Incarto n. 11.2021.114

Lugano, 24 aprile 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa SO.2021.1508 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 25 marzo 2021 dalla

AO 1 (patrocinata dagli avvocati dott. e PA 2 )

contro

AP 1 , alla quale è subentrato in pendenza di appello

(patrocinato dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 27 agosto 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 agosto 2021;

Ritenuto

in fatto: A. Nel maggio del 2020 la __________ S.r.l. di __________, di cui AP 1 è socia e amministratrice unica, ha commissionato alla ditta AO 1 di __________ (Sondrio) la fornitura e la posa di rivestimenti, pavimenti e arredi per una villa in costruzione sulla particella n. 1187 RFD di __________, sezione di __________, a quel tempo appartenente alla stessa AP 1. Il contratto di appalto prevedeva una mercede di complessivi € 495 803.60 (più IVA), dalla quale andava dedotta una “cessione del credito come da scrittura privata del 14 febbraio 2020” di € 311 234.00.

B. In corso d'opera, il 26 novembre 2020, AP 1 e la M__________ SA di __________ hanno commissionato alla AO 1 lavori aggiuntivi per una mercede di € 126 439.65 (IVA inclu­sa). In quegli stessi giorni la AO 1 ha sospeso i lavori. Il 4 dicembre successivo la __________ S.r.l. ha affidato alla AO 1 lo smontaggio, il trasloco e il rimontaggio di taluni arredamenti dalla casa di __________ a un'abitazione in via __________ a __________ per complessivi € 12 924.– (IVA inclusa).

C. Per le prestazioni svolte fino al 27 novembre 2020 in favore della __________ la AO 1 ha fatturato complessivi € 501 624.06, incluso lo “storno” di € 311 234.00, con un saldo in proprio favore di € 190 390.06. Nei confronti della M__________ SA il saldo in favore della AO 1 è risultato di € 54 432.96 (€ 104 396.80 ./. acconti per € 50 000.00), di cui € 38 078.37 per “opere fisse”.

D. Il 25 marzo 2021 la AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 252 751.– con interessi al 5% dal 25 marzo 2021 (pari a € 228 468.42, cioè € 190 390.06 + € 38 078.37) sulla citata particella n. 1187 RFD di __________, sezione __________. Con decreto cautelare del giorno successivo, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta. L'addebito delle spese processuali di fr. 900.– è stato rinviato alla decisione che sarebbe stata presa dopo il contraddittorio. Invitata a esprimersi per scritto, in un memoriale del 10 maggio 2021 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. In una replica spontanea del 28 maggio 2021 e in una duplica spontanea del 25 giugno 2021 le parti hanno mantenuto le loro posizioni, offrendo prove. Il Pretore non ha tenuto udienze e ha deciso di giudicare in base agli atti.

E. Statuendo con decisione del 16 agosto 2021, il Pretore ha accol­to l'istanza, nel senso che ha confermato l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio e ha impartito all'istante un termine di 60 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso l'iscrizione provvisoria sarebbe stata cancellata. Le spese processuali di fr. 4000.– (comprese quelle del decreto cautelare emesso inaudita parte) sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere al-l'istante fr. 6000.– per ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 agosto 2021 in cui chiede di riformare la decisione impugnata riducendo l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale a € 178 468.42 con interessi al 5% dal 25 marzo 2021. Nelle sue osservazioni del 23 settembre 2021 la AO 1 conclude per la reiezione dell'appello. Il 15 ottobre 2021 la AO 1 ha promosso l'azione volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, attualmente sospesa (inc. OR.2021.176).

G. In pendenza di appello, il 21 dicembre 2021, AP 1 ha venduto la particella n. 1187 a M__________ __________ __________, il quale ha dichiarato il 23 maggio 2022 di subentrare all'alienante nel processo. Tale dichiarazione è stata comunicata all'istante, che non ha reagito.

