Incarti n. 11.2020.95 11.2020.96 11.2020.97 11.2020.98
Lugano 25 maggio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa SO.2012.3382 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 agosto 2012 da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
CO 1 (patrocinato dall'avv. ),
giudicando sul reclamo del 23 luglio 2020 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 10 luglio 2020 (inc. 11.2020.97) e sulla domanda di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2020.98),
così come sul reclamo dello stesso giorno in materia di gratuito patrocinio presentato da CO 1 contro il medesimo decreto di stralcio (inc. 11.2020.95) e sulla domanda di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2020.96);
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1963), cittadino italiano, e RE 1 (1975), cittadina romena, si sono sposati a __________ (Varese) il 25 settembre 2010. A quel momento essi avevano già un figlio, P__________, nato il 25 settembre 2009. Nel marzo del 2011 moglie e figlio hanno raggiunto il Ticino, dove CO 1 risiedeva dal 1993. Alla fine di settembre del 2012 i coniugi si sono separati, andando a vivere ognuno per conto proprio, la moglie con il figlio in un appartamento a __________ e il marito in un appartamento a __________.
B. Nel frattempo, il 3 agosto 2012, RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo misure a protezione dell'unione coniugale. CO 1 ha postulato il 29 agosto 2012, da parte sua, il beneficio del gratuito patrocinio. Le conseguenze della vita separata sono state regolate dal Pretore in più decreti cautelari, l'ultimo del 6 ottobre 2015. RE 1 ha sollecitato a sua volta il gratuito patrocinio, comunicando al Pretore il 18 giugno 2013 di avere designato l'avv. __________ A__________ in sostituzione dell'avv. __________ C__________. Il 30 giugno 2014 l'avvocata A__________ ha poi rinunciato al mandato, che è stato assunto il 9 luglio successivo dall'avv. PA 1, il quale ha reiterato la richiesta di gratuito patrocinio. Il Pretore ha invitato RE 1 il 15 luglio 2014 a precisare se manteneva la nuova istanza di gratuito patrocinio e se intendeva continuare a farsi rappresentare dall'avvocato PA 1. L'istante ha confermato, ma con decisione del 5 agosto 2014 il Pretore ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio per il “nuovo legale”. Il 12 giugno 2015 RE 1 ha chiesto al Pretore di riesaminare tale diniego. Con decisione del 16 giugno 2015 il Pretore ha dichiarato la domanda “evasa per il momento come ai considerandi”, nei quali ha riservato una nuova valutazione “nel contesto di [una preannunciata procedura di divorzio] previo aggiornamento di tutti i dati”.
C. Il 21 ottobre 2015 RE 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2015.281). Nel corso della procedura, il 18 dicembre 2015, entrambi i coniugi sono stati parzialmente ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, salvo essere tenuti a partecipare con fr. 50.– alle spese processuali. Statuendo poi con decisione del 30 aprile 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, regolandone gli effetti. Contestualmente egli ha respinto le domande di gratuito patrocinio formulate dai coniugi. Un appello introdotto da RE 1 contro tale sentenza, come pure un appello incidentale presentato da CO 1 sono tuttora pendenti davanti a questa Camera (inc. 11.2020.54). Pendenti sono altresì i reclami di entrambi i coniugi conto il rifiuto del gratuito patrocinio (inc. 11.2020.61 e 11.2020.63).
D. Lo stesso 30 aprile 2020 il Pretore, ricordata l'emanazione della sentenza di divorzio, ha assegnato alle parti un termine di 15 gior-ni per “comunicare l'interesse alla procedura di misure a protezione dell'unione coniugale” con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, si sarebbe partiti “dal presupposto che le parti e in particolare l'istante ha perso interesse alla presente procedura, motivo per cui [la causa] verrà stralciata dai ruoli perché divenuta priva di oggetto, ponendo le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno; compensate le ripetibili”. RE 1 ha comunicato il 18 maggio 2020 “di non avere interesse al mantenimento della procedura a protezione dell'unione coniugale, salvo per la tassazione dell'onorario” del patrocinatore d'ufficio. Il 25 giugno 2020 CO 1 ha chiesto di sospendere la procedura a protezione dell'unione coniugale fino al passaggio in giudicato della sentenza di merito o fino alla richiesta di riattivazione di una parte, opponendosi allo stralcio della causa dal ruolo.
