DTF 129 III 445, 1C_96/2014, 1P.9/2003, 5A_760/2020, 5D_77/2009
Incarto n. 11.2021.125
Lugano, 10 agosto 2023/jh
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nelle cause OA.2006.777 e OA.2006.778 (nuova misurazione
catastale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promosse con “ricorso” del 23 novembre 2006 da
AP 1 AP 2 , ed M__________ († 2011), già in , al quale sono subentrati come eredi in pendenza di causa gli stessi AP 1 e AP 2 (già patrocinati dall'avv. )
contro
AO 1 (rappresentato dal Municipio e patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando sul “ricorso” del 27 agosto 2021 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa dal Pretore l'8 luglio 2021;
Ritenuto
in fatto: A. In esito al raggruppamento dei terreni nel Comune di __________, sezioni di __________ e __________ (oggi Comune di AO 1, dopo l'aggregazione avvenuta nel 2013) il Consiglio di Stato ha approvato con risoluzione del 10 novembre 1995 il pro-getto di nuovo riparto dei fondi, pubblicato all'albo comunale. Il 30 dicembre 1997 esso ha poi notificato le decisioni emanate dalla Commissione peritale di prima istanza sui ricorsi inoltrati contro il progetto (FU n. 104 del 30 dicembre 1997) e il 29 gennaio 1999, viste le decisioni emesse dalla Commissione peritale sui ricorsi di seconda istanza, ha notificato anche tali decisioni, dichiarando definitivo il nuovo riparto dei fondi (FU n. 8 del 29 gennaio 1999, pag. 1).
B. Nel frattempo, il 16 giugno 1998, E__________AA 1, la moglie AP 2 e il figlio AP 1 hanno acquistato dal Comune di __________, un terzo ciascuno, la particella n. 1126 RFD di __________, sezione di __________ (527 m² secondo i dati del raggruppamento terreni), per fr. 55 335.–. Il fondo si trova sopra il nucleo di __________, in località , ed è raggiungibile mediante una strada carrozzabile (“Strada di Monte”, particella n. 1125) eseguita negli anni 1995/ 1996 durante il raggruppamento. AP 2 ed E AA 1 hanno edificato su quel fondo una casa d'abitazione con posteggio coperto e il Comune ha asfaltato la “Strada di Monte”, munendola di un cordolo e di caditoie ai lati per lo scolo delle acque.
C. In seguito il Consiglio di Stato ha ordinato la nuova misurazione catastale di , le cui risultanze sono state pubblicate nella cancelleria comunale dal 18 ottobre al 18 novembre 2004. Il Comune di __________ ha presentato reclamo il 16 novembre 2004, contestando la linea di confine dall'altro lato della strada, lungo il fondo di AP 2, E ed RA 1, linea ritenuta difforme da quella riscontrabile a suo tempo sul terreno. AP 2, E__________ ed RA 1 hanno interposto anch'essi reclamo il 17 novembre 2004 riguardo al confine tra la strada comunale (particella n. 1125) e le particelle n. 1140 e 1141 (prospicienti il loro fondo), lamentando uno sconfinamento lungo la strada dei posteggi privati posti su quelle due particelle. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione davanti alla Commissione fondiaria comunale, i reclami sono stati demandati per decisione al perito unico avv. __________, designato in tale veste dal Dipartimento delle finanze e dell'economia con risoluzione del 9 agosto 2005.
D. Statuendo il 30 ottobre 2006, il perito unico ha respinto entrambi i reclami. In merito a quello introdotto da AP 1, AP 2 ed __________ M__________ il perito unico ha rilevato che la misurazione catastale è un'
operazione successiva al raggruppamento dei terreni e non consente di rimettere in causa né la delimitazione dei confini né il nuovo riparto dei fondi. I reclamanti – ha soggiunto il perito – si dolgono che i posteggi privati sulle particelle n. 1140 e 1141 invadono la strada comunale, restringendone il calibro e pregiudicando la loro proprietà, ma ciò non concerne la misurazione catastale. Gli stessi reclamanti confermano del resto, ha soggiunto il perito, che i confini indicati nella mappa ufficiale corrispondono esattamente ai punti visibili sul terreno. Onde la reiezione del reclamo con addebito delle spese (fr. 855.–) ai reclamanti in solido.
Riguardo al reclamo introdotto dal Comune di , il perito unico ha ritenuto corretta la misurazione ufficiale, escludendo che i lavori eseguiti per la costruzione della strada da parte del Comune (tollerati senza opposizione dal vecchio proprietario della particella n. 1126) o l'edificazione del posteggio coperto e di un muro di sostegno da parte di AP 1, AP 2 ed E AA 1 abbiano modificato la linea di confine tra la particella n. 1126 e la strada. Secondo il perito unico, il confine nella mappa della misurazione ufficiale corrisponde anzi a quello fisico, come corrisponde a quello fisico il confine in vari altri punti della strada con le particelle limitrofe. Anche tale reclamo è stato quindi respinto. Le spese di fr. 1405.– sono state poste per fr. 905.– a carico del Comune di __________ e per il resto a carico AP 1, AP 2 ed E__________ AA 1 in solido, responsabili di avere contribuito con il loro comportamento processuale a cagionare oneri evitabili.
