Incarto n. 11.2020.45

Lugano, 5 marzo 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Fiscalini

sedente per statuire nella causa OR.2019.1 (divisione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione dell'11 gennaio 2019 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )

contro

AP 1 (I), e AP 2 (GB) (patrocinate dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 22 maggio 2020 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore il 22 aprile 2020;

Ritenuto

in fatto: A. L__________ __________ (1960), nata , cittadina svizzera e serba, coniugata con AO 1 (1956), è deceduta a __________ (provincia di Trieste) il 1° giugno 2018, lasciando come eredi il marito con le di lei figlie AP 2 (1982) e AP 1 (1984), cittadine croate, nate dal suo primo matrimonio con V . In un testamento pubblico del 9 febbraio 2018, rogato dal notaio F C__________ di , L __________ aveva così disposto:

  1. Dichiaro di essere pienamente capace di intendere e di volere.

  2. Revoco ogni mia eventuale precedente disposizione di ultima volontà.

  3. Dichiaro di sottoporre la mia successione al diritto serbo, mio diritto nazionale, ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LDIP.

  4. Dichiaro di escludere dalla mia successione e di diseredare, in applicazio­ne del diritto serbo o del diritto svizzero, mio marito AO 1, dal quale vivo da tempo separata, ritenuto come egli, con il suo comportamen­to e contravvenendo ai suoi obblighi, si sia reso indegno di succedermi.

  5. Nomino quindi quali uniche eredi di ogni mia sostanza, ovunque posta, le mie figlie:

AP 2, residente a __________ (GB) (segue l'indirizzo) e

AP 1, residente a __________ (I) (segue l'indirizzo),

in ragione di ½ (un mezzo) ciascuna.

  1. Nell'eventualità in cui la volontà da me espressa al precedente punto 4 non possa trovare applicazione, dispongo che la quota destinata a mio marito sia la minore possibile e pertanto ridotta alla sola porzione legittima riconosciuta dal diritto serbo (o da altro ordinamento giuridico che dovesse risultare applicabile) e che l'intera porzione disponibile vada ad accrescere le quote destinate alle mie figlie.

Tali sono le mie ultime volontà.

B. Con testamento olografo dell'11 febbraio 2018, redatto in serbo, L__________ __________ ha poi disposto:


Domenica, 11 febbraio

Anno 2018

Testamento

Io, L__________ __________ (seguono le generalità)

– Dichiaro volontariamente e redigo questo testamento olografo di mia spontanea volontà, in piena coscienza e di mente sana, in caso della mia morte.

– Desidero che la mia successione sia considerata ai sensi della legge serba in quanto più favorevole ai miei successori.

– Al presente sono sposata con AO 1 (…), con il quale sono entrata in matrimonio l'8 settembre 2005 a __________. Non abbiamo figli comuni nati nel matrimonio.

Quali miei unici successori di tutto quello che possiedo e ovunque i miei possedimenti siano, nomino le mie figlie come segue:

  1. AP 2, nata a __________ il __________ nella Repubblica di Serbia

  2. AP 1, nata a __________ il __________ nella Repubblica di Serbia

in modo che ad ognuna appartenga metà (50%) dell'eredità.

– Per quanto concerne mio marito AO 1 dal quale vivo separata da molto tempo e con il quale sono in fase di divorzio, lo escludo completamente dal diritto di successione in quanto non degno di succedermi e non gli lascio nulla. Questo perché egli ha violato i principi della vita coniugale, ha danneggiato la mia reputazione e la mia credibilità professionale, il mio onore e la mia dignità nel mio ambiente in quanto si è dato alla vita depravata e immorale.

– Per questo motivo, tutto quello che sarà negato al mio marito, desidero che venga diviso equamente (a metà) tra le mie figlie.

Questa è la mia ultima volontà e questo testamento rimane in vigore fino alla sua revoca o fino alla redazione di un altro testamento.