Considerando

in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Le relative decisioni dei Pretori sono appellabili perciò entro dieci giorni dalla notifica (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove si consideri l'ammontare dell'ipoteca controverso in prima sede (fr. 252 751.–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 17 agosto 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 27 agosto 2021, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. In pendenza di appello, come detto, la convenuta ha venduto la particella n. 1187 RFD di __________, sezione di , a M __________ __________. Ora, trattandosi di un'obbligazione reale (propter rem), l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani o imprenditori – sia essa provvisoria o definitiva – va chiesta al proprietario attuale del fondo oggetto delle forniture o dei lavori (RtiD II-2014 pag. 775 consid. 4b con riferimenti; v. anche Steinauer, Les droits réels, vol. III, 5ª edizione, pag. 347 n. 4498 seg.). Qualora il proprietario del fondo cambi pendente causa, “l'acquirente può subentrare nel processo al posto dell'alienante” (art. 83 cpv. 1 CPC). Se non subentra, la richiesta di iscrizione va respinta (I CCA, sentenza inc. 11.2017.70 del 18 giugno 2019, consid. 3; v. anche Thurnherr in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 24a ad art. 839/840; Schumacher/Rey, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4ª edizione, pag. 522 n. 1641). Nella fattispecie il compratore ha dichiarato di subentrare nella causa alla venditrice, senza che questa vi si sia opposta, di modo che la sostituzione di parte si è perfezionata. Posto ciò, l'acquirente che subentra nella lite a un alienante riprende la causa nello stato in cui si trova, poiché il processo continua verso di lui in luogo e vece del suo predecessore. Non può quin­di rimettere in discussione le fasi anteriori della procedura né può modificare l'oggetto del litigio, non avendo egli maggiori diritti del suo dante causa. Le azioni e le omissioni di quest'ultimo, in altre parole, gli vanno ascritte come se fossero proprie (RtiD II-2016 pag. 636 n. 21c).

  2. Il caso in esame denota risvolti di carattere internazionale, le parti avendo pattuito nel contratto di appalto la competenza per territorio del foro di Milano. Dandosi fondi in Svizzera, competen­ti per le procedure di iscrizioni di ipoteche legali di artigiani e imprenditori su immobili situati in Svizzera sono esclusivamente, tuttavia, i tribunali del luogo di situazione (art. 97 LDIP e 22 n. 1 della Convenzione di Lugano; DTF 129 III 747 consid. 3.5; Schumacher/Rey, op. cit., pag. 17 n. 55; Steinauer, op. cit., pag. 347 n. 4498 con rinvio alla nota 83). Poco importa di conseguenza che le condizioni “economiche e di fornitura” allegate ai tre contratti d'appalto sottoscritti dalla AO 1 con la __________ S.r.l e la M__________ SA di __________ contemplino una clausola secon­do cui “per ogni e qualsiasi controversia, nessu­na esclusa, relativa alla stipula, interpretazione ed esecuzione del contratto, viene convenuta dalle parti la competenza del Foro di Milano” (doc. C, E ed F; sulla questione: Schumacher/ Rey, op. cit., pag. 18 n. 59; Piotet, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs: les principes in: JdT 2010 II 19; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_323/2013 del 29 novembre 2013 consid. 4.3.2). L'esclusivo foro del luogo di situazione del­l'immobile in Svizzera comporta altresì l'esclusiva applicazione del diritto svizzero (art. 99 cpv. 1 LDIP; Schumacher/Rey, op. cit., pag. 17 n. 56 e pag. 18 n. 57; Müller-Chen in: Zürcher Kommentar zum IPRG, vol. I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 99).

  3. Nella sentenza impugnata il Pretore, riassunti i principi che disciplinano l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori, ha accertato la tempestività dell'istanza e ha indi-viduato quali prestazioni svolte dall'istante beneficiano dell'ipote­ca legale. Quanto al credito da garantire, egli ha constatato che le prestazioni eseguite per la __________ S.r.l., di complessivi

€ 501 624.06 (IVA inclusa), si suddividono in € 202 241.64 per “trasporto, fornitura e posa arredo” e in € 299 382.41 per “ope­re fisse”, con deduzione dello “storno per credito della committente” di € 202 241.64 a copertura integrale dei primi costi e di € 108 992.36 dai secondi, onde un credito di € 190 390.05. Riguardo alle opere svolte per la M__________ SA, di € 104 396.80 (IVA inclusa), egli ha rilevato che la AO 1 ha suddiviso le sue prestazioni in € 38 078.37 per “opere fisse” e in € 66 318.43 per “trasporto, fornitura e posa arredo”, computando su quest'ultimo importo un acconto di € 50 000.00.