E. Il Comune di __________ non ha impugnato la decisione del perito unico. RA 1, AP 2 ed E__________ AA 1 hanno adito per contro il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con un'azione (“ricorso”) del 23 novembre 2006, per ottenere l'annullamento della decisione emessa dal perito unico sul reclamo del Comune di __________ concernente la loro particella n. 1126, una “correzione della mappa ufficiale” (il loro terreno risultando di soli 499 m² invece dei 527 m² accertati in sede di raggruppamento), il versamento di fr. 60 000.– da parte del Comune a titolo di risarcimento danni, una modifica della pendenza della citata strada comunale, la rimozione di due caditoie stradali poste sulla loro proprietà e lo spostamento di un muro di sostegno eretto dal Comune a confine con il loro fondo in concomitanza con la formazione della strada (inc. OA.2006.777). Nella sua risposta del 15 gennaio 2007 il Comune di __________ ha dichiarato di rimettersi al giudizio del Pretore. Con replica del 14 febbraio 2007 gli attori hanno confermato le loro richieste, mentre con duplica del 13 marzo 2007 il Comune di __________ ha proposto di respingere l'azione.
F. Quello stesso 23 novembre 2006 RA 1, AP 2 ed E__________ AA 1 hanno adito il Pretore anche con un'azione (“ricorso”) diretta contro la decisione emessa dal perito unico sul loro reclamo inerente alle particelle n. 1140 e 1141, contestando il dispositivo sulle spese e chiedendo di non riconoscere tali oneri siccome eccessivi, non senza postulare inoltre un “congruo indennizzo per il tempo perso dovuto al perito” (inc. OA.2006.778). Nella sua risposta del 15 gennaio 2007 il Comune di __________ ha dichiarato di rimettersi al giudizio del Pretore. Con replica del 14 febbraio 2007 gli attori hanno ribadito che “l'agire del Municipio di __________ è stato quello di favorire i mappali 1140/1141 (sindaco e loro famigliari) concedendo parte della strada comunale ml. 1.50 andando poi a riprendersi tale metraggio sulla particella n. 1126”. In una duplica del 13 marzo 2007 il Comune di __________ ha proposto anche in questo caso di respingere l'azione.
G. Il 9 aprile 2007 AP 1, AP 2 ed E__________ AA 1 hanno presentato al Pretore un'istanza di prova a futura memoria intesa a esperire un sopralluogo e a sentire taluni testimoni. Il Pretore ha risposto che la richiesta di prove sarebbe stata discussa all'udienza preliminare. Cinque giorni dopo, il 14 aprile 2007, gli attori hanno postu-lato la sospensione dei due procedimenti, “essendo il signor
__________ E__________ impossibilitato al momento a partecipare alle sedute pretoriali causa malattia”. Il Pretore ha così disposto la sospen-sione dei processi con ordinanza intimata alle parti il 18 aprile 2007. Le cause sono state riattivate su richiesta degli istanti il 1° luglio 2008 e all'udienza preliminare del 21 agosto 2008 il
Pretore ha disposto la congiunzione delle cause per l'istruttoria. In tale occasione AP 1, AP 2 ed E__________ AA 1 hanno presentato un memoriale di “osservazioni complementari alle loro allegazioni principali” e un'istanza di provvedimenti cautelari. Le parti si sono confermate inoltre nelle rispettive allegazioni e domande. In coda all'udienza si è tenuto il contraddittorio sulla richiesta di prove a futura memoria, richiesta alla quale il Comune di __________ ha dichiarato di non opporsi.
H. Mediante istanza del 26 agosto 2008 gli attori hanno ricusato il Pretore Marco Peverelli. La ricusazione è stata respinta con sentenza del 7 aprile 2009 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello (inc. 12.2008.182) e con sentenza 5D_77/2009 del-l'8 gennaio 2010 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato da AP 1, AP 2 ed E__________ AA 1 contro la sentenza di appello. Il legale degli istanti ha introdotto personalmente il 29 marzo 2010 un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la sentenza del Tribunale federale (inc. 19398/10), ricorso che parrebbe essere tuttora pendente. Su richiesta degli istanti, il Pretore ha nuovamente sospeso le cause il 4 giugno 2010 in attesa della decisione di Strasburgo. E__________ __________ è deceduto il 12 luglio 2011. Gli sono subentrati nei processi la moglie AP 2 e il figlio AP 1, suoi unici eredi.
