Incarto n. 11.2020.6

Lugano 20 luglio 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Borella

sedente per statuire nella causa OR.2018.115 (scioglimento di comproprietà e modo della divisione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 28 maggio 2018 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ) al quale è subentrato in pendenza di appello il figlio B__________

contro

AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 30 gennaio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 dicembre 2019;

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1958) e AP 1 (1963), cittadina britannica, si sono sposati a __________ il 23 agosto 1993. Dal matrimonio sono nati B__________, il 6 ottobre 1995, e J__________, il 26 gennaio 1999. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (particella n. 1233 RFD, comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________, e poi in un appartamento a __________.

B. Il 15 settembre 2006 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale, come pure un contributo alimentare per sé

di fr. 20 760.– mensili vita natural durante e uno variante tra fr. 4000.– e fr. 4800.– mensili per ogni figlio fino al termine di un'adeguata formazione (inc. OA.2006.593). Contestualmente essa ha postulato provvedimenti cautelari. Sospesa la causa in vista di trattative, il 19 dicembre 2007 i coniugi hanno stipulato una “convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio” in virtù della quale l'abitazione coniugale sarebbe stata attribuita in proprietà e uso esclusivo alla moglie, senza conguaglio in favore del marito (doc. 11), salvo che il 4 febbraio 2008 AO 1 ha revocato l'accordo alla convenzione. Riattivata la procedura, egli ha aderito il 25 agosto 2008 al divorzio, ha offerto contributi alimentari per i figli varianti tra fr. 2092.– e fr. 2776.70 mensili e si è riservato di precisare le proprie conclusioni in merito alla liquidazione del regime dei beni (inclusa l'abitazione familia­re)

secondo le risultanze istruttorie. Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parzia­le e il 21 ottobre 2008 ha sentito i coniugi, i quali hanno confermato la volontà di divorziare e di demandargli la decisione sulle relative conseguenze. Tale volontà è stata ribadita dopo il termine bimestrale di riflessione allora vigente (I CCA, sentenza inc. 11.2010.28 del 24 agosto 2011, lett. D).

C. Un'istanza 24 giugno 2009 della moglie intesa a ottenere l'omologazione della convenzione sugli effetti del divorzio stipulata il 19 dicembre 2007 è stata respinta dal Pretore il 16 febbraio 2010 (inc. DI.2009.862) e un appello introdotto da AP 1 contro tale decisione è stato rigettato da questa Camera il 24 agosto 2011 (inc. 11.2010.28). Con sentenza 5A_680/2011 del 2 luglio 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia civile e un ricorso sussidiario in materia costituzionale presentati dall'interessata contro la sentenza di appello.

D. In pendenza di causa il Pretore ha emanato varie decisioni cautelari. Per quanto riguarda l'abitazione coniugale, attribuita sin dal 2 giugno 2008 in uso alla moglie (inc. DI.2006.1130), con decreto cautelare del 15 aprile 2014 egli ha obbligato AO 1 a versare contributi di mantenimento scalari per moglie e figli, liberando nondimeno il convenuto dalle spese di gestione ordinaria dell'immobile, così come dalle spese straordinarie di manutenzione, dal pagamento dei premi assicurativi, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti (inc. DI.2009.402). In esito a un appello presentato il 28 aprile 2014 da AP 1, questa Camera ha confermato il 9 novembre 2016 l'esonero del marito dagli oneri relativi all'alloggio coniugale (senten­za inc. 11.2014.36). Per finire la causa di divorzio è stata stralciata dal ruolo il 10 gennaio 2018 in seguito a sopravvenuta perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 vCPC ticinese).

E. Il 12 marzo 2018 AO 1 si è rivolto al Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 1, per un tentativo di conciliazio­ne inteso a ottenere lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1233 mediante vendita ai pubblici incanti con base

d'asta di fr. 4 000 000.– e suddivisione a metà del ricavo netto (dedotte le spese dell'incanto, il debito ipotecario, la tassa sul-l'utile immobiliare e ogni altra spesa legata all'immobile), come pure la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 3335.– mensili dal marzo del 2018 per l'occupazione dell'immobile. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Pretore aggiunto ha rilasciato il 7 maggio 2018 a AO 1 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 150.– sono state poste a carico dell'istante, riservata la possibilità di un diverso addebito nella causa di merito (inc. CM.2018.165).

F. AO 1 ha convenuto il 28 maggio 2018 AP 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 31 agosto 2018 AP 1 ha aderito allo scioglimento della comproprietà, ma ha chiesto che le fosse ceduta gratuitamente la quota dell'attore ‟come da contratto del 19 dicembre 2007ˮ o, in subordine, che tale quota le fosse attribuita senza compenso ‟mediante liquidazione del regime matrimonialeˮ oppure ‟mediante licitazione fra comproprietariˮ, dietro imprecisato compenso. In una replica del 5 ottobre 2018 l'attore ha ribadito le proprie richieste. Altrettanto ha fatto la convenuta in una duplica del 31 agosto (recte: 6 novembre) 2018.