A parere del primo giudice, tale modo di procedere è conforme sia al diritto svizzero (art. 86 CO), che a quello italiano (art. 1193 del Codice civile italiano), giacché in mancanza di una dichiarazione del debitore al momento del pagamento o di altre pattuizioni spetta al creditore stabilire le modalità di computo dei pagamenti parziali ricevuti. Egli ha così rimproverato alla committente di non avere “evocato né dimostrato” l'esistenza di una dichiarazione o altre pattuizioni contrattuali circa l'imputazione degli acconti versati, ragione per cui la ditta istante “ha operato conformemente al diritto”. Considerando infine che la convenuta non aveva reso verosimile il pagamento di acconti superiori a quanto conteggiato dall'istante né aveva sollevato “precise e puntuali contestazioni in merito alle prestazioni e agli importi fatturati e

ripresi in tale documento”, il Pretore ha ordinato l'iscrizione di

un'ipoteca legale provvisoria per € 228 468.42 (€ 190 390.05 +

€ 38 078.37) con interessi del 5% dal 25 marzo 2021.

  1. Litigioso in appello è unicamente il computo dell'acconto di € 50 000.00 effettuato l'11 novembre 2020, che per la convenuta dev'essere dedotto dalla pretesa al beneficio dell'ipoteca legale. Al proposito essa fa valere che il giustificativo dell'ordine di bonifico bancario relativo al pagamento di tale importo reca la causale “acconto forniture cucina ed armadiature a muro come da contratto n. 2”. Ciò significa chiaramente, a suo parere, che la somma andava imputata sulle prestazioni per le “opere fisse” e non quelle per “trasporto, fornitura e posa arredo”. L'appellante soggiunge che tale indicazione corrisponde alla dichiarazione formulata al momento del pagamento in merito al debito che essa intendeva soddisfare, come prevedono gli art. 86 CO e 1193 del Codice civile italiano. A torto il Pretore ha conteggiato quindi l'acconto ‒ essa afferma ‒ sulle prestazioni che non beneficiano dell'ipoteca legale. In conclusione, essa chiede di confer-mare l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale limitatamente a € 178 468.42 (€ 228 468.42 ./. € 50 000.00).

  2. In concreto è fuori discussione che, per quanto riguarda il credito da garantire con riferimento al contratto stipulato dalla AO 1 con la M__________ SA (doc. E), l'istante ha fornito prestazioni che danno diritto a un'ipoteca legale giusta l'art. 837 cpv. 1 n. 3 CC e prestazioni che non danno diritto a tale privilegio. Non è contestato inoltre, quanto meno a un giudizio sommario, che la fornitura e posa di cucine e di armadi a muro specificatamente eseguiti per essere integrati in un determinato immobile diano diritto a un'ipoteca legale (Steinauer, op. cit., pag. 338 n. 4476; Thurnherr, op. cit., n. 6 ad art. 839/840 CC; Schumacher/Rey, op. cit., pag. 81 n. 233 segg. e pag. 86 n. 247 segg.; v. anche RtiD II-2018 pag. 737 consid. 5 con rinvii). Né è litigioso, quanto meno in appello, il costo di € 38 078.37 per le prime (“opere fisse”) e di € 66 318.43 per le seconde (“trasporto, fornitura e posa arredo”: doc. G). È incontestato altresì che il 10 novembre 2020 la H__________ __________ S.r.l. ha versato alla AO 1, per conto della M__________ SA, € 50 000.00 e che sulla specifica del pagamento risulta, alla voce “descrizione del pagamento”, “acconto per conto M__________ fornitura cucina ed armadiatura a muro come da contratto N. 2” (doc. 11).

a) Per quel che è del diritto applicabile alle controversie relative al contratto di base, in virtù del diritto internazionale privato sia italiano sia svizzero queste sono soggette alla legge italiana (per l'Italia: art. 4 cpv. 1 lett a e b del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008, applicabile anche in presenza di una parte domiciliata in Svizzera; Bonomi in: Commentaire romand, Loi sur le droit international privé/Convention de

