Incarto n. 11.2021.41
Lugano 2 febbraio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2019.13 (amministrazione dell'eredità) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 9 gennaio 2019 da
AP 1
per ottenere l'amministrazione delle eredità fu
M__________ R__________ D__________ (1948-2018), già in ,
nella quale con decisione dell'11 gennaio 2019 il Pretore ha designato in veste di amministrazione delle eredità l'
avv. AO 1 ,
giudicando sull'appello del 24 marzo 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione del 19 dicembre 2019 con cui il Pretore ha chiuso l'amministrazione dell'eredità;
Ritenuto
in fatto: A. M__________ R__________ D__________ (1948), nubile, domiciliata a __________ è deceduta a __________ il __________ 2018, senza discendenti. Il 23 ottobre 2018 il notaio AO 1 ha pubblicato davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città due testamenti olografi redatti il 3 novembre 2014 da M__________ R__________ D__________ in cui, in particolare, AP 1 e D__________ D__________ P__________ sono state istituite sue uniche eredi.
B. Su istanza di AP 1 con decisione dell'11 gennaio 2019 il medesimo Pretore ha ordinato l'amministrazione delle eredità e ha designato in tale veste l'avv. AO 1. Risolta nelle vie amichevoli una controversia sorta con due soggetti i cui nomi risultavano essere stati barrati in uno dei due testamenti olografi, il Pretore ha emesso, il 23 dicembre 2019, il certificato ereditario in cui ha indicato AP 1 e D__________ D__________ P__________ quali uniche eredi di M__________ R__________ D__________ (SO.2019.958).
C. Il 16 marzo 2021 l'avv. AO 1 ha trasmesso al Pretore un rapporto finale accludendo la sua nota professionale di complessivi fr. 18 961.55 (onorario fr. 16 250.–, spese fr. 1355.90, IVA fr. 1355.65), con un saldo in suo favore, dedotto un acconto di fr. 13 000.–, di fr. 5961.55. Con decisione del 17 marzo 2021 il Pretore ha chiuso l'amministrazione dell'eredità, con scarico all'amministratore, approvando integralmente la nota professionale dell'avv. AO 1. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico della successione.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 e D__________ D__________ P__________ sono insorte a questa Camera con un “appello” del 24 marzo 2021 in cui senza formulare richieste di giudizio esplicite dichiarano di “non accettare la nota dell'amministratore perché non lo riteniamo giusto”. Nelle sue osservazioni del 20 aprile 2021 l'avv. AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Un amministratore della successione designato – come in concreto – a norma dell'art. 554 CC è soggetto alla vigilanza dell'autorità, alla quale gli eredi possono ricorrere contro gli atti che egli compie o che intende compiere (art. 595 cpv. 3 CC per analogia; Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 61 ad art. 554; Meier/ Reymond-Eniaeva in: Commentaire Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 61 e 64 ad art. 554). Autorità di vigilanza è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 86a lett. b LAC; RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 1 con rinvio) il quale oltre a giudicare gli atti dell'amministratore è chiamato altresì, dandosi contestazioni, a fissare l'onorario che spetta all'amministratore (RtiD I-2007 pag. 750 n. 24c consid. 2; Karrer/Vogt/ Leu, op. cit., n. 34 ad art. 554; Emmel in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 32 ad art. 554 CC). La vigilanza sull'amministratore dell'eredità – come la vigilanza sull'esecutore testamentario – è un atto di volontaria giurisdizione e la procedura è disciplinata dal diritto cantonale. Se quest'ultimo dichiara applicabile il Codice di procedura civile, si fa capo all'art. 248 lett. e CPC come diritto cantonale suppletorio. Il diritto ticinese non prevede una procedura speciale di modo che, in concreto, si applicano così gli art. 252 segg. CPC (cfr. per l'esecutore testamentario: I CCA sentenza inc. 11.2017.39 del 29 gennaio 2019 consid. 1 con rinvio).
Le decisioni emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura sommaria sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC) sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” fosse di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che la contestazione verte sull'approvazione della nota dell'amministratore dell'eredità di complessivi fr. 18 961.55. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta alle eredi al più presto il 19 marzo 2021. Introdotto il 24 marzo seguente, l'appello in oggetto è pertanto tempestivo.
In concreto, il 16 marzo 2021 l'avv. AO 1 ha trasmesso al Pretore il rapporto finale sulla sua attività di amministrato dell'eredità fu M__________ R__________ D__________ e ha accluso la sua nota professionale di complessivi fr. 18 961.55. Statuendo il giorno successivo il Pretore ha chiuso l'amministrazione dell'eredità, ha dato scarico all'amministratore e ha approvato la nota professionale di quest'ultimo. Se non che, così operando, il primo giudice ha statuito senza interpellare le eredi, le quali dandosi contestazioni sull'entità del onorario, come poi si è rivelato nel caso in esame, avrebbero avuto il diritto di essere sentite (RtiD I-2007 pag. 751 consid. 2 con rinvio a DTF 86 I 333).