G. Alle prime arringhe del 22 gennaio 2019 le parti hanno confermato le rispettive domande e notificato prove. L'istruttoria, durante la quale è stata assunta una perizia sul valore di mercato del fondo e sul suo ‟valore locativo a terziˮ, è iniziata l'indomani e si è chiusa il 14 agosto 2019 allorché il Pretore ha respinto una richiesta 10 luglio 2019 di delucidazione peritale della convenuta. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 13 settembre 2019, l'attore ha

rinnovato le sue richieste, non senza precisare la base d'asta in fr. 3 450 000.– e adeguare a fr. 3950.– mensili la pretesa per

l'occupazione dell'abitazione coniugale. Nel suo memoriale del 10 settembre 2019 la convenuta ha reiterato le proprie domande.

H. Statuendo con sentenza del 17 dicembre 2019, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha ordinato lo scioglimento della comproprietà mediante vendita ai pubblici incanti con base d'asta di fr. 3 450 000.–. Egli ha affidato l'incarico alla notaia __________ Z__________, chiamata a suddividere a metà il ricavo netto tra i comproprietari ‟dopo avere rimborsato i passivi (in particolare il debito ipotecario)ˮ e dedotto le spese di realizzazione, i costi notarili e ogni altra tassa o esborso per il pubblico incanto. Il primo giudice ha dichiarato inammissibile per contro la richiesta di indennizzo dell'attore per l'occupazione dell'abitazio­ne. Le spese processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 3500.– e le spese peritali di fr. 2840.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.

I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 30 gennaio 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato, nel senso di sciogliere la comproprietà ‟mediante divisione contrattualeˮ e cessione gratuita della quota del marito ‟come da contratto 19 dicembre 2007 e/o e-mail 26 giugno 2007ˮ o attribuzione della quota a lei senza compenso. In subordine essa postula il rinvio degli atti al Pretore perché ordini una delucidazione della perizia secon­do un elenco di domande da lei formulate il 10 luglio 2019 e stabilisca l'eventuale compenso dovuto al marito. In via ancor più subordinata essa chiede di procedere ‟mediante licitazione fra comproprietariˮ e di assegnarle la quota del marito dietro compenso massimo di fr. 638 750.–. Invitato a esprimersi, in una lettera del 20 aprile 2020 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni, limitandosi a contestare le richieste di appello e a postulare la conferma della sentenza impugnata.

L. Il 27 agosto 2020 AO 1 ha promosso egli stesso azio­ne di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezio­ne 4, sollecitando un imprecisato contributo alimentare e un'imprecisata somma in liquidazione del regime dei beni, non senza rifiutare ogni suddivisione della propria previdenza professionale (inc. DM.2020.210). Nella sua risposta del 14 dicembre 2020

AP 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 958.80 mensili fino al 18 febbraio 2023 e una pretesa di fr. 2 986 469.38 in liquidazione del regime dei beni (escluso lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 1233). Oltre a ciò, essa ha postulato il versamento di fr. 300 596.– su un conto di libero passaggio a lei intestato per il riparto della previdenza professionale maturata dall'attore in costanza di matrimonio presso la __________, come pure il trasferimento di altre spettanze previdenziali. Con replica del 4 febbraio 2021 il marito ha riproposto le sue conclusioni. Altrettanto ha fatto la convenuta in una duplica del 29 aprile 2021. La causa si trova attualmente in attesa delle prime arringhe.

M. Intanto, il 7 gennaio 2021 AO 1 ha donato la sua quota di comproprietà sulla particella n. 1233 al figlio B__________. Il giudice delegato della Camera ha impartito perciò all'attore un termine per produrre una dichiarazione in cui B__________ confermasse di subentrargli nel procedimento, come pure una dichiarazione in cui egli autorizzasse il subingresso del figlio. Il 30 marzo 2021 AO 1 e B__________ hanno fatto seguire alla Camera le dichiarazioni richieste, che sono state comunicate alla convenuta, la quale non ha reagito.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiunges­se almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che per la sola

azione riguardante il modo della divisione (art. 651 cpv. 2 CC), senza considerare quella previa fondata sull'art. 650 cpv. 1 CC intesa ad accertare il diritto allo scioglimento della comproprietà, fa stato il valore litigioso dell'intero fondo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.78 del 14 agosto 2020 consid. 1 con riferimento), stimato dal perito giudiziario in fr. 3 450 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 23 dicembre 2019 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), di modo che il termine di impugnazione è rimasto sospeso fino al 2 gennaio 2020 (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC). Consegnato alla cancelleria del Tribunale di appello il 30 gennaio 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

  1. Il 7 gennaio 2021 B__________ è divenuto comproprietario per un mezzo della particella appena citata. L'art. 83 cpv. 1 CPC prevede che nel caso in cui un oggetto litigioso sia alienato penden­te causa il nuovo proprietario ha il diritto di subentrare all'alienante nel processo. In concreto B__________ ha dichiarato di subentrare nella causa al padre, il quale ha consentito al subin-gresso. La sostituzione di parte si è quindi perfezionata (analo-gamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.115 del 2 ottobre 2017, consid. 2).

