Incarto n. 11.2020.52

Lugano 28 febbraio 2022/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa OR.2016.31 (azione confessoria con riconvezione di cancellazione o spostamento di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 16 ottobre 2015 da

AO 1 ora in (patrocinata dall'avv. PAT 2)

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

causa nella quale è intervenuta adesivamente

PI 1 (patrocinata dallo stesso avv. PAT 1),

giudicando sull'appello del 2 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 aprile 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Il 17 settembre 1988 M__________ F__________ ha venduto a AP 1 le particelle n. 1687 (228 m²) e n. 1688 (89 m²) RFD di __________, (ora __________), nella frazione di __________. La venditrice era inoltre proprietaria della particella n. 1691 (411 m²), situata a sud della particella n. 1688. Contestualmente i contraenti hanno pattuito quanto segue:

  1. Costituzione di servitù prediali

Servitù di passo pedonale

Sui lati est e ovest della casa al mappale n. 1688 vi sono dei passi.

Sul lato est della casa [che la traduzione in tedesco precisa essere quella a valle, sulla particella n. 1691: doc. 2] un passo porta al sentiero comunale.

Tra le due case esiste un passaggio.

I proprietari si concedono reciprocamente un diritto di passo pedonale da iscrivere a registro fondiario quale servitù prediale come segue:

– a carico della particella n. 1688 a favore della particella n. 1691

– a carico della particella n. 1691 a favore delle particelle n. 1687 e 1688.

il tutto in base a quanto previsto dalla planimetria Inserto C.

All'atto era acclusa, quale inserto C, la seguente rappresentazione grafica dei tracciati dei diritti di passo, poi iscritti nel registro fondiario come onere/diritto di “passo pedonale”.

Da tale rappresentazione risulta un diritto di passo pedonale (tracciato blu) in favore della particella n. 1691, che aggirando sui lati ovest, sud ed est la casa posta sul fondo n. 1688 consente di collegarsi, attraverso due percorsi (l'uno a ovest, l'altro a est di tale fondo) a un sentiero pubblico (su fondo patriziale) a monte. L'altro diritto di passo (tracciato rosa) in favore della particella n. 1688 permette di allacciarsi a un sentiero comunale a valle, transitando lungo il lato nord-est dell'edificio posto sul fondo n. 1691.

B. AO 1 ha acquistato il 28 marzo 2000 da M__________ , già F, la particella n. 1691. Il 4 aprile 2013 il Municipio delle __________, respingendo un'opposizione di AO 1, ha rilasciato a AP 1 la licenza di costruzione per la sistemazione esterna e la realizzazione di una piscina su una porzio­ne di terreno non edificata nella zona ovest della particella n. 1688, ciò che avrebbe occupato gran parte dell'area gravata dal diritto di passo pedonale in favore della particella n. 1691.

C. Constatato l'avvio dei lavori sulla particella n. 1688, il 19 maggio 2014 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere, già inaudita parte, la sospensione cautelare delle opere e il divieto di intralciare il diritto di passo pedonale. Con decreto “supercautelare” di quello stes­so giorno il Pretore ha ingiunto a AP 1 di mantenere libero e praticabile il tracciato del diritto di passo, ha ordinato a AO 1 di depositare entro 10 giorni fr. 10 000.– in garanzia di eventuali pretese risarcitorie, ha notificato una memoria difensiva presentata da AP 1 il 3 gennaio 2014 e ha convocato le parti al contraddittorio. In esito al procedimento cautelare, con decreto del 22 settembre 2015 il Pretore ha poi accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato a AP 1 di mantenere libero e praticabile il tracciato del diritto di passo e di non costruire la piscina. Egli ha assegnato inoltre a AO 1 un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito, con l'avvertenza che, scaduto infruttuoso quel termine, il provvedimento sarebbe decaduto. Infine egli ha disposto che l'importo di fr. 10 000.– versato da AO 1 a titolo di cauzione sarebbe rimasto depositato in Pretura fino alla scadenza infruttuosa del termine o fino al termine fissato nella decisione di merito. Le spese processuali di fr. 2027.05 sono state poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 5500.– per ripetibili (inc. CA.2014.24).

D. Il 16 ottobre 2015 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore perché gli fosse ordinato di mantenere libero e praticabile il tracciato del diritto di passo, in particolare di non edificare la piscina e di ripristinare il tracciato della servitù. Essa ha chiesto altresì di liberare in suo favore la cauzione di fr. 10 000.– (più interessi dal 31 maggio 2014). Il Pretore ha trattato inizialmente la causa con la procedura semplificata, l'attrice avendo indicato un valore litigioso di fr. 25 000.– (inc. SE.2015.42). Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2016 AP 1 ha postulato il rigetto della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto che la servitù di passo sia modificata nel senso di essere esercitata solo sulla porzione di terreno segnata in giallo nella planimetria riprodotta in appresso (ovvero ad esclusione del tracciato a ovest della particella n. 1688), che sia ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la modifica e che AO 1

sia condannata a risarcirgli le spese giudiziarie della procedura cautelare, di complessivi fr. 7527.05.

