Incarti n. 11.2020.176 11.2020.177
Lugano 26 febbraio 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nelle cause SO.2020.189 e SO.2020.190 (modifica di certificati ereditari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promosse con istanza del 12 giugno 2019 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
per ottenere la modifica dei certificati ereditari fu
(1867-1944), già nella USA) e (1870-1933), già in USA)
nelle cui successioni si è annunciato
PI 1
giudicando sugli appelli del 7 dicembre 2020 presentati da AP 1 contro i certificati ereditari rilasciati il 27 novembre 2020 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 4 dicembre 1970 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha dichiarato scomparsi, dal 1° gennaio 1950, N__________ , nato a __________ il 25 dicembre 1867, e il fratello C , nato ad __________ il 26 aprile 1870, entrambi emigrati negli Stati Uniti e dei quali non si avevano più notizie da oltre vent'anni. Il 9 febbraio 1971 il Pretore ha poi emanato un certificato ereditario in cui figurano quali uniche eredi di N e C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ (1864-1932) e __________ G__________ __________ nata __________ (1866-1944) “e ora gli eredi legittimi”.
B. Il 12 giugno 2019 AP 1, dichiarandosi erede di __________ C__________ , si è rivolta al Pretore affinché pubblicasse una grida per la ricerca degli “eredi legittimi” fu N e C__________ __________, questi ultimi essendo tuttora iscritti nel registro fondiario quali comproprietari di alcuni immobili nel Comune di __________. Con decisione del 12 settembre 2019 il Pretore ha ordinato l'amministrazione delle eredità e ha designato in tale veste l'avv. __________ __________. Le spese processuali di fr. 141.60 sono state poste a carico delle successioni.
C. Esperite le gride nel Cantone Ticino e negli Stati Uniti, il 10 novembre 2020 l'avv. __________ __________ ha trasmesso al Pretore un rapporto finale in cui ha proposto di “confermare il certificato ereditario del 9 febbraio 1971 e se del caso aggiornato con l'indicazione degli attuali eredi legali viventi a __________”. Contestualmente egli ha accluso la sua nota professionale di complessivi fr. 3361.05 (onorario fr. 2249.–, spese fr. 241.–, IVA fr. 191.84, esborsi fr. 677.85).
D. Il 27 novembre 2020 il Pretore ha emesso due certificati ereditari in cui, confermando quelli precedenti del 9 febbraio 1971, ha indicato quali uniche eredi fu N__________ e fu C__________ __________ le sorelle __________ C__________ __________ nata __________ e __________ G__________ __________ nata __________ (inc. SO.2020.189 e SO.2020.190). Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono state poste a carico delle successioni. I due certificati ereditari sono stati notificati all'attrice, al “discendente PI 1”, annunciatosi come erede fu N__________ e fu C__________ __________, così come all'amministratore delle successioni. Con decisione del medesimo giorno il Pretore ha chiuso l'amministrazione delle eredità, approvando la nota professionale dell'avv. __________ __________ (inc. SO.2019.136).
E. Contro le tre decisioni appena citate AP 1 è insorta il 7 dicembre 2020 a questa Camera con un appello unico per ottenere che “gli eredi di N__________ __________ rispettivamente di C__________ __________ sono quelli che si sono annunciati alle gride per ricerca erede”. Invitato a presentare osservazioni in merito ai certificati ereditari, PI 1 ha sostanzialmente aderito all'appello. Riguardo alla chiusura dell'amministrazione delle eredità la Camera statuirà con decisione separata.
Considerando
in diritto: 1. L'appello in rassegna è diretto contro tre decisioni distinte, ma per quel che riguarda i due certificati ereditari verte sul medesimo complesso di fatti, di modo che si giustifica di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Relativamente alla chiusura delle eredità, la procedura di appello è stata invece disgiunta dalle altre e sarà oggetto – come detto – di una decisione apposita (inc. 11.2020.175).
Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC), come l'eventuale revoca o modifica (art. 256 cpv. 2 CPC), costituisce un atto di volontaria giurisdizione (I CCA, sentenza inc. 11.2019.79 del 30 novembre 2020 consid. 1). La decisione è appellabile pertanto entro 10 giorni dalla notifica (art. 248 lett. e in relazione con art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020, consid. 1), il compendio successorio raggiungesse al momento del rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri che dalla perizia commissionata dall'amministratore delle eredità risulta un immobile appartenente in comproprietà a N__________ e C__________ __________ dal valore venale di fr. 30 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, le decisioni impugnate sono pervenute al patrocinatore dell'istante il 30 novembre 2020. Introdotto il 7 dicembre successivo, l'appello in oggetto è di conseguenza ammissibile.
Esaminato il rapporto rilasciato dall'amministratore dell'eredità, il Pretore ha ritenuto nella fattispecie che, non essendosi “trovato nessun erede, la situazione della comunione ereditaria non muta rispetto a quanto finora appurato”, onde la conferma dei certificati ereditari emessi il 9 febbraio 1971. Nell'appello AP 1 formula la seguente richiesta di giudizio: “gli eredi di N__________ , rispettivamente di C __________, sono quelli che si sono annunciati alle gride per ricerca erede”.
a) Un ricorso deve rispettare determinate esigenze di forma; deve contenere, in particolare, chiare richieste di giudizio (“domande” o “conclusioni”) da cui desumere quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudi-zio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza ulteriori delucidazioni. Ciò vale anche per le cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” che governa i procedimenti di volontaria giurisdizione (art. 255 lett. b CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2020.88 del 21 luglio 2020 con-sid. 5).