Ci si può chiedere se dal profilo formale la decisione impugnata non debba pertanto essere annullata, quantunque le appellanti non lamentino una violazione del loro diritto di essere sentito. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, tuttavia, che se rimane eccezionale, una sanatoria del diritto di essere sentito può entrare in linea di conto se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo grado sarebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, 146 III 105 consid. 3.5.2; più di recente: sentenza 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid. 4.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.68 dell'8 maggio 2019 consid. 7a). Nel caso in esame le appellanti hanno avuto modo di far valere liberamente le loro ragioni nel ricorso davanti a questa Camera munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto ed esse non subiscono un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria. Cassare la sentenza impugnata per rimediare alla violazione del diritto di essere sentito riuscirebbe sproporzionato e dilazionerebbe inutilmente il processo. Per questa volta, sul vizio di forma si può dunque transigere e conviene vagliare quindi le doglianze nell'ambito del presente giudizio.
AP 1 e D__________ D__________ P__________ appellano la decisione del Pretore dichiarando di “non accettare la nota dell'amministratore perché non lo riteniamo giusto”. Ora, un memoriale deve rispettare determinate esigenze di forma, tra cui l'indicazione delle richieste di giudizio (domande o conclusioni), ovvero quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza la necessità di ulteriori chiarimenti. Dal memoriale deve risultare, quindi, come debba essere modificata la decisione appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Un appello privo di conclusioni ricevibili può nondimeno rivelarsi ammissibile se dalla sua motivazione, eventualmente letta in parallelo con la decisione impugnata, emerge senza equivoco che cosa il ricorrente intenda ottenere (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.56 del 12 ottobre 2021, consid. 3a con rinvii). Nel caso specifico si riesce a desumere senza equivoco dall'appello che le due eredi chiedono la riduzione dell'onorario dell'amministratore dell'eredità, ma non è dato a divedere in che modo la decisione impugnata andrebbe modificata, nessuna cifra desumendosi dal memoriale. Ne segue che al proposito l'appello, carente dei più elementari requisiti formali, andrebbe dichiarato d'acchito irricevibile. Si volesse anche transigere in proposito, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte, come si vedrà in appresso.
Ai loro rispettivi memoriali d'appello le parti accludono vari documenti. Nella misura in cui esse non hanno potuto produrre prove davanti al Pretore, che non ha avviato un procedimento contenzioso, tale documentazione può ritenersi ricevibile.
Nella decisione impugnata il Pretore, accertato che l'amministratore dell'eredità aveva assolto tutti i compiti assegnatigli, ha dichiarato chiusa l'amministrazione e ha dato scarico all'amministratore. Quanto alla retribuzione di quest'ultimo, egli ha ricordato che per stabilire l'onorario l'autorità di nomina tiene conto dell'attività svolta, della responsabilità assunta, del tempo impiegato, della complessità del mandato, del valore della successione e delle qualifiche professionali così come degli usi locali con riferimento a eventuali tariffe di categoria. Ciò premesso, in concreto il primo giudice ha escluso che vi fossero motivi per dubitare delle prestazioni svolte dal professionista e del tempo da lui esposto nella distinta. In tali circostanze egli ha approvato la nota dell'amministratore di complessivi fr. 18 961.55, autorizzandolo a prelevare dagli attivi della successione, una volta passata in giudicato la decisione e nel limite in cui non l'avesse già fatto, il saldo della sua pretesa.
Per le appellanti l'amministratore ha erroneamente indicato di avere ricevuto acconti di soli fr. 13 000.– allorché dall'estratto di un conto bancario intestato a M__________ R__________ D__________ del 5 febbraio 2019 si evince un prelevamento da parte dell'avvocato AO 1 di fr. 8450.55 senza che esse abbiano ricevuto qualche informazione al riguardo. Trattandosi a loro avviso di un ulteriore acconto esse ritengono pertanto che l'amministratore abbia già incassato in totale fr. 21 456.55. Nelle sue osservazioni AO 1 obietta che l'addebito di fr. 8448.55 concerne il pagamento della sua parcella notarile del 3 gennaio 2019, oltre a fr. 2.– di spese bancarie, emessa per le sue prestazioni notarili svolte prima di essere designato amministratore dell'eredità.
