nell'intero condominio e non solo nelle proprietà per piani n. 165 e 168 senza fondarsi su fatti nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). Sulla questione tuttavia non è necessario diffondersi poiché, come si vedrà oltre, essa non ha incidenza ai fini del giudizio.
AP 1 e AP 2 chiedono di accertare che i due decreti supercautelari del 10 e dell'11 novembre 2020 sono stati emanati in violazione degli art. 29 Cost. e 6 n. 1 CEDU combinati con l'art. 8 CEDU. Essi fanno carico al Pretore, in sintesi, di non avere motivato la decisione per loro negativa e di avere fissato alle parti un termine fino al 25 novembre 2020 allorché i lavori di risanamento sarebbero iniziati già l'11 novembre 2020.
a) Come qualsiasi altra decisione, anche un decreto cautelare emesso senza contraddittorio, soprattutto se respinge la richiesta, va almeno succintamente motivato (sentenza del Tribunale federale 5P.144/2003 del 5 maggio 2003 consid. 2 in: SZZP/ RSPC 2004 pag. 64; v. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 265; Huber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], op. cit., n. 19 ad art. 265; Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 28 ad art. 265; Spycher in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 6 ad art. 265; Zürcher in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 2 ad art. 265; Bovay/Favrod-Coune in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 8 ad art. 265). Poco importa che un tale decreto non sia impugnabile (Trezzini, op. cit., n. 51 ad art. 265). La mancanza di sufficiente motivazione costituisce una violazione del diritto di essere sentito (sentenza del Tribunale federale 5P.144/2003, loc. cit.).
b) L'art. 6 CEDU non offre maggiori garanzie rispetto all'art. 29 Cost. (sentenza del Tribunale federale 5A_415/2020 del 18 marzo 2021 consid. 3.1 con rinvio) e nel caso specifico i due decreti cautelari non potevano essere oggetto di ricorso, i convenuti essendo stati invitati a presentare osservazioni scritte (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami). Ora, con il primo decreto emesso inaudita parte il 9 novembre 2020 il Pretore ha respinto la richiesta in questione, non ritenendo “dati i presupposti per accogliere le domande in via supercautelare”. Letta in parallelo con l'ordinanza del medesimo giorno in cui il Pretore ha indicato che “la causa appare sprovvista di un presupposto processuale giacché non sottoposta a previa procedura di conciliazione”, la motivazione permette di capire la ragione del rigetto.
Relativamente al secondo decreto, dell'11 novembre 2020, il Pretore ha rilevato che gli attori non avevano addotto “nessun nuovo argomento rispetto all'istanza precedente”, soggiungendo che “l'evocata urgenza sulle postulate misure per i motivi indicati non giustifica l'adozione di misure provvisionali senza che la controparte venga prima sentita”. Si tratta di una motivazione laconica e poco lungi da una petizione di principio, ma che consente pur sempre di comprendere perché il primo giudice non ha riscontrato le condizioni per decretare i provvedimenti richiesti. Poco importa che la motivazione possa apparire discutibile o finanche erronea. Quanto ai 17 giorni assegnati ai convenuti per esprimersi, ancorché il termine non sia proprio breve (cfr. Huber, op. cit., n. 15 ad art. 265 CPC; Sprecher, op. cit., n. 40 ad art. 265 CPC), esso appare ancora accettabile (Zürcher, op. cit., n. 2 ad art. 265; Bovay/ Favrod-Coune, op. cit., n. 9 ad art. 265). Nulla osta in simili circostanze alla trattazione dell'appello.
Il giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC). Una situazione giuridica è “chiara” se, sulla base di dottrina e giurisprudenza invalse, la conseguenza giuridica sia senz'altro ravvisabile dall'applicazione della legge e conduca a un risultato univoco.
Chi è convenuto in una procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti può sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanziate e concludenti (substanziiert und schlüssig, motivées et concluantes), al punto che non possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinuare seri dubbi nel convincimento del giudice (DTF 138 III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Cio vale anche qualora l'applicazione di una norma implichi una decisione di apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze del caso (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni del genere la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata, poiché la situazione di fatto non è liquida. Non occorre per altro che il convenuto alleghi la prova piena delle sue contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si esige da un debitore nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni non appaiano destinate all'insuccesso. Per contro, un caso manifesto è dato qualora sulla scorta degli atti il giudice giunga alla conclusione che la pretesa dell'istante è fondata e che una disamina più approfondita delle contestazioni mosse dal convenuto non sia di alcuna utilità (DTF 138 III 623 a metà). I principi testé esposti sono già stati accennati tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.68 del 26 giugno 2020 consid. 3).