(segue la firma autografa)

C. Tra L__________ __________ e AO 1 era pendente sin dal 1° dicembre 2017 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito. Statuendo con sentenza del 5 marzo 2018, il Pretore ha ordinato la separazione dei beni tra le parti dal 1° gennaio 2018, stralciando per il resto la causa dal ruolo siccome divenuta priva d'oggetto. In tale procedura L__________ __________ era patrocinata dal­l'avv. PA 1. Il 7 marzo 2018, dopo un ricovero nel reparto di oncologia della Clinica , L __________ è stata trasferita nella Casa anziani __________ di . Il giorno del ricovero essa era incapace di intendere e di volere. Il 18 aprile 2018 l'Autorità di protezione __________ le ha istituito una curatrice di rappresentan­za nella persona della figlia AP 1 per la “negoziazio­ne della rinuncia al diritto di compera che l'interessata ha costituito nei confronti del signor E B__________, con rogito __________ del 23 maggio 2017 del notaio __________ C__________ ”. Il 1° maggio 2018 L __________ ha lasciato la casa per anziani, accompagnata da una figlia (o dalle figlie), alla volta di __________.

D. Su istanza di AO 1, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha rilasciato il 3 settembre 2018 un certificato ereditario in cui figurano quali unici eredi fu L__________ __________ lo stesso istante con le figlie della defunta, AP 2 e AP 1. Sempre su istanza di AO 1, il Pretore ha ordinato il 13 dicembre 2018 l'amministrazione dell'eredità, designando in veste di amministratore l'avv. __________ S__________ di __________.

E. L'11 gennaio 2019 AO 1 ha promosso davanti al medesimo Pretore un'azione di divisione nei confronti di AP 2 e AP 1, azione non preceduta dal tentativo di conciliazione dato il domicilio all'estero delle convenute, chiedendo quanto segue:

1.1 È accertata la consistenza della successione L__________ __________ in almeno fr. 440 000.–.

Si dà atto che il valore è stato quantificato considerando gli “anticipi ereditari” prelevati dalle figlie AP 2 e AP 1 dal __________ __________, importi che sono stati collazionati e di conseguenza conteggiati.

1.2 È accertata l'entità della quota successoria di AO 1 in almeno fr. 220 000.–.

1.3 A AO 1 vengono attribuiti gli averi esistenti per un valore di fr. …

1.4 AP 2 viene condannata a corrispondere a AO 1 per lo meno fr. 170 438.51 oltre ad interessi al 5% dal 1° giugno 2018.

1.5 AP 1 viene condannata a corrispondere a AO 1 per lo meno fr. 237 100.– oltre ad interessi al 5% dal 1° giugno 2018.

F. Chiamate il 18 gennaio 2019 a presentare il memoriale di risposta, AP 2 e AP 1, patrocinate dall'avv. PA 1, hanno reagito con un'istanza del 28 agosto 2019 per ottenere che la procedura fosse sospesa e la petizione dichiarata irricevibile. A mente loro, l'ultimo domicilio di L__________ __________ non era più a __________, dove la defunta risultava ancora iscritta nel registro degli abitanti, bensì a __________, in Serbia. Il Pretore ha invitato il 29 agosto 2019 AO 1 a formulare osservazio­ni scritte all'istanza, che in un memoriale del 9 settembre 2019 l'attore ha proposto di respingere. Preso atto di ciò, il Pretore ha deciso il 10 settembre 2019 di limitare l'azione di divisione “in un primo tempo all'accertamento della competenza di questa Pretura, con emanazio­ne di un giudizio pregiudiziale”. Contestualmente egli ha fissato alle convenute un termine di 15 giorni per “formulare una risposta di causa limitata al tema della competenza di questa Pretu­ra”. Sempre patrocina­te dall'avv. PA 1, AP 2 e AP 1 han­no introdotto un allegato del 23 settembre 2019 in cui hanno ribadito la loro istanza. AO 1 ha replicato il 7 ottobre 2019, proponendo una volta ancora di respingerla. Le convenute hanno duplicato l'8 novembre 2019, reiterando per la terza volta il loro punto di vista.