E. Con decreto del 10 luglio 2020 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza (dispositivo n. 1), ha dichiarato senza interesse l'istanza di gratuito patrocinio presentata da RE 1, compreso il gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1” (n. 2) e quello da parte dell'avv. __________ A__________ (dispositivo n. 3). Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio introdotta da CO 1, essa è stata dichiarata senza interesse (dispositivo n. 4), mentre è stata respinta quella di gratuito patrocinatore da parte dell'avv. PA 2 (dispositivo n. 5). Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico di RE 1 (dispositivo n. 6), tenuta a versare a CO 1 fr. 6139.10 per ripetibili (dispositivo n. 7).
F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 luglio 2020 per ottenere che, conferito al ricorso il gratuito patrocinio, il decreto di stralcio impugnato sia annullato e la procedura a protezione dell'unione coniugale sia sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o, quanto meno, gli atti siano rinviati al primo giudice per decidere in tal senso. Subordinatamente essa ha proposto di accogliere le sue richieste di gratuito patrocinio e
di concedere analogo beneficio al marito (inc. 11.2020.97 e 11.2020.98). Contro il diniego del gratuito patrocinio è insorto anche CO 1 con reclamo dello stesso 23 luglio 2020, chiedendo di riconoscere al suo patrocinatore d'ufficio una retribuzione di fr. 6139.– e sollecitando l'assistenza giudiziaria anche in seconda sede (inc. 11.2020.95 e 11.2020.96). I reclami non sono stati notificati per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. RE 1 ha presentato in un unico memoriale reclamo contro il decreto di stralcio, reclamo in materia di spese giudiziarie e reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio. CO 1 ha esperito a sua volta reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio. Sull'ammissibilità del reclamo contro il decreto di stralcio per desistenza si dirà in appresso (consid. 2). Quanto alla contestazione delle spese giudiziarie, la competenza di questa Camera è data, litigiose essendo davanti al Pretore anche la custodia del figlio e le relazioni personali con lui (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Quanto ai ricorsi contro il gratuito patrocinio, la trattazione di simili reclami rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nella fattispecie la decisione sul gratuito patrocinio è correlata, tuttavia, al decreto di stralcio del 10 luglio 2020 impugnato davanti a questa Camera. Per unità della materia ed economia di giudizio giova di conseguenza congiungere i reclami in questione ed emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Riguardo infine alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è stata notificata ai patrocinatori delle parti il 13 luglio 2020. Inoltrati entrambi il 23 luglio 2020, ultimo giorno utile (art. 110 e art. 321 cpv. 2 CPC), i reclami in esame sono di conseguenza ricevibili.
I. Sul reclamo di RE 1
Per quanto attiene al reclamo contro il decreto di stralcio, una transazione, un'acquiescenza o una desistenza contenuta in un verbale firmato dalle parti ha l'effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC). In tal caso il giudice toglie la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). Il decreto di stralcio tuttavia è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione (DTF 139 III 133 consid. 1.2). Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie può formare oggetto di reclamo (art. 110 CPC). La validità della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione che ha comportato lo stralcio della causa dal ruolo può essere contestata unicamente con domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC; DTF 141 III 494 consid. 9.3, 139 III 134 consid. 1.3; v. anche RtiD II-2013 pag. 894 n. 41c consid. 2). Ciò vale anche qualora sia contestata l'esistenza stessa della desistenza, dell'acquiescenza o della transazione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.4 del 1° marzo 2021 consid. 1 con rinvii). Un decreto di stralcio per transazione, acquiescenza o desistenza si distingue perciò da un decreto di stralcio per so-pravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC), che è invece una decisione appellabile (I CCA, sentenza inc. 11.2018.6 del 10 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio).
