Incarti n. 11.2021.110 11.2021.111

Lugano 4 aprile 2023/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni

vicecancelliera:

Gaggini

sedente per statuire nella causa DM.2018.49 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 22 agosto 2018 da

AP 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 ora in (patrocinato dall'avv. PA 2 ),

giudicando sull'appello del 12 agosto 2021 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'11 giugno 2021 (inc. 11.2021.110) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2021.111);

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1971) e AP 1 (1976) si sono sposati a __________ il 19 giugno 2009. Dal matrimonio è nata N__________ il 25 ottobre 2011. Il marito, che durante la vita in comune lavorava come tecnico di montaggio per la __________ AG, dal giugno 2020 è alle dipendenze come elettricista della __________ SA, __________. La moglie, titolare di uno studio di fisioterapia a __________, è stata assunta il 1° ottobre 2022 al 70% dal __________ come fisioterapista. I coniugi vivono separati dal settembre del 2015, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con la figlia in un altro appartamento nel medesimo Comune.

B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AP 1 il 18 novembre 2015 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, a un'udienza del 20 gennaio 2016 i coniugi si sono accordati sulla vita separata, sull'affidamento della figlia alla madre e sul diritto di visita paterno. AO 1 si è impegnato, da parte sua, a versare dal 1° settembre 2015 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per la figlia (assegni familiari non compresi), riconoscendo di avere un debito di fr. 8000.– per contributi alimentari arretrati dal settembre al dicembre del 2015. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante e ha stralciato la causa dal ruolo (inc. SO.2015.872). Adito da AP 1, il Pretore ha poi decretato due trattenute di stipendio a carico del marito per complessivi fr. 1500.– mensili (inc. SO.2018.105 e SO.2018.488).

C. Il 22 agosto 2018 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo – previa concessio­ne del gratuito patrocinio – l'affidamento di N__________ (riservato il diritto di visita paterno) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, un contributo di mantenimento indeterminato per la figlia fino al termine di una formazione adeguata, così come il riparto a metà delle spese straordinarie per la figlia. Essa ha rivendicato inoltre il versamento di un importo indeterminato in liquidazione del regime dei beni, ha proposto di dividere a metà le prestazioni d'uscita accumulate dai coniugi durante il matrimonio a titolo di previdenza professionale e ha rinunciato a contributi alimentari per sé, “sempre che venga riconosciuto un congruo contributo di accudimento per N__________”. All'udienza di conciliazione tenutasi quello stesso giorno le parti non sono pervenuti ad alcuna intesa sugli effetti del divorzio, di modo che il Pretore aggiunto ha assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare il memoriale di risposta.

D. Nel proprio allegato del 23 ottobre 2018 il convenuto ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento della figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, così come alla suddivisione degli averi previdenziali. Egli ha postulato tuttavia una diversa modalità di esercizio del diritto di visita, ha offerto un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per N__________ e ha sollecitato la soppressione del contributo per la moglie. Con replica del 22 novembre 2018 l'attrice ha ribadito le proprie doman­de, avversando quelle del marito. In una duplica del 17 gennaio 2019 il convenuto ha mantenuto le sue richieste, postulando un'estensione del diritto di visita, il versamento di fr. 4000.– quale “riconoscimento per divisione mobilio”, oltre a fr. 4332.– quale “divisione di un conto bancario” e della sua quota di “caparra appartamento coniugale”. Alle prime arringhe del 27 febbraio 2019 le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista e hanno notificato prove. Il 25 novembre 2019 il Pretore aggiunto ha istituito una curatela educativa in favore di N__________.

E. Nel frattempo, adito il 28 giugno 2018 da AO 1, con decreto cautelare del 3 aprile 2019 il Pretore aggiunto ha ridotto dal 1° maggio 2019 il contributo alimentare per la moglie a fr. 130.– mensili e ha aumentato quello per la figlia a fr. 1365.– mensili (assegni familiari non compresi), adattando le trattenute di stipendio a carico del marito (inc. SO.2018.519).

F. L'istruttoria è stata chiusa l'11 marzo 2020 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 22 giugno 2020 l'attrice ha sostanzialmente ribadito le proprie domande, chiedendo di fissare il contributo alimentare per la figlia in fr. 1365.– mensili (assegni familiari non compresi), oltre a un contributo di accudimento di fr. 130.– mensili, e rivendicando dal marito fr. 16 402.25 in liquidazione del regime dei beni. In un allegato dello stesso giorno il convenuto ha ribadito il suo punto di vista, salvo ridurre l'offerta di contributo alimentare per la figlia a fr. 500.– mensili e pretendere il pagamento dalla moglie di fr. 11 597.– in liquidazione del regime dei beni.

G. Statuendo con sentenza dell'11 giugno 2021, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato la moglie a versare al marito fr. 7535.85 in liquidazione del regime dei beni e ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni). Egli ha poi affidato la figlia alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha confermato la curatela educativa in favore di N__________. Inoltre AO 1 è stato tenuto a versare un contributo alimentare per la figlia (assegni familiari non compresi) di fr. 871.– mensili fino al 24 ottobre 2021, di fr. 951.– mensili dal 25 ottobre 2021 al 24 ottobre 2027, di fr. 971.– mensili dal 25 ottobre 2027 al 24 ottobre 2029 e di fr. 1171.– mensili da allora in poi, fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica di lei. Non sono state riscosse spese processuali né sono state assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio. Quello stesso giorno il Pretore ha emanato un decre­to cautelare in cui ha modificato il contributo cautelare per la figlia, fissandolo negli stessi importi stabiliti per il merito e ha revocato la trattenuta di stipendio a carico del marito (inc. CA.2020.4).

