Incarto n. 11.2021.24
Lugano 24 giugno 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente, Giamboni e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire sulla domanda di revisione del 17 febbraio 2021 presentata da
IS 1 (ora patrocinata dall'avv. __________, )
contro la sentenza del 9 novembre 2016 (inc. 11.2014.36) con cui questa Camera ha statuito nella causa DI.2009.402 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa nei suoi confronti con istanza del 31 marzo 2009 da
CO 1 (patrocinato dalla solicitor PA 1 ),
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una causa di divorzio promossa il 15 settembre 2006 da IS 1 (1963) nei confronti del marito CO 1 (1958) con decreto cautelare del 15 aprile 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha parzialmente accolto un'istanza del marito del 31 marzo 2009 riducendo il contributo cautelare in favore della moglie stabilito “nelle more istruttorie” il 2 giugno 2008 da fr. 3000.– mensili (oltre all'assunzione delle spese dell'abitazione coniugale) agli importi mensili seguenti:
fr. 1058.15 dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2009,
fr. 1463.70 dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010,
fr. 1476.70 dal 1° gennaio 2011 al 13 febbraio 2011,
fr. 1446.70 dal 14 febbraio 2011 al 5 ottobre 2011,
fr. 1396.70 dal 6 ottobre 2011 al 31 dicembre 2011,
fr. 1277.80 dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012,
fr. 1561.20 dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 e
fr. 958.80 dal 1° luglio 2013 in poi.
CO 1 è stato liberato inoltre dal pagamento delle spese di gestione ordinaria dell'abitazione coniugale, così come dalle relative spese straordinarie di manutenzione, dal pagamento dei premi assicurativi, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti (inc. DI.2009.402).
B. Adita da IS 1, con sentenza del 9 novembre 2016 questa Camera ha modificato il decreto cautelare impugnato nel senso che i contributi in favore della moglie sono stati stabiliti come segue:
fr. 1760.– mensili dal 1° aprile 2009 al 13 febbraio 2011,
fr. 1730.– mensili dal 14 febbraio 2011 al 30 giugno 2013 e
fr. 1020.– mensili dal 1°luglio 2013 al 20 dicembre 2015.
Per il resto il giudizio impugnato è stato confermato (inc. 11.2014.36). Tale sentenza è passata in giudicato. Per finire la causa di divorzio (inc. OA.2006.593) è stata stralciata dal ruolo il 10 gennaio 2018 per sopravvenuta perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 vCPC ticinese).
C. In esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale introdotta da IS 1 il 26 febbraio 2018 (inc. SO.2018.1023), con sentenza dell'8 giugno 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accertato il protrarsi degli effetti dei decreti supercautelari nelle “more istruttorie” del 2 giugno 2008 (DI.2006.1130) e del 20 agosto 2012 (CA.2012.154) cosi come di quelli del decreto cautelare 15 aprile 2014 (DI.2009.402) nel senso che i coniugi continuano a essere autorizzati a vivere separati, l'abitazione coniugale continua a essere attribuita alla moglie e il marito è liberato dal pagamento delle correlate spese ordinarie e straordinarie. Oltre a ciò egli ha – fra l'altro – confermato il contributo alimentare per la moglie secondo il decreto cautelare del 15 aprile 2014, rilevando che CO 1 continua a esserle debitore di un contributo alimentare di fr. 958.80 mensili.
D. Dando seguito a una denuncia penale presentata il 29 marzo 2019 da IS 1, il Ministero pubblico ha emanato il 10 novembre 2020 un decreto d'accusa nei confronti di CO 1 con una proposta di pena pecuniaria sospesa di 60 aliquote giornaliere da fr. 130.– l'una e a una multa di fr. 1500.– per trascuranza degli obblighi alimentari nei confronti della moglie (e della figlia J__________, nata il 26 gennaio 1999) stabiliti l'8 giugno 2020 (DA 6028/2020). Il medesimo giorno il Procuratore pubblico ha abbandonato un procedimento penale nei confronti dello stesso CO 1 per diffamazione, dichiarazione falsa di una parte in giudizio, sottrazione fiscale e frode fiscale (ABB 1631/2020).
