Incarto n. 11.2021.117

Lugano, 29 novembre 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giamboni e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2021.3040 (tutela giurisdizionale nei casi manifesti: diritto delle associazioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 2 luglio 2021 dall'

avv. AP 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 6 settembre 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 24 agosto 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Il AO 1 è un'associazione iscritta nel registro di commercio avente per scopo la gestione di un sodalizio sportivo, di un campo di __________ e di tutte le attrezzature e installazioni a ciò connesse, al fine di consentire e promuovere la pratica del __________, come pure di altre attività sociali e sportive. AP 1 ne è membro da decenni e ne è stato presidente dal 18 aprile 2016 al 15 giugno 2020 con diritto di firma collettiva a due. Lo statuto dell'associazione così precisa le attribuzioni del­l'assemblea generale e del comitato:

Art. 28 ‒ Competenze

All'assemblea generale competono:

a) l'approvazione dei conti, del bilancio d'esercizio, del rapporto annuale e lo scarico al comitato;

b) la nomina del comitato;

c) l'elezione del presidente e la nomina dell'ufficio di controllo;

d) la modifica dello statuto;

e) lo scioglimento dell'associazione;

f) la decisione su tutti gli oggetti non espressamente di competenza del comitato.

Art. 30 ‒ Competenze

Il comitato amministra e dirige l'associazione e la rappresenta di fronte ai terzi.

Il comitato:

‒ designa le persone autorizzate a impegnare verso terzi l'associazione;

‒ adotta tutti i provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione, nonché un sano sviluppo dell'associazione;

‒ stipula i contratti per l'acquisto di materiali e di macchine, per l'assunzione del personale, per gli affitti e per le locazioni;

‒ stabilisce le tasse di ammissione e le quote annuali per le varie categorie di soci;

‒ determina, se necessario, il numero massimo dei soci di ogni categoria;

‒ provvede all'ammissione ed al cambiamento di categoria dei soci, prende atto delle dimissioni e decide la radiazione e l'espulsione dei soci;

‒ nomina i membri della commissione sportiva e ne stabilisce le competenze;

‒ nomina il capitano, scegliendolo fra i membri del comitato, e ne stabilisce le competenze;

‒ adotta i regolamenti di sua competenza.

B. Il 19 novembre 2020 il comitato ha promulgato un regolamento riguardante la “__________”, concepita come un nuo­vo settore dell'associazione subordinato a un direttore con il compito di gestire l'uso delle infrastrutture destinate all'insegnamento del __________. Il regolamento prevede che per essere accreditato a tal fine un maestro deve sottoscrivere un contratto di prestazione di servizi alle condizioni poste dal regolamento medesimo. Il 5 mar­zo 2021 il comitato ha poi modificato l'art. 20 del regolamento generale, vietando la presenza di maestri di __________ “esterni alla __________” nelle infrastrutture dell'associazione, salvo la concessione di permessi da parte del direttore limitati a maestri che adoperano le infrastrutture con ospiti non soci. Il comitato ha soppresso inoltre alcune agevolazioni per i soci juniores e ha modificato il sito internet dell'associazione.

C. Il 1° giugno 2021 AP 1, dopo aver espresso il suo dissenso, si è rivolto al comitato in vista dell'assemblea generale 2021, chiedendo di inserire nell'ordine del giorno determinati temi riguardanti la “__________” quale settore dell'associazione, la soppressione delle “palline gratuite” e dei buoni lezione per i soci juniores, la modifica dell'art. 20 del regolamen­to generale e quella del sito internet. Il comitato gli ha risposto il 9 giugno 2021 che non avrebbe dato seguito alla richiesta, non trattandosi “palesemente (…) di tematiche di competenza dell'assemblea dei soci”, ma che avrebbe dato le indicazioni opportune al momento di discutere “le eventuali”.

D. Un'istanza di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa inoltrata da AP 1 il 15 giugno 2021 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per vietare al comitato del AO 1 la convocazione dell'assemblea ordinaria fino a decisione definitiva sulla sua richiesta di inserire nell'ordine del giorno i citati oggetti è stata respinta dal Pretore aggiunto con decreto del 5 agosto 2021 (inc. CA.2021.186). Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto con appello del 17 agosto 2021 a questa Camera per ottenere l'accoglimento della sua istanza e, preliminarmente, l'emanazione di un analogo divieto a titolo di provvedimento “supercautelare”. Quest'ultima richiesta è stata respinta dal presidente della Camera con decre­to del 26 agosto 2021 (inc. 11.2021.112).

