Incarto n. 11.2021.156
Lugano 12 dicembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SE.2019.8 (ipoteca legale: privilegio degli artigiani e imprenditori) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 6 settembre 2019 da
AP 1 (patrocinata dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 ),
giudicando sull'appello del 15 novembre 2021 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 ottobre 2021;
Ritenuto
in fatto: A. O__________ B__________ ha acquistato il 7 maggio 2012 per fr. 116 000.– la particella n. 595 RFD di __________, sezione di __________ (505 m²), a quel tempo inedificata e libera da ipoteche. Il 24 ottobre 2012 egli ha ottenuto dalla Banca AO 1 un credito di costruzione di fr. 550 000.– volto a finanziare l'edificazione di una casa bifamiliare per un investimento complessivo preventivato in fr. 850 000.–, garantito da una cartella ipotecaria registrale di pari importo costituita dal proprietario. La AP 1, che ha eseguito le opere di tinteggia-tura e isolamento termico su tale fondo, ha emesso il 10 giugno 2014 due fatture di fr. 85 000.– complessivi da cui risultava un saldo in suo favore, dedotti acconti per fr. 40 000.–, di fr. 45 000.–. Adito dalla ditta, con decisione del 12 settembre 2014 il Pretore del Distretto di Riviera ha ordinato l'iscrizione in via provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 45 000.– oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2014.
B. Nel frattempo, il 28 aprile 2014, O__________ B__________ è deceduto. Con decreto del 19 dicembre 2014 il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto della rinuncia di tutti gli eredi alla successione, ha disposto la liquidazione dell'eredità giacente per via di fallimento. All'Ufficio dei fallimenti di Bellinzona sono stati notificati, tra gli altri, un credito di fr. 629 479.15 da parte della Banca AO 1 e uno di fr. 55 250.– (fr. 45 000.– con interessi del 5% dal 12 settembre 2014) da parte della AP 1. Il 29 gennaio 2019 la particella n. 595 RFD è stata oggetto di realizzazione forzata ed è stata aggiudicata ai pubblici incanti per fr. 800 000.–. In base allo stato di riparto, del 18 giugno 2019, l'Ufficio dei fallimenti ha assegnato il provento dell'asta pubblica (comprese le pigioni nel frattempo incassate) di complessivi fr. 864 862.95, già dedotte le spese di realizzazione. La Banca AO 1 ha ottenuto così fr. 629 479.15 e la AP 1 fr. 34 342.87. Quest'ultima ha registrato di conseguenza uno scoperto di fr. 20 907.13
(fr. 55 250.– meno fr. 34 342.87). Contestualmente l'Ufficio ha assegnato alla AP 1 un termine di dieci giorni per promuovere l'azione tendente al riconoscimento del diritto di essere pagata sul ricavo assegnato ai creditori pignoratizi anteriori (art. 117 cpv. 1 RFF).
C. Il 15 luglio 2019 la AP 1 ha convenuto la Banca AO 1 per un tentativo di conciliazione davanti al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera al fine di fare accertare il suo diritto a “essere pagata sull'importo di ricavo” spettante alla convenuta e di sospendere fino a definizione della procedura “il riparto delle somme
figuranti nello stato di riparto a seguito di realizzazione immobiliare del 18 giugno 2019”. Decaduta infruttuosa la conciliazione, il 26 agosto 2019 il Segretario assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 40.– sono state poste a carico della ditta, riservata una diversa regolamentazione in esito al giudizio di merito (inc. CM.2019.17).
D. La AP 1 ha adito il 6 settembre 2019 il Pretore del Distretto di Riviera per ottenere dal ricavo del pubblico incanto fr. 20 907.13 con interessi “fino a definizione della procedura”. Nelle sue osservazioni del 15 ottobre 2019 la Banca AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento del 4 febbraio 2020 l'attrice ha riaffermato la propria domanda sulla scorta di un memoriale scritto e la convenuta ha duplicato per iscritto. Inoltre le parti hanno notificato prove e, così interpellate dal Pretore, hanno concordato il valore del terreno in fr. 116 000.–. Nella sua duplica dell'11 febbraio 2020 la convenuta ha ribadito il proprio punto di vista.