H. Contro la sentenza di divorzio AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 agosto 2021 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, la riforma del giudizio impugnato nel senso di obbligare il marito a versarle fr. 464.15 in liquidazione del regime dei beni, di aumentare il contributo di mantenimento per la figlia a fr. 1205.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine della formazione e di pronunciare una trattenuta di stipendio a carico del marito per tale importo. Nelle sue osservazioni del 9 febbraio 2023 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. Su invito della Camera, le parti hanno aggiornati i dati riguardo alla loro situazione economica. Sulla documentazione da loro esibita esse hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. a e 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione rico­nosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità della liquidazione del regime dei beni e del contributo alimentare per la figlia in discussione davanti al Pretore. Quanto la tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta alla legale dell'attrice il 15 giugno 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere il giorno successivo, il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2021 in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto lunedì 16 agosto 2021. Introdotto il 12 agosto 2021, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. All'appello AP 1 acclude il giustificativo inerente al premio della cassa malati suo e della figlia per il maggio del 2021 (doc. BBBB), una dichiarazione 23 luglio 2021 della __________ Sagl (doc. CCCC), una fattura 6 dicembre 2019 della __________ relativa ai premi della cassa malati (doc. DDDD, foglio 1), un “avviso di premi” della __________ per il periodo da aprile a giugno del 2021 riguardante l'assicurazione complementare secondo la LCA della figlia (doc. DDDD, foglio 2), un messaggio di posta elettronica da lei trasmesso il 27 luglio 2021 alla pediatra __________ G__________ (doc. EEEE), un messaggio di posta elettronica da lei trasmesso il 9 agosto 2021 alla curatrice educativa della figlia (doc. FFFF) e copia di una decisione di trattenuta dallo stipendio a carico di AO 1 emessa dal Pretore il 13 gennaio 2020 (inc. SO.2018.519: doc. GGGG). La documentazione appena descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo questioni riguardanti una minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Su tutti i nuovi documenti assunti agli atti, le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi. Conviene quindi procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.

  2. Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per la figlia e la trattenuta di stipendio a carico del convenuto. Il resto, compre­so il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ciò premesso, in caso di divorzio le controversie legate alla liquidazione di un regime dei beni vanno esami­nate prima delle questioni legate ai contributi alimentari (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in: RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.109 del 22 febbraio 2023 consid. 2). Non v'è motivo in concreto per procedere altrimenti.

I. Sulla liquidazione del regime dei beni

  1. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato – da un lato – un credito della moglie verso il marito di fr. 1814.20 per la metà delle spese straordinarie in favore della figlia da lei assunta nel 2019, e – dall'altro – ha riconosciuto al marito una partecipazione all'aumento registrato dalla moglie di fr. 9350.08 (fr. 4000.– per metà del valore mobilio dell'abitazione coniugale, fr. 1018.08 per metà della garanzia prestata per la locazione dell'alloggio coniugale, fr. 4332.– per metà dei risparmi accantonati dalla moglie durante il matrimonio). AP 1 è stata obbligata così a versare a AO 1 fr. 7535.85 complessivi. Il primo giudice ha poi respinto, in virtù del principio ne bis in idem, la pretesa dell'attrice formulata “nei considerandi della petizione” intesa a condannare il convenuto a versarle fr. 8000.– per contributi alimentari arretrati dall'ottobre al dicembre del 2015, poiché tale somma “è già oggetto di una transazione giudiziale parificabile a una decisione passata in giudicato”. Egli ha nondimeno invitato l'attrice a promuovere un'esecuzione nei confronti del marito per ottenerne il pagamento.

a) Pur dichiarando di non condividere “le argomentazioni e sussunzioni del Pretore”, per finire l'appellante non contesta la partecipazio­ne del convenuto di fr. 7535.85 da lei dovuta in liquidazione dei rapporti patrimoniali. Essa chiede tuttavia di compensare tale importo con il suo credito verso il marito per contributi alimentari arretrati di fr. 8000.– da lui riconosciuto nella procedura a tutela dell'unione coniugale. A suo avviso AO 1 deve versarle pertanto fr. 464.15 (fr. 8000.– ./. fr. 7535.85).

b) Nel­l'ambito di una sentenza di divorzio vanno regolate tutte le pretese pecuniarie correlate allo scioglimento del matrimonio (unità di giudizio in materia di divorzio). Salvo che i coniu­gi dispongano altrimenti, al momento di liquidare la partecipazione agli acquisti vanno regolati così, giusta l'art. 205 cpv. 3 CC, tutti i debiti reciproci, qualunque sia il loro fondamento, che si tratti di pretese alimentari (art. 163 e 164 CC), di contributi straordinari per il mantenimento della famiglia (art. 165 CC), di mercedi per l'amministrazione della sostan­za (art. 195 cpv. 2 CC), di indennizzi per l'attribuzione esclusiva di un bene (art. 205 cpv. 2 CC), di spettanze contrattuali (compravendita, mutuo, contratto di lavoro), per atto illecito (art. 41 segg. CO), per indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) o per gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CC; sentenza del Tribunale federale 5A_850/2016 del 25 settembre 2017 consid. 2.3 con rimandi; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 16a con rinvio; v. anche Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 22 ad art. 205). Determinati i rispettivi debiti e i crediti, se i coniugi non procedono alla loro immediata regolamentazione, i debiti, siano essi dovuti o non ancora esigibili, influiscono sull'entità dell'aumento – e quindi sulla rispettiva partecipazione – e devono essere presi in considerazione nel calcolo delle masse dei coniugi, in particolare nell'attivo del creditore e nel passivo del debitore (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_667/2020 del 28 aprile 2021 consid. 4.3 con rinvii).

c) Nel caso specifico è vero che nei motivi della petizione l'attrice aveva preteso dal convenuto il versamento di fr. 8000.– per contributi alimentari arretrati (pag. 5 n. 7). Tale conclu-sione non poteva interpretarsi tuttavia alla stregua di una richiesta di condanna, ma andava ragionevolmente intesa – come ha rilevato il primo giudice – quale invito al Pretore di conteggiare quel credito nel calcolo della sua partecipazione all'aumento, tant'è che l'allegazione, inserita sotto il capitolo “scioglimento del regime matrimoniale”, precede altre pretese in liquidazione (restituzione della fede nuziale, divisione di polizze del “terzo pilastro”). La decisione del primo giudice di non prendere in considerazione la pretesa avanzata dal­l'attrice perché già oggetto di una precedente decisione e di invitare l'interessata a promuovere una procedura esecutiva non è dunque esente da critiche.