  2. Litigioso rimane, in questa sede, il modo di dividere la particella n. 1233. Il diritto allo scioglimento della comproprietà è fuori discussione. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che lo scioglimento di una comproprietà può essere ordinato anche a titolo indipenden­te rispetto alla liquidazione del regime dei beni. Egli ha accertato che in concreto i coniugi aveva­no regolato tempo prima il destino dell'immobile in una convenzione sugli effetti del divorzio, ma che l'accordo non è stato omologato dal giudice e non è quindi efficace. In mancanza di una valida intesa fra le parti il Pretore ha esaminato così quale variante dell'art. 651 cpv. 2 CC entri in linea di conto. Appurato che solo la convenuta intende ritirare il fondo, egli ha rilevato che a tal fine l'interessata dovrebbe versare al marito una cospicua liquidazio­ne, dato un valore immobiliare di fr. 3 450 000.– a fronte di un debito ipotecario di fr. 2 000 000.– da lei sola sottoscritto, ma garantito dall'inte­ro immobile. Il primo giudice ha scartato per contro la possibilità di esonerare la convenuta dal conguaglio in virtù del diritto matrimoniale, rilevando che lo scioglimento della comproprietà non avviene nel quadro di una liquidazione del regime dei beni. Ciò non lascia spazio alle compensazioni fatte valere da AP 1 in liquidazione del regime matrimoniale (senten­za impugnata, pag. 2 seg.).

Il Pretore ha reputato altresì che la convenuta non ha diritto di rivendicare l'attribuzione del fondo neppure in forza dell'art. 205 cpv. 2 CC. Per quel che è del di lei interesse, egli ha constatato che esso equivale all'interesse di qualunque altro comproprietario, giacché i figli sono ormai indipendenti e il progetto familiare si è interrotto da 15 anni. Più realistico appare invece, secondo il Pretore, l'interesse dell'attore di vendere la particella ai pubblici incanti e di liquidare con ciò almeno un elemento del contenzio­so economico fra le parti. In caso contrario il conflitto sarebbe destinato a proseguire, dato che la convenuta non ha dimostrato di possedere liquidità e che il reddito di lei non permette di contare su un aumento del mutuo ipotecario. Per quanto concerne le modalità dell'incanto, il primo giudice ha ripreso come base d'asta il valore indicato dal perito giudiziario, arch. __________ P__________, di fr. 3 450 000.–, rinviando per il resto le parti a un nuovo giudizio – da richiedere in linea di principio con una procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) – qualora tale soglia minima non fosse raggiunta (loc. cit., pag. 3 a 5).

  1. Ripercorsa la cronistoria del processo, l'appellante ribadisce che eventuali accordi fra comproprietari a norma dell'art. 651 cpv. 1 CC hanno la precedenza rispetto ai modi di divisione previsti dal­l'art. 651 cpv. 2 CC. E nella fattispecie – essa soggiunge – un tale accordo sullo scioglimento della comproprietà è stato formalizzato nella convenzione sugli effetti del divorzio del 19 dicembre 2007, dopo che il marito aveva già manifestato analoga volontà in un messaggio di posta elettronica del 26 giugno precedente. Poco impor­ta, a parere di lei, che la convenzione non sia stata omologata dal giudice, poiché le parti erano vincolate al­l'accordo sin dalla firma, l'intesa essendo stata stipulata nell'ambito di una causa di divorzio. Tutt'al più le parti potevano propor­re al giudice di non omologare l'accordo, ciò che tuttavia il marito non ha fatto. Nelle circostanze descritte – prosegue l'interessata – la convenzione rimane valida, indipendentemente dal fatto che la causa di divorzio sia caduta in perenzione. Senza contare – essa continua – che il Pretore non aveva rifiutato l'omologazione dell'accordo, ma ave­va solo preso atto della revoca da parte del marito, revoca ora non più possibile. Dandosi così, conformemente alle clausole n. 15 e 16 della convenzione, un accordo immediatamente esecutivo su ogni spettanza delle parti in liquidazione del regime dei beni, la divisione della comproprietà deve avvenire mediante cessione gratuita (‟senza conguaglio alcunoˮ: clausola n. 3). Ciò rende superfluo, secondo l'appellante, il ricor­so ai criteri del­l'art. 651 cpv. 2 CC.

  2. Ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione di una comproprietà (art. 650 cpv. 1 CC). Lo scioglimento si effettua mediante divisione in natura, mediante la vendita a trattative private o agli incanti con divisione del ricavo, o mediante cessione della cosa ad uno o più dei comproprietari compensando gli altri (art. 651 cpv. 1 CC). Quando i comproprietari non si accordino circa il modo della divisione, il giudice ordina la divisione della cosa in natura, ed ove questa non si possa fare senza notevole diminuzione del valore, ne ordina la licitazione fra i comproprietari o ai pubblici incanti (art. 651 cpv. 2 CC). Trattandosi, come in concreto, dello scioglimento di una comproprietà tra coniugi, il giudi­ce esamina inoltre la possibilità di un'attribuzione giusta l'art. 205 cpv. 2 CC, stando al quale il coniuge che dimostri un interesse preponderante può chiedere che il bene in comproprietà gli sia attribuito per intero contro compenso all'altro coniuge (I CCA, sentenza inc. 11.2016.64 del 9 aprile 2018, consid. 8a). Eventuali accordi fra comproprietari hanno, in ogni mo­do, la precedenza sull'art. 205 cpv. 2 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2012.126 del 17 ottobre 2014, consid. 4).