L'istruttoria è terminata il 17 marzo 2021 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 12 e 14 maggio 2021 esse hanno reiterato le rispettive posizioni.
E. Statuendo con sentenza del 13 ottobre 2021, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 1000.– (comprese quelle della procedura di conciliazione) sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 novembre 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di vedere accolta la sua petizione. Mediante osservazioni del 19 gennaio 2022 la Banca AO 1 conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC) sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata raggiungesse almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare della pretesa fatta valere dell'attrice (fr. 20 907.13). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice dell'attrice il 14 ottobre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato 13 novembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 15 novembre 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Quanto all'estensione del privilegio, esso dipende dal maggior valore che i lavori di costruzione hanno conferito all'immobile. Proprio tale plusvalore, che consiste nella differenza tra il provento dell'alienazione e il valore del fondo (al momento della realizzazione forzata) se non fossero stati eseguiti i lavori in questione, va destinato a coprire le perdite degli artigiani e imprenditori. Nel caso in cui il citato valore non basti per coprire l'insieme delle perdite, ogni artigiano o imprenditore riceve una quota proporzionale al contributo da egli dato alla formazione del maggior valore. La percentuale – uguale per tutti – risulterà dal rapporto fra il maggior valore e l'ammontare totale dei costi di costruzione, compresi quelli d'architetto e quelli per la fornitura dei materiali (Rep. 2000 pag. 188 consid. 1 in fine; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5ª edizione, pag. 378 n. 4596; Bovey in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 23 segg. ad art. 841). La quota di ogni artigiano o imprenditore, inoltre, non aumenta per il fatto che altri non abbiano promosso causa (Steinauer, op. cit., pag. 379 n. 4598; Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 7ª edizione, n. 21 ad art. 841).
Il Pretore ha appurato in seguito che il debitore aveva comunicato alla banca che il credito concesso, insieme con la liquidità, sarebbe stato sufficiente per pagare tutti i costi di costruzione. Ciò posto, egli ha constatato che l'istituto bancario aveva saldato le fatture e le richieste di acconto degli artigiani prima con denaro messo a disposizione dal debitore e poi con il credito di costruzione, vigilando altresì sull'avanzamento dei lavori anche con visite di cantiere. Il primo giudice ha considerato inoltre che il progetto edilizio era semplice, che i costi di costruzione preventivati erano inferiori a fr. 800 000.–, che il capitale messo a disposizione dal debitore era, unitamente al credito di costruzione, sufficiente per farvi fronte, che il debitore aveva assicurato la copertura di eventuali sorpassi di spesa, che la diligenza adottata dalla banca era conforme alle direttive interne e, infine, che gli acconti versati all'attrice (fr. 40 000.–) erano congrui rispetto alla spesa preventivata (fr. 45 000.–). Per contro, egli ha notato che la ditta aveva emesso la fattura solo nel mese di giugno 2014, esponendo più del doppio degli acconti chiesti pochi mesi prima. In definitiva, per il Pretore, non sussistono elementi per imputare negligenza alla convenuta, onde la reiezione della petizione per difetto della condizione soggettiva.
L'appellante contesta quest'ultima conclusione sostenendo che la banca ha agito senza la dovuta prudenza, causandole un danno. Ricordato che da un creditore professionale la cautela richiesta è accresciuta, essa rimprovera alla convenuta di essersi accomodata delle informazioni rilasciate dal debitore, di essersi accontentata di un preventivo di massima senza chiedere preventivi definitivi e di essere stata al corrente della limitata disponibilità economica del debitore dopo l'uso dei mezzi propri. Essa dubita così che la banca, in assenza dei preventivi definitivi, po-tesse vigilare efficacemente sull'avanzamento dei lavori, tant'è che essa nemmeno ha prodotto rapporti di visite al cantiere, ma solo quattro fotografie scattate lo stesso giorno. Quanto alla deposizione del funzionario bancario sulle rassicurazioni del debitore e sulle ispezioni del cantiere, essa non ha alcuna valenza probatoria, non essendosi costui occupato direttamente della pratica. Infine, epiloga l'attrice, a fronte di offerte per complessivi fr. 87 245.–, accettate dal committente nei mesi di novembre e dicembre 2013 (importo finanche inferiore alla fattura finale di fr. 85 000.–), la convenuta aveva tutto il tempo per accertarsi del superamento del preventivo.