Relativamente alla violazione della personalità lamentata dagli attori, il Pretore ha accertato che in concreto i lavori di risanamento non sono stati eseguiti senza rispettare le disposizioni promulgate dalle autorità per combattere la pandemia di COVID-19. A suo avviso, l'agire conforme alle direttive dalle autorità “che si sono occupate in modo approfondito della questione con lo scopo di proteggere la cittadinanza” appare sufficiente per garantire l'integrità di tutti. Secondo gli appellanti, invece, il Pretore ha erroneamente ritenuto che le misure prese per combattere il coronavirus siano “il massimo che un comproprietario può esigere dai condomini in materia di protezione della salute”. A loro parere non “siamo in una procedura contro le autorità per mancanza di provvedimenti efficaci contro la pandemia, ma in un processo civile nel quale due persone anziane di 79 e 81 anni richiedono ai comproprietari il minimo di rispetto per la loro salute”. Inoltre, soggiungono gli appellanti, se le autorità consigliavano agli anziani di oltre 75 anni di non uscire di casa e di non ricevere visite dai nipoti non si vede perché essi avrebbero dovuto accettare per mesi che decine di operai circolassero nel condominio senza preoccuparsi di possibili infezioni. Essi chiedevano in definitiva di “tenere conto nel programmare dei lavori edili non urgenti del rischio di contagio per i tre condomini residenti nella palazzina”.
a) Che la trasmissione di un virus pericoloso per la salute possa costituire una violazione della personalità fisica è indiscutibile (sulla trasmissione del virus HIV: DTF 125 III 419 consid. 2c; v. anche Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 5ª edizione, pag. 184 n. 583). Che la vittima di una lesione della personalità fisica possa far capo alle azioni previste dall'art. 28a CC è altrettanto pacifico (Meier/de Luze, Droit des personnes, articles 11–89a CC, Ginevra/Zurigo/Basilea 2014, pag. 267 n. 594; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, pag. 180 n. 518). In concreto gli attori hanno chiesto di accertare che l'inizio e il proseguimento dei lavori di risanamento nel loro appartamento e in quello del piano superiore durante la pandemia del Corona virus costituiva una lesione illecita della loro personalità. Essi hanno promosso così un'azione di accertamento dell'avvenuta lesione giusta l'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC, la quale ha carattere sussidiario rispetto all'azione inibitoria (o “di astensione”) e a quella di rimozione, le quali hanno invece carattere difensivo (art. 28a cpv. 1 n. 1 e 2 CC; v. RtiD I-2011 pag. 648 n. 9c). Tale azione tende a eliminare i possibili effetti molesti che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del convenuto sia legittimo ove la situazione
dovesse ripresentarsi (I CCA, sentenza inc. 11.2014.77 del 12 agosto 2016 consid. 4 con rinvii).
b) Ammesso e non concesso che nella fattispecie gli attori abbiano sostanziato la loro pretesa, i convenuti fanno notare che nel palazzo i lavori sono finiti da tempo senza che gli appellanti abbiano preteso di avere contratto malattia alcuna, di modo che costoro non possono vantare un interesse legittimo all'azione. In effetti, come si è appena spiegato, l'azione di accertamento dell'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC tende a eliminare i possibili effetti molesti di una lesione della personalità che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata alla questione di sapere se il comportamento del con-venuto sia lecito ove la situazione dovesse ripresentarsi. Gli appellanti non accennano al persistere di eventuali postumi più o meno duraturi dovuti alla pretesa lesione della loro personalità, né tanto meno hanno addotto prove volte ad accertare conseguenze del genere. In concreto la situazione non poteva dunque ritenersi liquida. Certo, gli attori sottolineano che la loro richiesta “concerne il rischio futuro per la [loro] salute, rischio da valutare al momento dell'introduzione della petizione”, ma non pretendono che il pericolo pandemico abbia a ripetersi e che in funzione di ciò occorra vagliare sin d'ora la liceità del comportamento dei convenuti. Le obiezioni di questi ultimi davanti al Pretore non erano pertanto destinate fin dall'inizio all'insuccesso e una disamina più approfondita non appariva superflua. Su questo punto la decisione del Pretore, che ha dichiarato l'azione irricevibile, resiste di conseguenza alla critica.