Per quel che attiene in concreto alla convenzione sugli effetti del divorzio del 19 dicembre 2007 (doc. 11) e all'applicazione del­l'art. 651 cpv. 1 CC, contrariamente all'opinione dell'appellante non è sorta intesa alcuna. Come questa Camera ha già avuto mo­do di rilevare nella citata sentenza del 24 agosto 2011 (inc. 11.2010.28), nella procedura di divorzio entrambi i coniugi si erano distanziati da quel negozio giuridico, al punto che ‟per finire non vi era alcuna convenzione da omologareˮ (consid. 5c). Altrettanto vale, a maggior ragione, per la comunicazione del 26 giugno 2007 in cui l'attore adombrava un possibile assenso alla convenzione (doc. 23). Per di più, l'appellante trascura che l'attore ha revocato l'intesa ben prima dello scadere del termine di riflessione bimestrale (sopra, lett. B) allora previsto dagli art. 111 cpv. 2 e 112 cpv. 2 vCC. Il che rende superfluo domandarsi se sia lecito invocare una singola clausola di un accordo elaborata nell'ambito di una causa di divorzio lasciata cadere in perenzione (e stralciata dal ruolo), facendo astrazione dell'insie­me organico di concessioni vicendevoli in cui tale clausola era inserita. La richiesta di far accertare la divisione della compro-prietà in virtù del preteso accordo manca perciò di consistenza.

  1. Riguardo all'art. 205 cpv. 2 CC, l'appellante contesta la ponderazione degli interessi compiuta dal Pretore. Fa valere che, le fos­se ceduta la quota di comproprietà, il marito sarebbe liberato, per il valore di tale quota, dal pagamento di parte del debito ver­so di lei. Inoltre l'indennizzo che essa dovrebbe corrispondere al marito, di fr. 638 750.– (metà della differenza tra il valore peritale del fondo, di fr. 3 450 000.–, e il debito ipotecario, di fr. 2 000 000.–, più fr. 172 500.– per l'imposta sull'utile immobiliare, le spese notarili e i costi dell'incanto), sarebbe inferio­re a quanto essa avan­za nei confronti di lui in liquidazione del regime dei beni e potrebbe essere estinto senza problemi per compensazione. Ciò toglierebbe un elemento di litigio ed eviterebbe di mandare l'immobile all'asta con serio pregiudizio per lei, che altrimenti si troverebbe senza casa e senza la possibilità di incassare i crediti dal marito, il qua­le nulla paga da oltre dieci anni. A parte ciò, la convenuta ribadisce che l'attore ha consentito nel­la replica a una licitazione fra comproprietari, sicché essa neppure sarebbe tenuta a comprovare un interesse preponderante alla quota. Ma quand'anche si transigesse in proposito, essa riafferma il proprio interesse prevalente alla casa in cui ha vissuto insieme con i figli dopo la separazione e alla quale è affettivamente legata, avendo per di più investito tempo e denaro per ristrutturarla e avendola salvata già una prima volta dalla realizzazione forzata.

Oltre a ciò, l'appellante deplora che il Pretore abbia trascurato elementi di rilievo, a cominciare dal fatto che essa ha dovuto

assumere oneri domestici per oltre fr. 2 140 974.– al fine di rimediare al totale disinteresse del marito, il quale, pur possedendo numerosi immobili e cospicua liquidità, ha cercato per rivalsa di mandare la casa all'incanto, disdicendo le relative assicurazioni e obbligandola a chiedere un nuovo finanziamento del mutuo ipotecario a condizioni sfavorevoli. Sarebbe pertanto iniquo garantire al marito il 50% dell'utile da una vendita all'asta del fondo e costringere lei ad aprire un nuovo contenzioso per il recupero di spese (matrimoniali e reali) che il marito avrebbe dovuto coprire. L'appellante sostiene inoltre di essere in grado di mantenere da sé sola la casa, come ha fatto negli ultimi dieci anni, accendendo fra l'altro un debito ipotecario di fr. 2 000 000.– presso la banca __________ e facendo capo, per ottenere ciò, a garanzie personali per fr. 1 000 000.– di cui essa chiede il rimborso dall'attore. E per quanto concerne l'indennizzo del coniuge, essa ribadisce di averne la possibilità compensando parte del proprio credito di fr. 2 140 974.– (fr. 638 750.–), che potrà poi essere saldato al momento della liquidazione del regime dei beni o mediante compenso effettivo di tale somma.

  1. I criteri preposti all'assegnazione di un bene in comproprietà a un coniuge sulla base dell'art. 205 cpv. 2 CC sono già stati riassunti dal Pretore. In proposito basti rammentare che l'interesse preponderante può rivestire varie forme: decisivo è che il coniuge richiedente possa valersi, senza riguardo ai motivi, di un'intensa relazione con il bene di cui si tratta. Il giudice pondera gli interessi delle parti secondo equità, nel quadro del suo potere di apprezzamento. Possono fondare un tale interesse – segnatamen­te – interessi professionali o commerciali, affettivi o di salute. Un'attribuzione in forza del­l'art. 205 cpv. 2 CC, ad ogni modo, non presuppone solo un interesse preponderante, ma anche la possibilità di indennizzare l'altro coniuge. Ove ciò non sia possibile, il coniuge in questione non può pretendere che il bene gli sia attribuito in proprietà esclusiva (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2017.16 del 28 dicembre 2018 consid. 6a con riferimento).