L'istituto bancario obietta che la diligenza va apprezzata in base alle stime conosciute al momento della costituzione del pegno, di modo che nella fattispecie non si poteva pretendere una valutazione sulla scorta di preventivi aggiornati. Essa soggiunge che prima dell'esaurimento del credito di costruzione nessuno le aveva comunicato il superamento del preventivo iniziale, mentre da parte sua essa si è attenuta alle direttive interne versando tutti gli acconti richiesti, i quali per altro coprivano oltre i due terzi delle spese preventivate per le opere di tinteggio e gessatura. Ad ogni modo la banca rimprovera al Pretore di avere erroneamente ravvisato l'adempimento delle due condizioni oggettive. Intanto, a suo avviso, non si può oggettivamente sostenere che la concessione di un credito di costruzione di fr. 550 000.–, dopo l'uso dei mezzi propri del proprietario (fr. 300 000.–), ha superato il valore del fondo, “tenendo conto del fatto che lo stesso aumentava con i lavori eseguiti finanziati solo nella seconda parte (dopo l'uso dei mezzi propri) dalla Banca”. Inoltre essa adduce di avere pagato integralmente, il 21 febbraio 2014, “il 100% di quanto chiesto dalla ditta”, ragione per cui se la medesima aveva eseguito opere per un importo maggiore avrebbe dovuto chiedere ulteriori acconti. Senza dimenticare, essa conclude, che con la morte del proprietario, il quale le aveva comunicato la disponibilità di pagare con mezzi propri l'eventuale superamento dei costi, ha impedito il consolidamento del credito. Per evitare rischi la banca ha chiesto ad ogni modo di assicurare definitivamente l'immobile a comprova della fine dei lavori, ciò che è avvenuto prima del decesso del proprietario.
Relativamente alla condizione soggettiva, il creditore pignoratizio anteriore può invocare la propria buona fede solo nella misura in cui questa è compatibile con l'attenzione che gli imponevano le circostanze. E tale attenzione va esaminata sia al momento della costituzione del pegno sia al momento dell'utilizzazione del cre-dito da esso garantito (Rep. 1998 pag. 208 consid. 5a e 5b; Bovey, op. cit., n. 21 ad art. 841 CC). La condizione soggettiva deve quindi essere adempiuta – cumulativamente – in entrambi momenti (Ermotti, La banque face à l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs – crédit de construction et surveillance du chantier, Friburgo 2012, pag. 95 n. 169). La concessione del prestito garantito da pegno immobiliare sotto forma di credito di costruzione non basta per escludere una negligenza dell'istituto finanziatore, il quale deve vegliare non solo a che il finanziamento sia destinato unicamente all'edificazione del fondo gravato, ma anche che tali mezzi siano usati rispettando la parità di trattamento degli artigiani e imprenditori (DTF 115 II 140 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 371 n. 4576; Thurnherr, op. cit., n. 20 ad art. 841 CC; Bovey, op. cit., n. 19 ad art. 841 CC; v. anche Schumacher/Rey, Das Bauhandwerkpfandrecht, 4ª edizione, pag. 666 n. 2069).
a) Premesso che la diligenza richiesta da un creditore professionale, come una banca, è da apprezzare con maggior rigore (Rep. 1998 pag. 208 consid. 5a con rinvii; Steinauer, op. cit., pag. 373 n. 4580), ove intenda concedere un credito di costruzione l'istituto bancario deve disporre, quanto meno, dei piani di costruzione e di preventivi dei costi elaborati da artigiani o imprenditori oppure da un architetto incaricato dal proprietario del fondo (Ermotti, op. cit., pag. 184 n. 400 segg.; Steinauer, op. cit., pag. 374 n. 4583; Pfister-Ineichen, Das Vorrecht nacht Art. 841 ZGB und die Haftung der Bank als Vorgangsgläubigerin, Friburgo 1991, pag. 48 con richiami). Dandosi più artigiani e imprenditori incaricati direttamente dal proprietario del fondo, la documentazione da presentare all'istituto bancario dovrebbe comprendere il preventivo descrittivo di ognuno di loro, sicché la somma delle mercedi così preventivate costituisce il costo totale dei lavori (Ermotti, op. cit., pag. 196 n. 420).