Nella fattispecie il Pretore ha decretato lo stralcio del procedimento cautelare dal ruolo dopo avere constatato che il 18 maggio 2020 RE 1 aveva riconosciuto di non avere più interesse alla causa, essendo stata emessa nel frattempo la sentenza di divorzio, “eccezion fatta che per la tassazione dell'onorario del proprio patrocinatore” (decreto impugnato, pag. 3 in alto). La reclamante si duole che il primo giudice non ha tenuto conto di quanto è accaduto nella procedura a tutela dell'unione coniugale e nella causa di divorzio. Riepilogata la cronistoria, essa ricorda che i coniugi, interpellati dal Pretore in pendenza di divorzio, erano d'accordo sulla conferma dell'assetto cautelare deciso con il decreto del 18 dicembre 2015. Essa ammette di avere dichiarato di non avere più interesse alla procedura, ma soggiunge di non avere inteso con ciò “ritirare le proprie richieste di giudizio, quanto piuttosto di essere concorde a che la procedura venisse chiusa come domandato”. Ricorda inoltre che con lettera del 23 gennaio 2020 essa aveva spiegato come l'assetto stabilito il 18 dicembre 2015 fosse in vigore da oltre quattro anni, sicché per il bene del figlio doveva essere confermato, mentre una modifica definitiva sarebbe dovuta intervenire nell'ambito dell'appello contro la sentenza di divorzio. A suo parere la decisione di stralcio viola così il diritto di essere sentito, poiché il primo giudice non poteva fondarsi esclusivamente sul suo ultimo scritto senza tenere conto delle sue precedenti osservazioni e del suo comportamento processuale in una vertenza durata oltre otto anni.
Si è detto che con ordinanza del 30 aprile 2020 il Pretore aveva prospettato alle parti lo stralcio della procedura dai ruoli “perché divenuta priva d'oggetto”. Ci si può domandare pertanto se la dichiarazione di RE 1 di non avere “interesse al mantenimento della procedura” potesse intendersi come ritiro dell'istanza a protezione dell'unione coniugale, una desistenza dovendo risultare da una comunicazione con cui una parte dichiara esplicitamente di ritirare la propria azione o istanza (sentenza del
Tribunale federale 5A_216/2018 dell'11 settembre 2018 consid. 5.1.2 con riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.3 del 26 marzo 2021 consid. 4 con rinvio). Resta il fatto che, come si è accennato (consid. 2), una desistenza può essere contestata unicamente con domanda di revisione. Tale orientamento è tuttora condiviso dalla dottrina dominante (men-zionata da Kriech in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. II, 2ª edizione, n. 18 ad art. 241 CPC; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 37a ad art. 241; Gschwend/Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 20 e 21a ad art. 241). E una domanda di revisione va presentata “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 cpv. 1 CPC), cioè in concreto al Pretore, sicché il reclamo di RE 1 si rivela irricevibile già di primo acchito. Spetterà se mai all'interessata, sempre che ne ravvisi le condizioni, adire di nuovo il Pretore con una domanda di revisione e contestare in virtù dell'art. 328 cpv. 1 lett. c CPC gli estremi di una desistenza nella sua lettera del 18 maggio 2020.
a) Premesso che compensate potrebbero essere se mai le ripetibili, mentre le spese processuali possono tutt'al più essere suddivise a metà tra le parti, l'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste per principio a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza, il convenuto. Nella fattispecie il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per desistenza. Riservato l'esito di un'eventuale procedura di revisione (sopra, consid. 4), le spese seguono in circostanze del genere il prescritto dell'art. 106 cpv. 1 CPC. La questione è di sapere se da tale principio il giudice possa scostarsi facendo capo all'art. 107 cpv. 1 CPC e addebitare le spese secondo equità – almeno in parte – al convenuto, come chiede la reclamante.