  2. Per quel che riguarda l'interesse prevalente all'attribuzione del-l'alloggio coniugale, è pacifico che l'appellante abita la casa da oltre 17 anni e che già una volta ha salvato il fondo dalla realizzazione ai pubblici incanti con profusione di mezzi e sottoscrivendo da sé sola un debito ipotecario di fr. 2 000 000.– nonostan­te il disinteresse del marito. È possibile che ciò integri un interes­se preponderante all'ottenimento dell'immobile (cfr. Jungo in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3a edizione, n. 8 ad art. 205 CC con riferimento alla sentenza del Tribunale federale 5C.271/2005 del 23 marzo 2006 consid. 6.3 seg.). Sta di fatto che l'interesse preponderante non esonera – come detto – dal­l'indennizzare appieno l'altro comproprietario. Su tale questione si tornerà in appresso (consid. 9 e 10).

Circa l'indennizzo necessario per ottenere l'altra quota di comproprietà, l'appellante lo quantifica in fr. 638 750.– (l'attore pretendeva fr. 725 000.–: memoriale conclusivo, pag. 6), rilevando che dal valore peritale del fondo (fr. 3 450 000.–) va tolto non solo il debito ipotecario di fr. 2 000 000.–, ma anche una frazione del 5% (fr. 172 500.–) per tenere conto di ogni spesa correlata (imposta sull'utile immobiliare, spese notarili e costi dell'incanto). Essa non spiega tuttavia come pervenga a tale percentuale. Né è dato di comprendere perché l'appellante consideri l'imposta sull'utile immobiliare, dal momento che in caso di trasferimento fra coniugi per pretese riferite al regime matrimoniale – come quella in esame – l'imposizione degli utili immobiliari è differita in virtù dell'art. 125 lett. b LT. Sia come sia, la questione è di sape­re in definitiva se la convenuta abbia risorse sufficienti per indennizzare il figlio (succeduto al padre nel processo) per acquisire la di lui quota di comproprietà. Non fosse il caso, non soccorrereb­be diffondersi oltre.

  1. L'appellante invoca la possibilità di compensare l'indennizzo dovuto per ottenere la quota di comproprietà immobiliare con le proprie spettanze in liquidazione del regime dei beni. Il problema è che le sue pretese sono contestate, tanto nell'attuale procedu­ra quanto nella parallela causa di divorzio. Fossero anche opponibili al figlio in forza dell'art. 169 cpv. 1 CO, tali pretese rimangono perciò a livello di semplici aspettative. Oltre alle proprie spettanze in liquidazione del regime dei beni, l'appellante pone in compensazione spese immobiliari che fa valere di avere assunto in misura superiore alla propria quo­ta di comproprietà (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.78 del 14 agosto 2020, consid. 10e con richiamo). Al riguardo essa vanta una pretesa di complessivi fr. 2 140 974.– con riferimento a un elenco di spese, suddiviso in rubriche, da lei sostenute per la casa e i figli (doc. 12). Le varie poste vanno esaminate singolarmente.

a) La convenuta fa valere una pretesa di fr. 235 618.49 complessivi per “spese ipoteca” (doc. 12/1). Nella relativa rubrica essa elenca gli esborsi sostenuti per il pagamento degli interessi ipotecari (compresi, in parte, gli interessi di mora) e delle varie spese al __________ prima e alla Banca __________, dall'aprile del 2009 all'aprile del 2014. I costi sono docu-

mentati. Nella misura in cui la convenuta rivendica la metà degli esborsi pagati mediante il conto intestato ai coniugi presso il __________, la pretesa si giustifica perché notoriamente il 2 giugno 2008 il Pretore aveva posto cautelarmente tutte le spese di gestione e di manutenzione dell'alloggio coniugale (compresi gli interessi ipotecari, le polizze assicurative e gli ammortamenti) a carico di AO 1 (decreto cautelare allegato alla rubrica 12/3). Non si giustificano invece le non meglio precisate spese di deposito (fr. 490.95: doc. YA10) e le relative commissioni (fr. 836.50; doc. YA20 e YA21), le spese di bollo riferite a conti di varia valuta (fr. 80.–; doc. YA11) e gli interessi ipotecari successivi al 15 aprile 2014 (fr. 800.–; doc. YA18), il marito essendo stato liberato da quel giorno dalle spese per l'abitazione (sopra, lett. D). Nel complesso la pretesa dell'appellante si rivela quindi fondata per fr. 234 248.–.

b) L'interessata rivendica inoltre un importo di fr. 53 076.– (la metà di fr. 106 152.–) a titolo di “risparmio ad interessi crescente garanzia del mutuo – __________” di fr. 100 000.– + 1% dal 31 dicembre 2005 fino al 31 dicembre 2010 “come d'accordo nella convenzione clausola 3” (doc. 12/2). La richiesta è formulata in modo poco comprensibile e la cifra indicata non si evince con chiarezza neppure dalla documentazione bancaria acclusa. Comunque sia, la citata convenzione sugli effetti del divorzio non è stata omologata dal Pretore (sopra, consid. 5) e non legittima la pretesa.