I. Il 1° gennaio 2020 il Pretore M__________ è succeduto al Pretore Mar__________, passato al beneficio della pensione. Con due ordinanze del 22 aprile 2020 il nuovo Pretore, considerato “che il procedimento in oggetto è rimasto in sospeso per un tempo abnorme, a dipendenza (anche) di una domanda di ricusazione ormai superata” perché diretta contro il suo predecessore, ha assegnato a AP 1 e AP 2 un termine di 30 giorni per indicare se conservano un interesse alla lite e, in caso affermativo, per precisare esattamente le loro richieste di giudizio, rendendoli attenti che il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato lo stralcio delle due cause dal ruolo. Ricevute le due ordinanze, il 28 aprile 2020 AP 1 e AP 2 hanno postulato la ricusazione anche del nuovo Pretore. L'istanza è stata trasmessa per competenza al Pretore viciniore, che il 30 aprile 2020 ha assegnato a RE 2 e RE 1 un termine per deposi-tare l'importo di fr. 250.– in garanzia delle spese processuali pre-sunte. AP 1 e AP 2 hanno contestato la richiesta davanti alla terza Camera civile del Tribunale d'appello, la quale con sentenza del 3 agosto 2020 ha respinto il reclamo in quanto ammissibile (inc. 13.2020.56). Un “ricorso in materia civile e costituzionale” presentato il 15 settembre 2020 dagli interessati contro la sentenza di appello è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_760/2020 del 29 ottobre 2020. Nel frattempo, decorso infruttuoso il termine per depositare l'anticipo, con sentenza del 21 ottobre 2020 il Pretore viciniore ha dichiarato l'istanza di ricusazione inammissibile (inc. SO.2020.1788).
L. Mediante ordinanza del 29 gennaio 2021 il Pretore ha ripreso così a trattare le due cause, citando le parti a un'udienza “per incombenti” del 9 marzo 2021 destinata a “chiarire l'oggetto dei procedimenti e le domande di giudizio”, come pure a “garantire il contraddittorio sui prossimi passi istruttori”. Nel frattempo egli ha richiamato dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari gli atti della nuova misurazione catastale nel Comune di __________. AP 1 e AP 2 hanno avvertito il Pretore il 14 febbraio 2021 che non sarebbero comparsi all'udienza, “la causa del 2006” essendo “già completa di tutto” e i due procedimenti non potendo continuare “sino a quando non viene fatta chiarezza sulla causa presentata a Strasburgo”. Preso atto di ciò, il Pretore ha annullato l'udienza e ha fissato alle parti un termine per comunicare quali prove intendessero mantenere, avvertendole che il silenzio sarebbe stato interpretato come rinuncia. Le parti non hanno reagito, sicché con ordinanza del 1° giugno 2021 il Pretore ha ordinato l'acquisizione agli atti dei documenti richiamati dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, come pure dall'Ufficio del registro fondiario e dal geometra revisore, ha chiuso l'istruttoria e ha indetto il dibattimento finale per il 17 giugno 2021, autorizzando le parti a produrre fino a cinque giorni prima dell'udienza un memoriale conclusivo.
M. Il Comune di AO 1 ha dichiarato il 2 giugno 2021 di rinunciare al dibattimento finale e l'11 giugno 2021 ha prodotto un memoriale conclusivo, proponendo di respingere entrambe le petizioni. AP 1 e AP 2 hanno comunicato il 10 giugno 2021 che non avrebbero presenziato al dibattimento finale, rimproverando al Pretore – tra l'altro – di non avere terminato l'istruttoria per non avere sentito i loro testimoni e non avere esperito un'ispezione né una perizia. Inoltre essi hanno instato nuovamente per la ricusazione del Pretore. Il 21 giugno 2021 infine essi hanno denunciato il Pretore per abuso di autorità (art. 312 CP) e oltraggio a istituzioni internazionali (art. 297 CP). La denuncia è stata archi-viata il 2 luglio 2021 dal Procuratore pubblico mediante decreto di non luogo a procedere (inc. NLP 11975/2021).
N. Statuendo l'8 luglio 2021 con giudizio unico, il Pretore ha respinto l'istanza di ricusazione senza riscuotere spese né assegnare ripetibili. Contestualmente egli ha respinto anche entrambi i
“ricorsi”. Quello inerente al reclamo introdotto dai comproprietari AP 1 relativo alla loro particella n. 1126 con l'argomento che – in sintesi – “in sede di misurazione catastale possono verificarsi delle differenze di superficie rispetto alla misurazione antecedente”. Il fatto che gli istanti si ritrovino con un fondo di 499 m² mentre lo stesso fondo aveva, prima della nuova misurazione, una superficie di 527 m² equivale a una differenza del 5% e rientra “nel margine di errore di questa operazione”. Per l'emanazione del giudizio il Pretore non ha riscosso “ulteriori spese” rispetto a quanto gli istanti avevano anticipato. AP 1 e AP 2 sono stati tenuti tuttavia a rifondere al Comune di AO 1 fr. 1000.– a titolo di ripetibili.