G. Alle prime arringhe dell'azione di divisione così limitata, tenutesi il 19 dicembre 2019, le parti hanno notificato prove, ritenute dal Pretore ammissibili. L'istruttoria è cominciata così seduta stante con il richiamo della cartella clinica della defunta e si è chiusa il 5 marzo 2020. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 20 aprile 2020 AP 2 e AP 1 hanno chiesto per la quarta volta di sospendere la procedura e di dichiarare la petizione di AO 1 irricevibile “per assenza di presupposti processuali”. Nel suo memoriale conclusivo del 1° aprile 2020 AO 1 ha rimproverato anzitutto al­l'avv. PA 1 di trovarsi in un palese conflitto d'interessi, sia per avere egli già patrocinato

L__________ __________ nella procedura a tutela dell'unione coniugale decisa dal Pretore il 5 mar­zo 2018, sia perché il notaio F__________ C__________, il quale aveva raccolto le ultime volontà di L__________ __________ nel testamento pubblico del 9 febbraio 2018, “è il notaio dello studio PA 1”. Egli ha chiesto perciò di dichiarare nulla l'istanza, come tutti gli atti successivi compiuti dall'avv. PA 1, subordinatamente di respingere l'istanza siccome infondata.

H. Con sentenza del 22 aprile 2020 il Pretore ha respinto l'eccezio­ne di incompetenza per territorio sollevata da AP 2 e AP 1, accertando che l'ultimo domicilio della testatrice era rimasto a __________. Alla questione del conflitto d'interessi egli non ha accennato. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle convenute in solido, con obbligo di rifonde­re all'atto­re, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– complessivi per ripetibili. A AP 2 e AP 1 il Pretore ha impartito un termine di 30 giorni per presentare la risposta di merito.

I. Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 sono insorte a questa Camera con un appello del 22 maggio 2020 in cui chiedono di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio da loro sollevata nell'istanza e di dichiarare la petizione irricevibile. Nelle sue osservazioni del 7 luglio 2020 AO 1 rimprovera una volta ancora all'avvocato PA 1 di versare in un conflitto d'interessi e propone di respingere l'appello, confermando la decisione del Pretore. In una replica spontanea del 14 luglio 2020 AP 2 e AP 1 respingono ogni ipotesi di conflitto d'interessi da parte del loro legale e confermano le richieste di appello. Con duplica spontanea del 23 luglio 2020 AO 1 ribadisce il contenuto delle proprie osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), statuisce al proposito è “incidentale” se un diverso giudizio dell'autorità giudiziaria superiore può portare im­mediatamente all'emanazione di una decisione finale e con ciò si può conseguire un importante risparmio di tempo o di spese (art. 237 cpv. 1 CPC). Tale è il caso in esame, poiché qualora l'eccezione di incompetenza fosse accolta la petizione di AO 1 andrebbe respinta in ordine e ciò consentirebbe un importante guadagno di tempo. Ciò premesso, una decisione incidentale emanata nell'ambito di una procedura ordinaria è impugnabile a titolo indipendente entro 30 giorni (art. 237 cpv. 2 in relazione con l'art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di una controversia patrimoniale, il valore litigio­so raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie il valore litigioso è dato, ove si consideri che in un'azione di divisione ereditaria esso corrispon­de al valore netto della successione: I CCA, sentenza inc. 11.2014.101 del­l'11 aprile 2016 consid. 6 con riferimenti di dottrina). Riguardo

infine alla tempestività del ricorso, in concreto la decisio­ne impugnata è stata notificata al patrocinatore delle convenute il 23 apri­le 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 22 maggio 2020, l'appel­lo in questione è pertanto ricevibile.

  1. Nelle osservazioni all'appello AO 1 torna in primo luogo a far valere che l'avv. PA 1 versa in un conflitto d'interessi (nel senso dell'art. 12 lett. c LLCA) sin dal giugno del 2019, quando è subentrato all'avv. F__________ T__________ nel patrocinio di AP 2 e AP 1. Egli fa valere che l'avv. F__________ C__________, il quale ha rogato il testamento pubblico di L__________ __________ il 9 febbraio 2018, “è il notaio dello studio PA 1” e che l'avv. PA 1 aveva già patrocinato L__________ __________ nella procedura a tutela dell'unione coniugale decisa dal Pretore il 5 mar­zo 2018. A suo parere, l'avvocato PA 1 non aveva dunque la capacità di postulare e non poteva rappresentare le convenute in giudizio. Onde la nullità degli atti da lui compiuti, la capacità di postulare essendo – sottolinea l'attore – un presupposto processuale da verificare d'ufficio (art. 60 CPC). Le convenute respingono da parte loro – come detto – ogni ipotesi di conflitto d'interessi in capo al loro legale “dal momento che sia nell'occasione della procedura di separazione [recte: a tutela dell'unione coniugale] che in quella successoria la controparte è sempre stata il signor AO 1”. Inoltre – esse continuano – anche qualora si ravvisasse una violazione di norme deontologiche, ciò potrebbe comportare tutt'al più conseguenze disciplinari, ma non influireb­be sulla validità degli atti compiuti dal loro legale.