c) La moglie pone altresì in compensazione un credito di fr. 10 810.–, rilevando che con decreto cautelare dell'11 dicembre 2008 il Pretore aveva omologato un accordo tra coniugi in virtù del quale si riducevano di complessivi fr. 470.– mensili i contributi alimentari per i figli, dovendosi tenere conto del fatto che tutte le spese dell'abitazione erano a carico del marito. Se non che – essa prosegue – il mancato pagamento degli oneri ipotecari dal 1° aprile 2009 non giustificava più la riduzione concordata, tant'è che il Pretore aveva poi revocato il 14 febbraio 2011 la riduzione dei contributi alimentari. Per l'ingiustificata riduzione dei contributi di mantenimento dall'aprile del 2009 fino al febbraio del 2011 essa avanza di conseguenza una pretesa di fr. 10 810.– (fr. 470.– per 23 me­si; doc. 12/3). Così argomentando, l'interessata trascura tuttavia di avere già preteso il mancato pagamento integrale degli oneri ipotecari relativamente al periodo in questione (sopra, consid. a). Non si giustifica perciò di ricono-scere, in doppio, anche la differenza del contributo alimentare concordato a quel tempo.

d) Nella rubrica n. 4 l'appellante avanza una pretesa di complessivi fr. 1 029 643.10 relativa a una “garanzia mutuo __________ – A. __________ prestito” (fr. 200 000.–), a “spese legali per prestito/contratto avv. J__________” (fr. 9643.10), a un'“ulteriore garanzia per mutuo” (fr. 20 000.–) e a una “garanzia per mutuo da J.- ancora bloccato” (fr. 800 000.–). Si tratta delle garanzie personali che la convenuta ha dovuto fornire per accendere il nuovo mutuo ipotecario di fr. 2 000 000.– presso la banca __________.

In merito al contratto di mutuo con A__________ __________ l'interessata produce la documentazione che comprova la concessione e la restituzione del prestito, come pure il pagamento delle spese legali (plico doc. 12/4). Ora, sarà anche vero che essa ha dovuto ricorrere il 7 ottobre 2013 a quel mutuo e alla relativa messa in pegno per ottenere il nuovo finanziamento (contratto quadri per crediti ipotecari stipulato con la __________ il 21 ottobre 2013: doc. 6) ed evitare che l'immobile fosse realizzato agli incanti nella procedura esecutiva avviata dal precedente istituto di credito (__________; doc. 7 e doc. 26). Per tacere del fatto però che la somma in questione era destinata a tutelare anche la sua quota di comproprietà e non potrebbe quindi essere pretesa per intero, l'interessata perde di vista che l'importo di fr. 200 000.– costituito in pegno in favore della __________ in garanzia del nuovo mutuo ipotecario rimaneva di sua proprietà. Al limite l'interessata potrebbe quindi chiedere che il marito – o il figlio, cui la quota è stata donata – trasferisca alla banca in garanzia la metà dell'importo, ma non che versi a lei quella somma. Le due prestazioni, economicamente non identiche e sostituibili, non sono della stessa specie e non possono essere compensate (von Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3ª edizione, vol. II, pag. 194 nota 29; Zellweger-Gutknecht in: Berner Kommentar, edizione 2012, n. 202 ad art. 120 CO). Simili considerazioni non valgono riguardo alle spese legali sostenute per l'operazione, che per la metà possono invece essere poste in compensazione (fr. 4822.–).

Per mancata identità delle prestazioni non entra in linea di conto nemmeno una compensazione con il capitale di fr. 800 000.– che la convenuta ha ricevuto (non è dato di sapere se a titolo gratuito o oneroso) dalla madre, J__________ T__________ __________ , e che essa ha costituito in pegno come garanzia del nuovo credito ipotecario con la banca __________ (doc. 12/4b e doc. 8). Al riguardo vale quanto si è spiegato in relazione al mutuo stipulato con A __________.

Quanto alla garanzia di fr. 20 000.– che la convenuta sostie­ne essere stata chiesta dalla banca __________ per il “rilascio finale del prestito fatto da A. __________ per evitare un esecuzione fatto da A. __________. Ma con ulterior condition di repristinare la garanzia intro 12.2016!” [sic], l'allegazione è a dir poco oscura e sorretta dal solo giustificativo di pagamento ‟per garanziaˮ del 5 dicembre 2016 (doc. 12/4a). Tale documento non è sufficiente per sostanziare la pretesa.

e) Nella rubrica n. 5 l'appellante fa valere una serie di ‟spese casaˮ sostenute dal 2006 all'aprile del 2014 per complessivi fr. 40 289.74. Se non che, nella misura in cui essa chiede la rifusione degli oneri ordinari affrontati fino al 31 dicembre 2007 (fr. 10 175.15), la pretesa manca di consistenza. La convenuta non spiega in virtù di quale accordo o decisione il marito fosse tenuto a partecipare alle spese correnti dell'alloggio coniugale che essa occupava con i figli. Altrettanto vale per gli esborsi elencati fino al 2 giugno del 2008, momento in cui il marito è stato obbligato ad assumere tutte le spese di gestione e di manutenzione dell'immobile (sopra, consid. a). Per il 2008 possono così essere riconosciute – pro rata – le spese documentate per l'assicurazione __________ dello stabile (7/10 di fr. 622.10 e di fr. 1719.40) e i costi per la riparazione del forno (fr. 100.70), onde complessivi fr. 1739.75, ma non gli altri esborsi, che non sono dimostrati (come quelli per la manutenzione del giardino) o che non sono chiaramente correlati all'uso dell'immobile (come quelli relativi al mobilio). Analogamente non possono riconoscersi spese per il 2009, mentre per il 2010 entra in linea di conto soltanto il costo di fr. 1410.– per lavori di pulizia ‟causa allagamentoˮ

e per il 2011 di nuovo il premio dell'assicurazione __________ (fr. 1739.40 più fr. 642.–). Nessuna delle spese fatte valere per il periodo successivo è invece comprovata o riferita al­l'immobile. Ne segue che, in definitiva, la compensazione della convenuta si giustifica per fr. 5531.–.

