Incarto n. 11.2021.176 11.2021.177
Lugano 20 gennaio 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SE.2018.27 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 25 aprile 2018 da
AP 1 rappresentato dalla madre RA 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 24 dicembre 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 16 dicembre 2021 dal Pretore aggiunto (inc. 11.2021.176)
e sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello (inc. 11.2021.177);
Ritenuto
in fatto: A. Il 14 marzo 2017 RA 1 (1978) ha dato alla luce un figlio, AP 1, riconosciuto il 16 giugno 2017 da AO 1 (1975), cittadino italiano. Con decreto cautelare del 12 marzo 2018, emanato prima della promozione dell'azione di merito, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha, in particolare, istituito una curatela educativa in favore del minore, ha regolato le relazioni personali tra padre e figlio (una settimana ogni due mesi presso il domicilio della madre e senza pernottamento), ha accertato l'impossibilità per il padre di versare un contributo alimentare e ha assegnato a AP 1 un termine di 60 giorni per introdurre l'azione di merito.
B. Con petizione del 25 aprile 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto per ottenere la conferma della curatela educativa, la definizione dei diritti di visita paterni, un contributo alimentare di fr. 150.– mensili fino alla fine del 2018 e di fr. 1500.– mensili dal 1° gennaio 2019 in poi. Nelle sue osservazioni del 22 giugno 2018 il convenuto si è rimesso agli esiti istruttori sia per la determinazione dei diritti di visita che per quanto riguarda il contributo alimentare. Replicando il 6 agosto 2018 l'attore ha confermato le sue domande. In una duplica del 9 novembre 2018 il convenuto ha negato qualsiasi contributo alimentare chiedendo di riconoscergli un diritto di visita di una settimana a Natale, una a Carnevale e una a Pasqua in alternanza con la madre e 4 settimane durante le vacanze estive. Alle prime arringhe del 22 gennaio 2019 le parti hanno offerto prove.
C. Esperita l'istruttoria, in un memoriale conclusivo del 27 settembre 2021 l'attore ha chiesto di stabilire i diritti di visita secondo quanto indicato dal Pretore aggiunto in una lettera del 23 settembre 2021, ovvero dal 1° gennaio al 5 gennaio 2022 (4 notti) a __________ (Toscana), dal 26 febbraio al 6 marzo 2022 (carnevale) a __________ (periodo di 6 giorni con 5 notti) e dal 15 al 24 aprile 2022 (Pasqua) a __________ (periodo di 6 giorni con 5 notti), rivendicando un contributo alimentare di fr. 300.–. In un allegato del 24 settembre 2021 il convenuto ha ribadito il suo punto di vista.
D. Statuendo con sentenza del 16 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha, tra l'altro, fissato un diritto di visita “con inizio il 1° gennaio 2022 e fine al 5 gennaio 2022”, autorizzando il padre (non affidatario) a portare il figlio con sé a __________, in Toscana, dai suoi genitori e da parenti. Contestualmente con decreto cautelare del medesimo giorno egli ha regolato provvisionalmente il diritto di visita “con inizio il 1° gennaio 2022 e fine al 5 gennaio 2022” come già fissato nella sentenza di merito. Per l'emanazione del decreto non sono state riscosse spese né assegnate ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 24 dicembre 2021 per ottenerne, previo conferimento del gratuito patrocinio, l'annullamento. Preliminarmente egli ha postulato la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. L'appello è giunto a questa Camera martedì 28 dicembre 2021 e il giorno medesimo giorno la Pretura è stata invitata a trasmettere l'incarto. Spedito il 30 dicembre 2021 il fascicolo processuale è stato recapitato al Tribunale d'appello venerdì 31 dicembre 2021. Quello stesso giorno il presidente di questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale, nel senso che ha autorizzato l'esercizio del diritto di visita previsto nel decreto cautelare impugnato dal 1° al 5 gennaio 2022 unicamente nel Cantone Ticino secondo le modalità disposte per il diritto di visita a __________.