E. Con osservazioni del 15 aprile 2016 l'attrice ha proposto di respingere la riconvenzione. Il 1° giugno 2016 PI 1, moglie del convenuto e proprietaria delle vicine particelle n. 1689, 1690 e 1694 a 1697, ha presentato un'istanza di intervento adesivo a sostegno del convenuto, postulando l'accoglimento della riconvenzione o, in subordine, lo spostamento della servitù sulla limitrofa particella n. 1689 secondo un determinato tracciato, offrendosi di assumere le relative spese insieme con il marito e chiedendo di ordinare le iscrizioni nel registro fondiario. Il 7 luglio 2016 AO 1 ha dichiarato si opporsi all'intervento adesivo. PI 1 ha replicato il 29 agosto 2016, ribadendo le proprie domande. Altrettanto ha fatto l'attrice in una duplica del 23 settembre 2016.

F. L'11 novembre 2016 il Pretore ha verificato il valore litigioso di fr. 32 527.05, decidendo di trattare la causa con la procedura ordinaria (inc. OR.2016.31). Quello stesso giorno egli ha ammesso inoltre l'intervento adesivo di PI 1. Le spese di tale decisione (fr. 350.–) sono state poste a carico di AO 1, tenuta a rifondere all'interveniente adesiva fr. 350.– per ripetibili. Il 17 novembre 2016 il Pretore ha poi invitato gli interessati a replicare nell'azione principale e riconvenzionale. AO 1 ha replicato il 15 dicembre 2016, reiterando le domande di petizione. In una replica riconvenzionale del 2 gennaio 2017 AP 1 e PI 1 hanno riaffermato le loro conclusioni. Le parti hanno ribadito le rispettive posizioni in una duplica del 31 gennaio 2017 e in una duplica riconvenzionale dell'8 febbraio 2017.

G. Alle prime arringhe del 9 maggio 2017 le parti hanno confermato il loro punto di vista e notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata commissionata una perizia sulle caratteristiche del diritto di passo a carico della particella n. 1688 e in favore della n. 1691, come pure sull'eventuale spostamento del tracciato lungo il confine tra le particelle n. 1688 e 1689, è iniziata l'11 luglio 2017 ed è terminata il 28 ottobre 2019. Nel frattempo, il 27 aprile 2018, il Pretore ha respinto un'istanza di sospensione formulata da AP 1 e PI 1. Un reclamo presentato il 9 maggio 2018 da questi ultimi contro tale decisione è stato respinto il 12 novembre 2018 dalla terza Camera civile del Tribunale di appello (inc. 13.2018.30). Il 19 dicembre 2018 il Consiglio di Stato ha respinto inoltre un ricorso di PI 1 contro il diniego di licenza edilizia per la costruzione di una scalinata in pietra sulla particella n. 1689, ciò che avrebbe consentito di realizzare un nuovo accesso pedonale verso il fondo dell'attrice.

H. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale dell'8 gennaio 2020 AO 1 ha reiterato le proprie richieste di petizione, non senza postulare – in subordine – lo spostamento a spese del convenuto del passo pedonale che attraversa il prato sulla particella n. 1688 verso il confine con la particella n. 1689 (nel frattempo inclusa nella particella n. 1695) secondo le indicazioni del perito, mantenendo una lunghezza di circa 9 m e una larghezza di 90 cm. Essa ha proposto inoltre, una volta ancora, di respingere la riconvenzione e l'istanza di intervento adesivo. Nel loro allegato conclusivo del 13 gennaio 2020 AP 1 e PI 1 hanno chiesto ulteriormente di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzione, senza rinnovare la proposta subordinata di trasporto della servitù sulla particella n. 1689. Il 24 gennaio e il 3 marzo 2020 essi hanno contestato inoltre le note professionali del legale dalla controparte, al che l'attrice ha fatto seguire il 5 marzo 2020 la specifica delle prestazioni. AP 1 e PI 1 hanno chiesto il 9 marzo 2020 al Pretore di estromettere tali documenti.

I. Statuendo il 22 aprile 2020, il Pretore ha accolto la petizione, nel senso che ha ingiunto al convenuto di mantenere libero e praticabile il tracciato del diritto di passo iscritto a carico della particella n. 1688 e in favore della particella n. 1691, in particolare di non edificare la piscina secondo la licenza edilizia rilasciata il 4 aprile 2013 dal Municipio di __________. Egli ha deciso inoltre di restituire all'attrice, al passaggio in giudicato della sentenza, la garanzia di fr. 10 000.– depositata nel procedimento cautelare. Le spese processuali dell'azione principale, di fr. 2870.30 complessivi, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 2800.– per ripetibili. Il primo giudice ha respinto invece la riconvenzione e addebitato gli oneri processuali di quella procedura, di fr. 5740.65, a carico di AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 5800.– per ripetibili.