f) Nella rubrica n. 6 la convenuta si limita ad accludere un estratto conto dell'AIL, un decreto supercautelare del 22 giugno 2009 e due polizze “stabili ed economia domestica” della __________ __________ per il periodo dal 2017 al 2022. Non formula però alcuna richiesta motivata. Questa Camera non è in gra­do di pronunciarsi dunque sull'entità né sulla fondatezza del­l'eventuale cifra posta in compensazione.

g) Nella rubrica n. 7 sono elencate altre ‟spese casa ordinarie e straordinarieˮ dal 2010 all'aprile del 2014. Documentate e a carico del marito conformemente al noto decreto cautelare del 2 giugno 2008, esse possono essere riconosciute in fr. 6345.55 per il 2010 (doc. 12/7/X1-X1E), in fr. 6828.35 per il 2012 (doc. 12/7/X1F-3AD) e in fr. 6082.75 per il 2013 (doc. 12/7/4A-10AD). Per il 2014 vanno ammessi, pro rata, gli esborsi di fr. 6235.50 documentati fino al 15 aprile (doc. 12/7/11A-X17A), dopo di che il marito è stato liberato dagli oneri di gestione ordinaria e straordinaria dell'immobile (sopra, lett. D). Complessivamente la convenuta può così porre in compensazione fr. 25 492.–.

h) AP 1 fa valere nella rubrica n. 8 ulteriori ‟spese casaˮ (sostenute dal giugno del 2009 fino al dicembre del 2013) per complessivi fr. 3914.70. Poco giovano tuttavia i giustificativi annessi che, nella misura in cui consentono di comprendere l'oggetto dell'acquisto, non sono chiaramente correlati all'immobile, ma ad attrezzi o arredo di varia natura (ascia cucina, batterie, camera J__________, lima motosega, ruota per tiretto ecc.). Salvo eccezione, come la fattura della B__________ __________ SA di __________ del 15 febbraio 2013 per la riparazione di un tubo in giardino a causa del al gelo (fr. 458.45; doc. 12/8/XX18), simili esborsi non rientrano manifestamente fra le spese di manutenzione e gestione (ordinaria o straordinaria) della casa a carico del marito.

i) L'interessata rivendica inoltre il rimborso di fr. 70 730.56 per una lunga lista di uscite (15 pagine) di varia natura (scolasti­ca ed extrascolastica, sanitaria, amministrativa ecc.; plico allegato al doc. 12/9) che essa ha sostenuto per i figli dal dicembre del 2008 fino al dicembre del 2018. Essa non spiega tuttavia perché tali spese le andrebbero rifuse, né è dato di capire in virtù di quale accordo o decisione AO 1 avrebbe dovuto farsi carico di quegli esborsi. Sprovvista di adeguata motivazione, la richiesta non può essere vagliata oltre.

l) L'appellante insta dipoi per la rifusione di altre spese domestiche dal maggio del 2014 fino al luglio del 2018 per complessivi fr. 136 134.29 (doc. 12/10). Trascura però che in forza del noto decreto cautelare del 15 aprile 2014 il marito era stato esonerato dal contribuire agli oneri di gestio­ne ordinaria dell'immobile, come pure agli oneri di manutenzione straordinaria, al pagamento dei premi assicurativi, degli interessi ipotecari e degli ammortamenti (sopra, lett. D). Fossero anche documentate e riferite all'alloggio di via __________ a __________, tali spese non potrebbero dunque essere addebitate a AO 1 e opposte in compensazione. Poco importa che la causa di divorzio sia stata stralciata dal ruolo il 10 gennaio 2018 in seguito a perenzione processuale (sopra, lett. D). Secondo giurisprudenza, in effetti, la caducità di un'azio­ne di divorzio lascia sussistere l'assetto cautelare decretato (o concordato) pendente causa finché i coniugi rimangono separati e nessuno di loro chieda la modifica di tale assetto dinanzi al giudice dei provvedimenti a tutela dell'unio­ne coniugale (DTF 137 III 614), ciò che in concreto non è avvenuto.

m) La convenuta avanza una pretesa di fr. 529 546.98, controvalore in franchi svizzeri di metà degli averi depositati il 31 dicembre 2007 presso la banca __________ (conto n. 0__________), in relazione al quale produce un rapporto di gestione (doc. 12/11). Tutto si ignora tuttavia sul motivo della richiesta, tranne che quel conto sarebbe stato in origine un altro (n. 1__________) ‟sempre con E__________ & __________ – . Account No: 4 & 05__________ˮ. Inintelligibile, la pretesa sfugge nondimeno a ulteriore disamina.