d) Premesso ciò, che AO 1 sia debitore verso la moglie di fr. 8000.– per contributi alimentari arretrati è pacifico. Né egli pretende di avere onorato il debito o di avere l'intenzione di regolarlo immediatamente. E i contributi alimentari non versati costituiscono “debiti reciproci” nel senso dell'art. 205 cpv. 3 CC. Vanno considerati perciò al momento della liquidazione del regime dei beni (analogamente: sentenze del Tribunale federale 5A_803/2010 del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.1, in: FamPra.ch 2011 pag. 428 e 5A_690/2012 del 26 marzo 2013 consid. 4.2, in: FamPra.ch 2013 pag. 749). Il problema è che in concreto la pretesa dell'appellante si riferisce anche al debito accumulato da AO 1 verso la figlia N__________, debito che non rientra nella liquidazione del regime matrimoniale, giacché un genitore affidatario può postulare contributi di mantenimento per il figlio unicamente come sostituto processuale del minorenne (I CCA, sentenza inc. 11.2018.9 del 25 febbraio 2019 consid. 11 con rimandi). Ricordato che in conformità all'accordo del 20 gennaio 2016, omologato dal Pretore, AO 1 si era impegnato a versare dal 1° settembre 2015 un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per la moglie, in mancanza di ulteriori precisazioni l'arretrato fino al 31 dicembre 2015 ammonta di conseguenza a fr. 2000.–.

e) AO 1 eccepisce che, essendo trascorsi cinque anni dalla transazione, tale importo non è più esigibile perché prescritto. L'obiezione è inconsistente. L'art. 134 cpv. 1 n. 3 CO prevede che la prescrizione non comincia a decorrere o, se comincia a decorrere, rimane sospesa per i crediti dei coniu­gi fra loro durante il matrimonio (DTF 141 III 50 consid. 5.2.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_764/2020 del 13 settembre 2021 consid. 4.4 con rimandi; analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 con-sid. 16c). Ne segue che l'importo di fr. 2000.– va dedotto dalla spettanza del marito di fr. 7535.85, onde un saldo in suo favore di fr. 5535.85. Entro tale limite l'appello merita accoglimento. Per il resto, l'arretrato di contributi alimentari in favore della figlia può sempre essere fatto valere nelle vie esecutive.

II. Sul contributo di mantenimento per la figlia

  1. Il Pretore, riepilogati i criteri che disciplinano il metodo di calcolo per i contributi alimentare in favore dei figli, ha applicato nella fattispecie il metodo “a due fasi” prescritto dal Tribunale federale, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita, dopo avere dedotto dalle entrate complessive il fabbisogno di ogni membro della famiglia, nella proporzione di due a uno. Posto ciò, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 4765.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3560.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1400.–, spese per il riscaldamento fr. 300.–, premio della cassa malati fr. 259.55, spese di trasferta fr. 100.–, imposte fr. 300.–). Riguardo alla moglie, il primo giudice ha calcolato un reddito medio (tra il 2019 e il 2021) di fr. 3815.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2950.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 1100.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 244.80, spese private non riconosciute dalle autorità fiscali nella tassazione di una ditta individuale fr. 255.–). Quanto alla figlia, il Pretore ne ha determinato il fabbisogno in denaro in fr. 1235.– mensili fino al 24 ottobre 2021, in fr. 1435.– mensili dal 25 ottobre 2021 fino al 24 ottobre 2027, in fr. 1385.– mensili dal 25 ottobre 2027 fino alla maggiore età e in fr. 1985.– mensili fino al termine di una formazione appropriata (assegni familiari non compresi).

Alla luce di tali accertamenti il Pretore ha suddiviso l'eccedenza del bilancio familiare nella proporzione di due a uno, determinan­do il contributo alimentare per N__________ in fr. 1402.– mensili fino al 24 ottobre 2021, in fr. 1562.– mensili dal 25 ottobre 2021 al 24 ottobre 2027, in fr. 1522.– mensili dal 25 ottobre 2027 al 24 ottobre 2029 e in fr. 2002.– mensili dal 25 ottobre 2029 in poi. Quanto al riparto fra genitori, egli ha stabilito che il contributo alimentare va assunto dal padre in ragione di fr. 871.– mensili fino al 24 ottobre 2021, di fr. 951.– mensili dal 25 ottobre 2021 al 25 ottobre 2027, di fr. 931.– mensili dal 25 ottobre 2027 al 24 ottobre 2029 e di fr. 1171.– mensili dal 25 ottobre 2019 in poi, mentre il resto “sarà assunto in natura dalla madre, la quale, con il proprio reddito, è in grado di coprire il suo fabbisogno allargato e assumersi quello residuo della figlia”. Per tale motivo il Pretore ha escluso anche un contributo di accudimento in favore di N__________.

  1. L'appellante lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, rimproverando al Pretore di avere applicato d'ufficio il nuovo metodo di calcolo per determinare i contributi alimentari senza invitare le parti a esprimersi. A suo dire, il primo giudi­ce ha atteso un anno per emanare la decisione di divorzio sen­za che le parti potessero immaginare “che a dicembre 2020 il Tribunale federale avrebbe cambiato radicalmente la propria giurisprudenza”. Ora, che le sentenze con cui il Tribunale federale ha deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è ora il cosiddetto metodo “a due fasi” è pacifico. Il che rende inapplicabili ormai le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, quantunque la nuova giurisprudenza sia successiva alla chiusura dell'istruttoria e alla presentazione dei memoriali conclusivi (cfr. DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). In circostanze del genere il Pretore avrebbe dovuto nondimeno chiamare le parti a esprimersi sulle conseguenze del cambiamento (sentenza del Tribunale federale 5A_585/2021 del 13 dicembre 2021 consid. 3).