L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 2 giugno 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere respinta la petizione e di vedere liberata in proprio favore la garanzia di fr. 10 000.– depositata da AO 1 nel procedimento cautelare. Egli sollecita altresì l'accoglimento della riconvenzione, nel senso di modificare la servitù di passo pedonale iscritta sulla sua particel-la n. 1688 a favore della particella n. 1691 in modo che il transito avvenga solo sulla superficie indicata in giallo sulla planimetria riprodotta dianzi (lett. D). Egli chiede infine che sia ordinato all'ufficiale del registro fondiario di procedere alla relativa iscrizione e che l'attrice sia condannata a rifondergli i costi della procedura cautelare di fr. 7527.05. Nella sua risposta del 24 agosto 2020 AO 1 propo­ne di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Le decisioni emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono impugnabili mediante appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore ha stabilito per finire il valore litigioso, alla luce delle risultanze istruttorie, in fr. 17 507.05, ossia fr. 9980.– (il maggior valore fra il vantaggio che avrebbe tratto il fondo serviente dalla cancellazione della servitù e lo svantaggio che sarebbe derivato al fondo dominante) più la pretesa risarcitoria di fr. 7527.05 (sentenza impugnata, pag. 22). Al proposito le parti non muovono obiezioni. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 30 aprile 2020 (traccia degli invii n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto così sabato 30 maggio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC e, trattandosi di un giorno festivo (lunedì di Pentecoste), prorogarsi ulteriormente al 2 giugno 2020 (art. 1 della legge ticinese concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino: RL 843.200). Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

  1. Con l'appello AP 1 chiede, fra l'altro, che la garanzia di fr. 10 000.– depositata da AO 1 nella procedura cautelare sia svincolata in suo favore “quale risarcimento del danno patito in seguito al provvedimento cautelare”. Ora, in virtù dell'art. 264 cpv. 2 CPC un istante può essere chiamato a rispondere del danno causato in seguito a un provvedimento cautelare ingiustificato. Sta di fatto che AP 1 non ha mai sottoposto una simile domanda al Pretore. Come in questa sede, egli ha postulato la rifusione delle spese processuali relative al procedimento cautelare, di complessivi fr. 7527.05, ma non ha formulato altre richieste di risarcimento danni per fr. 10 000.– né, tanto meno, ha chiesto la liberazione della garanzia in proprio favore (si vedano da ultimo le richieste di giudizio nel memoriale conclu-sivo del 13 gennaio 2020, pag. 19 seg.). Nuove domande in appello sono ammissibili, tuttavia, soltanto se sono fondate su nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (art. 317 cpv. 2 CPC), eventualità che neppure l'appellante adombra, sicché al riguardo il ricorso si dimostra già di primo acchito irricevibile.

  2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che l'attrice ha promosso un'azione negatoria (recte: confessoria) a tutela del diritto di passo pedonale sul lato ovest del fondo serviente, mentre con la riconvenzione il convenuto ha postulato la soppressione di tale servitù, rinunciando nel memoriale conclusivo a proporne lo spostamento sulla vicina particella n. 1689. Il primo giudice si è interrogato poi sul contenuto della servitù litigiosa, rilevando che l'attrice ha acquistato il fondo dominante dopo la costituzione del diritto reale limitato, il quale va interpretati di conseguenza secondo l'affidamento che costei poteva riporre nel registro fondiario, compresi i documenti giustificativi. A tale riguardo egli ha concluso, fondandosi sulla raffigurazione grafica annessa all'atto costitutivo e sottoscritta dallo stesso AP 1, che la servitù grava entrambi i lati (est e ovest) del fondo serviente e consente di raccordare il fondo dominante al sentiero pubblico posto a monte tramite due percorsi distinti. Né il convenuto né l'interveniente adesiva – ha continuato il primo giudice –pretendono che il tracciato della servitù a ovest sia stato modificato dopo la costituzione del diritto o che l'attrice abbia smesso di usarlo o ne abbia fatto un uso diverso da quello originario. Men che meno risulta che le beole posate su quel tracciato “a passo indiano” siano successive all'acquisto del fondo dominan­te da parte dell'attrice. Escluso un abuso di diritto, il Pretore ha reputato senza rilievo che l'attrice lasci il suo cane lasciare deiezioni sul fondo gravato. Il Pretore ha ritenuto così fondata l'azio­ne principale, giacché la prospettata edificazione della piscina sul tracciato ovest del passo minaccia la servitù come tale (sentenza impugnata, pag. 14 a 18).

Quanto alla riconvenzione, il Pretore si è domandato se nella

fattispecie ricorrano i presupposti per un riscatto della servitù (art. 736 cpv. 2 CC). Appurato che l'interesse del fondo dominante al diritto reale limitato consiste nella possibilità di accedere all'entrata principale della casa dell'attrice mediante il tracciato più diretto e comodo, il primo giudice ha accertato che il percor­so litigioso è quello che meglio soddisfa tali criteri. Esso si sviluppa su un tracciato rettilineo di 9 m con una pendenza costan-

­te, mentre l'altro (prendendo i medesimi punti di partenza e di arrivo) comporta due svolte a 90 gradi, è gradinato ed è lungo 26 m. Ne ha desunto, il Pretore, che l'interesse del fondo domi-nante al tracciato sul lato ovest non è mutato. Circa una possibile sproporzione tra l'interesse (invariato) del proprietario del fondo dominante e l'aggravio per il proprietario del fondo serviente, il pri­mo giudice ha rammentato che il fatto all'origine della sproporzione dev'essere successivo alla costituzione della servitù e non deve imputarsi al proprietario gravato. Se non che – egli ha soggiunto – il convenuto medesimo ha costituito la servitù e sapeva perciò che l'uso del prato nella porzione occidentale del suo fondo sarebbe stato limitato dalla medesima, quantunque sussista un altro passaggio per accedere al fondo dominante dal sentiero a monte. Riguardo all'aggravio dovuto alla servitù, che impedireb­be di sfruttare appieno il fondo serviente con l'edificazione della piccola piscina già autorizzata, il Pretore ha rilevato che tale stato di cose sussisteva già al momento in cui il convenuto ha costituito il diritto reale limitato. L'aggravio si riconduce così al proprietario medesimo, senza trascurare che l'impossibilità di realizzare la piscina non impedisce uno sfruttamento razionale del fondo serviente. Né il maggior valore che tale fondo trarrebbe da una cancellazione del diritto reale limitato (meno di un decimo del valore attuale) giustifica la soppressione della servitù. Non dandosi quindi sproporzione fra gli interessi in gioco, il primo giudice ha escluso un riscatto della servitù medesima (sentenza impugnata, pag. 18 a 21).

