Incarto n. 11.2020.162
Lugano, 19 ottobre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2014.243 (cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 10 dicembre 2014 da
AO 1 , e AO 2 formanti la comunione ereditaria fu G__________ (patrocinate dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 5 novembre 2020 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 5 ottobre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2, formanti la comunione ereditaria fu G__________, sono proprietarie della particella n. 1680 RFD di C__________ , sezione di M, scorporata nel gennaio del 1965 dalla particella n. 950. Il terreno (679 m²), non edificato, confina a sud con la particella n. 1764 di PI 2 (1775 m²), scorporata nell'ottobre del 1968 dalle particelle n. 968 e 969, su cui sorgono due piccoli edifici, di cui un rustico. La particella n. 1764 confina a sua volta –
sempre a sud – con quanto rimane dell'originaria particella n. 969 (7791 m²), fondo boschivo appartenente al Comune di C__________ __________.
B. Con istanza del 19 giugno 2006 AP 1 e il Comune di C__________ __________ si sono rivolti all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano perché iscrivesse in favore delle loro particelle n. 1764 e n. 969 una servitù di passo pedonale sulla particella n. 1680 lungo un sentiero che attraversa quel fondo in diagonale. A sostegno della richiesta essi hanno fatto valere che a carico della particella n. 950 era iscritta sin dal 14 dicembre 1946 una servitù di passo pedonale a beneficio dei loro (e di altri) fondi, ma che all'atto del frazionamento l'onere non è stato riportato sulla particella n. 1680, onde la necessità di rettificare il registro fondiario. Il 9 agosto 2006 l'ufficiale ha chiesto così a AO 1 e a AO 2 di poter iscrivere sulla loro particella n. 1680 la servitù di passo pedonale. Le proprietarie hanno rifiutato.
C. Il 5 ottobre 2006 l'ufficiale del registro fondiario ha promosso un'azione di rettifica (art. 977 cpv. 1 CC) in rappresentanza dello Stato del Cantone Ticino davanti al Pretore del Distretto di Luga-no, sezione 5, per essere autorizzato a iscrivere sulla particella n. 1680 la citata servitù di passo pedonale in favore delle particelle n. 969 e 1764. Con sentenza del 14 ottobre 2011, rettificata il 13 dicembre 2011, il Pretore ha accolto l'azione e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere sulla particella n. 1680 la menzionata servitù di passo pedonale a beneficio delle particelle n. 969 e n. 1764. Un appello presentato da AO 1 e AO 2 contro tale sentenza è stato respinto il 7 maggio 2014 nella misura in cui era ricevibile da questa Camera, che ha confermato la decisione del Pretore (inc. 11.2011.161). La Camera ha precisato allora che un'azione di rettifica a norma dell'art. 977 cpv. 1 CC è un procedimento amministrativo destinato solo ad appurare se l'ufficiale del registro fondiario ha omesso per svista un'iscrizione o una cancellazione, non ad accertare se il diritto oggetto dell'iscrizione o della cancellazione esista e quale sia il suo contenuto, questione che va chiarita se mai con una causa di merito.
D. AP 1 ha adito l'11 agosto 2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti perché AO 1 e AO 2 fossero condannate a tollerare in ogni momento il passaggio suo e dei suoi familiari sul sentiero lungo la loro particella. Statuendo il 26 settembre 2014, il Pretore ha accolto l'istanza e ha impartito alle convenute l'ordine in questione sotto comminatoria dell'art. 292 CP e dell'esecuzione diretta per mezzo di ogni usciere o agente della forza pubblica. Un ricorso presentato da AO 1 e AO 2 contro tale sentenza è stato respinto il 2 dicembre 2014 da questa Camera, che ha confermato la decisione del Pretore (inc. 11.2014.89).
Un ricorso in materia civile esperito dalle appellanti al Tribunale federale è stato respinto in quanto ammissibile con sentenza 5A_19/2015 del 27 luglio 2016.