Quanto al “ricorso” dei litisconsorti AP 1 correlato al reclamo introdotto dal Comune di __________, il Pretore l'ha respinto per non essere stato in grado di chiarire la legittimazione a ricorrere degli attori, ritenuta “tutt'altro che liquida”. Nemmeno per l'emanazione di tale giudizio il Pretore ha prelevato “ulteriori spese” rispetto a quanto gli istanti avevano anticipato, ma AP 1 e AP 2 sono stati tenuti una volta ancora a rifondere al Comune di AO 1 fr. 1000.– per ripetibili.
O. Contro la decisione appena citata AP 2 e AP 1 sono insorti a questa Camera con un “ricorso” del 27 agosto 2021 nel quale, senza formulare richieste esplicite, ripercorrono con polemica enfasi l'intera vicenda, inveiscono contro i geometri che si sono occupati del caso, accusano gli amministratori locali di collusioni mafiose, così come tacciano il perito unico e i Pretori di parzialità, invocando una volta ancora la ricusazione fatta valere davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e descrivendo sé stessi come vittime di un intoccabile sistema di sopraffazione. In sintesi essi lamentano di essere stati depauperati di 28 m² di terreno mediante una manipolazione della nuova mappa catastale, ciò che ha avvicinato il confine della “Strada di Monte” alla loro proprietà lungo un fronte di 30 m circa, sottraendo loro una fascia, appunto, di 28 m² del fondo andati a beneficio delle particelle n. 1140 e 1141 lungo l'altro lato della strada per la formazione di posteggi privati. Al “ricorso” gli interessati hanno fatto seguire il 21 settembre, il 19 ottobre, il 25 ottobre, il 27 ottobre 2021, così come il 7 ottobre, il 12 ottobre, il 26 ottobre e il 30 ottobre 2022 altri memoriali dello stesso tono recriminatorio.
P. Invitato a esprimersi sul “ricorso” del 27 agosto 2021, con osservazioni del 21 aprile 2023 compendiate in una breve lettera il Comune di AO 1 ha proposto di respingere il “ricorso”. In un memoriale spontaneo del 2 maggio 2023 AP 2 e RA 1 reite-rano le accuse a tutti quanti si sono occupati a loro detrimento, in un modo o nell'altro, della controversia.
Q. Nell'intento di delucidare i fatti oltre ogni ragionevole dubbio, il presidente della Camera ha richiamato dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari un estratto della vecchia mappa planimetrica, formalmente certificato conforme al lucido originale, riguardante la particella n. 1126 (527 m²). Inoltre ha richiamato dal geometra ufficiale un estratto della nuova mappa digitale riguardante la medesima particella (499 m²). La Camera ha fatto poi sovrapporre graficamente le due mappe, in modo da rilevare eventuali divergenze, tenendo fermo il punto di confine __________ indicato su entrambe. I tre documenti sono stati acquisiti agli atti e il 19 maggio 2023 il presidente della Camera ha conferito alle parti la facoltà di esprimersi entro 10 giorni su tali risultanze, avvertendole che memoriali tardivi non sarebbero stati presi in considerazione. Il Comune di AO 1 ha comunicato il 23 maggio 2023 di non avere osservazioni da formulare. AP 1 e AP 2 sono tornati il 30 maggio 2023 a recriminare sull'intera vicenda, definendo per finire le due planimetrie richiamate dalla Camera come “manipolate ad arte”, “per ingannare i sottoscritti”. Il 5 luglio 2023 essi hanno inviato ancora un'ulteriore lettera in cui chiedono di eseguire un sopralluogo per “visionare la realtà dei fatti” e constatare che “siamo in presenza della mafia”. Tardivo, il documento non è stato notificato al Comune di AO 1.
Considerando
in diritto: 1. I lavori di misurazione catastale ancora in corso quando è entra-ta in vigore l'odierna legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 (LMU: RL 216.300), il 10 gennaio 2006, continuano a essere disciplinati dalla vecchia legge sulle misurazioni catastali del 12 febbraio 1933 (art. 92 cpv. 1 LMU; ultima versione di tale legge in: aggiornamenti della RL, serie I/98 n. 4.1.4.0). I lavori di misurazione catastale, destinati all'introduzione del registro fondiario definitivo, presupponevano una demarcazione dei confini. Nei Comuni in cui la proprietà fondiaria era molto frazionata – come nel Comune di __________ – gli art. 44 e 48 della vecchia legge generale sul registro fondiario, del 2 febbraio 1933 (vLRF), in vigore fino al 7 aprile 1998 (ultima versione in: aggiornamenti della RL, serie II/95 n. 4.1.3.1) stabilivano così che si procedesse anzitutto al raggruppamento dei terreni, da cui scaturiva il nuovo riparto dei fondi. Se le mappe esistenti non erano aggiornate, si poteva procedere eccezionalmente alla nuova
misurazione catastale, ma senza dar corso alla demarcazione dei confini (art. 45 della vecchia legge sulle misurazioni catastali).