Da ultimo il Pretore ha scartato l'eventualità che nel caso specifico la cancellazione della servitù possa essere pronunciata in applicazione dell'art. 742 cpv. 1 CC, ovvero spostando il tracciato del passo dal lato ovest su quello (già esistente) sul lato est. Il trasporto della servitù infatti deve conservare il diritto reale limitato sostanzialmente intatto e non può ledere il principio del-l'identità della servitù. Invece – ha epilogato il primo giudice – il trasporto in questione lederebbe tale precetto, poiché il percorso sul lato est non persegue le stesse finalità del passaggio sul lato ovest, che permette un accesso più agevole e diretto al sentiero comunale verso il nucleo di __________. In definitiva egli ha pertanto accolto l'azione principale e respinto la riconvenzione (sentenza impugnata, pag. 21 seg.).

  1. Preliminarmente l'appellante lamenta che il Pretore ha condotto il procedimento in spregio dei principi di celerità ed efficienza, fissando il valore litigioso “a livelli estranei alla realtà” e ordinando, nonostante la sua opposizione, l'assunzione di prove inutili, a co-minciare da una perizia, quantunque gli atti del procedimento cautelare fossero sufficienti anche per il giudizio di merito. Egli sostiene poi che la motivazione del giudizio impugnato non adempie le esigenze di una “analisi nach Recht und Billigkeit” e trascura o sottovaluta elementi essenziali. Egli rimprovera al primo giudice – in sintesi – di avere giudicato come se si trovas­se di fronte a due servitù, di avere trascurato il vero scopo della servitù attenendosi superficialmente allo schizzo allegato all'atto costitutivo, di non avere tenuto conto degli effetti della ristrutturazione degli edifici sul fondo dominante, di non avere considerato che il sentiero pubblico a monte continua anche a est, di avere disconosciuto che il fondo dominante è accessibile anche dal sentiero a valle, di avere ritenuto a torto il fondo serviente già razionalmente utilizzato, di non avere tenuto calcolo della morfologia dell'agglomerato e di avere travisato il concetto di identità della servitù. Da tali argomentazioni giova sgombrare il campo.

a) Per quanto attiene alla pretesa violazione del principio di celerità, l'attrice obietta a ragione che l'appellante non è estraneo al protrarsi della procedura, avendo sollecitato proroghe di termini e rinvii di udienze (osservazioni, pag. 3 seg.). Quanto all'istruttoria, il convenuto medesimo aveva proposto – fra l'altro – l'assunzione di cinque testimoni e di una perizia (distinta annessa al verbale di udienza del 9 maggio 2017), ben guardandosi dall'impugnare l'ordinanza sulle prove in cui il primo giudice ha vagliato la sua opposizione (ordinanza dell'11 luglio 2017 nel fascicolo “atti diversi”). Né l'appellante è estraneo all'accertamento del valore litigioso, giacché dopo aver escluso la necessità di verifiche peritali al riguardo egli ha definito “condivisibile” l'importo di fr. 25 000.– esposto dall'attrice per l'azione principale e ha dichiarato che il valore della sua domanda riconvenzionale volta alla cancellazione della servitù non poteva essere diverso (risposta e domanda riconvenzionale del 25 gennaio 2016, pag. 10; lettera del 28 gennaio 2016; ordinanza dell'11 novembre 2016). Sia come sia, un rimprovero di violazione del principio di celerità potrebbe essere trattato se mai come reclamo per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Sta di fatto che nel frattempo il Pretore ha emanato la decisione finale, per altro dopo circa tre mesi dalla presentazione degli allegati conclusivi. La censura si esaurisce dunque in una vana recriminazione.

b) Relativamente al preteso difetto di motivazione, le esigenze che deve adempiere una decisione sotto questo profilo (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2 con rinvii). Nel caso specifico, come detto (consid. 3), la sentenza impugnata non si limita a una mera riproduzione di “citazioni e riferimenti dottrinali”, come sostiene l'appellante. Il Pretore non ha mancato di esporre minuziosamente la fattispecie (pag. 7 a 14), di determinare lo scopo della servitù, accertandone la violazione in caso di edificazione della progettata piscina (pag. 14 a 18), e di vagliare le condizioni per una cancellazione, riscatto o spostamento del passo (pag. 18 a 22). Si può comprendere che le valutazioni del primo giudice non aggradino all'appellante. Ciò non basta tuttavia per indiziare carenze formali di motivazione. Se tali considerazioni resista­no alle censure di appello sarà esaminato oltre.