Considerando
in diritto: 1. Nel decreto impugnato il Pretore aggiunto ha disciplinato il diritto di visita di AO 1 con il figlio AP 1 dal 1° gennaio al 5 gennaio 2022 da esercitarsi a __________ in Toscana secondo determinate modalità. L'appellante chiede di annullare il giudizio impugnato poiché, in sintesi, il diritto di visita a __________ era prematuro e contrario al suo bene. Se non che, il lasso di tempo compreso tra il 1° e il 5 gennaio 2022 è decorso in pendenza di procedura. Ciò fa decadere l'interesse degno di protezione dell'interessato, la regolamentazione cautelare essendo superata dagli eventi. In tali circostanze l'appello va dichiarato senza oggetto e la causa stralciata dai ruoli (art. 242 CPC; DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con rinvii; Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 2ª edizione, n. 10 ad art. 242; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 10 ad art. 242).
Né, in concreto, sussistono i presupposti per un giudizio “a posteriori” sul decreto cautelare. Un appello privo di interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato – analogamente a quanto fa il Tribunale federale – se la questione litigiosa è suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in circostanze identiche o almeno analoghe, se il caso è di fondamentale importanza (onde la necessità di risolverlo in funzione del pubblico interesse) e se il succedersi degli eventi sia talmente rapido da impedire altrimenti una verifica tempestiva delle censure da parte dell'autorità di ricorso (DTF 142 I 143 consid. 1.3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2004 pag. 584 n. 52c; Leumann Liebster in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 3 ad art. 242). Tali condizioni sono cumulative. Nella fattispecie non soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si consideri che l'esercizio di un diritto di visita dipende da situazioni contingenti, diverse di caso in caso, né in concreto si ravvisavano questioni giuridiche di principio la cui soluzione si giustifichi alla luce del pubblico interesse (nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2020.9 del 31 agosto 2020 consid. 1 con rinvii). Ne segue che nulla giustifica di statuire sull'appello nonostante l'intervenuta caducità del litigio.
Relativamente alle spese processuali, qualora una causa diventi senza oggetto o senza interesse il giudice toglie il procedimento dal ruolo (art. 242 CPC), limitandosi a statuire sulle spese processuali e le ripetibili dello stralcio (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). Nella fattispecie tali oneri andrebbero quindi addebitati alle parti “secondo equità”, la legge non prevedendo altro. Anzi, la legge contempla se mai un giudizio di equità in tutte le cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Ora, vista la particolarità del caso si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili protestate dall'appellante, AO 1 non era ancora stato interpellato al momento in cui l'appello è divenuto senza interesse e non ha proposto di respingerlo. Non può dunque considerarsi “soccombente” nel senso dell'art. 106 CPC e non può essere tenuto alla rifusione di ripetibili.
Per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio avanzata in questa sede dall'appellante, essa risulta ugualmente senza interesse. Il diritto all'assistenza giudiziaria è, in effetti, di natura altamente personale (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD II-2006 pag. 614 in basso). Di conseguenza, qualora una parte in causa perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo, l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 9C_852/2017 del 25 giugno 2018 consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi rinvii). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (ancora recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.55/56 del 24 settembre 2021 consid. 3). Nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte nella procedura in esame allorché l'appello è divenuto senza oggetto, ovvero con la decorrenza del lasso di tempo previsto per il diritto di visita. E a quel momento l'appellante non beneficiava del gratuito patrocinio, ragione per cui è venuto meno un interesse a ottenere una decisione in proposito.
Analoga conclusione vale per la richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 il 17 gennaio 2022. A prescindere dal fatto che egli non era stato chiamato a formulare osservazioni, al momento della domanda l'appello era già diventato privo d'oggetto.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
Non si riscuotono spese processuali.
Le richieste di gratuito patrocinio formulate da AP 1 e da AO 1 sono dichiarate senza interesse.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).