Terminate le operazioni dei geometri, le risultanze della misurazione catastale erano pubblicate per un mese dal Comune. Entro quel termine i proprietari potevano presentare reclamo al Municipio (art. 82 cpv. 1 e 2 della vecchia legge generale sul registro fondiario, art. 82 cpv. 1 e 2 della vecchia legge sulle misurazioni catastali). Seguiva un tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione fondiaria comunale. Se la conciliazione risultava infruttuosa, i reclami erano trasmessi a uno o più periti designati dal Consiglio di Stato (art. 84 cpv. 1 della vecchia legge generale sul registro fondiario, art. 84 cpv. 1 e 2 della vecchia legge sulle misurazioni catastali). Contro le decisioni peritali era data azione “da proporsi alla Pretura competente” entro 30 giorni dalla loro intimazione (art. 84 cpv. 5 della vecchia legge generale sul registro fondiario, art. 84 cpv. 5 della vecchia legge sulle misurazioni catastali).
Riguardo al valore litigioso, davanti al Pretore gli interessati pretendevano dal Comune, oltre alla “correzione della mappa ufficiale” (il loro fondo risultando, dopo la nuova misurazione, di 499 m² rispetto ai 527 m² accertati in esito al raggruppamento), il versamento di fr. 60 000.– a titolo di risarcimento danni, una modifica della pendenza della strada comunale, la rimozione di due caditoie stradali poste sulla loro proprietà e lo spostamento di un muro di sostegno eretto dal Comune sul loro fondo in concomitanza con la formazione della “Strada di Monte”. Il valore litigioso minimo è dunque dato. Trattandosi di prestazioni connesse, inoltre, poco importa che nell'appello AP 2 e RA 1 sembrino censurare unicamente la sottrazione di 28 m² di terreno dalla loro particella n. 1126 RFD.
Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, l'avviso postale di ritirare il plico raccomandato contenente la sentenza del Pretore è stato lasciato dal portalettere al recapito indicato dai mittenti il 9 luglio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98., agli atti). Il periodo di giacenza dell'invio non ritirato presso l'ufficio postale è così scaduto infruttuoso il 17 luglio 2021, ma il ter-mine d'impugnazione è cominciato a decorrere solo il 16 agosto 2021 grazie al periodo di sospensione previsto dall'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe giunto a compimento, dopo 30 giorni, martedì 14 settembre 2021. Inoltrato il 13 settembre 2021 (tracciamento dell'invio n. 98., agli atti), anche sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Diversa è la situazione per quanto riguarda il dispositivo della sentenza impugnata con cui il Pretore, dopo una prima ricusazione nei suoi confronti dichiarata inammissibile dal Pretore viciniore (sopra, lett. I), ha respinto una seconda istanza di ricusazione formulata dagli attori (sopra, lett. M; sulla possibilità per un giudice di respingere egli medesimo un'istanza di ricusazione abusiva o manifestamente infondata v. DTF 129 III 445 consid. 4.2.2, 122 II 471 consid. 3a; v. inoltre sentenze del Tribunale federale 1C_96/2014 del 5 maggio 2014 consid. 2.4 e 1P.9/2003 del 16 gennaio 2003, 2A.364/1995 del 14 febbraio 1997 consid. 3d, in: ZBl 99/1998 pag. 289). Le decisioni in materia di ricusa sono impugnabili infatti con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), la procedura di ricusazione essendo sommaria (DTF 145 III 468 consid. 3.3; RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c con riferimenti). È corretta l'indicazione che il Pretore ha dato, del resto, in calce alla sentenza impugnata. Nella fattispecie il termine per presentare reclamo è cominciato a decorrere, dopo quanto si è spiegato, sabato 17 luglio 2021, l'indomani del settimo giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza del plico non ritirato presso l'ufficio postale (sopra, consid. 2). Non sospeso dalle ferie (art. 145 cpv. 2 lett. b), trattandosi di procedura sommaria, il termine è giunto a compimento martedì 27 luglio 2021. Il “ricorso” degli interessati è del 13 settembre 2021 (sopra, consid. 2). Palesemente tardivo, in materia di ricusazione il rimedio giuridico risulta quindi irricevibile.
Al “ricorso” gli attori accludono documenti di vario genere (lettere, fotografie, fotocopie di planimetrie), che per lo più figurano già agli atti e che sono tutti anteriori all'emanazione della sentenza impugnata. Non spiegano tuttavia perché sarebbe stato loro impossibile esibire quei documenti senza indugio al Pretore, ciò che rende tali produzioni irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, si tratta di documenti che – come si vedrà oltre – non sussidiano ai fini del giudizio. Sulla loro proponibilità non giova quindi attardarsi. Sempre al “ricorso” inoltre gli attori hanno fatto seguire sei memoriali in cui reiterano, non senza prolissità, le loro argomentazioni e le loro querimonie. Simili scritti non sono ammissibili. A un appellante non è lecito integrare, completare o perfezionare le motivazioni del rimedio giuridico oltre il termine di impugnazione. La procedura civile non consente di introdurre atti di causa a piacimento, né di avanzare richieste o di sollevare contestazioni in ogni tempo. I memoriali in questione non possono di conseguenza essere considerati ai fini del giudizio.
