Incarto n. 11.2020.37

Lugano 11 febbraio 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2020.1193 (rilascio di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 5 marzo 2020 dall'

avv. B__________ M__________ __________,


per ottenere l'emanazione del certificato ereditario fu

R__________ C__________ (1927-2019), già in __________,

giudicando sul reclamo in materia di spese processuali del 13 maggio 2020 presentato da

RE 1

contro la decisione emessa dal Pretore il 27 aprile 2020;

Ritenuto

in fatto: A. R__________ C__________ nata __________ (1927), vedova, domiciliata nel Comune di , è deceduta a __________ il __________ 2019 senza lasciare discendenti. Con testamento olografo del 10 febbraio 2011, pubblicato il 17 gennaio 2020 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, essa ha istituito sua erede universale la nipote RE 1 e, in caso di premorienza, le di lei figlie V e C__________.

B. Il 5 marzo 2020 l'avv. B__________ M__________ __________ ha chiesto al me-desimo Pretore il rilascio del certificato ereditario a nome di RE 1. Il Pretore lo ha invitato, il 30 marzo 2020, a esibire la procura dell'erede istituita, come pure vari certificati relativi allo stato di famiglia, una dichiarazione di accettazione del-l'eredità e la dichiarazione di comunicazione agli eredi della disposizione pubblicata. Il 15 aprile 2020 il Pretore ha chiesto al-l'istante di completare ulteriormente la documentazione prodotta. Preso atto che questi aveva ottemperato all'invito, con decisione del 27 apri­le 2020 egli ha rilasciato il certificato ereditario in cui ha indicato RE 1 quale unica erede fu R__________ C__________. Le spese processuali di fr. 1200.– sono state poste a carico della successione.

C. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2020 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di ridurre le spese processuali a fr. 350.–. Chiamato a formulare osservazioni, il Pretore ha proposto il 9 giugno 2020 di respingere il reclamo, affermando che un documento accluso da RE 1 al reclamo è falso. In una replica spontanea del 18 giugno 2020 RE 1 ha mantenuto il suo punto di vista. Il Pretore non ha duplicato.

Considerando

in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura sommaria (il rilascio di un certificato ereditario è un atto di volontaria giurisdizione: I CCA, sentenza inc. 11.2019.79 del 30 no-vembre 2020 consid. 1), il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie non è dato di sapere quando la decisione impugnata è stata notificata all'avvocato M__________ __________, la Pretura avendo spedito quella decisione per posta semplice, secondo una prassi non conforme all'art. 138 cpv. 1 CPC. In circostanze del genere non v'è ragione per scostarsi dalla data in cui il patrocinatore della reclamante dichiara di avere ricevuto il certificato ereditario, ossia il 4 maggio 2020 (cfr. DTF 129 I 10 consid. 2.2 con rinvii). Presentato il 13 maggio seguente, il reclamo va quindi ritenuto tempestivo. Visto il valore dell'asse successorio, di almeno fr. 707 000.– netti (come indica la reclamante), la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8a LOG).

  1. Al reclamo RE 1 acclude la dichiarazione d'imposta e la tassazione 2018 di R__________ C__________, (doc. C), il certificato ereditario 23 giugno 2010 di Z__________ C__________, marito di quest'ul-tima (doc. D), la tassazione 2009 dei coniugi C__________ e copia di un certificato ereditario anonimizzato (doc. E). Con la replica spontanea del 18 giugno 2020 essa presenta inoltre ordinanze pretorili del 30 marzo e 15 aprile 2020 (doc. F e G), il riparto del­l'imposta cantonale 2018 di R__________ C__________ (doc. H) e quattro istanze d'iscrizio­ne nel registro fondiario di altrettante donazioni in suo favore da parte della stessa R__________ C__________ (doc. I a M). Ora, in una procedura di reclamo la produzione di nuovi mez­zi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale principio si applica finanche alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (sentenza del Tribunale federale 5A_863/2017 del 3 agosto 2018 consid. 2.3 con riferimenti). I documenti prodotti da RE 1 con la replica sono stati prodotti però nell'intento di contestare un'argomentazione per la reclamante oggettivamen­te imprevedibile, formulata dal Pretore solo nelle osservazioni al reclamo. Possono quindi ritenersi ricevibili (cfr. DTF 145 III 428 consid. 5.2 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_866/2018 del 18 marzo 2019 consid. 3.3).