E. Nel frattempo, il 2 luglio 2021, AP 1 ha convenuto il AO 1 davanti al medesimo Pretore con un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché fosse ingiunto al comitato di convocare l'assemblea generale ordinaria 2021 con i seguenti temi all'ordine del giorno:

‒ creazione della “__________” quale settore del AO 1;

‒ modifica (ripristino) dell'art. 20 del regolamento generale del­l'associazione;

‒ soppressione palline gratuite e buoni lezione per gli juniores iscritti al AO 1;

‒ modifica del sito web dell'associazione.

L'istante ha chiesto inoltre di ordinare al comitato di annullare un'eventuale convocazione già inviata e di sostituirla con una comprendente gli oggetti litigiosi all'ordine del giorno, di impartire tali ordini con la comminatoria dell'art. 292 CP e di privare un possibile ricorso dell'effetto sospensivo. In via cautelare egli ha postulato, una volta ancora, il divieto al comitato di convocare l'assemblea generale con un ordine del giorno non comprensivo dei temi in questione o l'ingiunzione di annullare un'eventuale convocazione già inviata e di sostituirla con una che li includa.

F. Chiamato dal Pretore a determinarsi, nelle sue osservazioni del 15 luglio 2021 il AO 1 ha proposto di respingere le domande cautelari e di dichiarare inammissibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. AP 1 ha replicato spontaneamente il 23 luglio 2021, ribadendo le proprie doman­de e il 3 agosto 2021 ha presentato una nuova istanza di provvedimenti cautelari per ottenere l'emanazione nei confronti del comitato del divieto – sotto comminatoria dell'art. 292 CPC – di convocare l'assemblea generale ordinaria “fino a decisione cresciuta in giudicato sulla domanda di provvedimenti cautelari pedissequa all'istanza 2 luglio 2021”.

G. Il Pretore ha respinto anche la domanda cita con decreto cautelare del giorno seguente. Il 18 agosto 2021 il AO 1 ha inoltrato una dupli­ca, confermando la sua posizione. Statuendo il 24 agosto 2021, il Pretore ha dichiarato inammissibile l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ha stralciato dal ruolo il procedimento cautelare siccome privo d'oggetto (inc. CA.2021.217) e ha posto le spese processuali di fr. 800.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere al AO 1 fr. 3500.– per ripetibili.

H. Contro la sentenza appena menzionata AP 1 è insor­to a questa Camera con un appello del 6 settembre 2021 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato ordinando al comitato del AO 1 di inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria annunciata per sabato 23 ottobre 2021 gli oggetti litigiosi. In via cautelare egli ha postulato, una volta ancora, l'ingiunzione al comitato di soprassedere dall'invio della convocazione all'assemblea generale ordinaria finché non fosse stato deciso l'appello.

I. L'8 settembre 2021 l'istante ha poi comunicato di ritirare l'appello del 17 agosto 2021 contro il decreto cautelare del 5 agosto 2021, sicché questa Camera ha stralciato tale causa dal ruolo con decreto del 14 settembre 2021 (inc. 11.2021.112). Quello stesso giorno il presidente della Camera ha respinto la domanda cautelare formulata da AP 1 con l'appello del 6 settembre 2021. In seguito con osservazioni del 14 ottobre 2021 il AO 1 ha proposto di respingere l'appello. AP 1 ha presentato una replica spontanea il 22 ottobre 2021 e l'11 febbraio 2022 ha trasmesso nuove osservazioni sulla “capacità di stare in lite di parte convenuta”. Il AO 1 non ha reagito.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto ove il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, la controversia non avendo indole pecuniaria (analogamente, in caso di convocazione all'assemblea generale straordinaria di un'associazio­ne: sentenza del Tribunale federale 5A_142/2019 del 29 aprile 2020 consid. 1).

Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore dell'istante il 25 agosto 2021 (traccia degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 4 settembre 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù del­l'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 6 settembre 2021, ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. L'istante acclude all'appello copia di una newsletter da lui ricevuta il 25 agosto 2021 in cui il AO 1 comunicava che l'assemblea generale del 2021 si sarebbe tenuta il 23 ottobre seguente. Posteriore alla sentenza impugnata e prodotto senza indugio, tale documento è ricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).

  2. Nella sua replica spontanea del 22 ottobre 2021 l'istante fa vale­re che l'appello non va dichiarato senza interesse solo perché l'assemblea generale 2021 dell'associazione si è già tenuta e chiede che i temi litigiosi siano inseriti nell'ordine del giorno della prossima assemblea generale ordinaria. In effetti l'appello conserva per l'istante un interesse pratico e attuale. E conserva tale interesse anche nel caso in cui l'assemblea del 2022 si fosse tenuta prima dell'emanazione della presente sentenza. Conviene quindi procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.

  3. In una lettera dell'11 febbraio 2022 a questa Camera l'appellante revoca in dubbio la capacità di stare in lite del AO 1, ricordando che la direzione di un'associazione (cioè il comitato) non può transigere né acquiescere in un procedimento giudiziario (DTF 122 III 279 consid. 3c/aa). Così ‒ egli sostiene ‒ “al­l'organo direttivo non dovrebbe essere consentito di trascinare l'associazione in una lite giudiziaria senza avere ottenuto una formale autorizzazione a stare in lite da parte da parte dell'assemblea generale”.

Ammesso e non concesso che il comitato di un'associazione debba munirsi di un'autorizzazione a stare in lite anche in una procedura sommaria come quella di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (ciò che non è richiesto, tra l'altro, all'amministratore di una proprietà per piani: art. 712t cpv. 2 CC), v'è da domandarsi anzitutto se la mancanza di una simile autorizzazione possa essere censurata da un appellante per la prima volta in un memoriale introdotto più di tre mesi dopo la sua stessa replica spontanea, senza nemme­no che la controparte abbia duplicato. AP 1 invoca ‒ implicitamen­te ‒ il principio per cui la capacità di stare in giudizio è un presupposto processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC) da esaminare d'ufficio (art. 60 CPC), ma ci si può interrogare se rispetti la buona fede processuale (art. 52 CPC) sollevare per la prima volta davanti all'autorità di ricorso e fuori di ogni termine una questio­ne del genere senza che sia intervenuto alcun fatto nuo­vo. Per di più, in concreto non si tratta di “trascinare l'associazio­ne in una lite giudiziaria”, giacché la causa è stata promos­sa dall'istante, non dal­l'associazio­ne. Sia come sia, alla luce di quanto segue il quesito può, alme­no per ora, rimanere irrisolto.

  1. La fattispecie riserva un altro quesito, di ordi­ne generale. L'istan­te ha avviato ‒ come detto ‒ una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti. Se tale causa fosse assimilabile alla procedura con cui un quinto dei soci di un'associazione può esigere la convocazione di un'assemblea generale (art. 64 cpv. 3 CC), quorum che nel caso del AO 1 si riduce a un decimo (doc. A, art. 25), la causa andrebbe qualificata come un procedimento di volontaria giurisdizione (sentenza del Tribunale federale 5A_142/2019 del 29 aprile 2020 consid. 3.4.1.1). E secon­do dottrina una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti non è data per i procedimenti di volontaria giurisdizione (Güngerich in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 3 ad art. 257; Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 6 ad art. 257; Delabays in: CPC,

Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 257). L'istan­za di AP 1 sarebbe stata così da dichiarare inammissibile già per tale ragione. Sia come sia, anche l'interrogativo appena accennato può ‒ per adesso ‒ rimanere indeciso. Sarà vagliato, a sua volta, nel­l'ipotesi in cui l'appello dovesse rivelarsi provvisto di buon diritto.