  1. Nel merito l'appellante, descritta la situazione dei luoghi ed esposte le circostanze dell'acquisto dei fondi e della costituzione della servitù litigiosa, fa valere che lo scopo dei diritti di passo gravanti vicendevolmente le particelle n. 1688 e 1691 era di assicurare a entrambi i fondi un raccordo con i due sentieri pubblici situati a monte e a valle attraverso la scalinata che percorre le due particelle lungo il versante est. A suo parere, conferma tale interpretazione il riferimento esplicito ai due sentieri pubblici nell'atto costitutivo delle servitù e il fatto che, fisicamente, il collegamento fra i medesimi si identifichi con la scalinata. Le piode posate “a passo indiano” sul lato ovest della particella n. 1688 servivano invece a raggiungere il rustico su tale particella. Il convenuto non disconosce che lo schizzo annesso all'atto costitutivo (inserto C) “formalmente” determina l'aggravio dell'intero fondo servien­te, ma ritiene che il testo dell'atto costitutivo consenta di circoscrivere il passo alla scala che collega i due sentieri pubblici. Tanto più che all'epoca tutti gli accessi agli edifici sul fondo dominante, tranne uno secondario, si trovavano su quel lato, sicché il percorso più breve per raggiungere il sentiero pubblico era allora quello lungo il lato est.

Per quanto attiene alla situazione del fondo dominante, l'appellante adduce che al momento della costituzione della servitù i due edifici contigui erano indipendenti l'uno dall'altro. Per lo stabile a sud l'ingresso al piano inferiore avveniva da quel lato, mentre al piano superiore si accedeva da ovest. All'edificio a monte si accedeva invece dai ballatoi lungo la scalinata a est. Dopo la ristrutturazione operata dall'attrice – egli continua – i locali dei due edifici, tranne quelli al piano inferiore, sono stati col-legati e, pur mantenendo gli ingressi precedenti, sono ora accessibili dall'entrata principale a ovest. Poco importano di conseguenza le allegazioni dell'attrice circa il grado di utilizzo dei due percorsi, poiché le modifiche apportate con il restauro dei due edifici non possono comportare per il fondo serviente un aggravio che trascenda lo scopo originario della servitù. Quanto alla situazione del fondo serviente egli obietta che, tolta la superficie del rustico e del passo sui lati sud ed est, l'area fruibile come giardino si riduce a circa 39 m² di prato, il quale, seppure ben soleggiato, all'atto pratico è inutilizzabile. Esposta al transito dell'attrice e in forte pendenza (19.4%), senza una sistemazione la

superficie in questione impedisce quindi, a suo dire, uno sfruttamento razionale del fondo.

Sapere, in ultima analisi, se si possa imporre all'attrice la rinuncia al tracciato ovest del passo dipende così dal confronto degli interessi delle parti, sia che si applichi l'art. 736 cpv. 2 CC o l'art. 742 CC. Dalla beneficiaria si può esigere quindi un certo sacrificio, sempre che – circostanza che l'appellante rimprovera al Pretore di non avere approfondito – la nuova situazione non sia “meno adatta per il fondo dominante” rispetto a quella iniziale. Il convenuto ribadisce che lo scopo della servitù era di collegare gli ingressi all'immobile del fondo dominante sul lato orientale con il sentiero pubblico a monte, mentre il tracciato a ovest non poteva assolvere altra funzione di collegamento, ad esempio quella di scorciatoia per raggiungere la parte frontale dell'edificio a monte. Pur sopprimendo l'accesso a tale percorso, egli prosegue, il contenuto e la finalità originaria della servitù rimangono intatti. L'interesse invocato dall'attrice si ricondurrebbe invece a un'estensio­ne dello scopo originario della servitù, ovvero al fatto che essa ha creato un nuovo accesso principale sul lato ovest. Ciò rende superflua ogni considerazione sulla lunghezza dei vari percorsi.

Invece di accomodarsi di un semplice esercizio contabile – continua l'interessato – il Pretore avrebbe dovuto esercitare il proprio potere di apprezzamento e ponderare l'insieme delle circostan­ze. E in tale prospettiva qualche scalino o metro in più è senza rilievo se si considera che il passo priva lui medesimo della possibilità di sfruttare convenientemente quell'area e che lo scopo per il quale l'attrice pretende di mantenere la servitù non corri-sponde a quello originario. Per l'appellante, una corretta applicazione del­l'art. 742 CC impone quindi il trasporto della servitù nel senso che questa sia esercitata soltanto lungo il tracciato a est e che il resto del fondo serviente sia liberato dall'aggravio. Non senza rammaricarsi per la scarsa precisione osservata alla costituzione della servitù, il convenuto conclude che lo spostamento della servitù riconduce la situazione giuridica alle reali intenzioni delle parti al momento del rogito. Onde la richiesta di accogliere la sua riconvenzione e di rimborsargli i costi della procedura cautelare di fr. 7527.05.