  2. Nel certificato ereditario in esame il Pretore ha posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 200.– a carico della successione, sen­za indicare come abbia determinato tali oneri.

Con le osservazioni al reclamo egli spiega di avere calcolato la tassa di giustizia in base a un valore del compendio ereditario di fr. 1 622 000.– (fr. 1 102 000.– di beni immobili e fr. 520 000.– di beni mobili), da lui accertato telefonicamente presso l'Ufficio imposte di successione e donazione. Inoltre, egli soggiunge, la procedura ha comportato un certo impegno e dispendio di tempo, avendo egli dovuto esaminare l'incarto e i documenti allegati

all'istanza per poi sollecitare gli atti mancanti. Ricevuta la documentazione richiesta e riesaminato l'incarto, egli ha infine emes­so il certificato ereditario. Quanto alle spese processuali dei casi menzionati dalla reclamante, secondo il Pretore quello del 2010 sottostava alla vecchia legge sulla tariffa giudiziaria (complessivamente meno elevata) e non è quindi significativo, mentre riguardo a quello anonimizzato la mancanza di precisazioni non permette di prendere posizione, per tacere del fatto che tale documento è stato palesemente “elaborato e/o modificato mediante mezzo informatico”. Ad ogni modo, egli epiloga, la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 200.– risultano adeguate anche in relazione a un valore della successione di fr. 707 000.– netti.

  1. La reclamante ricorda anzitutto che le spese giudiziarie devono attenersi al principio della copertura dei costi e dell'equivalenza. Vista la chiarezza del caso – essa continua – in concreto la pro-cedura si è rivelata semplice e non ha richiesto particolare dispendio di tempo, tanto che il Pretore non ha tenuto udienze e si è limitato a sollecitare la produzione di qualche documento. Nella replica RE 1 contesta altresì il valore degli immobili su cui si è fondato il Pretore, facendo valere che di essi R__________ C__________ era in gran parte mera usufruttuaria. Ricordato che dal­l'ultima tassazione della defunta emerge una sostanza complessiva di fr. 707 000.–, la reclamante fa valere dipoi che la Pretura riscuote oneri processuali inferiori anche per certificati ereditari in successioni di valore più elevato. A suo dire, per il rilascio del certificato ereditario nella successione fu Z__________ C__________, che aveva un valore di fr. 2 195 000.–, è stata riscossa nel 2010 una tassa di giustizia di fr. 200.– e spese di fr. 50.–, mentre in un altro caso del 2020, di cui essa tace il nome per riservatezza, data una successione di fr. 2 135 347.– è stata percepita una tassa di giustizia di fr. 500.– con spese di fr. 200.–. Nella fattispecie, prosegue la reclamante, l'invio di due lettere e della decisione per posta semplice non giustifica spese di fr. 200.–. L'interessata respinge infine l'accusa di avere contraffatto il certificato ereditario anonimizzato, asserendo di essersi limitata a togliere i nomi da quel documento con un program­ma informatico “come usuale in numerosi uffici pubblici e privati”.

  2. Relativamente alle spese di fr. 200.–, definite dalla reclamante “non effettive”, giovi rammentare che in conformità all'art. 95 cpv. 2 lett. c CPC esse vanno fissate forfettariamente. Nel dispositivo di una decisione non si distingue più, come nella vecchia procedura civile ticinese, fra tassa di giustizia, disborsi, sportule di cancelleria e quant'altro. Si indicano separatamente soltanto le spese dell'assunzione delle prove (art. 95 cpv. 2 lett. c), le spese di traduzione e di interprete (art. 95 cpv. 2 lett. d) e le eventuali spese per la rappresentanza del figlio (art. 95 cpv. 2 lett. e CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre 2017 consid. 8). Nessuna di siffatte ipotesi ricorre nel caso specifico, di modo che per finire il Pretore avrebbe dovuto fissare le spese processuali in un importo fisso di complessivi fr. 1200.–, importo dal quale occorre dipartirsi ai fini del presente giudizio.