Sta di fatto che l'appellante non trae alcuna conseguenza da tale omissione. Inoltre una disattenzione del diritto di essere sentito può essere sanata se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizio­ne in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o che, pur grave, essa possa essere rimediata dal­l'autorità di ricorso poiché rinviare gli atti all'autorità di primo gra­do risulterebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 146 III 105 consid. 3.5.2, 145 I 174 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.92 del 18 luglio 2022 consid. 4c con rimandi). Nel caso in esame AP 1 ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a questa Camera, munita di piena cognizione in fatto e in diritto, oltre che abilitata, in virtù del principio inquisitorio illimitato, a esaminare nuovi fatti e nuovi mezzi di prova. Né essa subisce un pregiudizio dal tardivo esercizio del diritto di essere sentita. Annullare la sentenza impugnata per rimediare alla violazione formale, ciò che l'appellante nemmeno chiede, riuscirebbe pertanto sproporzionato e dilazionerebbe inutilmente il processo. Tutto pondera­to, sul vizio di forma conviene in definitiva transigere e vagliare le doglianze ricorsuali nell'ambito del presente giudizio.

  1. Nel sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). Il mini­mo esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una terza persona esso è la metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c).

A tale minimo esistenziale del diritto esecutivo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazio­ne continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viag­gi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; analogamen­te: I CCA, sentenza inc. 11.2021.109 del 22 febbraio 2023 consid. 10).

  1. AP 1 muove varie critiche agli accertamenti del Pretore, ma in ultima analisi non contesta i redditi da lui accertati (fr. 4765.– mensili per il marito e fr. 3815.– mensili per lei). Se non che, in esito all'aggiornamento della situazione finanziaria delle parti la situazione risulta ora come segue.

a) AO 1 è tuttora alle dipendenze della __________ SA, dalla quale ha percepito nel 2022 uno stipendio di fr. 4920.– arrotondati (cfr. certificato di salario agli atti). L'interessato fa valere di avere ricevuto, il 17 febbraio 2023 una lettera di licenziamento per la fine di maggio del 2023, sicché dal 1° giugno successivo egli riceverà solo le indennità di disoccupazione. Per adesso, tuttavia, una riduzione delle sue entrate non entra ancora in considerazione. Per assumere rilievo ai fini del giudizio, infatti, un periodo di disoccupazione deve protrarsi almeno quattro mesi (RtiD I-2015 pag. 877; più di recente: ICCA, sentenza inc. 11.2018.107 del 27 dicembre 2019 consid. 6). L'interessato inoltre dovrà fare tutto quanto si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare di compromettere il contributo di mantenimento per N__________. In altri termini, anche se perde senza colpa il lavoro, un debitore alimentare deve dimostrare ogni sforzo per trovare un'attività con cui conseguire un reddito analogo a quello del precedente impiego. In caso contrario gli va imputato un reddito ipotetico (sentenza del Tribunale federale 5A_794/2020 del 3 dicembre 2021 consid. 3.3 e 3.4, in: FamPra.ch 2022 pag. 415 segg.). In concreto nulla induce a presumere che AO 1 non abbia la possibilità di ritrovare un'occupazione come quella attualmente esercitata. Una riduzione delle sue entrate, quindi, non può ancora entrare in linea di conto.

b) Per quel che riguarda AP 1, dalla nuova documentazione agli atti si evince che dal 1° ottobre 2022 essa è stata assunta dal __________ come fisioterapista al 70% con uno stipendio attorno a fr. 4225.– mensili, tredicesima compresa (doc. KKKK di appello). Quanto alla sua attività di fisioterapista indipendente, l'interessata non pretende di avere chiuso il proprio studio di __________, ma fa valere di svolgere solo qualche ora il martedì o il giovedì. Considerato che per un'attività al 70–80% l'utile aziendale si aggirava sui fr. 1435.– mensili, all'interessata va prudenzialmente imputato un guadagno di fr. 250.– mensili. Le entrate di lei assommano così a fr. 4475.– mensili.

  1. Riguardo ai rispettivi fabbisogni minimi, l'appellante si duole che al marito il Pretore abbia riconosciuto quello “allargato” del diritto di famiglia, mentre a lei è stato riconosciuto il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo. Al proposito l'appellante non man­ca di equivocare. Il primo giudice non le ha riconosciuto invero il solo fabbisogno minimo del diritto esecutivo, ma anche alcune voci ammissibili unicamente ove la situazione finanziaria della famiglia lo permetta (assicurazione complementare contro le malattie, onere fiscale), rimproverandole di non avere indicato “con precisione le sue spese mensili”. Chiarito ciò, il fabbisogno mi-nimo “allargato” dell'interessata va ridefinito sulla scorta della nuova documentazione acquisita.

a) Per quel che attiene al costo dell'alloggio, il Pretore ha accertato che nel febbraio del 2021 AP 1 si è trasferita con la figlia in un appartamento più grande, reputando la nuova pigione di fr. 2250.– mensili sproporzionata anche rispetto a quella inserita nel fabbisogno minimo del marito. Egli ha pertanto riconosciuto alla moglie una spesa di fr. 1650.– mensili, corrispondenti alla pigione dell'appartamento precedente. L'appellante contesta ciò, precisando che la scelta di trasferirsi in un appartamento più grande nello stesso palazzo dove essa lavora è stata determinata dalle accresciute necessità di N__________ e dalla presenza di un cane di sostegno di grande taglia. La questione è nondimeno superata, poiché dal 1° gennaio 2023 l'attrice si è nuovamente trasferita con la figlia a __________, dove corrisponde una pigione di complessivi fr. 1750.– mensili (fr. 1600.– e acconto spese di fr. 150.–: doc. HHHH di appello). Da tale costo va dedotta la quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia, ovvero ‒ secondo la prassi di questa Came­ra ‒ il 20% (I CCA, senten­za inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022 consid. 11 con rinvii), onde un canone di fr. 1400.– mensili.