b) Nella fattispecie è incontestato che l'ammontare del pegno immobiliare era superiore al valore del fondo prima dell'edificazione. Ricordato ciò, in vista della concessione del credito di costruzione agli atti figura unicamente che a quel momento la convenuta era in possesso soltanto del preventivo elaborato dallo studio d'ingegneria G__________ SA di __________ nel documento di “richiesta di credito” del giugno 2012 (doc. 10; doc. III richiamato). Che tale preventivo sia stato allestito sulla base di offerte inoltrate da artigiani o imprenditori non è preteso neppure dalla convenuta. Né tra la documentazione da essa prodotta si annoverano altri documenti sull'ammontare dei costi preventivati (doc. III richiamati). La direzione dei lavori, inoltre, non è stata affidata a quello studio d'ingegneria, ma è stata effettuata direttamente dal proprietario, tant'è che gli “ordini di pagamento” sono stati firmati dal debitore sia quale “committente della costruzione” sia quale “architetto” (nel fascicolo doc. III richiamato; deposizione di S__________ C__________ del 28 gennaio 2021: verbali. pag. 3). Nelle circostanze descritte la documentazione raccolta dalla banca, limitata a un preventivo di massima, non appare sufficiente alla luce delle esigenze prescritte a un creditore professionale.
c) Né l'istituto bancario ha dimostrato maggiore diligenza al momento di elargire il credito, ove si pensi che mere assicurazioni del debitore sulla copertura con propri mezzi in caso di superamento dei costi preventivati non sgravano la banca da eventuali responsabilità (Ermotti, op. cit., pag. 97 n. 172). Almeno a quel momento la banca avrebbe dovuto essere in possesso di preventivi dettagliati, cioè allestiti sulla base di offerte vincolanti degli artigiani e imprenditori. Certo, un preventivo del genere non è una garanzia contro i sorpassi di spesa, ma costituisce lo strumento necessario che permette poi alla banca di vigilare affinché gli acconti versati a ogni artigiano corrispondano all'effettivo avanzamento dei lavori e, in caso di sorpassi del preventivo, di stanziare il credito con estrema prudenza (DTF 115 II 144 consid. 6b; Steinauer, op. cit., pag. 374 n. 4585; Ermotti, op. cit., pag. 98 n. 173).
In mancanza di simile documentazione, poco importa che nessuno abbia comunicato per tempo alla banca il superamento del preventivo iniziale. Quanto alle visite sul cantiere, che parrebbero essersi limitate a due (fotografie nel fascicolo doc. III richiamato; deposizione di S__________ C__________, loc. cit.), non è dato a divedere come queste potessero permettere di vigilare sul rispetto della parità di trattamento nel versamento di acconti agli artigiani alla luce del reale avanzamento dei lavori (sull'esigenza: Bovey, op. cit., n. 22 ad art. 841 CC). Riguardo alle direttive dell'istituto bancario, infine, non si sa concretamente in che cosa consistano i controlli “semplificati” prescritti in casi analoghi (doc. 9, punto 2.8.9). Ad ogni modo esse non sono opponibili ai terzi, segnatamente agli artigiani e agli imprenditori che possono valersi del privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC. In circostanze del genere, contrariamente all'opinione del Pretore, la condizione soggettiva per riconoscere il privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC risulta adempiuta.
