Incarti n. 11.2021.174 11.2021.175
Lugano, 31 dicembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2021.1097 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 febbraio 2021 da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinato dall'abg. dott. PA 2 ),
giudicando sul reclamo in materia di spese giudiziarie del 23 dicembre 2021 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 15 dicembre 2021 (inc. 11.2021.174) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2021.175);
Ritenuto
in fatto: A. Il 26 febbraio 2021 RE 1 (1997) si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'“istanza” a protezione della personalità perché ordinasse a suo marito CO 1 (1994) – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “astenersi dal contattarla telefonicamente o in altro modo, nonché di avvicinarsi a lei, al suo luogo di residenza a una distanza inferiore a 300 m”. Essa ha postulato inoltre un'imprecisata provvigione ad litem o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. Con decreto cautelare del 2 marzo 2021, emesso senza contrad-dittorio e rettificato il 4 marzo successivo, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha emanato i divieti richiesti. Le parti sono state convocate all'udienza del 12 aprile 2021 per il contraddittorio cautelare. L'8 aprile 2021 CO 1 ha instato a sua volta per il beneficio del gratuito patrocinio. All'udienza del 12 aprile successivo egli ha proposto di respingere l'azione e di revocare il decreto cautelare. Statuendo il giorno stesso a verbale, il Pretore aggiunto ha confermato invece il decreto cautelare e ha ordinato una raccolta di informazioni dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP) di Paradiso, come pure dalla Polizia cantonale.
B. L'Ufficio dell'aiuto e della protezione, Servizio per l'aiuto alle vittime di reati, ha consegnato un suo rapporto il 22 aprile 2021. Agli atti è poi stato acquisito il 20 maggio 2021 un rapporto della Polizia cantonale. Il 26 luglio 2021 CO 1 ha chiesto la revoca del decreto cautelare emanato dopo il contraddittorio. All'udienza del 4 ottobre 2021, destinata alla discussione di tale richiesta e al dibattimento della procedura a protezione della personalità, il Pretore aggiunto ha sospeso quest'ultima causa nell'attesa che il Procuratore pubblico decidesse varie denunce sporte da RE 1 in odio del marito. Nel frattempo egli ha confermato nuovamente a verbale il decreto cautelare del 12 aprile 2021, limitandone nondimeno la durata “fino alla decisione penale e/o ad uno scritto del Procuratore pubblico che attesti la non pericolosità del convenuto” e riservando al medesimo l'esercizio del diritto di visita alla figlia S__________ (2018), oltre alla possibilità di partecipare a udienze o incontri con autorità penali e civili in Svizzera e all'estero.
C. Interpellata dal Pretore aggiunto, RE 1 ha dichiarato in una lettera del 6 dicembre 2021 che “al momento la situazione risulta normalizzata” e che i divieti impartiti al marito potevano essere revocati. CO 1 ha sollecitato anch'egli il 10 dicembre 2021 la revoca delle ingiunzioni nei suoi confronti. Preso atto di ciò, con decreto del 15 dicembre successivo il Pretore aggiunto ha stralciato dal ruolo la procedura a protezione della personalità “per desistenza”, ha annullato i divieti cautelari imposti al convenuto il 4 ottobre 2021, ha respinto l'istanza di provvigione ad litem presentata da RE 1, ha dichiarato priva d'interesse la richiesta di gratuito patrocinio da lei introdotta, come pure l'analoga richiesta avanzata da CO 1, e ha posto le spese processuali di fr. 1000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
D. RE 1 è insorta il 23 dicembre 2021 a questa Camera con un reclamo in cui contesta la quota di spese processuali a suo carico, chiedendo che le sia conferito il gratuito patrocinio in prima sede e che sia riconosciuta alla sua legale un'indennità di fr. 3002.50 per onorari. Preliminarmente essa insta perché al reclamo sia conferito effetto sospensivo. Inoltre essa postula il beneficio del gratuito patrocinio anche davanti a questa Camera. Il reclamo non è stato comunicato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Una transazione, un'acquiescenza o una desistenza attestate in un verbale sottoscritto dalle parti hanno l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC). In tal caso il giudice toglie la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto di stralcio tuttavia è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La validità della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo è censurabile unicamente con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. inoltre RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 1 con rinvio). Un decreto di stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza si distingue perciò da un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC), che è una decisione appellabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.6 del 10 febbraio 2020 consid. 1 con richiamo; Heinzmann/Braidi in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 242).
Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che il 6 dicembre 2021 RE 1 ha chiesto la revoca dei divieti decretati cautelarmente nei confronti del convenuto poiché la situazione si era nel frattempo normalizzata. Egli ha stimato che, alla luce di ciò, “nulla osta[va] a procedere con lo stralcio per desistenza della presente procedura”. La reclamante obietta di non avere mai dichiarato di ritirare l'azione a protezione della personalità, ma di essersi limitata a comunicare al Pretore aggiunto che, in seguito alle mutate circostanze, le ingiunzioni disposte a carico del marito potevano essere revocate. Essa sostiene così di non poter essere tenuta a sopportare spese. Inoltre, non avendo desistito dall'azione, essa fa valere di non avere perduto la qualità di parte, sicché il primo giudice non poteva ritenere senza interesse la sua richiesta di gratuito patrocinio.
Una desistenza deve risultare da una comunicazione in cui una parte dichiara esplicitamente di ritirare la propria petizione o istanza. Se interviene dopo la notifica della petizione o dell'istanza al convenuto, tale dichiarazione acquisice autorità di cosa giudicata (sentenza del Tribunale federale 5A_216/2018 dell'11 settembre 2018 consid. 5.1.2 con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2020.3 del 26 marzo 2021 consid. 4 con rinvio). In concreto la reclamante afferma a ragione di non avere mai dichiarato, tanto meno esplicitamente, di ritirare l'azione a protezione della personalità. Ha semplicemente comunicato al Pretore aggiunto che la situazione si era nel frattempo normalizzata e che di conseguenza le ingiunzioni cautelarmente decretate a carico del marito potevano essere revocate. Ciò posto, il primo giudice poteva stralciare la causa dal ruolo perché divenuta senza oggetto o senza interesse, ma non per desistenza (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021, relativa
a un altro decreto di stralcio emanato dallo stesso Pretore aggiunto).
Comunque sia, nessuna delle due eventualità appena enunciate si riscontra in concreto. Ne segue che la desistenza accertata dal Pretore aggiunto può essere impugnata solo con domanda di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC. E una domanda in tal senso dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC) “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè nel caso specifico al Pretore aggiunto. Nella misura in cui RE 1 impugna con reclamo il dispositivo n. 1 del decreto di stralcio, l'atto va dunque dichiarato irricevibile. Spetterà se mai all'interessata adire il Pretore aggiunto con il rimedio giuridico pertinente.
Più delicata è la questione legata all'attribuzione delle spese giudiziarie nell'ipotesi in cui la causa fosse stata da stralciare dal ruolo perché divenuta senza oggetto o senza interesse (art. 242 CPC). L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC prevede che in circostanze del genere il giudice può “ripartire le spese secondo equità”. Deve considerare in specie quale parte ha provocato l'azione, quale sarebbe stato il presumibile esito della procedura se questa non fosse diventata caduca e quali circostanze abbiano reso la causa senza oggetto o senza interesse (RtiD II-2021 pag. 717 consid. 5a con numerosi riferimenti). Ciò non significava – come sembra credere il Pretore aggiunto – suddividere le spese automaticamente a metà, compensando le ripetibili. Sia come sia, ai fini del presente giudizio non giova approfondire il tema. Il Pretore aggiunto ha stralciato infatti la causa dal ruolo per desistenza. Interrogarsi come sarebbe stata da regolare la questione delle spese ove la causa fosse stata da dichiarare senza oggetto o senza interesse trascende così i limiti dell'attuale giudizio.
Riguardo infine al gratuito patrocinio chiesto in prima sede, la reclamante non contesta che il diritto all'assistenza giudiziaria sia altamente personale, sicché qualora un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte durante il processo, il diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non avesse ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirit-tura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 6c con rinvii). In concreto RE 1 non aveva ancora conseguito, al momento in cui la causa è stata stralciata dal ruolo, il beneficio richiesto. E a quel momento la causa era ormai caduca, sicché l'attrice aveva perduto – contrariamente a quanto essa pretende – la qualità di parte al processo. Ne discende che la domanda di gratuito patrocinio era diventata senza interesse. Su questo punto la decisione del Pretore aggiunto resiste pertanto alla critica.
L'emanazione della presente decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si tiene conto delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui essa si trova, rinunciando – in via eccezionale – a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni. Relativamente al gratuito patrocinio sollecitato da RE 1 in questa sede, esso non può entrare in linea di conto. Seppure la richiedente versi verosimilmente in gravi ristrettezze, per vero, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato oggetto di notificazione alla controparte.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione a protezione della personalità per violenze, minacce o insidie fondata sull'art. 28b cpv. 1 CC non dipende da requisiti di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all'art. 74 LTF (sentenza del Tribunale federale 5A_82/2012 del 29 agosto 2012 consid. 1 non pubblicato in DTF 138 III 641). L'impugnabilità del dispositivo sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione:
– avv. ; – abg. dott. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).