E. Il 17 febbraio 2021 IS 1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione della sentenza del 9 novembre 2016, adducendo di aver preso visione il 16 novembre 2020 degli atti del procedimento penale nei confronti del marito e di aver così scoperto che fin dalla separazione egli disponeva di svariati conti bancari e di una cassetta di sicurezza che gli garantivano una situazione economica più agiata di quella considerata nel giudizio in questione. Essa ha chiesto così che la sentenza emanata da questa Camera il 9 novembre 2016 e il decreto cautelare del 15 aprile 2014 siano modificati nel senso di aumentare il contributo alimentare in suo favore a fr. 20 760.– mensili dal 1° aprile 2009 all'8 giugno 2020 e di non esonerare il marito dalle “spese di gestione ordinarie dell'abitazione coniugale, come pure delle spese straordinarie di manutenzione, delle polizze assicurative, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti”. Chiamato a formulare osservazioni, CO 1 ha proposto il 29 marzo 2021 di dichiarare inammissibile la domanda di revisione o, quanto meno, di respingerla.
Considerando
in diritto: 1. Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione di una decisione passata in giudicato se – ed è quanto fa valere l'interessata nel memoriale del 17 febbraio 2021 – ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione (art. 328 cpv. 1 CPC lett. a). Una revisione va chiesta “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 CPC in principio), ovvero il tribunale che da ultimo ha giudicato nel merito la questione litigiosa (I CCA, sentenza inc. 11.2020.15 del 12 febbraio 2021 consid. 2 con riferimenti). Sul contributo alimentare per la moglie in pendenza di divorzio ha statuito “in ultima istanza” questa Camera che aveva riformato il decreto cautelare emesso dal Pretore il 15 aprile 2014. Tale modifica era tuttavia limitata al 20 dicembre 2015, modifiche successive essendo state rinviate a una procedura di modifica introdotta quello stesso 20 dicembre 2015 dal marito davanti al Pretore (sentenza inc. 11.2014.36 del 9 novembre 2016 consid. 7b). E tutto si ignora su cosa sia stato di questa procedura. A parte ciò, la procedura di divorzio è stata stralciata dal ruolo il 10 gennaio 2018 (sopra, lett. B) e l'assetto cautelare è stato ridefinito l'8 giugno 2020 a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. C). Sotto questo aspetto, ci si potrebbe dunque domandare se l'assetto cautelare decretato il 9 novembre 2016 da questa Camera continuasse a dispiegare – almeno in parte – i propri effetti nonostante la caducità dell'azione di divorzio (sul tema cfr. DTF 137 III 614). Visto l'esito del presente giudizio, la questione può rimanere irrisolta. Nella misura in cui è rivolta anche contro il decreto cautelare 15 aprile 2014 del Pretore, invece, la domanda di revisione si rivela d'acchito irricevibile.
compreso il richiamo postulato il 22 giugno 2022, non sono invece di rilievo ai fini dell'odierno giudizio, come si vedrà in appresso.
L'art. 329 cpv. 1 CPC stabilisce che “la domanda di revisione, scritta e motivata, dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione”. La decorrenza del termine è sospesa dalle cosiddette ferie giudiziarie. Quanto al rispetto del termine, perentorio, incombe all'istante dimostrare di averne osservato la scadenza, fermo restando che sul grado di prova (piena o verosimiglianza) la dottrina è divisa (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.15 del 12 febbraio 2021 consid. 5 con richiami). Nel caso specifico IS 1 ha consegnato la domanda di revisione alla cancelleria del Tribunale di appello il 17 febbraio 2021. Il termine di 90 giorni essendo rimasto sospeso giusta l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021, la scoperta del motivo di revisione dev'essere avvenuta perciò non prima del 3 novembre
La decorrenza del termine relativo di 90 giorni inizia con la scoperta del motivo di revisione. A tal fine occorre che il richiedente abbia una conoscenza certa degli elementi di fatto che costituiscono il motivo di revisione. Non è necessaria una certezza assoluta, ma occorre che egli non abbia alcun serio dubbio o perlomeno che i dubbi che permangono siano lievi (sentenza del Tribunale federale 4A_421/2014 del 10 marzo 2015 consid. 3.2 con rinvii in: SJ 2015 I 372). Ciò non presuppone che l'interessato disponga della prova del motivo di revisione. La scoperta del motivo di revisione implica una conoscenza sufficientemente sicura del fatto nuovo tale da poter essere invocata anche se l'istante non è in grado di recare una prova certa. Una semplice supposizione non basta. Trattandosi di una prova nuova, l'istante deve poter disporre di un titolo che la stabilisca o averne conoscenza sufficiente da richiederne l'acquisizione (Herzog, op. cit., n. 5 ad art. 329; Schwander, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 329; Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 329; sull'analogo motivo di revisione dell'art. 124 LTF: DTF 143 V 108 consid. 2.4 con rinvii). Dandosi più motivi di revisione che vengano scoperti successivamente, il termine decorre separatamente (Herzog, op. cit., n. 4 ad art. 329; Schweizer, op. cit., n. 10 ad art. 329 con rinvio).