b) In merito al premio della cassa malati, il primo giudice ha ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessata solo quello dell'assicurazione di base, di fr. 244.80 mensili al netto del sussidio, mentre non ha riconosciuto la copertura dell'assicurazione complementare secondo la LCA, poiché l'attrice si era limitata a esporre un fabbisogno minimo di fr. 3000.– mensili “come riconosciutole nell'ambito della procedura di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale, senza tuttavia indicare con precisione le sue spese mensili”. L'appellante obietta che il Pretore non era vincolato alle conclusioni delle parti, ma avrebbe dovuto valutare anche d'ufficio quali voci rientrassero nel fabbisogno di tutti i membri della famiglia, ammettendo dunque anche la spesa per l'assicurazione complementare, come d'altronde ha riconosciuto al marito. Ora, che in materia di filiazione il giudice non sia vincolato alle domande delle parti è manifesto (art. 296 cpv. 3 CPC). Egli deve assumere così tutte le prove atte a stabilire i fatti rilevanti e tenere conto di tutte le circostanze che emergono nel corso del procedimento, anche se le parti non vi fanno espresso riferimento (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1).

In concreto AP 1 aveva richiamato, nella petizio­ne, “gli allegati al certificato per l'assistenza giudiziaria”, tra cui figurava il conteggio del premio dell'assicurazione complementare secondo la LCA (doc. A – GP aggiornato), che in seguito all'aggiornamento il premio dell'assicurazione di base si attesta ora a fr. 494.40 mensili (doc. LLLL di appello). L'interessata fa valere di non avere ancora ricevuto una risposta in merito al sussidio, ma dal simulatore di calcolo elaborato dall'Istituto delle assicurazioni sociali risulta una verosimile riduzione del premio a fr. 465.– mensili (‹https://www4.ti.ch/ dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/riduzio­ne-dei-premi-dellassicurazione-malattia-ripam/›). Quanto al premio dell'assicurazione complementare, esso ammonta a fr. 47.60 mensili (doc. DDDD di appello).

c) Quanto all'onere fiscale, non ammesso dal Pretore con la medesima motivazione evocata poc'anzi per il premio dell'assicurazione complementare secondo la LCA, l'appellante chiede che le sia riconosciuto lo stesso importo di fr. 300.– mensili stimato dal Pretore per il marito. La parità di trattamento non significa però che su entrambi i coniugi gravi il medesimo carico fiscale. Dipartendosi da un reddito imponibile attorno a fr. 50 000.– annui con le relative deduzioni tributarie (spese di trasporto, spese per pasti fuori casa, spese professionali, oneri assicurativi e per figlio a carico), l'onere d'imposta dell'appellante può essere valutato di conseguen­za in fr. 430.– mensili (calcolatore d'imposta in: ‹www4.ti. ch/DFE/DC).

d) Le spese private non riconosciute annualmente dalle autorità tributarie nella tassazione di una ditta individuale, ammesse dal Pretore per fr. 255.– mensili nel fabbisogno minimo del­l'attri­ce, si riferiscono in particolare ai costi dell'auto privata non riconosciuti dal fisco come spesa aziendale. Considerata tuttavia la necessità di disporre di un veicolo per l'affezione sofferta dalla figlia, la posta in esame può essere confermata nel fabbisogno minimo dell'interessata, tanto più che al riguardo il marito nulla ha eccepito.

e) In definitiva il fabbisogno minimo “allargato” di AP 1 va aumentato a fr. 4100.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 1400.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr. 465.–, premio della cassa malati complementare secondo la LCA fr. 47.60, spese d'automobile fr. 255.–, imposte fr. 430.–, senza dimenticare un forfait per telecomunicazioni stimato in fr. 150.– [analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.109 del 22 febbraio 2023 consid. 11g]).

  1. Relativamente al fabbisogno minimo “allargato” di AO 1, calcolato dal Pretore in fr. 3560.– mensili, l'appellante contesta l'ammontare della pigione e le spese d'automobile, ma solo se non le si riconoscesse il fabbisogno minimo del diritto di famiglia. Sta di fatto che, dovendosi aggiornare la situazione finanziaria delle parti, il convenuto risulta essersi trasferito dal gennaio del 2022 a __________, condividendo con i genitori il relativo appartamento, senza pretendere di partecipare al costo dell'alloggio. E nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inserite, per principio, solo esborsi reali, non spese virtuali o potenziali (sentenza del Tribunale federale 5A_1048/2021 dell'11 ottobre 2022 consid. 8.2 con rinvio a DTF 121 III 20; analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.170 del 7 febbraio 2023 consid. 5a). Ne segue che l'interessato non può pretendere di inserire nel proprio fabbisogno minimo “allargato” una spesa astratta. Per il resto, egli nemmeno assume che l'attuale sistemazione sia meramente provvisoria e che intenda costituire in un prossimo futuro un alloggio proprio. Tale incertezza non permette pertanto di formulare con una certa attendibilità una prognosi a breve o a medio termine. Dandosi inoltre una comunione domestica con terze persone, il minimo esistenziale del diritto esecutivo corrisponde alla metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.–, e non fr. 1200.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6).

Altri oneri non erano ‒ e non sono ‒ stati fatti valere dall'interessato, se non il rimborso di debiti accumulati negli ultimi anni (doc. BB), che non entrano tuttavia in linea di conto, tanto meno ove si pensi che la pronuncia dell'autofallimento, intervenuto l'8 gennaio 2021, ha consentito al debitore di sanare la propria situazione mediante estinzione delle esecuzioni in corso (art. 206 LEF) – compresi i pignoramenti di salario – e gli ha conferito la facoltà di opporsi alle nuove esecuzioni volte all'incasso di crediti sorti prima del fallimento finché egli non sia tornato a miglior fortuna (art. 265 seg. LEF). In circostanze siffatte, e tenuto calcolo del nuovo premio della cassa malati, il fabbisogno minimo “allargato” del marito va ricondotto a fr. 1705.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 301.80, spese di trasferta fr. 100.–, imposte fr. 300.–, oltre a un forfait per telecomunicazioni stimato, come per la moglie, in fr. 150.– mensili).