Lugano, Basilea 2011, n. 13 ad art. 112-149 LDIP; per la Svizzera: art. 117 LDIP; sentenza del Tribunale federale 4A_75/2008 dell'8 maggio 2008 consid. 2.1). Premesso ciò, ci si può domandare se nei confronti della ditta appaltatrice la committente abbia più debiti o ne abbia uno solo. L'art. 1193 del Codice civile italiano presuppone infatti una pluralità di rapporti obbligatori fra le stesse persone e ha lo scopo di eliminare l'incertezza circa la sorte degli stessi, evitando che a ciascun atto di pagamento non segua l'effetto solutorio di una ben determinata obbligazione. La questione dell'imputazione non si applica pertanto quando sussista un debito unico (Pescatore/Ruperto, Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 6 ad art. 1193). Sia come sia, e come si è visto, al momento del pagamento la M__________ SA, debitrice, ha espressamente dichiarato che l'acconto di € 50 000.00 andava imputato sulla fornitura della cucina e delle armadiature “a muro” (doc. 11).

b) Contrariamente all'opinione del Pretore, nelle sue osservazio­ni del 10 maggio 2021 la convenuta, oltre a riferirsi espressamente al bonifico bancario del doc. 11, ha precisato che il versamento di € 50 000.00 “va imputato a opere fisse, come lo sono cucina e armadiatura a muro” (pag. 6 n. 17c). In replica l'istante, richiamato l'art. 1193 del Codice civile italiano, ha sostenuto di avere imputato l'acconto sulle “opere fisse” meno garantite e che il contratto concluso con la

M__________ SA non contemplava “alcuna prestazione legata alla fornitura di cucina e armadiature”, le quali erano previste nel contratto con la __________ S.r.l. (pag. 7). Con la duplica la convenuta ha contestato tali argomenti, rilevando che spettava anzitutto a lei dichiarare quale debito intendesse soddisfare e che il contratto sottoscritto dalla M__________ SA prevedeva anch'esso prestazioni riferite alla cucina (posizioni 1, 2, 4 e 5 per € 6500.00) e alle armadiature (posizioni 10 e 11 per € 10 626.00: pag. 6 n. 22). Circa la modalità di computo del pagamento, non si può dire pertanto che la debitrice non abbia fatto fronte al suo onere di allegazione e di contestazione. Ne segue che, a un sommario esame, non sussistono ragioni per ignorare la dichiarazione d'imputazione dell'acconto formulata dalla committente.

c) Che al momento del pagamento dell'acconto non vi fosse necessità di distinguere tra le opere al beneficio dell'ipoteca legale e le altre non è di rilievo, la destinazione dell'acconto

essendo stata espressamente specificata. Chiarito a quale prestazione la debitrice intendesse imputare l'anticipo, il credito­re non poteva così disconoscere tale manifestazione di volontà e imputare in un secondo tempo il versamento a sua discrezione. E poco importa che per la convenuta le opere rientranti nella definizione di “cucina” e “armadiature a muro” siano unicamente le posizioni n. 1, 2, 4, 5 (doc. E, pag. 2) e 10, 11 e 12 (doc. E, pag. 3 e 4) per complessivi € 19 745.00, mentre per la ditta appaltatrice le “opere fisse” assommerebbero in totale a € 38 078.37 (doc. G).

d) Quanto all'obiezione dell'attrice, secondo cui imputando l'accon­to alle prestazioni al beneficio dell'ipoteca legale si “annichilerebbe la portata della garanzia dell'art. 837 CC”, essa è priva di consistenza. Se per l'art. 837 cpv. 3 CC gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente all'ipoteca legale, nel caso in esame non consta ‒ né è preteso ‒ che

l'attrice abbia rilasciato al proprietario o al committente una dichiarazione di rinuncia incondizionata e senza riserve (Schumacher/Rey, op. cit., pag. 320 n. 1022). La norma in questione non trova pertanto applicazione.

e) Alla luce di quanto precede l'appellante chiede a ragione che si tenga conto dell'acconto versato sulle prestazioni al beneficio dell'ipoteca legale. Tuttavia, come si è spiegato, queste ammontano in totale a € 38 078.37, ragione per cui solo tale importo può essere dedotto dall'ammontare del pegno. Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si giustifica inve­ce di dedurre la rimanenza dell'acconto dal debito dell'altra committente __________ S.r.l. per le prestazioni al beneficio del privilegio, i debitori essendo persone giuridiche diverse senza che vi sia alcun riscontro in merito alla sostituzione nel debito, tanto meno accettata dalla creditrice. Ne discende che l'appello va accolto fino a concorrenza di € 190 390.06.