a) Relativamente all'adempimento della prima condizione oggettiva, le obiezioni della banca non possono trovare ascolto. Basti ricordare che tale condizione è adempiuta quando il carico ipotecario di grado anteriore alle ipoteche legali è superiore al valore del fondo prima dell'inizio dei lavori (Steinauer, op. cit., pag. 369 n. 4572 con rinvii). In concreto risulta dagli atti che il valore venale del terreno, acquistato per fr. 116 000.– (doc. 2), è stato stimato in fr. 164 125.– (doc. 13), che la convenuta ha concesso un credito di costruzione di fr. 550 000.– (doc. 4) e che dalla realizzazione essa ha ottenuto un dividendo di fr. 629 479.15 (doc. B nell'inc. CM.2019.14). Anche tenuto conto del fatto che nell'operazione immobiliare il proprietario ha investito fondi propri per fr. 300 000.–, finanziando quindi direttamente non solo l'acquisto del terreno, ma anche lavori di costruzione per fr. 184 000.– prima che la banca iniziasse a erogare i fondi del credito di costruzione, il carico ipotecario di grado anteriore in capo alla convenuta (fr. 629 479.15) è senz'altro superiore non solo al valore della particella inedificata (fr. 164 125.–), ma anche a quello della stessa con le opere finanziate direttamente dal debitore (per fr. 184 000.–). La prima condizione oggettiva è quindi adempiuta, fermo restando che l'istituto bancario non può computare anche il valore delle opere finanziate con il credito di costruzione dopo l'inizio dei lavori.
b) Quanto alla seconda condizione oggettiva, contrariamente a quanto ha accertato il Pretore l'attrice non può lamentare invece di avere subìto una perdita per la circostanza che il credito di costruzione può essere stato erogato in violazione del principio della parità di trattamento degli artigiani e imprendi-tori (Steinauer, op. cit., pag. 371 n. 4574 e 4576 con rimandi). E ciò non perché, come sostiene la banca, la fattura della ditta non sia stata oggetto di liquidazione, giacché la perdita dell'artigiano va determinata sulla base dello stato di riparto,
l'esistenza e l'ammontare delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori non potendo più essere messe in discussione nella procedura relativa al privilegio dell'art. 841 cpv. 1 CC (Thurnherr, op. cit., n. 12 ad art. 841 CC; Schumacher/Rey, op. cit., pag. 678 n. 2099). E nemmeno perché la convenuta ha versato l'integrità degli acconti richiesti, bensì per il fatto che l'attrice non ha percepito una percentuale del suo credito inferiore a quella che le sarebbe spettata in virtù del principio della parità di trattamento degli artigiani e imprenditori.
c) Rammentato che, come detto, l'estensione del privilegio dipende dal maggior valore che i lavori di costruzione hanno conferito all'immobile in rapporto all'ammontare totale dei costi di costruzione, compresi quelli d'architetto e quelli per la fornitura dei materiali, nel caso in esame il Pretore ha accertato – senza che le parti muovano contestazioni – che tale percentuale di copertura ammonta al 61.7% (sentenza impugnata, consid. 2). E dagli atti risulta che l'attrice ha ricevuto una quota superiore rispetto al suo credito, giacché oltre agli acconti per fr. 40 000.– computati dal Pretore, occorre tenere conto del dividendo di fr. 34 342.67 percepito in esito alla realizzazione forzata del fondo, per complessivi fr. 74 342.67 (doc. B nell'inc. CM.2019.14; Steinauer, op. cit., pag. 379 n. 4601; analogamente: Rep. 2000 pag. 189 consid. 2 in fine). Considerato che la ditta attrice ha fatturato prestazioni per un totale di fr. 85 000.– (doc. E) e che, dedotti gli acconti di fr. 40 000.– (doc. E), essa ha ottenuto l'iscrizione di un'ipoteca legale provvisoria di fr. 45 000.– per un credito riconosciuto nello stato di riparto di fr. 55 250.– inclusi gli interessi moratori (doc. B nell'inc. CM.2019.14), nel complesso essa ha già riscosso il 78.05% del suo credito considerando gli interessi di mora (fr. 74 342.67 di fr. 95 250.–), rispettivamente l'87.46% escludendo tali interessi (fr. 74 342.67 di fr. 85 000.–). In circostanze siffatte essa non può dunque vantare altre pretese in virtù dell'art. 841 cpv. 1 CC. Ne segue che, nel risultato, il giudizio impugnato resiste alla critica. L'appello è destinato perciò all'insuccesso.
osservazioni all'appello tramite un legale, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).