  1. Circa il fabbisogno in denaro della figlia, il minimo esistenziale del diritto esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.– mensili dai 10 anni in su. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della cassa malati (obbligatoria), i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese scolastiche e quelle di custodia da parte di terzi oppure – ove la custodia sia prestata dal genitore affidatario – un contributo di accudimento destinato a garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili spese di trasferta e, se le condizioni della famiglia ciò permettono, una quota delle imposte che gravano sul genitore affidatario e il premio della cassa malati complementare (DTF 147 III 281 consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.108 del 13 giugno 2022 consid. 9b). Come detto, le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo non sono più applicabili, invece, per determinare il fabbisogno in denaro di un figlio (DTF 147 III 277 consid. 6.4). Ne segue che il fabbisogno minimo “allargato” di N__________ va ridefinito sulla scorta della nuova documentazione agli atti come segue.

a) Il minimo esistenziale del diritto esecutivo dopo i 10 anni è di fr. 600.– mensili. Vista l'attuale pigione della madre, la partecipazione al costo dell'alloggio da parte della figlia ascende a fr. 350.– mensili. Il premio della cassa malati obbligatoria, al netto del sussidio, e quello dell'assicurazione complementare secondo la LCA ammontano a complessivi fr. 65.– mensili. La partecipazione alla quota d'imposta a carico della madre può essere stimata in fr. 190.– (sulle modalità di calcolo cfr. DTF 147 III 462 consid. 4.2.3.5; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.221.1 del 17 ottobre 2022 consid. 12b). Le condizioni finanziarie della famiglia giustificano inoltre di riconoscere nel fabbisogno minimo della figlia un forfait di fr. 20.– mensili per spese di telefonia (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.78 del 29 aprile 2022 consid. 19).

b) I costi della salute non coperti dalla cassa malati fanno parte ‒ di regola ‒ del fabbisogno minimo di un assicurato, sempre che siano riconducibili a trattamenti indispensabili e ricorrenti (RtiD II-2017 pag. 779 consid. 6e). Trattandosi di costi riferiti a regolari controlli medici dovuti allo stato di salute della ragazza, si giustifica in concreto riconoscere un esborso di fr. 20.– mensili (doc. MMMM di appello). Le spese per le cure e il sostentamento del cane guida per epilettici (“G__________”) van­no fissate in fr. 140.– mensili (doc. JJJJ di appello).

c) Gli oneri per attività extrascolastiche, come la partecipazio­ne a corsi estivi, sono per principio spese straordinarie nel sen­so dell'art. 286 cpv. 3 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.101 del­l'8 gennaio 2022 consid. 12b con rinvio). Nella fattispecie, tuttavia, tenuto conto del grado d'occupazione della madre, si può ritenere che la partecipazione della figlia a tali attività sia ricorrente. Ciò giustifica di riconoscere nel fabbisogno mini­mo di N__________ un esborso di fr. 50.– mensili, al quale si aggiunge un importo di fr. 75.– mensili per i pasti consumati a scuola.

d) In merito ai costi per cure dentarie, di regola imprevedi­bili e temporanee, esse costituiscono tipiche spese straordinarie nell'accezione dell'art. 286 cpv. 3 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 7a con rinvii). Ove la cura sia già nota o prevista al momento in cui si fissa il contributo alimentare ordinario, il costo può essere incluso in quest'ultimo. In concreto figurano agli atti due note d'onorario e un estratto conto di due studi dentistici del Locarnese (doc. OOOO di appello), ma tutto si ignora della natura della terapia. Inoltre gli interventi paiono essere conclusi senza che sia allegata la necessità di ulteriori cure.

e) Quanto all'ordinaria quota di iscrizione a sodalizi sportivi o a organizzazioni analoghe, essa rientra nell'importo di base del minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, che comprende ‒ appunto ‒ spese per lo svago, il tempo libero e le attività culturali (I CCA, sentenza 11.2021.101 dell'8 settembre 2022 consid. 11c). Altrettanto vale per il costo di attività che fanno parte della normale offerta scolastica, come la settimana verde o quella bianca, o di singole attività sportive o di diporto.

f) In definitiva, il fabbisogno minimo “allargato” di N__________, dedotto l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, va rivalutato in fr. 1310.– mensili arrotondati. Dal 16° compleanno la voce per i pasti a scuola può essere sostituita con quella per l'uso dei mezzi pubblici (forfait di fr. 55.50 mensili, pari a un abbonamento “arcobaleno” di due zone; I CCA sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6c), mentre l'assegno familiare aumenta a fr. 250.–, onde un fabbisogno in denaro di fr. 1240.– mensili arrotondati. Dopo il 24 ottobre 2029 (maggiore età), il minimo esistenziale del diritto esecutivo passa a fr. 1200.– mensili, cui si aggiungono le poste enunciate dianzi, ma non la quota per le imposte, poiché a quel momento la partita fiscale della figlia sarà disgiunta da quella della madre e rimarrà verosimilmente sen­za effetto ai fini di una propria imposizione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.74 del 29 aprile 2022 consid. 19). Il fabbisogno minimo di N__________ si attesta così, previa deduzione dell'assegno familiare di fr. 250.– mensili, a fr. 1650.– mensili.

  1. Alla luce di quanto precede il quadro del bilancio familiare si presenta come segue.

Fino al 24 ottobre 2027

reddito del padre fr. 4920.–

reddito della madre fr. 4475.–

fr. 9395.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 1705.–

fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 4100.–

fabbisogno minimo “allargato” di N__________ fr. 1310.–

fr. 7115.– mensili,

eccedenza da ripartire fr. 2280.–

quota di due quinti (padre e madre) fr. 912.–

quota di un quinto (figlia) fr. 456.– mensili,

mantenimento in denaro di N__________:

fr. 1310.– + fr. 456.– = fr. 1765.– mensili arrotondati.