  1. Da ultimo occorre ancora verificare se l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale ordinata dal Pretore in euro sia compatibile con le esigenze del diritto federale. Ora, l'art. 84 cpv. 1 CO dispone che i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Dandosi un debito contratto in valuta estera, il creditore è tenuto perciò a formulare la sua pretesa nel processo in quella valuta e il giudice può condannare il convenuto a pagare il debito solo in tale moneta (DTF 134 III 151 consid. 2.2 e 2.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 4A_455/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 3.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2010.46 del 28 marzo 2013 consid. 9b; v. anche RtiD I-2011 pag. 679 consid. 5 e I-2010 I pag. 771 consid. 5.3.1).

In materia di pegni immobiliari, per contro, l'art. 794 cpv. 1 CC prescrive che nella loro costituzione dev'essere determinato in ogni caso l'importo del credito in moneta svizzera. Il credito per cui è costituito il pegno immobiliare deve così essere iscritto nel registro fondiario con una determinata somma di denaro in franchi svizzeri (Marchand in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 1 ad art. 794; Schmid-Tschirren in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 6 ad art. 794). E ciò indipendentemente dal fatto che il contratto soggiaccia al diritto svizzero o a un altro diritto (Schumacher/Rey, op. cit., pag. 159 n. 509; Foëx, Les gages immobiliers dans la durée, in: Foëx/Hottelier [curatori], Imprescriptibilité, contrôle et responsabilité, Ginevra 2018, pag. 35). Un pegno immobiliare, e segnatamente un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori, può così garantire una pretesa espressa in un'altra moneta solo a condizione che nel registro fondiario sia poi iscritto in franchi svizzeri l'ammontare massimo della garanzia (Schmid-Tschirren, loc. cit.).

In concreto nella sua istanza del 25 marzo 2021 la AO 1 ha postulato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 252 751.– con interessi al 5% dal 25 marzo 2021 (pari a € 228 468.42; doc. I). Il Pretore ha ordinato tuttavia, prima e dopo il contraddittorio, l'ipoteca legale solo in valuta estera, violando finanche l'art. 58 CPC (cfr. BR/DC 2021 pag. 351 n. 656). Ne deriva che in accoglimento dell'appello l'ipoteca legale va iscritta in definitiva per fr. 210 625.–.

  1. Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccomben­za (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene causa vinta per circa tre quarti, sicché l'opponente va chiamata a sopportare tre quarti degli oneri processuali in questa sede, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (metà del­l'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'attuale giudizio si riflette altresì sul dispositivo inerente agli oneri processuali e alle ripetibili di primo grado. Rispetto alla richiesta di giudizio, l'istante risulta vittoriosa per circa cinque sesti. Le va addebitato pertanto un sesto degli oneri processuali, con diritto di ricevere dalla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (quattro sesti dell'indennità piena).

  2. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1), fermo restan­do che contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, alla cui stregua va assimilata l'attuale sentenza (consid. 2 in principio), può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi n. 2 e 4 della sentenza impugnata sono così riformati:

Al passaggio in giudicato della presente decisione l'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a ridurre a fr. 210 625.– con interessi al 5% dal 25 marzo 2021 l'ammontare dell'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori decretata in via cautelare il 26 marzo 2021 da questo Pretore senza contraddittorio in favore della AO 1 sulla particella n. 1187 RFD di __________, sezione di , ora appartenente a M __________ __________.

Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 4000.– (già comprensiva di quella del decreto supercautelare del 26 marzo 2021), da anticipare dall'istante, sono poste per un sesto a carico dell'istante stessa e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili ridotte.

II. Le spese di appello di fr. 1500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un quarto a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

III. Notificazione a:

– avv. ; – avvocati dott. e .

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3;

– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano (dopo il passaggio in giudicato).

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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