  1. L'appellante fonda la sua richiesta di cancellare il diritto di passo lungo il tracciato ovest del fondo serviente sugli art. 736 cpv. 2 e 742 CC. Le due ipotesi vanno esaminate distintamente. L'art. 736 cpv. 2 CC dispone che qualora per il fondo dominante vi sia ancora interesse all'esercizio della servitù, ma di lieve importanza in confronto alla gravità dell'onere, la servitù può essere riscattata o ridotta mediante indennità (art. 736 cpv. 2 CC). Un riscatto presuppone quindi che, dopo la sua costituzione, la servitù abbia perduto interesse per il proprietario del fondo dominante o sia divenuta sproporzionatamente gravosa per il proprietario del fondo serviente, al punto da non giustificare più la sua conservazione (RtiD II-2011 pag. 703 consid. 4 con riferimenti; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.30 del 1° ottobre 2021 consid. 7a con riferimenti). Ciò implica una ponderazione d'interessi fondata sul citato principio dell'identità, secondo cui una servitù non può essere mantenuta per un fine diverso da quello in virtù del quale è stata costituita (loc. cit.).

L'art. 736 cpv. 2 CC prevede soltanto la possibilità di riscatto o di riduzione (parziale) di una servitù mediante indennizzo. La soppressione senza indennità ricade invece sotto l'art. 736 cpv. 1 CC e presuppone la perdita di ogni interesse (sentenza del Tribunale federale 5A_128/2020 del 13 aprile 2021 consid. 4.1 con rinvii). Neppure l'appellante pretende in concreto che l'attrice abbia perduto ogni interesse al percorso della servitù sul lato ovest del fondo serviente (appello, pag. 11), tant'è ch'egli nemmeno accenna all'ipotesi dell'art. 736 cpv. 1 CC. E in difetto di ogni offerta di indennizzo per la riduzione della servitù proposta, al riguardo l'appello potrebbe esaurirsi già in questi termini (RtiD

I-2014 pag. 764 consid. 7b).

  1. Sia come sia, le ulteriori argomentazioni dell'appellante non possono essere seguite. Il convenuto fa valere che sopprimendo la possibilità di usare il tracciato sulla porzione ovest del fondo ser-viente, il contenuto e la finalità originaria della servitù rimangono intatti. La doglianza implica un esame dello scopo della servitù litigiosa alla luce del ricordato principio dell'identità che tornerà utile anche al momento di vagliare la richiesta di spostamento (sotto, consid. 10). Ciò posto, occorre appurare quale fosse lo scopo della servitù litigiosa per il proprietario del fondo domi-nante al momento in cui il diritto è stato costituito (RtiD II-2020 pag. 856 consid. 3a con rinvii).

a) Un'iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l'estensione della servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che ne derivano (art. 738 cpv. 1 CC). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione di una servitù può risultare dal titolo d'acquisto o dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC, lex specialis dell'art. 971 CC). Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi esegesi. Se non è concludente, occorre far capo all'atto costitutivo della servitù, segnatamente al contratto e alla planimetria sulla quale è riportata l'area gravata (art. 942 cpv. 2 CC). Se nemmeno tali atti sono concludenti, l'estensione della servitù dipende dal modo in cui il diritto è stato esercitato per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC; RtiD I-2009 pag. 646 consid. 7 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.124 del 14 luglio 2021 consid. 7 con rinvii).

b) Nella fattispecie la descrizione diritto/onere di “passo pedonale” nel registro fondiario è meramente telegrafica (doc. A e B: ispezio­ne del registro fondiario). Si deve dunque fare riferimento all'atto costitutivo e in particolare alla rappresentazione grafica acclusa quale inserto C, dalla quale si evince chiaramente che la servitù di passo a carico della particella n. 1688 grava non solo la scala sul lato est del fondo e il lastricato che divide gli immobili fra i due fondi, ma anche il percorso definito da piode posate “a passo indiano” che attraversa l'area non edificata situata sulla porzione ovest del fondo serviente (doc. D: ispezione del registro fondiario). Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, poi, anche il testo dell'atto costitutivo fa riferimento a “dei passi (…) sui lati ovest e est della casa” situata sul fondo serviente. Nulla muta che esso menzioni anche un passo che “porta al sentiero comunale” sulla particella n. 1691, giacché tale riferimento concerne se mai la servitù a carico di quella particella in favore della particella n. 1688. Il sentiero comunale a valle, del resto, confina con la particella n. 1691 ed è direttamente accessibile dalla scala lungo il lato est della particella n. 1691.

c) La rappresentazione grafica nell'inserto C dell'atto costitutivo sarà anche approssimativa, come eccepisce l'appellante. Sta di fatto che egli stesso ha partecipato alla stesura di quell'at-to e ha controfirmato l'inserto. La contestata planimetria consente inoltre di appurare senza ombra di dubbio che il diritto di passo in favore della particella n. 1691 riguardava anche il tracciato lungo il lato ovest del fondo gravato, comprese le piode posate “a passo indiano” che lo delimitano. L'appellan­te medesimo riconosce del resto che “formalmente” lo schiz­zo ha per effetto di gravare anche quell'area del suo fondo. Per il resto, in forza del precetto della pubblicità correlato all'istituto del registro fondiario (art. 973 CC), circostanze e motivi di carattere personale che non risultano dall'atto costitutivo non sono opponibili a terzi di buona fede, nemmeno ove siano stati determinanti per formare la volontà di chi ha costituito la servitù (DTF 139 III 406 consid. 7.1; sentenza del Tribunale federale 5A_473/2017 del 30 aprile 2018 consid. 3 in: ZBGR/RNRF 100/2019 pag. 271; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2030.45 del 1° ottobre 2021 consid. 5a).