a) Ogni comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali o regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea incorre nell'annullamento, di conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, disattenda principi giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o dell'eccesso di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della personalità) oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (l'atto costitutivo, il regolamento per l'amministrazione e l'uso, il regolamen-to della casa, il regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Che una risoluzione sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua non basta, invece, per giustificare un annullamento. Non tocca al giudice sostituirsi, in simili casi, alla volontà della comunione dei comproprietari (RtiD II-2015 pag. 810 consid. 5 con rinvii; più recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.28 del 24 febbraio 2021 consid. 4).
b) In concreto ci si può domandare se la richiesta di annullare la decisione assembleare che indicava nel novembre del 2020 l'inizio dei lavori non sia superata dagli eventi, il risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua essendo concluso “da tempo” (osservazioni all'appello, pag. 7 in basso). Comunque sia, l'art. 10 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per piani prevede nella fattispecie che la convocazione a un'assemblea ordinaria dev'essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, ma che in caso di giustificata urgenza l'amministratore può convocare l'assemblea senza attenersi al preavviso usuale (doc. 6). In concreto il termine di 15 giorni non è stato rispettato, i comproprietari essendo stati invitati il 26 ottobre 2020 a esprimersi sull'oggetto all'ordine del giorno entro il 2 novembre successivo (doc. 1 e 2). Gli appellanti contestano l'urgenza invocata dai convenuti. Non negano tuttavia di essersi rivolti il 21 settembre 2020 all'amministratrice della proprietà per piani, lamentando il fatto che “il problema del flusso dell'acqua persiste: quando sarà risolto?” (doc. 2). Ne segue che l'obiezione dei convenuti non appariva già a un primo esame manifestamente infondata e che la violazione del regolamento non risultava palese già di primo acchito.
c) Quanto alla pretesa violazione dell'art. 66 cpv. 2 CC, tale norma prevede che l'annuenza scritta di tutti i soci a una proposta è parificata a una risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea. Applicabile alla proprietà per piani in virtù del rinvio previsto dall'art. 712m cpv. 2 CC, ciò significa che un oggetto posto in votazione per scritto o per circolazione in esito a un'assemblea generale non può considerarsi approvato se non sussiste unanimità (sentenza del Tribunale federale 5A_913/2012 del 24 settembre 2013 consid. 5.2.2 in: SJ 2014 I 185; I CCA, sentenza inc. 11.1998.101 del 16 dicembre 1998 consid. 6 con rimando a Meier-Hayoz/ Rey in: Berner Kommentar, nota 118 seg. ad art. 712m CC; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 139 ad art. 712m CC).
Diverso è il caso di una votazione “per corrispondenza”, la quale ha luogo senza che i comproprietari si costituiscano previamente in assemblea (v. Carron in: Commentaire romand, CO II, Basilea 2008, n. 2 ad art. 880; Moll in: Basler Kommentar, OR II, 5ª edizione, n. 1 ad art. 880). In una votazione “per corrispondenza” la maggioranza dei voti è sufficiente per ritenere accolto l'oggetto all'ordine del giorno. L'ammissibilità di un simile modo di deliberazione nel regime della proprietà per piani è ammesso – con riserbo – dalla dottrina maggioritaria (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 121 segg. ad 712m CC; Christoph Müller, Zur Gemeinschaft der Stockwerkeigentümer, Berna 1973, pag. 107; Weber, Die Stockwerkeigentümergemeinschaft, Zurigo 1979, pag. 400; Rey/ Maetzke, Schweizerisches Stockwerkeigentum, 3ª edizione, pag. 88 n. 337 seg.; Thurnherr, Bauliche Massnahmen bei Mit- und Stockwerkeigentum, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 188 n. 365; contra: Wermelinger, op. cit., n. 147 ad art. 712m CC). Il Tribunale federale ha lasciato finora la questione indecisa (sentenza 5A_198/2014 del 19 novembre 2014 consid. 7.3 con richiamo a DTF 127 III 506).