E. Nel frattempo, il 22 luglio 2014, AO 1 e AO 2 si sono rivolte alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere che AP 1 e il Comune di C__________ __________ accettassero di cancellare la servitù di passo pedonale gravante la particella n. 1680 in favore delle particelle n. 969 e n. 1764. Il Comune di C__________ __________ ha aderito alla richiesta, sicché il Segretario assessore ha stralciato il 3 ottobre 2014 la procedura dal ruolo senza riscuotere spese (inc. CM.2014.470). AP 1 ha invece rifiutato, di modo che il Segretario assessore ha rilasciato a AO 1 e AO 2 l'autorizzazione ad agire nei confronti di lui. Le spese di fr. 500.– sono state poste a carico delle istanti, riservato un diverso addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2014.470).
F. Il 10 dicembre 2014 AO 1 e AO 2 hanno convenuto AP 1 con un'azione fondata sull'art. 975 CC (iscrizione indebita nel registro fondiario) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere la cancellazione della servitù di passo pedonale gravante la loro parti-cella n. 1680 in favore della particella n. 1764. Nella risposta del 29 gennaio 2015 il convenuto ha proposto di respingere la petizione e ha denunciato la lite a L__________ F__________, M__________ L__________ e al Comune di C__________ __________, “proprietari dei fondi vicini”, i quali non sono intervenuti. Le attrici hanno replicato il 17 marzo 2015, mantenendo la loro domanda. Il convenuto ha duplicato il 6 maggio 2015, ribadendo il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 18 giugno 2015 entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia sul tracciato della servitù di passo pedonale, è cominciata seduta stante ed è terminata il 25 aprile 2018. Alle arringhe finali del 24 agosto 2018 le parti hanno riaffermato le rispettive posizioni.
G. Il Pretore aggiunto ha giudicato il 5 ottobre 2020, accogliendo la petizione e ordinando all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Lugano la cancellazione della servitù di passo pedonale gravante la particella n. 1680 in favore della particella n. 1764. Le spese processuali di fr. 3400.– (comprese quelle di fr. 900.– per la perizia e quelle di fr. 500.– per la procedura di conciliazione) sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alle attrici fr. 4500.– complessivi per ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 novembre 2020 in cui chiede che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di respingere la petizione. Nelle loro osservazioni del 4 gennaio 2021 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello. AP 1 ha replicato spontaneamente il 12 gennaio 2021, concludendo una volta ancora per il rigetto della petizione. Le attrici hanno duplicato spontaneamente il 14 gennaio 2021, proponendo nuovamente di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimo-niali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo stimato il valore litigioso in fr. 31 000.– (sentenza impugnata, pag. 8 in fondo), cifra che le parti non discutono e che di per sé non appare inverosimile. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 6 ottobre 2020 (traccia-mento degli invii n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 5 novembre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Nelle circostanze illustrate il Pretore aggiunto si è domandato se alla cancellazione del passo pedonale sulla particella n. 1680 ostassero in virtù dell'art. 975 cpv. 2 CC diritti reali acquisiti in conseguenza dell'iscrizione da terzi in buona fede. Al proposito egli ha ritenuto che quando hanno ereditato la particella n. 1680
da G__________ , nel dicembre del 1996, le attrici potevano senz'altro ritenere che il fondo non fosse gravato da alcuna servitù di passo in favore della particella n. 1764, poiché già al momento in cui G __________ è divenuto proprietario del fondo il tracciato del sentiero non passava su tale fondo. Riguardo a AP 1, allorché egli ha acquistato la particella n. 1764, nel gennaio del 1995, la servitù di passo non era iscritta sulla particella n. 1680 (vi è stata iscritta per ordine del Pretore con sentenza del 14 ottobre 2011, rettificata il 13 dicembre 2011: sopra, lett. C). Egli non può dunque invocare alcun affidamento nel contenuto del registro fondiario.
Il Pretore aggiunto non ha mancato di rilevare, invero, che la particella n. 1680 delle attrici è attraversata da un sentiero escursionistico segnato all'imbocco da un cartello indicatore (e pur tuttavia cancellato nel maggio del 2007 dalla mappa catastale), ma – egli ha ribadito – tale passo non è quello oggetto dell'iscrizione litigiosa, il cui tracciato “si sviluppava completamente altrove”. Né AP 1 – ha concluso il primo giudice – può avere acquisito una servitù di passo pedonale sul fondo delle attrici per usucapione, l'istituto della prescrizione acquisitiva non essendo più applicabile dopo l'entrata in vigore del Codice civile svizzero (1° gennaio 1912). Onde, in ultima analisi, l'accertamento dell'indebita iscrizione e l'invito all'ufficiale del registro fondiario perché
cancelli la servitù di passo pedonale a carico della particella n. 1680 in favore della particella n. 1764.