  3. Le tasse di giustizia, ovvero le somme forfettarie che sono chieste a una parte per finanziare – in certa misura – il funzionamen­to dell'apparato giudiziario, sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, tanto nel settore civile quanto nel settore penale. Analogo precetto è consolidato del resto nel diritto pubblico. Il principio della copertura dei costi vuole che il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non superi il totale dei costi a carico della collettività per l'attività giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche. Le tasse di giustizia sogliono coprire fra il 30 e il 50% degli oneri complessivi, il resto rimanendo a carico del­l'ente pubblico. Il principio dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia sia in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dal-l'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, del­l'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere delle parti, come pure della loro situazione finanziaria.

Il vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica di un litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissa­re l'ammontare della medesima in modo tale da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia. Tali principi sono già stati richiamati da questa Camera (sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre 2017, consid. 4; più recentemente: inc. 11.2019.80 del 31 luglio 2019 consid. 4; v. anche DTF 145 I 66 consid. 5.2.3 e sentenza del Tribunale federale 5A_391/2020 del 2 dicembre 2020 consid, 7.2 con rinvii).

  1. Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), è un atto di volontaria giurisdizione (sopra, consid. 1). Non si tratta dunque di giurisdizione contenziosa, per quanto la procedura applicabile sia quella sommaria (art. 248 lett. e CPC).

a) In una sentenza del 20 aprile 2009 questa Camera è stata chiamata a statuire sugli oneri processuali riscossi per il rilascio di un certificato ereditario in una successione dal valore di oltre fr. 1 000 000.–. In quel caso la procedura non aveva richiesto particolare impegno né dispendio di tempo, il Pre-tore essendosi limitato a sollecitare dagli istanti la produzione di tre documenti. Questa Camera ha ritenuto che in simili condizioni un emolumento di fr. 1000.– (il massimo previsto allora dall'art. 22 n. 2 dalla abrogata leg­ge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 per le procedure di camera di consiglio non contenziose, la cui tassa di giustizia variava da fr. 20.– a fr. 1000.–) non trovasse oggetti­va giustificazione e denotas­se un chiaro eccesso di apprezzamento. Alla luce delle circostanze concrete, per la Camera un emolumento di fr. 300.– rientrava nell'ambito di quanto il Pretore avrebbe potuto riscuotere valendosi della sua legitti­ma latitudine di giudizio (inc. 11.2009.58, consid. 4).

In una successiva sentenza del 6 settembre 2017, emanata già sotto l'egida dell'attuale tariffa, questa Camera ha reputato che per la pubblicazione di un testamento (atto di volontaria giurisdizione, come i provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria in genere: Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art. 551–559 CC con richiami), un prelievo di fr. 5000.– a titolo di spese processuali fosse eccessivo, per quanto il compendio ereditario raggiungesse il valore di fr. 9 750 000.–. L'operazione non aveva richiesto infatti particolari attività da parte del Pretore, se non tenere l'udienza necessaria per la pubblicazione della dichiarazione di ultima volontà. La tassa di giustizia è stata ricondotta così a fr. 1500.–, più fr. 100.– di spe­se, per complessivi fr. 1600.– (inc. 11.2015.106).

b) L'attuale legge sulla tariffa giudiziaria (LTG: RL 178.200, in vigore dal 1° gennaio 2011) prevede per le procedu­re sommarie tasse di giustizia pari alla metà di quelle applicabili alla procedura ordinaria (art. 9 cpv. 1 LTG). La legge non contiene più, come la precedente, una norma sulla tassa di giustizia applicabile alla giurisdizione non contenziosa. In sua vece è stata promulgata una disposizione sussidiaria che dispone una tassa di giustizia tra fr. 10.– e fr. 10 000.– “nelle altre procedure” (art. 11), cioè nelle procedure che non sono di rito ordinario (art. 7), semplificato (art. 8), sommario contenzioso (art. 9) o che non riguardano provvedimenti cautelari (art. 10). Dai materiali legislativi si evince che l'art. 11 fa stato “in procedimenti particolari e per colmare eventuali lacune nelle norme precedenti”. Come esempio si cita la tas­sa di giustizia in decisioni su doman­de di ricusa (messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 del­l'11 maggio 2010), quantunque tali procedure siano rette a ben vedere dal rito sommario contenzioso poiché sono assimilabili a procedimenti cautelari (DTF 145 III 470 consid. 3).