Dal 25 ottobre 2027 alla maggiore età di N__________

reddito del padre fr. 4920.–

reddito della madre fr. 4475.–

fr. 9395.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 1705.–

fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 4100.–

fabbisogno minimo “allargato” di N__________ fr. 1240.–

fr. 7045.– mensili

eccedenza da ripartire fr. 2350.–

quota di due quinti (padre e madre) fr. 940.–

quota di un quinto (figlia) fr. 470.– mensili,

mantenimento in denaro di N__________

fr. 1240.– + fr. 470.– = fr. 1710.– mensili.

Dal 25 ottobre 2029 fino al termine della formazione scolastica

o professionale di N__________

reddito del padre fr. 4920.–

reddito della madre fr. 4475.–

fr. 9395.– mensili,

fabbisogno minimo “allargato” del padre fr. 1705.–

fabbisogno minimo “allargato” della madre fr. 4100.–

fabbisogno minimo “allargato” di N__________ fr. 1650.–

fr. 7455.– mensili

eccedenza da ripartire fr. 1940.–

quota di due quinti (padre e madre) fr. 776.–

quota di un quinto (figlia) fr. 388.– mensili,

mantenimento in denaro di N__________

fr. 1650.– + fr. 388.– = fr. 2040.– mensili arrotondati.

  1. Rimane da esaminare la ripartizione del mantenimento della figlia tra i genitori. L'appellante chiede che l'intero contributo alimentare sia posto a carico del padre, giacché essa si occupa appieno di N__________, prestando così il suo contributo in natura. AO 1 non si esprime in proposito, limitandosi a approvare la decisione del Pretore.

a) Il mantenimento di un figlio consiste in cura, educazione e prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 1 CC al quale rinvia l'art. 176 cpv. 3 CC). Va dunque assicurato in natura e in denaro; le due forme sono equivalenti. I genitori provvedo­no in comune al debito mantenimento del minorenne, ciascuno nella misura delle proprie forze (art. 276 cpv. 2 prima parte CC). Per determinare il contributo alimentare dovuto da ogni genitore a norma dell'art. 285 cpv. 1 CC in caso di separazione occorre pertanto considerare, oltre alla rispettiva capacità contributiva, l'apporto delle prestazioni in natura fornite dall'uno e dall'altro. Prestazioni in natura non sono soltanto le cure e la vigilanza accresciute di figli in tenera età, ma anche le mansioni domestiche svolte in cuci­na, per il bucato, le spe­se, l'aiuto nello svolgimento di compiti scolastici, l'assisten­za in caso di malattia, i servizi di accompagnamento e il sostegno a tutte le esigenze quotidiane per lo sviluppo del figlio (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con numerosi rinvii; ancora più di recente: Hausheer/Gei­­ser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ª edizio­ne, pag. 442 n. 1363; Fountoulakis in: Basler Kommentar ZGB I, 7ª edizione, n. 22 ad art. 285, entrambi con riferimenti).

b) Se i genitori si suddividono la cura e l'educazione del figlio, essi devono – in linea di principio e sempre che dispongano di sufficiente capacità contributiva – versare entrambi prestazioni pecuniarie, in proporzione inversa a quella assicurata in natura. In caso di custodia paritaria i genitori devono provvedere al mantenimento in denaro del figlio – di regola – in uguale misura, tenuto conto della rispettiva capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_727/2018 del 22 agosto 2019 consid. 4.3.2.1 e 4.3.2.3 con rimandi, in: FamPra.ch 2019 pag. 1215; cfr. anche senten­za del Tribunale federale 5A_147/2019 del 5 marzo 2020 consid. 3.1; in dottrina: Haus­heer/Gei­­ser/Aebi-Müller, op. cit., pag. 442 n. 1364; Foun­tou­lakis, op. cit., n. 24 e 25 ad art. 285 CC, entrambi con riferimenti). Se invece la prestazione in natura è garantita esclusivamente (o quasi esclusivamente) da un solo genitore, l'altro genitore deve – di massima – coprire da sé l'intero fabbisogno in denaro del figlio. La regola non è senza eccezioni. In determinate circostanze il giudice può difatti, secondo il suo apprezzamento, mettere a carico del genitore affidatario anche parte del mantenimento in denaro del figlio, soprattutto qualora il figlio disponga di una capacità contributiva superiore a quella del genitore non affidatario (DTF 147 III 288 consid. 8.1 con citazioni; di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_91/2022 del 28 novembre 2022 consid. 5.2 con numerosi rinvii e sentenza 5A_117/2021 del 9 marzo 2022 consid. 4.2, entrambe con numerosi rinvii; Haus­heer/Gei­­ser/Aebi-Müller, op. cit., pag. 442 n. 1363; Foun­tou­lakis, op. cit., n. 22 ad art. 285, ambedue con riferimenti).

c) Nel caso specifico la cura e l'educazione della figlia sono assicurate dalla sola madre, sicché per principio l'intero fabbisogno in denaro di N__________ va posto a carico del padre, fer­mo restan­do che il genitore non affidatario deve vedersi garantire il proprio fabbisogno minimo “allargato”, non anche la sua quota di eccedenza (v. DTF 147 III 289 consid. 8.3.1). Nella fattispecie la situazione si presenta così come segue:

Fino al 24 ottobre 2027

margine disponibile del padre:

fr. 4920.– (reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno) fr. 3215.– mensili

contributo in denaro a carico del padre: fr. 1765.‒ mensili

margine disponibile residuo del padre:

fr. 4920.– (reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno)

./. fr. 1765.‒ (contributo per la figlia) fr. 1450.– mensili

contributo in denaro a carico della madre fr. ‒.‒

margine disponibile residuo della madre:

fr. 4475.– (reddito) ./. fr. 4100.– (fabbisogno) fr. 375.– mensili.