a) Fra le regole professionali che un avvocato deve rispettare si annovera il principio cardine dell'art. 12 lett. c LLCA, secondo cui l'avvocato deve evitare “qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati”. Tale principio è correlato alla clausola generale dell'art. 12 lett. a LLCA, che impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza, come pure con gli imperativi dell'art. 12 lett. b LLCA, che impone all'avvocato di esercitare l'attività professionale in piena indipenden­za, a proprio nome e sotto la propria responsabilità, e dell'art. 13 LLCA relativo al segreto professionale. Un avvocato deve evitare – in particolare – il doppio patrocinio, il caso cioè in cui egli potreb­be essere indotto a difendere gli opposti interessi di due parti simultaneamente. Inoltre egli deve evitare la rappresentanza di un cliente quando potreb-be essere indotto a usare contro l'avversario conoscenze protette dal segreto professionale che ha acquisito nel­l'ambito di un mandato precedente. Per sapere se ricorrano tali presupposti occorre ponderare il tempo intercorso fra i due mandati, il nesso giuridico o fattuale tra i medesimi, l'importanza e la durata del mandato pregresso, le conoscen­ze

acquisite dal legale nel quadro di quel mandato e la sussisten­za – o no – di una relazione di fiducia con il vecchio cliente (DTF 145 IV 218 consid. 2.1 con richiami).

b) L'avvocato deve rifuggire in sintesi – secondo giurisprudenza – ogni situazio­ne a rischio. Il rischio dev'essere concreto, ma non occorre che si sia già verificato o che l'avvoca­to abbia già agito in maniera censurabile. Ove sopraggiunga un possibile conflitto d'interes­si, l'avvocato deve rinunciare al mandato (DTF 145 IV 218 consid. 2.1 con richiami). Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che il divieto del patrocinio multiplo si esten­de anche al caso in cui le parti siano patrocinate da avvocati diversi, ma che esercitano nello stes­so studio al momento dell'assunzione dell'incarico, siano essi associati o collaboratori. E un conflitto d'interessi può sorgere anche qualora un avvocato associato o collaboratore cambi studio, al punto che ciò potreb­be obbligare i nuovi colleghi a deporre un mandato già assunto in precedenza (DTF 145 IV 223 consid. 2.2 segg.). Se di fronte al rischio di un conflitto d'interessi l'avvocato non rinuncia di sua iniziativa al patrocinio, il giudice davanti al quale egli procede (o, se così dispo­ne il diritto cantonale, l'autorità di vigilanza sull'avvocatura) gli ingiunge di cessare la rappresentanza (DTF 138 II 166 consid. 2.5). Chi dirige il procedimento, in effetti, statuisce d'ufficio e in ogni tempo sulla capacità di patrocinio di un mandatario professionale (DTF 141 IV 261 consid. 2.2).

c) Nella fattispecie l'avv. PA 1 patrocina in un'azione di divisione ereditaria le figlie di L__________ __________ (uniche eredi istituite), convenute in giudizio l'11 gennaio 2019 dal vedovo, diseredato dalla de cuius per testamento. Il notaio F__________

C__________, avvocato che lavo­ra nello studio PA 1 Partner, aveva rogato il 9 febbraio 2018 un primo testamento in cui

L__________ __________ già diseredava AO 1 (come nel secondo). L'avv. PA 1, da parte sua, aveva patrocinato L__________ __________ in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa dal marito e decisa dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud con sentenza del 5 mar­zo 2018. Che in tale veste egli abbia acquisito, riguardo a AO 1, conoscenze suscettibili di essere usate contro que-st'ultimo nell'azione di divisione è un rischio concreto e verosimile. L'azione di divisione è stata promossa poco più di un anno dalla fine della procedura a tutela dell'unione coniugale e la diseredazione dell'attore poggia su fatti interni alla coppia che il legale della moglie può avere appreso in quel contesto. A ciò si aggiunge che il notaio F__________ C__________ era – ed è – avvocato nello studio PA 1 Partner. Ora, come un notaio che roga un testamento non può patrocinare in seguito un erede o un legatario beneficato da tale disposizione (sentenza del Tribunale federale 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.4 con rinvii), analogo principio vale per il patrocinio di un diseredato. E l'obbligo di astensione in capo all'avv. F__________ C__________ si estendeva all'avv. PA 1, contitolare dello studio legale PA 1 Partner.