c) Sta di fatto che, comunque sia, una procedura di volontaria giurisdizione (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 5A_434/2012 del 18 dicembre 2012 consid. 3.2.3 con rinvio a DTF 136 III 178, in: SJ 2013 pag. 473) non può essere semplicemente equiparata a una procedura sommaria contenziosa, nemmeno per quanto attiene alle spese processuali. Tant'è che la previgente tariffa differenziava le due procedure e che il legislatore non ha inteso applicare il nuovo art. 9 LTG – come si è visto – a tutte le procedure sommarie. Ciò posto, appare consono alla particolarità di un procedimento non contenzioso far capo, invece che all'art. 9 LTG, all'art. 11 LTG, il quale prevede una tassa di giustizia variante tra fr. 100.– e fr. 10 000.–. All'atto pratico, poi, la tassa si determina caso per caso in funzione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della causa (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che qualora si ravvisi manifesta sproporzione tra il valore, la natura e la complessità della causa e la tariffa prevista dalla legge, “l'autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2 cpv. 2 LTG).

d) Si aggiunga che per gli emolumenti relativi al rilascio di certificati ereditari la maggioranza dei Cantoni svizzeri prevede norme specifiche (Grigioni: art. 7 n. 12 dell'ordinanza sulle tasse concernenti la salvaguardia della successione, l'esecuzione dell'inventario e l'intervento delle autorità nella divisio­ne del­l'eredità; Vaud: art. 45 du tarif des frais judiciaires civils; Ginevra: art. 61 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile; Friburgo: art. 5 ch. 5 du tarif des émoluments des notaires; Lucerna: Art. 8 Ziff. 13 der Verordnung über den Ge­bühren­bezug der Gemeinden; Soletta: § 24 lit. j des Ge­bührentarifs; Basilea Città: § 29 Ziff. 4 des Reglements über die Gerichtsgebühren; Basilea Campagna: Art. 15 Ziff. 3 lit. a der Ver­ordnung über die Gebühren zum Zivilrecht; Zugo: § 11 Nr. 103 des Kantonsratsbeschlusses über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen; San Gallo: Art. 30.06 des Gebührentarifs für die Kantons- und Gemeindeverwaltung; Turgovia: § 4 Ziff. 4 der Verordnung des Regierungsrates über die Gebühren der kantonalen Verwaltungsbehörden; Sciaffusa: § 1 lit. A Nr. 8 der Verordnung über die Gebühren im Erbschafts- und Vormundschaftswesen; Appenzello Interno: § 10 Abs. 1 Ziff. 9 des Gebührentarifs; Appenzello Esterno: Art. 12 Nr. 7.8 des Gesetzes über die Gebühren der Gemeinden; Glarona: Art. 4a der Verordnung mit Gebührentarif zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und zum Schweizerischen Obligationenrecht). Oppure prevede per lo meno norme specifiche per le procedure non contenziose di carattere ereditario (Zurigo: § 8 der Gebührenverordnung des Obergerichts; Svitto: § 33 Ziff. 4a der Gebührenordnung für die Verwaltung und die Rechtspflege; Argovia: §14 cpv. 1 des Dekrets über die Verfahrenskosten; Neuchâtel: art. 32 let. f de la loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative).