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto, in sintesi, che nella fattispecie lo statuto dell'associazione non conferisce a un singolo socio il diritto di ottenere l'inserimento di determinati

oggetti nell'ordine del giorno dell'assemblea generale. Inoltre,

a suo parere, non è certo che gli argomenti prospettati da AP 1 competano chiaramente all'assemblea generale. Non sussistono dunque i presupposti ‒ egli ha concluso ‒ per far capo all'art. 257 cpv. 1 CPC che disciplina le procedure di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

  1. Nell'appello l'istante sostiene che il Pretore non poteva dichiara­re inammissibile la sua istanza, poiché dottrina e giurispruden­za riconoscono a ogni membro di un'associazione il diritto di proporre oggetti all'ordine del giorno dell'assemblea generale, e ciò a prescindere da divergenze circa le effettive competenze del­l'assemblea, analogamente a quanto garantisce l'art. 699 cpv. 3 CO sulla società anonima ad azionisti che rappresentino azioni per un valore nominale di un milione di franchi. Che lo statuto del AO 1 non regoli tale aspetto poco importa. Inoltre, a mente dell'interessato, siccome soggetto alla vigilanza dell'assemblea generale (art. 65 CC) il comitato non può impedire al­l'assemblea di discutere sulle materie che gli competono secondo l'art. 30 dello statuto. Per di più, l'art. 43 dello statuto dispone che eventuali reclami vanno sottoposti sollecitamente all'organo competente, di modo che in concreto gli oggetti prospettati all'ordine del giorno andavano sottoposti all'assemblea generale già in virtù di tale norma. E, adito da un socio, nel dubbio il giudice deve accogliere la richiesta di includere determinati argomenti nell'ordine del giorno. Infine l'appellante passa in rassegna le motivazioni che lo hanno indotto a formulare le proposte litigiose.

  2. Il giudice accorda tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria a norma dell'art. 257 CPC se i fatti sono

incontestati o immediatamen­te comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). I fatti sono “immediatamente comprovabili” se possono essere accertati senza indugio e sen­za troppe spese. Incombe all'istante addurre la prova piena dei fatti su cui poggia la sua pretesa. La mera verosimiglianza non basta (DTF 138 III 621 consid. 5.1.1, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Le prove inoltre vanno recate per principio con documenti (art. 254 cpv. 1 CPC), quantunque altri mezzi istruttori siano ammissibili “se non ritardano considerevolmente il corso della procedura” (art. 254 cpv. 2 lett. a CPC).

Per quel che è della situazione giuridica, essa è “chiara” se la norma in questione si applica al caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in maniera evidente, sulla scorta di una dottrina e di una giurispru­denza invalse (DTF 138 III 126 consid. 2.1.2). L'applicazione della norma, in altri termini, deve condurre a un risultato univoco, cui giungerebbe per principio qualsiasi tribunale, salvo errori flagranti, senza che si imponga un esame approfondito del caso (sentenza del Tribunale federale 4A_330/2017 del­l'8 febbraio 2018 consid. 2.3).

  1. Quanto al convenuto, in una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti egli può sollevare obiezioni ed eccezioni, purché sostanzia­te e concludenti, al punto che non possano essere scartate immediatamente e siano idonee a insinua­re seri dubbi nel giudice (DTF 138 III 623, 141 III 26 consid. 3.2, 144 III 464 consid. 3.1). Ciò vale anche qualora l'applicazione di una norma implichi una decisione di apprezzamento o di equità che tenga conto di tutte le circostanze specifiche (DTF 141 III 25 consid. 3.2, 138 III 126 consid. 2.1.2). In presenza di obiezioni, eccezioni o condizioni invece la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accorda­ta, poiché la situazio­ne di fatto non è liquida. Non occor­re, per altro, che il convenuto alleghi la prova piena delle sue contestazioni (DTF 138 III 624 consid. 6.2). Non occorre nemmeno che le renda verosimili, come si esige da un debitore nell'ambito di una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (DTF 138 III 622 segg.). È sufficiente che le obiezioni o le eccezioni non appaiano destinate al­l'insuccesso. I principi testé esposti sono già stati accennati tempo addietro da questa Camera (RtiD II-2013 pag. 894 n. 43c; da ultimo: I CCA, senten­za inc. 11.2021.44 del 4 giugno 2021 consid. 6).