In concreto la richiesta di giudizio formulata dall'appellante, pur assistita da un avvocato, è del tutto vaga e generica. Nella motivazione del memoriale l'interessata critica però il rapporto dell'amministratore delle eredità, formulando una serie di interrogativi sull'esito delle gride e sull'identità delle eventuali persone annunciatesi. In sintesi, essa lamenta di non essere in grado di formulare una richiesta di giudizio (“Chi sono gli eredi in vita? Chi sono gli eredi che si sono annunciati alle grida?). Simili quesiti andavano invero sottoposti al Pretore. Se non che, dal fascicolo processuale risulta che il rapporto dell'avvocato __________, trasmesso al Pretore il 10 novembre 2020, è stato notificato all'istante il 27 novembre successivo, lo stesso giorno in cui sono stati emanati i due certificati ereditari. AP 1 non ha potuto dunque prenderne conoscenza previamente.
b) Già ci si può domandare nella fattispecie se la subitanea emanazione di un giudizio, senza concedere all'istante almeno un breve termine per esprimersi su un documento acquisito agli atti, non costituisca per ciò solo una violazione del diritto di replica (Bohnet in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 3 ad art. 25). Comunque sia, l'art. 232 cpv. 1 prima frase CPC, applicabile per analogia anche alla procedura sommaria (art. 219 CPC; Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. II, edizione 2012, n. 3 ad art. 232), prevede che, chiusa l'istruttoria, le parti hanno la facoltà di esprimersi un'ultima volta sulle risultanze probatorie e sul merito della lite (“arringhe finali”). Nel caso in esame, essendosi assunte prove, in mancanza di una rinuncia da parte dell'istante il Pretore non poteva omettere il dibattimento finale (cfr. Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 37 ad art. 232). L'istante si è vista così precludere la possibilità di determinarsi sul rapporto dell'amministratore dell'eredità e, di conseguenza, di formulare una domanda di appello ricevibile.
c) Si conviene che una violazione del diritto di essere sentiti può essere sanata qualora l'interessato abbia potuto espri-
mersi liberamente, su ricorso, dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto, sempre che la violazione non sia particolarmente grave o che, pur grave, possa essere rimediata dall'autorità di ricorso se rinviare gli atti all'autorità di primo grado costituirebbe un'operazione sproporzionata e causerebbe inutili perdite di tempo (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.105 del 4 novembre 2019 consid. 8 con rimandi).
E questa Camera esamina liberamente il fatto e il diritto
(art. 310 CPC). Se non che, si applicasse tale sanatoria nel caso in esame, l'eccezione diverrebbe la regola. Davanti al primo giudice le arringhe finali potrebbero infatti essere sistematicamente tralasciate e le parti rinviate a esprimersi sulle risultanze probatorie in sede di ricorso. Ciò non sarebbe ammissibile. Nelle circostanze del caso non rimane quindi che annullare la sentenza impugnata e ritornare gli atti al Pretore affinché indica le arringhe finali e statuisca di nuovo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2016.73 del 16 agosto 2018 consid. 5 con rimandi.
Il caso precipuo merita una chiosa d'ordine e una di natura giuridica. Intanto il Pretore avrebbe dovuto invitare l'amministratore delle eredità a presentare un albero genealogico in capo a N__________ e C__________ , evocato nel rapporto ma di cui non v'è traccia agli atti. Ciò avrebbe consentito di verificare la completa ricerca fra i possibili eredi, appurando anche per quali di loro non è ancora stato emesso un certificato ereditario. Inoltre, se al momento dell'emanazione del primo certificato ereditario la dichiarazione di scomparsa aveva effetto per N e C__________ __________ dal 1° gennaio 1950, dalla grida di ricerca di eredi è risultato che C__________ __________ è deceduto il 30 giugno 1933 e N__________ __________ il 26 maggio 1944. La sorella __________ C__________ , indicata come erede nei certificati ereditari, è deceduta già il 9 agosto 1932. Dandosi premorienza, essa non poteva quindi essere erede. Eredi erano se mai i suoi discendenti (art. 457 cpv. 3 CC: Abt: in: Abt/Weibel [curatori], Praxiskommentar Erbrecht, 4ª edizione, n. 11 ad art. 542 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 492 n. 920). Analoga conclusione vale, quanto a N , anche per l'altra sorella __________ G __________, deceduta il 31 marzo 1944. Senza dimenticare che per i fratelli __________ non vi è stata commorienza e quindi gli eredi non sono gli stessi. Al proposito i certificati ereditari in esame si rivelano finanche errati.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento dei certificati ereditari in rassegna e risulta pertanto vittorioso sul principio, ma non consegue l'emanazione di nuovi certificati ereditari da parte di questa Camera, gli atti dovendo essere rinviati al Pretore. Vista la particolarità del caso, conviene nondimeno rinunciare al prelievo di spese. Ciò non toglie che l'appellante abbia diritto a un'indennità per ripetibili ridotte. Se difatti, in una procedura che implica una sola parte, quest'ultima risulta vincente dinanzi all'autorità di ricorso, il Cantone deve rifonderle adeguate ripetibili per la procedura di secondo grado (DTF 142 III 110; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre 2017 consid. 9), a meno che il diritto cantonale dispensi lo Stato dal pagamento di spese giudiziarie (art. 116 CPC). L'ordinamento ticinese non prevede tuttavia un'esenzione del genere.
Riguardo ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di certificati ereditari sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere fatta valere solo la violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu in:
Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC).
Per questi motivi,
decide: 1. Le cause inc. 11.2020.176 e 11.2020.177 (emanazione dei certificati ereditari) sono congiunte.
L'appello è parzialmente accolto, nel senso che i certificati ereditari impugnati sono annullati e gli atti sono ritornati al Pretore per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese di appello. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'appellante un'indennità di fr. 800.– per ripetibili ridotte.
Notificazione a:
– avv.
–
Comunicazione a:
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona;
– Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).