  1. In linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (DTF 143 I 234 consid. 4.3.1 con rinvii). Del resto il consuntivo 2019 dello Stato del Cantone Ticino contemplava, riguardo alle Preture, spese per complessivi fr. 15 492 541.07 a fronte di entrate per fr. 6 620 054.22. La que-stione è di sapere pertanto, nel caso in esame, se l'emolumento litigioso rispetti il principio dell'equivalenza.

a) Il valore litigioso di un procedimento per il rilascio di un certificato ereditario corrisponde di massima, come quello di

ogni altro provvedimento assicurativo della devoluzione ereditaria, al valore lordo della successione (I CCA, sentenza inc. 11.2019.61 del 22 luglio 2020 consid. 1 con rinvii). In concreto il Pretore indica nelle sue osservazioni al reclamo di avere accertato il valore del compendio ereditario presso

l'Ufficio imposte di successione e donazione in fr. 1 622 000.– (fr. 1 102 000.– di beni immobili e fr. 520 000.– di beni mobili). Nulla gli impedi­va di procedere a un simile accertamento. Egli avrebbe dovuto però comunicare all'istante l'esito dell'indagine. Un fatto determinante per il giudizio non può essere accertato in segreto. Per di più, nel­la fattispecie la risultanza della prova non è minimamente documentata e preclude qualsiasi verifica sulla base degli atti. In condizioni del gene­re l'unico dato desumibile dall'incarto circa il valore della successione nel caso precipuo rimane quello risultante dal­l'ulti­ma tassazione di R__________ C__________. Il valore netto del­l'asse ereditario va stabilito perciò in fr. 707 000.–, corrispondente al totale della sostanza imponibile.

b) L'emissione di un certificato ereditario consiste nel rilascio di un'attestazione che, seppure provvisoria, conferisce a chi è indicato nel documento un titolo di legittimazione verso terzi, abilitandolo a disporre dei beni della successione. L'operazione implica dunque una sicura responsabilità da parte di chi emana l'atto. In concreto poi l'interesse, l'utilità e il vantaggio economico che deriva all'erede dall'ottenimento del certificato appariva ragguardevole. Quanto alla procedura, essa ha richiesto impegno e profusione di tempo: il Pretore ha dovuto esaminare l'incarto, sollecitare due volte dall'erede la produzione di documenti e controllare infine la completezza dei giustificativi. D'altro lato è vero che la procedura non poteva definirsi complessa: la designazione di RE 1 quale erede unica era sostanzialmente chiara sin dall'inizio e il testamento non necessitava di interpretazioni. Né il Pretore ha dovuto esaminare opposizioni al rilascio del certificato, risolvere questioni preliminari o indire udienze. Circa la situazione finanziaria dell'istante (sopra, consid. 6), invece, nulla si deduce dal fascicolo processuale.

c) Alla luce di quanto precede le spese processuali di fr. 1200.–per l'emissione di un certificato ereditario come quello in rassegna risultano effettivamente troppo elevate. Ponderate tutte le circostanze del caso specifico, nel rispetto della proporzio­nalità che governa il principio dell'equivalenza, in concreto l'emolumento non poteva sospingersi oltre fr. 500.– senza costituire un eccesso di apprezzamento. Si giustifica così di moderare l'ammontare della riscossione in fr. 500.–. Un'ulteriore riduzione come quella prospettata dalla reclamante sulla scorta di un raffronto con importi prelevati in altre procedure, per contro, non si legittima. Nel caso del certificato ereditario fu Z__________ C__________ la tassa di giustizia era stata calcolata in base alla previgente tariffa giudiziaria (sopra, consid. 7 in principio), in generale più contenuta. Quanto al certificato ereditario anonimizzato ed eccepito di falso dal Pretore, incombeva all'interessata renderne verosimile l'autenticità, non trattandosi di un documen­to pubblico. A parte ciò, nulla è dato di sapere sull'importan­za e la complessità delle procedure che hanno portato al rilascio di quei certificati. I due casi non consentono perciò un paragone con la fattispecie in esame e non bastano per denotare una disparità di trattamento. Per concludere, il reclamo di RE 1 merita accoglimento nei limiti descritti. La decisione impugnata va riformata di conseguenza.

  1. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottenendo causa vinta in misura preponderante, conviene tuttavia rinun-ciare a percepire la modesta quota dei costi che andrebbe a suo carico, così come conviene rinunciare a riscuotere la quota dei costi che andrebbe addebitata al Cantone.

  2. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

Le spese processuali di fr. 500.– complessivi, da anticipare dall'istante, sono poste a carico della successione.

  1. Non si riscuotono spese.

  2. Notificazione a .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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