Ciò premesso, nella sentenza impugnata il Pretore ha ‒ come detto ‒ respinto anzitutto l'istanza di ricusazione nei suoi confronti. Nel merito egli ha rilevato che i due “ricorsi” presentati contro le decisioni del perito unico sono confusi e che ogni tentativo di fare chiarezza al riguardo è fallito. Per quel che attiene alle particelle n. 1140 e 1141, inoltre, egli ha ritenuto la legittimazione degli attori “tutt'altro che liquida”, entrambi i fondi essendo proprietà di terzi (consid. 3). Quanto alla particella n. 1126 il primo giudice ha notato poi che gli attori non avevano contestato la nuova demarcazione dei terreni e di conseguenza non potevano più contestare i dati iscritti negli abbozzi di terminazione né i segni di confine posati. Per di più, quando hanno acquistato la particella n. 1126 dal Comune di __________ essi sapevano ‒ ha continuato il Pretore ‒ che la particella scaturiva da un raggruppamento dei terreni. Non potevano perciò fare affidamento sulla superficie indicata dal registro fondiario provvisorio. Secondo il Pretore, in ogni modo, una differenza di 28 m² rientra nel margine di errore che una nuova misurazione catastale può comportare, tant'è che uno scarto del 5% non implica nemmeno una responsabilità del venditore giusta l'art. 219 CO. A mente del primo giudice, per finire, nessuna delle risultanze istruttorie raccolte comprova un'irregolarità nella nuova misurazione catastale, di modo ch'egli ha respinto le due azioni e confermato le decisioni del perito unico.
Nel “ricorso” gli attori riprendono la loro doglianza principale, consistente nella minore superficie registrata dalla particella n. 1126 dopo la nuova misurazione ufficiale. “Tutti i partecipanti ci devono dire il motivo di questa deduzione nei nostri confronti” – essi ripetono – “dal momento che la strada era di 4 m nel disegno non manipolato [la mappa correlata al raggruppamento] ed ora è ancora di 4 m e dove sono andati a finire allora i 28 m²? Ma naturalmente all'amico del [geometra] D__________ ossia il [dirim-pettaio] P__________ che ha rubato un pezzo di strada di 1.1 m per 30 m al fine di costruire posteggi abusivi e senza le misure minime consentite dalla legge”. Gli attori non contestano la terminazione dei fondi (“i termini sono sempre gli stessi”), ma – affermano – “vi sono state manipolazioni da parte di certi personaggi di dubbia onestà che ora proprio il Pretore vuole difendere”. I 28 m² di terreno sono “fuoriusciti dalla metratura” ‒ essi ribadi-scono ‒ per le “manomissioni del D__________” che intendeva “favorire l'amico di partito P__________”, sicché ora essi si ritrovano due cadi-toie stradali che sono in realtà entro i confini del loro fondo e con “una strada che pende verso di noi”. Per il resto il lungo (e ridondante) memoriale degli attori si esaurisce in uno sfogo ripetitivo e scomposto di ira e indignazione per i torti subìti con il tacito assenso delle giurisdizioni di ricorso e il complice silenzio delle autorità comunali.
L'oggetto della controversia, su cui gli appellanti si diffondono in modo confuso e prolisso, è in qualche modo comprensibile. AP 1 e AP 2 lamentano, in sintesi, che la particella n. 1126 riportata sulla mappa planimetrica pubblicata dopo il nuovo riparto dei fondi (ovvero dopo il raggruppamento dei terreni), nel 1999, non corrisponde a quella riportata sulla mappa planimetrica pubblicata dopo la nuova misurazione catastale, nel
E la differenza si riconduce – essi sostengono – alla circostanza che nell'ambito della nuova misurazione catastale il geometra ha sottratto indebitamente 28 m² di terreno dal loro fondo (la cui superficie si è ridotta da 527 a 499 m²), togliendoli lungo il fronte stradale per circa 30 m, a profitto delle particelle n. 1140 e 1141, situate dall'altro lato della “Strada di Monte”, e ciò per consentire la formazione di posteggi privati su quei terreni. Controversa è dunque – per quanto è dato di comprendere – la nuova misurazione catastale della particella n. 1126 e la demarcazione del confine tra la stessa particella n. 1126 e la “Strada di Monte”, la quale profitta secondo gli attori della minor superficie della loro particella n. 1126 per fare spazio, dall'altro lato della strada, alle particelle n. 1140 e 1141.
Premesso ciò, per l'esame della fattispecie giova dipartirsi dal nuovo riparto dei fondi che ha fatto seguito al raggruppamento dei terreni, riparto dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato il 29 gennaio 1999, ad avvenuto esaurimento dei ricorsi sottoposti alle Commissioni peritali di prima e di seconda istanza (sopra, lett. A). Le risultanze di tale riparto figurano sulla vecchia mappa catastale del Comune che gli attori stessi accludono in estratto quale doc. B dell'appello e che riconoscono come fidefacente (“mappa del terreno non manipolata dal [geometra] G__________”).