Dagli atti prodotti in questa sede risulta che il 3 gennaio 2019 il notaio AO 1, che si era occupato della pubblicazione dei testamenti di M__________ R__________ D__________, ha emesso una parcella notarile a carico delle eredi di fr. 8448.55 (nota n. 190001 – 4.39). Dall'estratto del conto di M__________ R__________ D__________ presso __________ si evince che il 4 febbraio 2019 è stato effettuato un pagamento di fr. 8450.55 (di cui fr. 2.– per commissione bancaria) in favore dello studio legale avv. AO 1 con l'indicazione, quale riferimento, “N 190001-4.39”. Dandosi sufficiente riscontro tra la parcella notarile e l'importo oggetto del prelevamento, la giustificazione dell'amministratore può ritenersi attendibile tanto più che le appellanti non hanno reagito all'argomentazione esposta nelle osservazioni all'appello. Per il resto, all'amministratore dell'eredità compete, tra l'altro, il pagamento dei debiti della successione (Emmel, op. cit., n. 23 ad art. 554 CC), tant'è che quello stesso giorno sono state saldate le spese funerarie. Ne segue che al proposito non si possono muovere rimproveri all'amministratore.
Le appellanti lamentano in secondo luogo il fatto che l'amministratore abbia compiuto atti amministrativi che, a loro giudizio, non erano necessari. Esse si dolgono, in particolari, delle comunicazioni del decesso di M__________ R__________ D__________ a enti di pubblica utilità così come del controllo di decisioni di tassazione per gli anni precedenti il decesso. Nelle sue osservazioni AO 1 rileva di avere avvisato i vari enti al fine di evitare la consegna superflua di posta e di avere ad ogni modo inviato le lettere per posta B. In merito alle decisioni di tassazione egli obbietta di averle esaminate poiché tra i suoi compiti rientrava il pagamento delle imposte della defunta.
a) L'amministrazione dell'eredità è un provvedimento ordinato dal giudice a salvaguardia della devoluzione ereditaria. Compito dell'amministratore è quello di attuare tutte le misure necessarie alla conservazione dell'eredità al fine di renderla agli eredi nello stato migliore possibile. Segnatamente egli può incassare crediti scaduti (locazioni, interessi, dividendi), pagare le spese correnti (interessi, imposte, premi assicurativi), disdire contratti inutili o poco favorevoli (prestiti gratuiti, locazione di locali occupati dal de cuius) o concluderne di nuovi (Meier/ Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 52 ad art. 559; Emmel, op, cit., n. 23-27 ad art. 554; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 40 segg. ad art. 554).
b) In concreto, l'amministratore ha comunicato il decesso di M__________ R__________ D__________ a enti di pubblica utilità o associazioni varie che avevano da lei ricevuto donazioni. Si può invero discutere se ciò costituisca un atto di gestione necessario alla conservazione dell'eredità. Tuttavia, come rappresentante dell'eredità, la comunicazione del decesso a terzi affinché cessino di inviare bollettini di pagamento, documentazione, riviste o altro può ancora rientrare nel disbrigo degli affari correnti che un amministratore dell'eredità, la cui attività dal profilo amministrativo si apparenta a quella dell'esecutore testamentario (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 43 ad art. 554), può essere tenuto a svolgere (cfr. per l'esecutore testamentario: Meier/ Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 30 ad art. 518; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 35 ad art. 518). Per di più, tale operazione non consta avere comportato particolare dispendio di tempo né costi apprezzabili. Al riguardo non occorre pertanto intervenire.
c) Relativamente all'esame delle decisioni di tassazione della defunta, è vero che esse si riferiscono agli anni 2017 e 2018, precedenti il decesso di M__________ R__________ D__________. Resta il fatto che le decisioni sono state emanate nel febbraio del 2019 durante l'amministrazione dell'avvocato AO 1. Visto che tra i suoi compiti vi era anche quello di pagare i debiti fiscali della de cuius (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 45 ad art. 554), una verifica della correttezza delle medesime entrava senz'altro nel mandato dell'amministratore dell'eredità. Senza dimenticare che il 4 febbraio 2019 l'avvocato AO 1 aveva comunicato a D__________ D__________ l'esito della verifica preannunciandole, in assenza di riscontri, il pagamento delle imposte (doc. 9 di appello). Ne segue che, in definitiva, anche al riguardo non possono muoversi rimproveri all'amministratore. Per il resto, le appellanti non contestano i parametri di calcolo esposti dall'amministratore per stabilire la sua remunerazione di modo che quella fissata dal Pretore resiste alla critica.
Se ne conclude che l'appello, manifestamente inammissibile, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG). Gli oneri della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto che le due eredi sono state indotte a ricorrere a questa Camera per non aver potuto partecipare alla procedura davanti al Pretore si giustifica di ridurre in equità le spese processuali (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Quanto alle ripetibili l'avv. AO 1 ha proceduto da sé, senza far capo a un patrocinatore. Egli avrebbe pertanto unicamente a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), ma non pretende, tuttavia, di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno per la redazione delle osservazioni all'appello (tre pagine compreso il frontespizio). Non soccorrono pertanto le premesse per riconoscergli un'indennità.
Riguardo ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (I CCA sentenza inc. 11.2020.175 del 26 febbraio 2021 consid. 4 con rinvii).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
Le spese processuali, ridotte a fr. 250.–, sono poste, in solido, a carico delle appellanti.
Notificazione a:
– ; – ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).