d) Poco importa che sul lato est dei due fondi vi sia una scala, la quale congiunge il sentiero patriziale a monte con il sentiero comunale a valle. Né indizi portano a concludere che il passo a ovest servisse unicamente per accedere al rustico del convenuto. Anzi, il fatto che le piode giungano fino al lastricato fra le due particelle in direzione dell'accesso al giardino, sul lato ovest del fondo dominante, contrasta con tale tesi (doc. E, Q, T e doc. 1). L'appellante medesimo riconosce del resto (memoriale, pag. 9) che, anche prima dei lavori di ristrutturazione degli edifici sulla particella n. 1691, esisteva almeno un'entrata sul lato ovest (doc. U, doc. V 2° foglio e doc. W 2° foglio). Che gli altri accessi fossero sui ballatoi a est non significa poi che il tracciato del passo a ovest non fosse utilizzato. Anche perché per recarsi ai posteggi vicino alla Chiesa di __________ il tracciato a ovest costituiva pur sempre il tracciato più diretto e, seppur di poco, il più corto anche partendo dagli accessi a est (perizia del 30 luglio 2019, pag. 4 e 7 seg.; doc. 10).

e) La tesi dell'appellante, secondo cui la servitù aveva come (unico) scopo il collegamento del fondo dominante con il sentiero pubblico a monte attraverso la scala sul lato orientale, non trova pertanto riscontro negli atti. Né consta che il tracciato a ovest costituisse una scorciatoia per raggiungere esclusivamente una parte secondaria dell'edificio sul fondo dominante. Attraverso l'ingresso su quel lato si accedeva pur sempre alla sala da pranzo (appello, pag. 10 con riferimento ai doc. V e W). A parte ciò, come testé illustrato (consid. d), l'uso di quel tracciato era possibile sin dalla sua costituzione anche a partire dagli accessi a est. Per di più, come sottolinea il Pretore, i due tracciati hanno caratteristiche diverse se si considera che quello litigioso è lineare e con pendenza costante, mentre l'altro comporta quattordici gradini e due svol­te (referto peritale del 30 luglio 2019 pag. 7 seg.). In definitiva, è lecito ritenere che la servitù avesse per scopo di raggiungere dal fondo dominante il sentiero patriziale a monte utilizzando indifferentemente il tracciato a ovest o a est del rustico sul fondo serviente.

  1. L'appellante sostiene che l'interesse attuale della servitù non corrisponde a quello iniziale e invoca un aggravio della medesima dovuto alla ristrutturazione degli immobili sul fondo dominante. Ora, è senz’altro vero che i lavori di ristrutturazione fatti eseguire dall'attrice nel 2000 hanno conferito maggiore importanza all'accesso sul lato occidentale, dato che da quella parte (grazie ai collegamenti interni) si possono ora raggiungere locali che prima erano raggiungibili solo dal fronte orientale dello stabile. Sta di fatto che gli accessi preesistenti sono stati conservati (doc. V e W) e l'uso della servitù sul tracciato ovest, come si è visto, è rimasto possibile – come in origine – anche a partire dagli accessi a est. In simili circostanze non si può concludere che la situazione sia mutata al punto da trascendere lo scopo originario della servitù.

  2. Il convenuto si duole che il tracciato occidentale della servitù impedirebbe uno sfruttamento razionale dell'unica superficie fruibile come giardino e lo priverebbe di ogni forma di riservatezza e – data la forte pendenza del terreno – finanche della possibilità di sistemare una sedia o un tavolino. La doglianza non può trovare ascolto. Certo, il perito ha assodato che la restrizione della facol­tà di utilizzare liberamente la porzione di terreno in questione deprezza il fondo serviente di fr. 9980.– (8.6% del suo valore senza tale onere: referto del 30 luglio 2019, pag. 11 seg.). Non risulta tuttavia, né l'appellante pretende, che tale aggravio sia aumentato dopo la costituzione della servitù. L'interessato non revoca nemmeno in dubbio che la possibilità di sfruttare meglio il proprio fondo con la costruzione di una piccola piscina sussistesse già nel momento in cui egli ha costituito la servitù. Il riscatto o la riduzione della servitù non sono in ogni modo destinati a correggere una sproporzione iniziale (I CCA, sentenza inc. 11.2010.124 del 18 settembre 2013 consid. 8a con riferimenti). Chi acquista un terreno gravato di servitù non può pretendere di rimettere in discussione l'assetto dell'onere solo perché trova modo di migliorare il rendimento dell'immobile (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.30 del 1° ottobre 2021 consid. 7c). A maggior ragione se – come in concreto – ha costituito lui stesso il diritto reale limitato. In concreto non soccorrono di conseguenza gli estremi per un riscatto della servitù di passo giusta l'art. 736 cpv. 2 CC.

