Incarto n. 11.2021.126
Lugano, 10 luglio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire nella causa SE.2017.462 (condotta necessaria) della Pretura del Dis
giudicando sull'appello del 14 settembre 2021 presentato dalla AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 agosto 2021
e sull'appello incidentale del 5 novembre 2021 presentato dalla AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 5 agosto 2021 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto un'azione promossa da __________ e
__________ __________, ai quali era subentrata in pendenza di causa la AO 1, per ottenere una servitù di condotta necessaria in favore della loro particella n. 111 RFD di __________ lungo la contigua particella n. 118, proprietà di PI 1. Il Pretore ha accolto l'azione invece nella misura in cui era intesa a ottenere una servitù di condotta necessaria lungo la particella n. 116, contigua anch'essa alla particella n. 111, proprietà della AP 1. A quest'ultima la AO 1 è stata condannata a versare un'indennità di fr. 1000.– per la concessione del diritto di condotta. Le spese processuali di fr. 14 150.– sono state poste a carico della stessa AO 1, tenuta a rifondere alla AP 1 fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
B. Contro la sentenza appena citata la AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 settembre 2021 in cui chiedeva di annullare la decisione impugnata. Con osservazioni del 5 novembre 2021 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato. In un contestuale appello incidentale essa ha postulato inoltre l'addebito delle spese processuali e delle ripetibili di primo grado all'attrice. La AP 1 ha instato con osservazioni del 16 dicembre 2021 per la reiezione dell'appello incidentale.
C. Il 3 luglio 2023 la AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, accludendo una dichiarazione di quello stesso giorno in cui l'amministratore unico della AO 1 conferma, in nome della ditta, di assumere le spese processuali e di rinunciare a ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche se il ritiro avviene in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Il ritiro di un
appello fa decadere inoltre un eventuale appello incidentale (art. 313 cpv. 2 lett. c CPC). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC). Ciò non lascia spazio a sindacati di equità in materia di oneri processuali. La tassa di giustizia va fissata poi in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG). Nella fattispecie la prima Camera civile ha costituito l'incarto, ha invitato l'appellante a depositare un anticipo in garanzia delle spese processuali presunte e ha fissato alla AO 1 un termine per formulare osservazioni. Visto l'appello incidentale, essa ha invitato l'appellante adesiva a depositare a sua volta un anticipo in garanzia delle spese processuali presunte e ha fissato alla AP 1 un termine per formulare osservazioni all'appello incidentale. Le spese processuali possono così essere contenute in fr. 200.‒ complessivi.
Posto ciò, i costi dell'odierno decreto andrebbero a carico della AP 1, desistente. E chi ritira un appello principale, facendo decadere un appello incidentale, deve versare alla controparte anche le spese dell'appello incidentale e rifondere un'adeguata indennità per ripetibili, a meno che si giustifichi un'eccezione nel caso in cui con l'appello incidentale siano state formulate conclusioni indipendenti (DTF 145 III 153). Sta di fatto che in concreto la AO 1 ha dichiarato di assumere tutti gli oneri processuali e a tale dichiarazione giova attenersi, l'importo complessivo di fr. 200.‒ essendo coperto per altro dal deposito che essa ha prestato in questa sede. Non occorre statuire in materia di ripetibili, la AO 1 avendo ‒ come detto ‒ rinunciato a indennità.
Quanto alle spese di primo grado, esse sono già state poste a carico della AO 1 dal Pretore. Al proposito non è necessario di conseguenza intervenire.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello principale. L'appello adesivo è dichiarato caduco e la causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 200.– complessivi sono poste a carico della AO 1.
Notificazione:
‒ ; ‒ .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).