b) La precisazione secondo cui “in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore” (seconda frase dell'art. 106 cpv. 1 CPC) non figurava nel disegno del Codice di diritto processuale civile svizzero. È stata aggiunta in seguito alla procedura di consultazione, nel vero-simile intento di prevenire che in caso di non entrata nel merito o di desistenza il giudice si scosti dal precetto dell'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC e suddivida le spese giudiziarie secondo equità in base all'art. 107 lett. b (“una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”) o lett. f (“altre circostanze speciali”; Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 106 CPC). Un riparto per equità delle spese giudiziarie in caso di desistenza contraddirebbe perciò gli intendimenti del legislatore, mentre in concreto l'art. 107 lett. e CPC (“stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto”) non è di rilievo, poiché non concerne cause tolte dal ruolo per desistenza (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.38 dell'8 giugno 2020 consid. 5).
c) L'esenzione dalle spese processuali in caso di gratuito patrocinio previsto dall'art. 118 cpv. 1 lett. b CPC non significa che il giudice non debba statuire al riguardo, ma solo che le spese vanno a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC), il beneficiario essendo tenuto alla loro rifusione non appena sarà in grado di farlo (art. 123 cpv. 1 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. 1, n. 11 e 12 ad art. 118 con rinvio; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 8 ad art. 118). Né la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è esentata dal pagamento delle ripetibili all'avversario (art. 118 cpv. 3 CPC). Infondato su questo punto, il reclamo risulta così destituito di fondamento.
a) Nel caso specifico risulta dagli atti che nella procedura a tutela dell'unione coniugale l'unica istanza di gratuito patrocinio formulata da RE 1 ancora pendente al momento in cui il Pretore ha statuito era quella del 10 luglio 2013 presentata dall'avv. __________ A__________. La successiva, del 9 luglio 2014, introdotta dall'avv. PA 1, era già stata respinta il 5 agosto 2014. L'istante aveva bensì chiesto, il 12 giugno 2015, di riesaminare quel diniego. Il Pretore tuttavia aveva ritenuto che costei non avesse invocato alcun documento o elemento nuovo “rispetto a quelli vagliati”, considerando in sostanza che non sussistevano le condizioni per entrare in materia (decisione del 16 giugno 2015). È vero che le decisioni in materia di gratuito patrocinio non acquisiscono forza di giudicato, di modo che nuove domande possono essere riproposte verificandosi ulteriori e rilevanti circostanze (DTF 141 I 244 consid. 3.1). In concreto non si trattava però di una seconda domanda di gratuito patrocinio, ma di una domanda di riesame, alla quale né la legge (art. 117 segg. CPC) né la Costituzione conferiscono il carattere di pretesa giuridica (sentenza del Tribunale federale 4A_375/2020 del 23 settembre 2020 consid. 3.1 in: RSPC 2021 pag. 107). Una domanda di riesame è ammissibile solo se il richiedente si vale di fatti o mezzi di prova importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di valersi nella causa precedente (sentenza del Tribunale federale 4A_269/2020 del 18 agosto 2020 consid. 3.1.5). Ciò che il Pretore, senza essere contraddetto dall'interessata, ha accertato non essere il caso nella fattispecie.
b) Non si disconosce che con decisione del 18 dicembre 2015 entrambi i coniugi erano stati parzialmente ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, tranne dover versare ognuno una partecipazione di fr. 50.– alle spese processuali. E su tale decreto risulta sia l'identificativo dell'incarto a protezione dell'unione coniugale (SO.2012.3382) sia quello della causa di divorzio (DM.2015.281). Se non che, come ha rilevato questa Camera nella decisione del 6 maggio 2016 emessa su appello della moglie contro gli altri dispositivi di quella decisione, vista la pendenza dell'azione di divorzio “il decreto cautelare impugnato si iscrive[va] in quella procedura”. La domanda di gratuito patrocinio era stata formulata in effetti con la petizione di divorzio e riguardava quella causa, non la protezione dell'unione coniugale. Del resto il Pretore stesso, nella decisione del 16 giugno 2015, aveva prospettato una nuova valutazione delle condizioni per concedere il gratuito patrocinio nell'ambito della causa di divorzio (preannunciata dalla moglie), “previo aggiornamento di tutti i dati”.