Questa Camera ha richiamato il medesimo estratto in originale dall'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, planimetria che tale Ufficio ha trasmesso senza indugio, certificandola formalmente conforme al lucido dal quale è stata ricavata [allegato 1]. Su tale planimetria la particella n. 1126 risulta effettivamente di 527 m², come fanno valere gli appellanti. Per quanto riguarda dunque la mappa catastale consecutiva al nuovo riparto dei fondi (“piano di accorpamento”), non sussistono contestazioni né per quanto attiene alla superficie della particella n. 1126 né per quanto concerne la demarcazione dei confini.
Il problema verte sulle risultanze della nuova misurazione catastale, pubblicate dal 18 ottobre al 18 novembre 2004 (sopra, lett. C), piano che per quanto si riferisce alla particella n. 1126 ‒ ridottasi nella superficie da 527 a 499 m² ‒ gli appellanti definiscono “manipolato”. Ora, non fa dubbio che per principio i proprietari hanno diritto di vedersi garantire integri, anche dopo la nuova misurazione catastale, i terreni loro assegnati dopo il raggruppamento dei terreni in conformità al riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato. Può darsi che in esito alla nuova misurazione, eseguita con criteri del diritto federale e tecniche aggiornate, la superficie risulti differire da quella indicata nella vecchia mappa. In linea di principio tuttavia i confini non devono più subire modifiche, a meno che il nuovo riparto dei fondi dopo il raggruppamento dei terreni contenga errori o imprecisioni suscettibili di giustificare una diversa demarcazione (questione che compete sindacare, in ultima istanza, al giudice civile). Nella fattispecie in ogni modo – e come si è appena visto – il nuovo riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato non è minimamente in discussione. Non v'è ragione dunque di scostarsene.
Per verificare se la particella n. 1126 secondo il nuovo riparto dei fondi corrisponda alla particella n. 1126 indicata dalla mappa pubblicata con le risultanze della nuova misurazione catastale questa Camera ha richiamato dal geometra ufficiale un estratto della nuova mappa digitalizzata [allegato 2]. Ora, stando alla nuova mappa la particella n. 1126 misura effettivamente 499 m² e non più 527 m². La differenza potrebbe anche ricondursi a tecniche di misurazione più moderne (come accenna il Pretore nella sentenza impugnata). In realtà è sufficiente sovrapporre la rappresentazione grafica della particella secondo la nuova mappa digitalizzata alla rappresentazione grafica della particella secondo la vecchia mappa, rispettando l'identico punto di confine (IdentAN) __________, per constatare che il perimetro della nuova particella corrisponde solo in parte a quello della vecchia. Combacia pressoché perfettamente lungo due lati, mentre diverge nettamente lungo gli altri due, soprattutto lungo il tratto superiore della “Strada di Monte”. Nell'ambito della nuova misurazione catastale, invero, risultano essere stati aggiunti alla particella n. 1126 complessivi 4 m² tolti dalla “Strada di Monte” (particella n. 1125,
proprietà del Comune di AO 1), ma ne sono stati tolti 32 a beneficio della strada stessa, onde l'ammanco di 28 m² lamentato dagli appellanti [allegato 3].
Quali ragioni abbiano indotto l'autorità di misurazione a modificare, in assenza di qualsiasi contestazione, i confini della particella n. 1126 approvati in via definitiva dal Consiglio di Stato con il nuovo riparto dei fondi non è dato di sapere. Dagli atti non si evince nulla al proposito, se non per la minore superficie registrata dal fondo dopo la nuova misurazione catastale. Il Comune di AO 1, odierno beneficiario dell'operazione (dopo l'aggregazione del Comune di __________), non prospetta alcuna spiegazione, nemmeno una giustificazione tecnica, pur avendo avuto la facoltà di esprimersi davanti a questa Camera (alla stessa stregua degli appellanti) sul risultato della sovrapposizione grafica illustrata dianzi (sopra, lett. Q). In condizioni del genere si può solo accertare che i confini originali della particella n. 1126 sono quelli risultanti dal nuovo riparto dei fondi, figuranti sulla vecchia mappa catastale consecutiva al raggruppamento dei terreni, e disporre che la nuova mappa digitalizzata sia rettificata di conseguenza. Le altre conclusioni avanzate dagli attori davanti al primo giudice, estranee all'oggetto della nuova misurazione catastale (versamento di fr. 60 000.– a titolo di risarcimento danni, modifica della pendenza della strada comunale, rimozione di due caditoie stradali, spostamento di un muro di sostegno), non sono invece ricevibili e non possono entrare in linea di conto ai fini del giudizio.