  2. In concreto la fattispecie è chiara e incontestata. Delicata è la situazione giuridica. La legge non prevede invero se e a quali condizioni i membri di un'associazione possano ottenere l'inserimen­to di determinati oggetti nel­l'ordine del giorno di un'assemblea generale e lo statuto del AO 1 è silente. Il Pretore reputa che, in linea generale, il membro di un'associazione non possa pretendere da un'assemblea generale “la trattazione di una particolare trattanda” (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Disconosce tuttavia che, come questa Camera ha già avuto modo di far notare al Pretore aggiunto nel decreto cautelare del 26 agosto 2021 (sopra, lett. D in fine), secon­do dottrina il membro di un'associazio­ne può esigere, se agisce con adeguato anticipo, che un comitato metta all'ordine del giorno di un'assemblea generale determinate sue proposte, sempre che tali proposte rientrino nelle competenze dell'assemblea (Scherrer/Brägger in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 26 ad art. 64; Jeanneret/Hari in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 24 ad art. 67; Heini/Portmann/Seemann, Grund­riss des Vereinsrechts, Basilea 2009, pag. 113 n. 353; Riemer, Vereins- und Stiftungsrecht (art. 60-89bis ZGB), Berna 2012, n. 25 ad art. 64 CC).

Il problema è che in tema di associazioni l'orientamento predetto non risulta essere stato avallato finora ‒ per quanto è dato a divedere nel quadro di un giudizio sommario ‒ né da sentenze del Tribunale federale né da decisio­ni di tribunali cantonali superiori. Non può dirsi dunque che nel caso in esame la situazione giuridica sia “chiara”, oltre che secondo dottrina, anche in base a una giurispru­denza consolidata. Ciò osta, di per sé, all'applicazio­ne dell'art. 257 CPC in materia di tutela giurisdizionale nei casi manifesti.

  1. Si aggiunga che, pur volendo fare astrazione da quanto precede e riconoscere all'istante il diritto di far inserire nell'ordine del giorno della prossima assemblea generale gli oggetti da lui proposti, nella fattispecie la situazione giuridica non potrebbe in alcun modo definirsi “chiara” al punto da giustificare l'applicazione del­l'art. 257 CPC. Non perché AP 1 abbia formulato le sue proposte troppo tardi (ciò che neppure il AO 1 pretende), ma perché non è manifesto che la competenza per discutere la gestione della AO 1 da parte del comitato e di modificarne eventualmente le risoluzioni rientri nelle competenze dell'assemblea generale. Anzi, la __________ non è menzionata dall'art. 28 dello statuto del AO 1 né figura all'art. 30 tra le attribuzioni del comitato.

Certo, secondo l'art. 28 lett. f all'assemblea generale del AO 1 spetta “la decisione su tutti gli oggetti non espressamente di competenza del comitato”, alla stessa stregua di quanto prevede ­l'art. 65 cpv. 1 CC, il quale dispone una competen­za residua dell'assemblea generale nel decidere sulla gestio­ne degli affari sociali non attribuiti ad altri orga­ni. Tuttavia al comitato competono nella fattispecie “tutti i provvedimenti atti ad assicurare una corretta gestione, nonché un sano sviluppo del­l'associazio­ne” (art. 30 cpv. 2), tant'è che il 19 ottobre 2020 ha emanato esso medesimo un “regolamento __________”. Non è manifesto dunque a un sommario esame, per quanto riguarda la __________, quali siano le competenze del comitato e quali le competenze dell'assemblea generale.

È vero che un'assemblea generale esercita la sorveglianza sulla gestione di tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'associazione, “impregiudicate le ragioni che loro competessero per contratto” (art. 65 cpv. 2 CC). Può anche darsi che tale potere di vigilanza conferisca all'assemblea generale il diritto di pronunciarsi su ogni decisione non espressamente riservata al comitato. Non è però evidente o manifesto che ciò valga per legge. In concreto non si è così in presenza di una situazione giuridica “chiara”, ovvero di un caso in cui una norma si applichi al caso specifico e vi dispieghi i suoi effetti in maniera evidente. L'interpretazione volta ad accertare la portata dell'art. 28 lett. f dello statuto del AO 1 sarebbe lecita solo da parte di un giudice munito di pieno potere cognitivo nell'ambito di un processo ordinario.

  1. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello dell'istan­te vede la sua sorte segnata. Ciò rende superfluo continuare

l'esame delle questioni lasciate aperte ai consid. 4 e 5 che precedono.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre al AO 1, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il presente giudizio esso può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore nel senso dell'art. 74 LTF (sopra consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà al AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.

  2. Notificazione:

‒ avv. ; ‒ avv. .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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