Incarto n. 11.2021.171

Lugano 21 settembre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa DM.2021.253 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 ottobre 2021 da

CO 1 (già patrocinato dall'avv. )

contro

RE 1 ,

giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2021 in materia di spese giudiziarie presentato

da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore aggiunto il 3 dicembre 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 4 maggio 2016 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1968) e RE 1 (1973), omologando una convenzione in virtù della quale l'autorità parentale sulla figlia I__________ (nata il 17 ottobre 2005) rimaneva ai genitori in comune, mentre la custodia era affidata esclusivamente alla madre, riservato il diritto di visita del padre. CO 1 si impegnava inoltre a versare per la figlia un contributo alimentare di fr. 1550.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi (inc. DM.2015.227). Adito da CO 1, con sentenza del 30 aprile 2019 il Pretore aggiunto ha modificato il diritto di visita paterno e ridotto il contributo alimentare per I__________ a fr. 575.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi (inc. DM.2019.59).

B. L'11 agosto 2021 RE 1 si è rivolta al Pretore per ottenere la “revisione del contributo alimentare per la figlia I__________” (inc. DM.2021.213). CO 1 si è rivolto anch'egli al Pretore il 13 ottobre 2021, sollecitando l'affidamento di I__________, riservato il diritto di visita materno, senza obbligo per RE 1 di corrispondere un contributo alimentare per la figlia (inc. DM.2021.253). Le due cause sono state congiunte. All'udienza del 18 ottobre 2021, indetta per la conciliazione, il Pretore aggiunto ha omologato un accordo tra le parti in merito alla ripartizione delle spese straordinarie per I__________ e ha stralciato dai ruoli per desistenza

l'istanza di RE 1, ponendo le spese processuali di fr. 500.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Nella procedura avviata da CO 1 le parti si sono accordate per “demandare l'ascolto di I__________ al fine di determinare la sua volontà, con spese a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno”.

C. Il 1° dicembre 2021 CO 1, visto il rapporto d'ascolto della figlia rilasciato il 16 novembre 2021 dal Consultorio familiare di __________, ha comunicato al Pretore aggiunto di ritirare la petizio­ne. Con decreto del 3 dicembre 2021 il Pretore aggiunto ha stralciato così la causa dal ruolo per desistenza. Le spese processuali di complessivi fr. 1600.– (comprese quelle per l'ascolto della figlia, di fr. 780.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate ripetibili e indennità d'inconvenienza.

D. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 dicembre 2021, chiedendo che le spese processuali siano “totalmente computate al signor CO 1” e “se fosse possibile intervenire per quanto riguarda il ravvedimento del contributo di mantenimento almeno in via provvisoria”. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2022 CO 1 propone di respingere il reclamo.

Considerando

in diritto: 1. Un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può invece formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC il dispositivo sulle spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc. 11.2022.75 del 31 maggio 2022 consid. 1 con rimando). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato alla convenuta il 9 dicembre 2021. Introdotto il 16 dicembre successivo, il reclamo in oggetto è perciò ricevibile. Vista la materia (diritto di famiglia), la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8a LOG).

  1. Al reclamo RE 1 acclude varia documentazione. In una procedura di reclamo, tuttavia, la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale precetto si applica anche alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (I CCA, sentenza inc. 11.2022.7 dell'8 febbraio 2022 consid. 2 con rinvio). Nella misura in cui non figurano già agli atti, i documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio. Analogamente irricevibile è la richiesta di “intervenire per quanto riguarda il ravvedimento del contributo di mantenimento almeno in via provvisoria”, in sede di reclamo non essen­do lecita la formulazione di domande non sottoposte previamente al primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_405/2011 del 27 settembre 2011 consid. 4.5.2 con rinvii, non pubblicato in DTF 137 III 470).

  2. Nel decreto di stralcio impugnato il Pretore aggiunto ha ricordato anzitutto che, per principio, la desistenza equivale a soccombenza e comporta l'addebito delle spese alla parte che recede dalla lite. Richiamata la possibilità di ripartire tali oneri secondo equità nelle cause del diritto di famiglia o qualora altre circostanze particolari facciano apparire iniqua una ripartizione secondo l'esito della procedura, nondimeno, egli ha ritenuto giustificato porre le spese processuali di fr. 1600.– (compresi i costi per l'ascolto della figlia, di fr. 780.–) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

  3. La reclamante fa valere di non essere in grado di pagare le spe­se processuali di fr. 800.–, poiché dal 13 gennaio 2022 essa non percepisce più alcuna indennità di perdita di guadagno e fa capo alla pubblica assistenza. Pur riconoscendo di avere dichiarato all'udienza del 18 ottobre 2021 di essere disposta a partecipare per metà alla copertura delle spese, essa rileva di non ave­re “mai pensato che il costo totale sarebbe stato di fr. 1600.–”. A suo parere le spese processuali in questione, riconducibili esclusivamente alla richiesta di modificare l'affidamento della figlia for-mulata da CO 1, vanno poste interamente a carico di quest'ultimo.