Contrariamente all'opinione degli appellanti, in definitiva, la particella n. 1126 non è stata ridimensionata di 28 m² lungo il tratto inferiore della “Strada di Monte”, tanto meno a profitto delle prospicienti particelle n. 1140 e 1141, bensì lungo il tratto superiore. Il raffronto cartografico non lascia spazio a interpretazioni. Nella misura in cui contestano la linea di confine fra il tratto inferiore della “Strada di Monte” e la loro proprietà, del resto, gli attori non mancano di contraddirsi, poiché essi medesimi riconoscono come corretta la planimetria correlata al nuovo riparto dei fondi approvato in via definitiva dal Consiglio di Stato (doc. B di appello: “mappa del terreno non manipolata dal [geometra] G__________”). E la linea di confine fra il tratto inferiore della “Strada di Monte” e la particella n. 1126 che figura sulla nuova mappa catastale digitalizzata corrisponde alla linea di confine segnata sulla planimetria correlata al nuovo riparto dei fondi. Può darsi che tale confine non coincida con lo stato fisico dei terreni, ma ciò andava fatto valere, se mai, in sede di raggruppamento (art. 75 e 83 vLRF). Anche per tale ragione non avrebbe senso esperire oggi un sopralluogo “per visionare la realtà dei fatti”, come chiedono gli appellanti, la nuova misurazione catastale essendo un'operazione tecnica, indipendente dalla conformazione e dalla morfologia del terreno o dall'opinione di eventuali testimoni.
Si aggiunga, quantunque ciò appaia ormai superato dall'esito del giudizio, che le censure formali formulate dagli attori nell'appello erano manifestamente prive di consistenza. Nella misura in cui si dolevano che il processo civile fosse continuato nonostante il loro ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di ricusazione (sopra, lett. H), infatti, gli appellanti disconoscono che un simile rimedio giuridico non ha effetto sospensivo (si tratta anzi di un procedimento a sé stante), di modo che nulla impediva al Pretore di proseguire nella trattazione della causa. Quanto al dibattimento finale che essi rimproveravano al Pretore di avere omesso, dagli atti risulta che il dibattimento finale è stato indetto con ordinanza del 1° giugno 2021 per il 17 giugno seguente (sopra, lett. L), ma che gli attori hanno comunicato al Pretore il 10 giugno 2021 di rinunciare a comparire, producendo un memoriale conclusivo (sopra, lett. M). Anche al proposito il “ricorso” si rivelava così privo di consistenza.
Le spese processuali della Pretura seguono identica sorte, almeno per quanto riguarda la petizione promossa dagli attori contro la decisione con cui il perito unico ha statuito sul loro reclamo del 17 novembre 2004. Il Comune di AO 1 ha diritto a un'equa indennità per ripetibili ridotte, giacché il Comune di __________ non possedeva un servizio giuridico proprio. Nell'appello gli attori contestano il giudizio sulle spese e le ripetibili, affermando di “non accettare assolutamente le conclusioni del Pretore”, verosimilmente perché reputano la loro petizione pienamente fondata. Si è visto tuttavia che ciò non è il caso, di modo che la loro critica cade nel vuoto.
Per quanto si riferisce alla petizione promossa dagli attori contro la decisione con cui il perito unico ha statuito sul reclamo del 16 novembre 2004 presentato dal Comune di __________, la sentenza del Pretore rimane invariata. Con l'appello gli attori contestavano sì le spese fissate dal perito unico, ma il Pretore ha respinto la censura per non essere stato in grado di chiarire la legittimazione a ricorrere degli attori, ritenuta “tutt'altro che liquida”. Nell'appello gli attori sorvolano sulla questione. Al proposito non v'è ragione di intervenire quindi sulla decisione del Pretore.
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata, nel senso che:
a) È accertato che la superficie della particella n. 1126 RFD di __________, sezione di __________, è di 527 m².
b) È accertato che i confini della particella n. 1126 RFD, sezione di __________, sono quelli segnati nella vecchia mappa catastale del Comune di __________, conformemente al nuovo riparto dei fondi dichiarato definitivo dal Consiglio di Stato il 29 gennaio 1999 e che sono riprodotti nell'allegato 1, dichiarato parte integrante della presente sentenza.
c) L'Ufficio del catasto e dei riordini fondiari è invitato, d'intesa con l'Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano, a procedere alla rettifica della nuova mappa catastale digitalizzata e della superficie della particella nel registro fondiario.
Le spese del perito unico, fissate con decisione del 30 ottobre 2006 dal perito stesso in fr. 855.‒, sono poste per metà a carico del Comune di AO 1 e per l'altra metà a carico degli attori in solido.
Per il resto l'appello è respinto e gli altri dispositivi della sentenza impugnata rimangono invariati.
II. Le spese di appello, di fr. 2000.–, da anticipare dagli attori, sono poste per metà solidalmente a carico degli attori e per l'altra metà a carico del Comune di AO 1. Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
– ; – ; – .
Comunicazione:
– Ufficio del catasto e dei riordini fondiari, Bellinzona;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano;
– Perito unico in materia di nuova misurazione catastale, tramite
il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Bellinzona;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).