a) IS 1 sostiene di aver scoperto il motivo di revisione il 16 novembre 2020 quando ha consultato gli atti del procedimento penale a carico del marito. Il fatto è che dalla medesima documentazione di cui essa si prevale in questa sede risulta che l'esistenza dei conti bancari fatti valere a fondamento della domanda di revisione (cfr. l'elenco nell'istanza del 17 febbraio 2021 pag. 2 a 4) le era nota già prima di allora. Stando a una lettera del procuratore pubblico A__________ G__________ all'Ufficio delle procedure speciali del 3 settembre 2020 gli accertamenti sulle medesime relazioni bancarie sono stati effettuati proprio a seguito di una segnalazione della moglie (doc. C). Non è quindi dato a divedere né tanto meno l'interessata spiega perché essa non potesse introdurre già a quel momento una domanda di revisione sulla base dei dati a lei noti e segnalati in sede penale.
b) Non si disconosce che, con ogni verosimiglianza, a quel momento l'interessata non disponeva di tutta la documentazione poi prodotta dagli istituti di credito su invito dell'autorità penale (cfr. doc. DD). Sta di fatto che la conoscenza dell'esistenza delle relazioni bancarie le avrebbe consentito di ottenerne la produzione dal marito o dagli istituti bancari anche in sede civile in virtù del diritto d'informazione fra coniugi (art. 170 CC). Del resto, proprio con la domanda di revisione l'istante propone – fra le altre – una tale richiesta di prova (pag. 27 seg.). Dal decreto di abbandono del 10 novembre 2020 risulta altresì che il 12 ottobre precedente l'interessata aveva inviato all'autorità penale “27 plichi contenenti documenti commentati dalla denunciante” proprio in relazione a “redditi asseritamente non dichiarati” del marito (doc. E pag. 6). Senza contare – stando sempre al citato decreto di abbandono – che le risultanze dell'inchiesta “compreso il rapporto cui giunge la Polizia giudiziaria (…) in merito alla documentazione prodotta dalla denunciante” sono state comunicate al più tardi il 26 ottobre 2020 con la chiusura dell'istruzione (art. 318 CPP; doc. E, pag. 8). Anche tale documentazione era dunque a disposizione di IS 1 prima del 3 novembre 2020. In definitiva non è dato di vedere, né essa illustra, quali novità essa abbia scoperto in seguito alla consultazione dell'incarto penale e perché i dati a sua conoscenza prima di allora non sarebbero stati sufficienti per domandare la revisione del giudizio emanato il 9 novembre 2016 da questa Camera.