d) Ne segue che in concreto, avvedendosi del possibile conflitto d'interessi nel quale versava – e versa – l'avv. PA 1 (il cui nome figura chiaramente sulla carta intestata dello studio PA 1 Partner insie­me con quello dell'avv. F__________ C__________), il Pretore avrebbe dovuto ingiungere al medesimo di porre termine al patrocinio. La facoltà di postulare, ovvero la capacità di compiere atti processuali necessari alla conduzione di un processo nella forma giuridica pertinente (May Canellas in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 2 ad art. 67 con rimandi), è un presupposto processuale, anche se non figura esplicitamente all'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC (sentenza del Tribunale federale 5A_469/2019 del 17 novembre 2020 consid. 3.2; v. anche Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 82 ad art. 59 con rinvii). Nella fattispecie la questione lega­ta al conflitto d'interessi era stata accennata dall'attore, del resto, già nelle osservazioni del 9 settembre 2019 all'istanza 28 agosto 2019 delle convenute (pag. 4 in alto), è stata ripre­sa nella replica del 7 ottobre 2019 (pag. 2 in fondo e pag. 3 verso l'alto) ed è stata circostanziata nel memoriale conclusivo del 1° aprile 2020, quando AO 1 ha chiesto di dichiara­re nulla l'istanza 28 agosto 2019 delle convenute unitamen­te a tutti gli atti successivi compiuti dall'avv. PA 1 e dalla allora giurista praticante, MLaw S__________ D__________, cofirmataria dei memoriali (pag. 2 e 6). Il Pretore ha nondimeno ignorato la questione.

e) Atti processuali compiuti da perso­ne prive della capacità di

postulare sono inefficaci (Staehelin/Schweizer in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 26 ad art. 68). Il giudice che ravvisa atti inefficaci per tale motivo deve dunque ingiungere al legale di deporre il mandato e assegna alla parte un termi­ne perché sottoscriva essa medesima gli atti compiuti dal legale, ratificandoli, oppure designi un altro patrocinatore (sentenza del Tribunale federale 4A_87/2012 del 10 aprile 2012 consid. 3.2.3 in fine, in: RSPC 2012 pag. 311 con rinvio a Bohnet, op. cit., n. 82 ad art. 59 CPC). La parte in causa conserva difatti, per principio, la capacità di postulare personalmente e potrebbe anche procedere in lite con atti propri (Hrubesch-Millauer in: Brunner/Gasser/Schwander,

Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 68). Nel caso specifico la sentenza impugnata andrebbe così annullata e l'incar­to rinviato al Pretore perché ingiunga all'avvocato PA 1 di deporre il mandato e assegni a AP 2 e

AP 1 un termi­ne per sottoscrivere esse medesime gli atti compiuti dal legale, ratificandoli, o per designare un altro patrocinatore. Non compete invero a questa Camera riprendere il processo sin dall'istan­za 28 agosto 2019 delle convenute. Sta di fatto che se quell'istanza fosse in ogni modo da respingere (e la sentenza impugnata da conferma­re), un rinvio degli atti al Pretore si esaurirebbe in un esercizio di giurisdizione. Conviene vaglia­re perciò la vertenza legata al forum hereditatis. Ai fini della presente decisione le convenute non possono dolersi in effetti che gli argomenti sollevati dal loro patrocinatore siano esaminati.