n) L'interessata pone infine in compensazione il rimborso del­l'imposta immobilia­re dal 2013 al 2018 per fr. 3860.40 complessivi. A sostegno di ciò essa esibisce un estratto conto della Città di __________ per gli anni 2013 e 2014 da cui si evince l'addebito di fr. 1214.90 per ogni anno (doc. 12/12). Documentata, la pretesa si giustifica per i due anni in rassegna (fr. 607.45 x 2, ovvero fr. 1214.90). Manca invece ogni prova relativa al pagamento del tributo per gli anni successivi, che non può semplicemente essere presunto.

o) In definitiva, le comprovate pretese di AP 1 non superano fr. 271 766.–. Ciò non basta – e da lungi – per compensare quanto essa dovrebbe versare al marito per vedersi attribuire la proprietà del fondo. Né la situazione cambierebbe, nel risultato, ove si aggiungessero gli interessi di mora che l'interessata rivendica sulle singole poste. Si considerassero anche gli interessi moratori del 5% dall'ottobre del 2011 (data intermedia delle varie scadenze ipoteca-rie) su fr. 234 248.– (consid. a), quantunque per alcune scadenze essi siano già stati conteggiati (art. 105 cpv. 3 CO), e dal marzo del 2012 (data intermedia) su fr. 25 492.– (consid. g), sebbene per diverse posizioni della rubrica n. 7 manchi un'interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) o una scadenza precisa (art. 102 cpv. 2 CO), l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte. Nell'ipotesi più favorevole alla convenuta, infatti, servirebbero ancora alla medesima fr. 240 000.– per ottenere la quota di comproprietà in virtù dell'art. 205 cpv. 2 CC. Ciò distingue il caso dal precedente, trattato da questa Camera, in cui a una moglie mancavano solo fr. 18 867.87 per compensare pienamente il marito (somma che apparentemente costei poteva reperire), di modo che questa Camera aveva dilazionato di qualche poco l'asta pubblica del fondo (I CCA, sentenza inc. 11.2016.40 del 28 dicembre 2017).

  1. Quanto alla capacità di tacitare altrimenti il figlio B__________ (in sostituzione del marito) per l'attribuzione del fondo, l'appellante non contesta che le manchi la liquidità necessaria per versare il compenso né consta disporre di un reddito sufficiente per ottenere un aumento del debito ipotecario. Che poi AO 1 si sia detto disposto in prima sede a cedere alla moglie la propria quo­ta nulla muta, la cessione essendo subordinata al versamento dell'indennizzo rivendicato. E contrariamente all'opinione della convenuta l'accordo del marito a cedere la quota di comproprietà dietro adeguato compenso non equivaleva a un consenso alla ‟licitazione fra coniugiˮ secondo l'art. 651 cpv. 2 CC. A parte ciò, un siffatto modo di scioglimento – come per altro quello della divisione in natura, neppure adombrato dalle parti – appare improponibile in concreto, poiché l'unica interessata a rilevare l'intero fondo sarebbe AP 1 (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2028.78 del 14 agosto 2020, consid. 8 con rinvio). Dato quanto precede, la conclusione del Pretore, secondo cui solo una vendita ai pubblici incanti entra in considerazione, resiste alla critica.

  2. L'appellante postula – in subordine – l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice perché disponga una delucidazione della perizia sulla scorta dei quesiti da lei formulati il 10 luglio 2019, quesiti intesi ad approfondire il valore venale e locativo del fondo per determinare il compenso dovuto all'attore in caso di ottenimento della quota di comproprietà, rispettivamente per definire la base d'asta in caso di pubblico incanto. Essa rimprovera al perito di non avere spiegato né giustificato le proprie conclusioni e si duole che il Pretore abbia rifiutato il 14 agosto 2019 i quesiti di delucidazione da lei proposti.

Mediante disposizione ordinatoria del 14 agosto 2019 il Pretore ha respinto i quesiti posti dalla convenuta con l'argomento che le domande non miravano a una delucidazio­ne del­la perizia, ovve­ro a una migliore comprensione del referto, ma tendevano a mettere in discussione le valutazioni del perito attraverso 16 nuovi quesiti a fronte di due soli quesiti formulati all'inizio. Nell'appello l'interessata muove due contestazioni: lamenta che il perito abbia accertato la possibilità di parcheggiare “esternamente all'abitazio­ne”, mentre ciò è possibile solo sulla pubblica via, e deplora che il perito abbia stimato il valore locativo in fr. 9500.– mensili, sebbene lo stabile accusi “diversi difetti di umidità” e abbia la piscina inutilizzabile. La convenuta non pretende tuttavia di non avere capito – o di non avere capito appieno – quanto afferma il perito. Come rileva il Pretore, essa mette in forse l'opinione del­l'esperto criticando come inattendibili le conclusioni cui egli giunge. Tale non è tuttavia la finalità di una delucidazione né di una completazione, che non è quella di instaurare un contraddittorio con il peri­to. Anche su questo punto l'operato del Pretore sfugge pertanto a censura.

  1. Da ultimo l'appellante postula l'addebito degli oneri processuali di prima sede all'attore, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle ‟congrueˮ ripetibili. Tale domanda, per altro non cifrata e pertan­to irricevibile nella misura in cui si riferisce all'indennità per ripetibili (DTF 143 III 111), non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

  2. In ultima analisi l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili all'attore, che ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello.

  3. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 8000.– complessivi sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  2. Notificazione a:

– avv. ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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