  3. Rimane da esaminare l'eventuale applicazione dell'art. 742 cpv. 1 CC, stando al quale ove l'uso di una servitù richieda solo una parte del fon­do, il proprietario che giustifica un interesse può chiedere il trasporto del diritto a sue spese sopra un'altra parte “non meno adatta per il fondo dominante”. In tal caso la servitù va esercitata altrove, foss'anche su un'altra porzione del fondo serviente. Il trasporto della servitù, ad ogni modo, deve lasciare il diritto reale limitato sostanzialmente intatto (anche per quanto riguarda il valore). Può causare qualche svantaggio al beneficiario, purché si tratti solo di inconvenienti minori (RtiD I-2014 pag. 764 consid. 7a con rimandi). Per l'essenziale deve però essere equivalente sotto il profilo economico e garantire oggettivamente al suo avente diritto la medesima utilità, ovvero gli stessi vantag­gi e le stesse comodità di esercizio (DTF 147 III 216 consid. 4.5).

a) L'attrice obietta in primo luogo che il proprietario di un fondo gravato può chiedere lo spostamento della servitù soltanto dandosi fatti nuovi, che a suo parere non ricorrono nella fattispecie, poiché già al momento della costituzione del diritto di passo il proprietario di un fondo gravato avrebbe potuto ottenere una licenza edilizia per sistemare il terreno. Inoltre, aggiunge, il convenuto ha finanche manifestato di non essere più intenzionato a costruire la piscina.

Il proprietario di un fondo serviente che voglia ottenere lo spostamento della servitù deve poter invocare un interesse degno di protezione. Tale interesse può essere di ordine economico, ma anche estetico o immateriale. Deve in ogni caso fondarsi su nuovi bisogni o, quanto meno, su una modifica della situazione (Argul in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 4 ad art. 742; Petitpierre in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 9 ad art. 742; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 5ª edizione, pag. 483 n. 3486). Nel caso specifico v’è da domandarsi se il convenuto possa valersi di un interesse degno di protezione per invocare il trasporto del diritto di passo. Quand'anche l'intenzione di creare una piscina – o anche solo di sistemare il giardino – integrasse un siffatto interesse (in questo senso: Besson, La suppression et l'adaptation des servitudes par le juge in: JdT 1969 I 279), l'appello sarebbe – comunque sia – destinato all'insuccesso, come si dirà in appresso.

b) L'appellante ribadisce che lo scopo originario della servitù sarebbe salvaguardato anche usando il solo tracciato sul lato est del suo fondo e fa valere che pochi scalini o pochi metri in più sono di poco momento, vista la morfologia dei luoghi, così com’è indifferente l'esposizione al sole (bacìo o solatìo) dei due percorsi. Ora, è possibile che aggirare a est il rustico sul fondo serviente per raggiungere, partendo dal lato ovest del fondo dominante, il sentiero comunale verso il nucleo di __________ richieda solo una quindicina di metri in più, quattordici gradini e due svolte a destra rispetto a un tracciato lineare con pendenza costante e un tempo di percorrenza di circa venti secondi in più (perizia del 30 luglio 2019, pag. 7 seg.). Né si disconosce che tale inconveniente e la minore esposizione al sole del tracciato a est per rapporto a quello a ovest (e i conseguenti maggiori oneri di manutenzione in inverno per il primo percorso: perizia, pag. 9) incidono poco o punto sul valore del fondo dominante (perizia, pag. 13). Ci si limitasse a simili aspetti, gli inconvenienti di una simile modifica potrebbero fors'anche rientrare nelle previsioni dell'art. 742 cpv. 1 CC.

Il problema è che il proprietario del fondo dominante ha già il diritto di utilizzare la scala sul lato est. E, come detto (consid. 7e), lo scopo originario della servitù era di consentire l'acces­so al fondo dominate tramite due percorsi con caratteristiche diverse, senza limitazioni. Non a torto il Pretore ha reputato quindi che una limitazione della servitù a un solo percorso offenderebbe il principio dell'identità. Come rileva l'attrice (osservazioni, pag. 17), l'accoglimento della richiesta del convenuto non si tradurrebbe così in un mero spostamento della servitù da un percorso (sul lato ovest) a un altro (sul lato est), bensì in una vera e propria cancellazione parziale. Una simile eventualità sarebbe però subordinata ai presupposti dell'art. 736 cpv. 2 CC (Argul, op. cit., n. 5 ad art. 742; Steinauer, op. cit., pag. 484 n. 3487). E, come si è appena visto (consid. 6 a 9), estremi del genere non ricorrono nel caso specifico. Anche al proposito l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

  1. Da ultimo l'appellante postula la rifusione delle spese processuali relative al procedimento cautelare, di complessivi fr. 7527.05. Egli deplora inoltre “l'eccessiva accondiscendenza” con cui il Pretore ha acquisito agli atti le note d'onorario su cui l'attrice ha fondato la sua pretesa per ripetibili. In realtà la prima richiesta non ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'eventualità non verificandosi in concreto, tale domanda si rivela così senza oggetto. Per il resto, il convenuto non trae alcuna conseguenza dalla censura sulle ripetibili. Senza contare che egli non manca di contraddirsi nella misura in cui, per finire, rivendica la medesima indennità che il Pretore ha assegnato all'attrice.

  2. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attrice, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

  3. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), anche considerando la domanda volta allo svincolo della cauzione processuale (di fr. 10 000.–; sopra, consid. 2), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF né per l'azione principale (fr. 9980.–; sopra consid. 1) né per la riconvenzione (fr. 17 507.05; sopra, consid. 1), fermo restando che il valore delle due azioni non si somma (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 7 ad art. 94 con riferimento all'art. 53 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 3000.– per ripetibili.

  2. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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