  1. Nella sentenza appellata il Pretore ha ricordato che per il procedimento successorio e le controversie ereditarie sono competenti i tribunali e o le autorità svizzeri dell'ultimo domicilio dell'ereditan­do (art. 86 cpv. 1 LDIP). In controversie aventi carattere internazionale il domicilio di una parte è quello dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP, ovvero il luogo in cui la parte dimora con l'intenzione di stabilirsi durevolmente. La nozione di domicilio – ha continuato il Pretore – comprende così un elemento oggettivo (la presenza fisica in un luogo determinato) e uno soggettivo (l'intenzione di stabilirsi in quel luogo durevolmente). L'intenzione di costituire un domicilio presuppone però che la persona sia capace di discernimento (nel senso dell'art. 16 CC). Tale requisito non va apprezzato con soverchio rigore. Se però esso manca – ha proseguito il Pretore – qualsiasi cambiamento di domicilio è escluso, seppure la persona in causa si trasferisca materialmente altrove (senten­za impugnata, pag. 3).

Nel caso specifico il Pretore ha accertato che il 1° maggio 2018 L__________ __________ è stata dimessa dalla casa per anziani di __________ ed è stata trasferita dalle figlie (o da una figlia) a __________. Essa è poi deceduta un mese dopo a __________, un comune a nord di __________, senza essere mai giunta in Serbia. Oltre a ciò – ha soggiunto il Pretore – al momento di essere trasferita a , L __________ non era più capace di intendere né di volere. Non poteva quindi trasferire il domicilio a __________. Che in Serbia si sia tenuto un processo avviato nel 2019 dalle figlie della defunta davanti al Tribunale ordinario di __________ (provincia autonoma della __________) per vedersi riconoscere la comproprietà di fondi appartenuti alla madre poco giova, quel tribunale essendo abilitato a statuire solo riguardo a immobili del compendio ereditario posti in Serbia (art. 86 cpv. 2 LDIP). AO 1 non si è mai costituito incondizionatamente dinanzi a quel tribunale (art. 6 LDIP). In nessun modo quindi ha riconosciuto il tribunale in questione come foro dell'eredità, sicché la competenza per territorio del giudice svizze­ro è rimasta intatta. Onde la reiezio­ne dell'istanza con cui AP 2 e AP 1 contestano la competenza per territorio del Pretore.

a) Le appellanti sostengono che il 1° maggio 2018 la madre è “partita da Chiasso per non farci mai più ritorno” e che l'ultimo domicilio della defunta era a , come risulta dagli atti della causa da loro promossa davanti al Tribunale ordinario di __________ e da un estratto serbo dell'atto di morte (doc. 6 e 7), pubblico registro. A mente loro poco importa che l'atto di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile di __________ indichi l'ultima residenza della defunta a __________ (doc. 8), poiché questa non poteva avere il domicilio in più luoghi (art. 23 cpv. 2 LDIP). Dal 1° maggio 2018 inoltre a __________ essa non era più fisicamente presente. Dal profilo soggettivo poi l'Autorità di protezione degli adulti ha designa­to alla loro madre una semplice curatela di rappresentanza per un singolo affare, l'asserita incapacità di discernimento della de cuius non risultando da alcun referto specialistico. Per di più, L __________ ha sempre “espresso il desiderio di fare ritorno nel suo Paese di origine”, tanto da sottoporre la propria successione al diritto serbo, senza trascurare – asseriscono le appellanti – che “la formale costituzio­ne dell'anelato nuovo domicilio della de cuius in Serbia è potuta avvenire anche mediante la legittima rappresentanza” da parte loro.

b) A ragione le appellanti non contestano che la nozione di domicilio a norma dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP comprende un elemento oggettivo (la presenza fisica per una certa durata in un determinato luogo) e – cumulativamente – uno soggettivo (l'intenzione riconoscibile di stabilirsi durevolmente in quel luogo), il concetto apparentandosi a quello dell'art. 23 cpv. 1 CC (Kren Kostkiewicz in: Zürcher Kommentar, IPR, 3ª edi-zione, n. 18 segg. ad art. 20 con numerosi rinvii). I criteri che regolano il domicilio in base al diritto serbo poco giovano. L__________ __________ è stata trasferita dalle figlie (o da una figlia) il 1° maggio 2018 dalla casa per anziani di __________ a __________ ed è deceduta, per finire, in un Comune di quella provincia. A , oltre 500 km a est di , essa non è mai arrivata. Ne segue che, mancando già l'elemento oggettivo della presenza fisica di L __________ per una certa durata in Serbia, __________ non può essere divenuta il domicilio di lei nel senso dell'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP. E siccome “nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi” (art. 20 cpv. 2 LDIP), anche dopo il 1° mag­gio 2018 L __________ è rimasta domiciliata a __________, come ha concluso il Pretore. Già per questa ragio­ne l'appello sarebbe stato da respingere.