Dal 25 ottobre 2027 alla maggiore età di N__________

margine disponibile del padre:

fr. 4920.– (reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno) fr. 3215.– mensili

contributo in denaro a carico del padre: fr. 1710.– mensili

margine disponibile residuo del padre:

fr. 4920.– (reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno)

./. fr. 1710.‒ (contributo per la figlia) fr. 1505.– mensili

contributo in denaro a carico della madre: fr. –.–

margine disponibile residuo della madre:

fr. 4475.– (reddito) ./. fr. 4100.– (fabbisogno) fr. 375.– mensili

Dal 25 ottobre 2029 fino al termine della formazione scolastica o professionale di N__________

margine disponibile del padre:

fr. 4920.– (reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno) fr. 3215.– mensili

contributo in denaro a carico del padre: fr. 2040.– mensili

margine disponibile residuo del padre:

fr. 4920.– (reddito) ./. fr. 1705.– (fabbisogno)

./. fr. 2040.– (contributo per la figlia) fr. 1175.– mensili

contributo in denaro a carico della madre: fr. –.–

margine disponibile residuo della madre:

fr. 4475.– (reddito) ./. fr. 4100.– (fabbisogno) fr. 375.– mensili.

In sintesi, in tutti i periodi AO 1 è in grado di far fronte interamente al contributo in denaro per N__________, conservando il proprio fabbisogno minimo “allargato” e un margine disponibile superiore a quella della moglie. Nelle circostanze descritte non occorre quindi domandarsi se il contributo in denaro per la figlia non risulti eccessivo rispetto al contributo in natura, mentre a grandi linee i due contributi dovrebbero avere portata equivalente (sopra, consid. 13a). Ne discende che l'appello va accolto entro questi limiti. Poco importa che la spettanza della figlia risulti più alta rispetto a quella decisa dal Pretore. In virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera non è vincolata invero alle richieste di giudizio, sen­za che ciò si traduca in una reformatio in peius (sentenza del Tribunale federale 5A_841/2018 del 12 febbraio 2020 consid. 3.2 in: RSPC 2020 pag. 367; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.41 del 30 luglio 2019 consid. 12 con rinvii).

III. Sulla trattenuta di stipendio

  1. L'appellante richiama il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata con cui il Pretore ha “respinto ogni maggiore e diversa domanda delle parti” e ricorda che in pendenza di causa il Pretore stesso aveva più volte decretato trattenute di stipendio a carico di AO 1. Per lei era quindi “implicitamente pacifico” ‒ continua l'interessata ‒ “che tale misura rimanesse in vigore e che il giudice procedesse d'ufficio, vista il nuovo datore di lavoro subentrato alla disoccupazione”. Ora, che l'attrice non abbia postulato una trattenuta di stipendio nel merito è indubbio. Resta il fatto che a una diffida ai debitori in favore dei figli fondata sull'art. 291 CC si applica il principio inquisitorio illimitato, di modo che il giudice può decretare tale provvedimento anche senza una richiesta esplicita delle parti (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1008 n. 1541 con rimando alla sentenza del Tribunale federale 5A_223/2014 del 30 aprile 2014 consid. 5; cfr. anche Bastons Buletti in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 10 ad art. 291 con rinvio alla nota 33).

Nel caso in oggetto è vero che durante la procedura di divorzio il Pretore ha dovuto decretare più volte trattenute di stipendio a carico del convenuto (decreti supercautelari del 7 febbraio 2018, 14 febbraio, 24 aprile, 6 maggio, 25 maggio e 26 giugno 2020). Come risulta dal decreto cautelare emanato contestualmente alla sentenza di divorzio, nondimeno, il Pretore ha revocato l'ordine di trattenuta poiché, dopo avere ripreso un'attività lucrativa con conseguente caducità dell'ordine di trattenuta delle relative indennità di disoccupazione, il marito aveva sostanzialmente “provveduto a versare personalmente l'importo dovuto a titolo di contributo alimentare” (consid. 8). Nell'appello AP 1 non pretende che il marito sia ancora renitente e non versi spontaneamente il contributo, tant'è che essa prospetta l'avvio di una nuova procedura “qualora questi non dovesse farvi fronte”. Se ne conclude che nel caso in esame non soccorrono i presupposti per una trattenuta di stipendio. In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

IV. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

  1. Le spese dell'appello seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice esce sconfitta sulla trattenuta di stipendio e largamente sconfitta anche sulla liquidazione del regime dei beni, mentre sul contributo alimentare per la figlia ottiene più di quanto richiesto. Tutto ponderato, nel complesso si giustifica così che sopporti un quinto degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito del presente giudizio non incide per contro sugli oneri di primo grado, già per il fatto che il Pretore ha rinunciato a riscuotere spese e ad assegnare ripetibili.

  2. Per quel che concerne il gratuito patrocinio postulato dall'appellante, l'attribuzione di congrue ripetibili rende ‒ di per sé ‒ l'istanza senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2). Visto il margine disponibile di AO 1, nulla induce a supporre che in concreto l'indennità per ripetibili sia di difficile o di impossibile incasso. Per il resto, con il proprio margine l'interessata è senz'altro in grado di finanziare la quota residua dei costi del processo di secondo grado. Il beneficio richiesto non entra perciò in linea di conto.

V. Sui rimedi giuridici a livello federale

  1. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella dell'azio­ne principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso la sentenza impugnata è così riformata:

In liquidazione del regime dei beni AO 1 è condannato a versare a AP 1 fr. 5535.85 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento per la figlia N__________:

fr. 1765.– mensili fino al 24 ottobre 2027;

fr. 1710.– mensili dal 25 ottobre 2027 al 24 ottobre 2029;

fr. 2040.– mensili in seguito, fino al termine della formazione scolastica o professionale. La somma andrà versata direttamente alla figlia maggioren­ne su un conto da lei indicato.

Per il resto il dispositivo rimane invariato.

Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste per un quinto a carico di AP 1 e per quattro quinti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

III. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è dichiarata senza oggetto.

IV. Notificazione a:

– avv. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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