c) Ciò posto, il diritto all'assistenza giudiziaria è un diritto altamente personale, sicché qualora un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – tale sua qualità durante il processo,
l'eventuale diritto al gratuito patrocinio si estingue (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). Come ha rilevato il Pretore, tale principio vale a maggior ragione ove al momento di perdere la qualità di parte il richiedente non abbia ancora ottenuto il gratuito patrocinio, poiché in simili condizioni viene meno addirittura un interesse alla decisione sul conferimento del beneficio (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.133 dell'11 febbraio 2021 consid. 3 con rinvii). La reclamante non discute simile motivazione né pretende che essa sia contraria al diritto. Ne segue che, non avendo essa ancora ottenuto il beneficio richiesto al momento dello stralcio della causa dal ruolo, la domanda di gratuito patrocinio era diventata caduca. Destituito di consistenza, in ultima analisi il reclamo vede dunque la sua sorte segnata.
II. Sul reclamo di CO 1
Il Pretore ha dichiarato priva d'interesse la richiesta di gratuito patrocinio presentata dal convenuto, per quanto riguardava le spese processuali, dal momento che tali spese erano poste integralmente a carico della moglie. Quanto alle ripetibili in favore del convenuto medesimo, il primo giudice ha ritenuto che esse “non possono o non potranno presumibilmente essere riscosse presso l'istante”, di modo che ha esaminato le condizioni in cui versa CO 1. Ha accertato così che nel 2012 il convenuto, attualmente al beneficio della pubblica assistenza, guadagnava fr. 4300.– mensili e aveva un fabbisogno minimo di fr. 2805.– mensili. Considerato il contributo alimentare a suo carico di fr. 1000.– mensili, il Pretore ha reputato che costui disponesse di un margine di fr. 495.– mensili. Analogamente, alla luce dei dati fiscali, il primo giudice ha calcolato un margine disponibile di circa fr. 300.– mensili nel 2013 e di fr. 400.– mensili nel 2014, non senza riconoscere che nel 2015 la situazione dell'inte-ressato si è fatta precaria. Se non che, a suo parere, prima di allora CO 1 avrebbe dovuto accantonare quella disponibilità per far fronte ai costi di procedura e di patrocinio. Per di più, egli ha aggiunto, nel 2011 il convenuto ha venduto un appartamento in Italia dal quale, dedotto il mutuo ipotecario, ha ricavato € 62 300.00, somma sulla cui destinazione tutto si ignora. Onde, per finire, il diniego del gratuito patrocinio.
Il reclamante contesta in primo luogo di avere avuto a disposizione tra il 2012 e il 2014 i mezzi per rimunerare il proprio patrocinatore. Fa valere che nel fabbisogno minimo di fr. 2805.– mensili calcolato dal Pretore non figura il debito da lui contratto con la __________ e adduce che, come risulta da un verbale del 3 settembre 2012, il suo margine disponibile di fr. 495.– mensili serviva al rimborso di tale mutuo, sicché nulla a lui rimaneva per retribuire il proprio legale. Senza dimenticare, egli continua, che ai fini del gratuito patrocinio gli andava riconosciuto un supplemento del 20% sul fabbisogno minimo. Tenuto conto dell'onere alimentare a suo carico, egli non aveva quindi alcun margine per far fronte ai costi della procedura. Il reclamante nega poi di avere ricavato un utile dalla vendita dell'abitazione a __________, ricordando anzi di avere spiegato durante il proprio interrogatorio di aver dovuto aggiungere altri € 3000.00 per estinguere il debito. Egli fa valere che, in ogni modo, la casa è stata venduta nel 2011 e che al momento in cui ha presentato la domanda di gratuito patrocinio egli non aveva più nulla, come dimostrano le tassazioni agli atti. Chiede così che in riforma della decisione impugnata gli sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio.