c) Si aggiunga che in concreto il preteso domicilio di L__________ __________ a __________ appare inconsistente anche dal profi­lo soggettivo. F__________ M__________, direttore della casa per anziani di __________ in cui ha soggiornato L__________ __________ dal 7 marzo al 1° maggio 2018, ha dichiarato che al momen­to del ricovero l'interessata era incapace di intendere e di vole­re, come ha constatato il medico curante dott. W__________ P__________ di __________ (deposizione del 5 marzo 2020, verbali pag. 1) e come risulta dalla cartella clinica agli atti (pag. 4 in fondo). Agli atti non figura il rapporto geriatrico né il dott. W__________ P__________ è stato sentito in tribunale, tuttavia le appellanti non contestano che egli abbia esaminato la capacità di discernimento della loro madre. Non consta per vero in che condizioni fosse L__________ __________ al momento in cui è stata dimessa dalla casa per anziani, ma nulla induce a supporre che il suo stato di salute fosse migliorato. F__________ M__________ ha precisato anzi che riguardo a L__________ __________ “non vi erano grandi speranze” (verbale citato, pag. 2 in alto), tanto ch'essa è deceduta poi un mese dopo, il 1° giugno 2018. In circostanze del genere appare inverosimi­le che il 1° maggio 2018 l'interessata avesse la capacità di discernimento per decidere di trasferirsi a __________. E che tale fosse la volontà delle figlie poco soccorre.

Certo, la capacità di discernimento si presume, di modo che incombe a chi la contesta dimostrarne l'inesistenza. Tale prova non soggiace tuttavia a esigenze particolari. Una “verosimiglianza preponderante” che esclude seri dubbi è sufficiente, soprattutto ove si tratti di valutare le deboli condizioni mentali di una persona deceduta. In casi del genere incom­be a chi sostiene la capacità d'intendere e di volere comprovare che la persona si trovava, al momento determinante,

in un “lucido intervallo” (DTF 144 III 264 consid. 5.4 e 6.1.3 con rimandi; più recentemente sentenza del Tribunale federale 5A_465/2019 del 4 ottobre 2019 consid. 4.2.2 con rimandi). Nella fattispecie nulla al proposito si evince dagli atti. Ne segue che “l'anelato nuovo domicilio della de cuius in Serbia” si rivela escluso dal profilo oggettivo e inverosimile dal profilo soggettivo. Quand'anche AP 2 e AP 1 fossero state patrocinate da un lega­le provvisto della capacità di postulare (e il loro ricorso fosse perciò ricevibile), di conseguenza, l'appello del 22 maggio 2020 sarebbe da respingere.

  1. Se ne conclude che nel caso precipuo non risponderebbe all'eco­nomia processuale ritornare gli atti al Pretore per ingiungere al­l'avvocato PA 1 di deporre il mandato e per assegnare a AP 2 e AP 1 un termi­ne entro cui sottoscrivere esse medesi­me gli atti compiuti dal legale, ratificandoli, o designare un altro rappresentante. L'avv. PA 1, l'avv. S__________ D__________ e tutti gli avvocati dello studio legale PA 1 Partner vanno preclusi in ogni modo dal patrocinio di AP 2 e AP 1 nella causa di divisione ereditaria, in conformità alla giurisprudenza testé illustrata (sopra, consid. 2).

  2. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza delle appellanti (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni all'appello (e una duplica spontanea) tramite un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

  3. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale (sopra, consid. 1) segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. L'avv. PA 1, l'avv. S__________ D__________ e tutti gli avvocati dello studio legale PA 1 Partner sono preclusi dal patrocinio di AP 2 e AP 1 nella causa di divisione ereditaria che oppone le parti. L'avv. PA 1 è tenuto a deporre sen­za indugio il mandato di patrocinio assunto in favore di AP 2 e AP 1.

  2. Le spese processuali di fr. 2000.– sono poste solidalmente a carico delle appellanti, che rifonderanno a AO 1 fr. 4000.– complessivi per ripetibili.

  3. Notificazione a:

– avv. ; – avv.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_001, 11.2020.45
Entscheidungsdatum
05.03.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026