Nella fattispecie la decisione è stata presa “per corrispondenza”, senza cioè che i comproprietari si siano costituiti previamente in assemblea. Si volesse anche reputare lecito – con la dottrina maggioritaria – tale modo di procedere, non si può dire tuttavia che la situazione giuridica fosse liquida e univoca, tanto meno ove si pensi che nel giugno del 2020 i comproprietari avevano consentito “all'unanimità di procedere ai lavori assembleari” votando per corrispondenza (doc. 1; sulla possibilità di una tale scelta: Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 125 ad art. 712m CC). Difettando anche al proposito i requisiti dell'art. 257 CPC, la decisione del Pretore va esente una volta ancora da critiche. Anche su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
a) Come ha ricordato con pertinenza il Pretore, l'art. 712r cpv. 2 CC prevede che ogni comproprietario può, entro un mese, chiedere al giudice la revoca dell'amministratore, a condizione che l'assemblea dei comproprietari abbia respinto la proposta e abbia trascurato motivi gravi, suscettibili di giustificare la sollecitata rimozione (cfr. DTF 131 III 298 consid. 2.3.2). In concreto gli appellanti non pretendono che l'assemblea dei comproprietari sia mai stata chiamata a esprimersi in proposito. È vero che in una sentenza da essi invocata il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare come un singolo comproprietario possa eccezionalmente adire direttamente il giudice per ottenere la nomina di un amministratore, senza ricorrere preventivamente all'assemblea, a condizione di dimostrare che l'assemblea non approverebbe tale nomina (sentenza 5C. 27/2003 del 22 maggio 2003 consid. 3.3 con rinvii a Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 107 ad art. 712q CC e Weber, op. cit., pag. 435 seg., in: ZBGR 85/2004 pag. 432).
Applicabile anche alla revoca dell'amministratore secondo l'art. 712r cpv. 2 CC, la possibilità di adire il giudice senza decisione assembleare previa è data tuttavia solo in circostanze del tutto eccezionali, in particolare ove non si raggiunga il quorum dei comproprietari all'assemblea (Meier-Hayoz/Rey, op. cit., n. 16 ad art. 712r CC con rinvii) oppure ove l'amministratore – o un quinto dei comproprietari – rifiuti senza motivo di convocare l'assemblea (Amoos Piguet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 4 ad art. 712r; Bösch in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 4 ad art. 712r) oppure ancora in caso di proprietà per piani composta di due sole unità, allorché uno dei comproprietari rifiuti di cooperare, o in caso di comprovata urgenza, come nel-
l'eventualità di un incombente grave pericolo per il patrimonio comune (Wermelinger, op. cit., n. 46 ad art. 712r CC). Nella fattispecie a estremi del genere gli attori neppure alludono. Non soccorrevano dunque le premesse per rivolgersi direttamente al Pretore.
b) Si aggiunga che la nozione di “grave motivo” va interpretata alla luce dell'art. 4 CC, prendendo in considerazione tutte le circostanze del caso specifico. Un “grave motivo” è dato ove non si possa pretendere di continuare con un determinato amministratore perché è venuta meno la relazione di fiducia con lui, in particolare perché egli ha violato gravemente i propri doveri di fedeltà. Ciò si verifica, per esempio, nel caso di un amministratore che non assolva le proprie mansioni, che gestisca con negligenza i fondi affidatigli, che non rispetti le decisioni assembleari, che litighi con i comproprietari o inveisca contro di loro, che deleghi indebitamente i propri compiti a terzi o che si comporti in modo contrario all'onore. In evenienze del genere non si può esigere in buona fede che uno o più condomini facciano gestire la comproprietà da lui. Lievi violazioni dei doveri d'amministrazione non bastano invece per configurare un “grave motivo” (DTF 127 III 536 consid. 3a con richiami; analogamente: sentenza del Tribunale federale 5A_757/2019 del 10 marzo 2020, consid. 2.1; I CCA, sentenza inc. 11. 2014.95 del 25 ottobre 2016 consid. 7b con rinvii). In concreto le pretese violazioni dell'amministratore sono lungi dal risultare dimostrate (sopra consid. 7 e 8), né gli appellanti adombrano il rischio di un conflitto d'interessi grave e concreto (DTF 127 III 356 3c). Ne segue che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alle controparti, che hanno presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna decisione (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono poste solidalmente a carico dagli appellanti, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– complessivi per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).