Come si è accennato (consid. 6c), il beneficio del gratuito patrocinio decade qualora un richiedente venga meno come parte al processo, sia ch'egli desista dalla lite o acquiesca, sia che la causa diventi senza oggetto o senza interesse giuridico. Se al momento in cui il litigio diventa caduco, in altri termini, il richiedente non ha ancora ottenuto l'assistenza giudiziaria, viene meno l'interesse medesimo alla decisione sul conferimento del beneficio. È quanto si è verificato nella fattispecie. CO 1 ha perduto infatti la qualità di parte, al più tardi, quando il Pretore ha tolto dal ruolo per desistenza la procedura a tutela dell'unione coniugale. Poco importa che lo stralcio si debba al comportamento della moglie. Determinante è il fatto che la procedura sia terminata. E siccome al momento dello stralcio CO 1 non fruiva del gratuito patrocinio, il conferimento di tale beneficio non può più entrare in linea di conto. Che il Pretore, quindi, abbia respinto la richiesta anziché dichiararla senza interesse è ininfluente. Nel risultato la decisione impugnata resiste alla critica.
Si aggiunga che, seppure si volesse fare astrazione da quanto precede, nel risultato l'esito del giudizio non muterebbe. Si conviene che ai fini del gratuito patrocinio occorre valutare l'intera situazione economica di un richiedente, ovvero l'insieme degli oneri finanziari che gravano su quest'ultimo, compreso nella fattispecie il mutuo acceso con la __________. E all'istituto di credito CO 1 versava fr. 495.– mensili, ciò che non gli lasciava alcun margine per far fronte alle spese del processo (DTF 135 III 223 consid. 5.1 con rinvii). Al convenuto però il Pretore ha rimproverato di non avere dimostrato quale fine abbiano fatto i € 62 300.00 incassati dalla vendita dell'immobile a __________. Il reclamante si limita a ribadire la propria tesi, ma continua a non spiegare quale sia stata la destinazione del provento ricavato dall'operazione. L'atto di compravendita attesta che egli ha incassato € 280 000.00 riscossi mediante due assegni a nome del venditore per complessivi € 62 347.96 e per il resto mediante un bonifico di fr. 282 077.05 (pari a € 217 652.04) su un conto a lui intestato (doc. 8, clausola n. 8.1.1). L'atto certifica inoltre che il debito relativo all'“ipoteca volontaria a favore della Banca __________ S.p.A. (…) verrà estinto con parte del ricavato della presente vendita” (doc. 8 clausola n. 5.3.2). Che dall'operazione CO 1 non abbia guadagnato nulla “poiché l'immobile era ipotecato” è lungi perciò dall'essere dimostrato. In simili circostanze poco giova che la tassazione 2013 dell'interessato non menzioni sostanza alcuna o che nel 2015 siano stati emessi a carico di lui attestati di carenza beni. Il reclamante rimprovera al Pretore di non avergli chiesto chiarimenti, ma il fatto è che egli non reca chiarimenti nemmeno davanti a questa Camera, davanti alla quale avrebbe potuto produrre i documenti necessari per contestare quanto gli si imputa nella decisine impugnata (Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 30 in fine ad art. 317). Anche il reclamo in rassegna si dimostra così, per concludere, votato all'insuccesso.
III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1).
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2020.95 e 11.2020.97 sono congiunte.
I reclami sono respinti.
Non si riscuotono spese.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata da RE 1 è respinta.
La richiesta di gratuito patrocinio formulata da CO 1 è respinta.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– (in estratto, dispositivo n. 2);
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).