c) Nelle tabelle riassuntive allegate all'istanza, inoltre, IS 1 fa riferimento anche alle risultanze della procedura aperta nel 2015 dall'Ufficio delle procedure speciali nei confronti del marito (cfr. doc. H “globale” e doc. I, S, T, U, AA e CC). Se non che, l'incarto relativo a tale procedimento, conclusosi con un accordo del 23 agosto 2017 concernente il recupero d'imposta dal 2005 al 2014, era già stato acquisito agli atti della procedura a protezione dell'unione coniugale il 24 giugno 2019 (inc. SO.2018.1023). La moglie non può dunque pretendere di aver ignorato fino al 16 novembre 2020 l'esistenza dei redditi e della sostanza emersi in tale contesto. Anzi, già nella sua istanza a tutela dell'unione coniugale del 26 febbraio 2018 essa indicava l'intenzione di chiedere la revisione del decreto cautelare del 15 aprile 2014 (pag. 4 nell'inc. SO.2018.1023). Per di più in una delle tabelle riassuntive IS 1 lamenta a più riprese come il primo giudice abbia rifiutato di esperire ulteriori accertamenti su determinati conti, a ulteriore dimostrazione che la loro esistenza le era nota da tempo (doc. H “globale” pag. 1 riga 33, pag. 3 riga 132, pag. 7 righe 313 e 334). Una volta ancora essa non può dunque pretendere di averne scoperto l'esistenza solo il 16 novembre 2020 in esito al procedimento penale. Anche sotto questo profilo, pertanto, l'odierna domanda di revisione si rivela tardiva.
d) Non si trascura che IS 1 chiede di assumere ulteriore documentazione e di procedere all'interrogatorio o all'audizione delle parti. Per quanto attiene alla richiesta di produrre gli estratti conto di (undici) carte di credito che sarebbero “emerse” dall'inchiesta penale, essa fa valere che tali riscontri dimostrano un tenore di vita del marito superiore a quanto dichiarato in precedenza dal marito (domanda di revisione, pag. 21). Sta di fatto che la loro esistenza è risultata nell'ambito di accertamenti sui conti a lei noti da tempo che, come spiegato (sopra, consid. b), erano esperibili anche in sede civile. Quanto alle altre prove, l'interessata neppure indica quali allegazioni essa intenda dimostrare, non essendo sufficiente il generico rinvio ai mezzi di prova ripetuto nel memoriale (“prove: documenti, testi perizia nonché ogni altro mezzo di prova ammesso”; domanda di revisione pag. 7, 11, 20 e 24). Né essa spiega quando avrebbe scoperto l'esistenza delle prove di cui chiede ora l'amministrazione. In tali circostanze IS 1, non solo non ha dimostrato il momento in cui ha scoperto il motivo di revisione, ma neppure l'ha reso verosimile. Sia come sia, nulla rende verosimile che la scoperta dei fatti e dei mezzi di prova da parte sua sia successiva al 3 novembre 2020.
Ne segue che, non risultando presentata in tempo utile, la domanda di revisione sfugge a ulteriore disamina e va dichiarata irricevibile. L'inammissibilità della domanda di revisione non consente pertanto di vagliare se i fatti e la documentazione di cui si prevale l'interessata rendano verosimile che il marito disponesse di entrate e sostanza superiori a quelle considerate nel quadro del giudizio emanato il 9 novembre 2016 da questa Camera. Né permette di stabilire in che misura ciò possa giustificare una rivalutazione del contributo provvisionale in favore della moglie (in un eventuale giudizio rescissorio). Del resto l'interessata, salvo rinviare inammissibilmente a quanto addotto nella petizione di divorzio del 15 settembre 2006, non spiega come perviene al fabbisogno di fr. 20 760.– mensili di cui chiede il finanziamento dal marito (domanda di revisione, pag. 21 in basso), né quantifica almeno per ordine di grandezza le spese correlate all'abitazione coniugale (particella n. 1233 RFD di __________) di cui, per altro, è già stata ordinata la vendita ai pubblici incanti (v. I CCA, sentenza inc. 11.2020.6 del 20 luglio 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di IS 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che ha formulato osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza delle osservazioni (poco più di quattro pagine, compresi il frontespizio e le richieste di giudizio).
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, considerato l'aumento richiesto del contributo alimentare da fr. 958.80 a fr. 20 760.– mensili con l'assunzione delle spese relative all'abitazione coniugale dal 1° aprile 2009 all'8 giugno 2020.
Per questi motivi,
decide: 1. La domanda di revisione è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico di IS 1, che rifonderà a CO 1 fr. 1500.– per ripetibili.
Notificazione:
– __________ ; – PA 1, .
Comunicazione Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).