  4. Le mere ristrettezze economiche di una parte non giustificano, per sé sole, di porre le spese processuali a carico della controparte né bastano per ottenere l'esonero da qualsiasi addebito (sentenza del Tribunale federale 5A_401/2021 del 3 marzo 2022 consid. 4.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.13 del 9 febbraio 2018). Premesso ciò, le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono addebitate, di regola, alla parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Il principio della soccombenza si fonda sull'idea che le spese giudiziarie devono essere sopportate da chi le ha causate (cfr. DTF 145 III 153 consid. 3.3.1 riferita a una parte che ritira l'appello).

a) Nella fattispecie è pacifico che il 1° dicembre 2021 CO 1 ha dichiarato di ritirare la petizione. Ora, la dichiarazio­ne unilaterale con cui una parte comunica di rinunciare alle proprie richieste di giudizio configura desistenza a norma del­l'art. 241 CPC (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). E siccome desistenza equivale a soccombenza, in linea di principio l'attore deve assumere le spese giudiziarie da lui causate (decreto del Tribunale federale 5A_1011/2020 del 4 ottobre 2021 consid. 1 con rinvii).

b) È vero che in circostanze particolari il giudice può prescinde­re da una ripartizione delle spese e delle ripetibili secondo la soccombenza e decidere secondo equità (art. 107 CPC). Ma un riparto secondo equità rappresenta pur sempre una deroga all'art. 106 cpv. 1 CPC, sicché va applicato restrittivamente (DTF 143 III 269 consid. 4.2.5). Come detto, in caso di ritiro del­l'azione le spese sono di regola a carico del­l'attore (DTF 139 III 360 consid. 3; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 28 ad art. 106). Poco importa il momen­to o il motivo che può avere indotto quest'ultimo a recedere dalla lite. Tutt'al più la desistenza influisce sulla tassa di giustizia, da moderare in base agli atti di procedura compiuti (art. 21 LTG), e sull'indennità per ripetibili (art. 13 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). La sola circostanza che si tratti di una causa del diritto di famiglia ancora non giustifica invece, contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto, che in caso di ritiro dell'azio­ne si deroghi al principio della soccombenza (I CCA, senten­za inc. 11.2015.86 del 12 settembre 2017 consid. 5 con rinvio).

c) Alla luce di quanto precede la desistenza di CO 1 comporta l'obbligo di assumere il pagamento delle spese processuali. Se non che, all'udienza del 18 ottobre 2021 le parti si sono accordate per “demandare l'ascolto di I__________ al fine di determinare la sua volontà, con spese a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno”. Tale intesa poteva riferirsi solo, in ogni modo, alle spese dell'ascolto e non a quelle dell'intera procedura, ove appena si pensi che l'accordo, verbalizzato dal Pretore aggiunto come “transazione”, non poneva fine alla lite. In tali circostanze nel ripartire tutti gli oneri processuali a metà il Pretore aggiunto ha trasceso l'ampio margine di apprezzamento che gli compete. Ne segue, in definitiva, che l'attore deve assumere l'intero ammontare della tassa di giustizia e la metà dei costi per l'ascolto della figlia. Il reclamo della convenuta merita accoglimento entro tali limiti.

  1. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). In concreto si giustifica tuttavia di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, le parti non essendo all'origine della decisione impugnata. Quanto all'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la reclamante non l'ha richiesta (come non l'ha chiesta in prima sede) né tanto meno ha reso verosimile di aver dovuto sostenere costi rilevanti ai fini del processo. Non soccorrono dunque i presupposti per l'assegnazione di un simile indennizzo.

  2. Per quanto riguarda i rimedi esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso delle spese giudiziarie controverse non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 del decreto di stralcio impugnato è così riformato:

Le spese processuali di complessivi fr. 1600.– (compresi i costi per l'ascolto della figlia, di fr. 780.–) sono poste per fr. 1210.– a carico di CO 1 e per i rimanenti fr. 390.– a carico di RE

  1. Non si assegnano ripetibili né indennità d'inconvenienza.

  2. Non si riscuotono spese.

  3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2021.171
Entscheidungsdatum
21.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026