In realtà gli accertamenti di fatto invocati dall'appellante poco sussidiano. Non si trascura che secondo il perito giudiziario “i tracciati apparenti nella mappa, al momento dell'introduzione del RFD, sulla superficie dell'attuale particella n. 1680” erano due (vedi doc. A)” (referto, risposta al quesito n. 1.5). L'affermazione è dovuta però a un'inavvertenza manifesta. I “tracciati apparenti nella mappa” al momento dell'introduzione del RFD sono due, ma non sulla superficie dell'attuale particella n. 1680, bensì sulla superficie della vecchia particella n. 950 (doc. A e A1 allegati alla perizia). Solo quello che il Pretore aggiunto definisce “sentiero escursionistico” attraversa obliquamente l'attuale particella n. 1680. L'altro, quello cui il primo giudice riferisce l'iscrizione indebita, passa a sud-est, sulle odierne particelle n. 1678 e 1679 (scorporate, come la particella n. 1680, dalla vecchia n. 950). Che poi il cosiddetto sentiero escursionistico sia l'unico accesso possibile dalla frazione di A__________ al fondo del convenuto sarà anche vero, tuttavia ciò potrà essere di rilievo – se mai – nell'ambito di un'eventuale richiesta di accesso necessario (art. 694 cpv. 1 CC). Non esclude invece che oggetto della servitù gravante la vecchia particella n. 950 fosse l'altro sentiero.
Introdotto il registro fondiario definitivo, nell'agosto del 1956 i fondi dominanti n. 970 e 971 sono stati conglobati nella particella n. 969. La servitù di passo gravante la particella n. 950 in favore di quei fondi è stata riportata, di conseguenza, a beneficio della particella n. 969. Nel gennaio del 1965 sono poi state scorporate dal fondo serviente n. 950 le particelle n. 1678, 1679 e 1680 (quella appartenente oggi alle attrici), come si evince dal doc. O accluso alla perizia. Se non che, come detto, l'ufficiale del registro fondiario ha scordato in quel frangente di trascrivere la servitù di passo gravante la particella n. 950 anche a carico delle tre particelle derivate dal frazionamento (ha poi dovuto trascriverla, almeno sulla particella n. 1680, in virtù della citata sentenza pretorile del 14 ottobre 2011, rettificata il 13 dicembre 2011, confermata il 7 maggio 2014 da questa Camera: sopra, lett. C). In seguito, nell'ottobre del 1968, dal fondo dominante n. 969 sono stati staccati 725 m² di terreno che, con altri 1050 m² tolti alla particella n. 968 (così scomparsa) sono andati a formare la nuova particella n. 1764 appartenente oggi al convenuto, sulla quale è stata riportata la servitù di passo gravante la particella n. 950 (perizia, 4° foglio a metà).
In sintesi, la servitù di passo pedonale iscritta in favore della particella n. 1764 deriva da quella iscritta in favore della particella n. 969, la quale deriva a sua volta da quella iscritta in favore delle originarie particelle n. 970 e 971. Il tracciato non si identifica perciò con il sentiero escursionistico di cui si prevale l'appellante, il cui percorso non ha mai toccato né la particella n. 970 né la particella n. 971. Ai tempi in cui è stato introdotto il registro fondiario definitivo nel Comune di M__________ (1° agosto 1947) l'originaria particella n. 950 confinava sì con l'originaria particella n. 969, ma quest'ultima non comprendeva ancora le particelle n. 970 e 971, le quali vi sono state conglobate – come detto –nell'agosto del 1956. Il testimone A__________ C__________ ha dichiarato invero che la servitù di passo pedonale a carico della particella n. 950 era stata costituita, oltre che in favore delle particelle n. 951, 970, 971 e 972, anche a beneficio dell'originaria particella n. 969 (verbale del 16 settembre 2015, pag. 2 nel mezzo), ma tale affermazione è inesatta. La minuta n. 331 dell'8 maggio 1946 cui egli si riferisce enuncia infatti le particelle n. 951, 970, 971 e 972, ma non la particella n. 969 (doc. H accluso alla perizia, 3° foglio).
È vero che gli art. 976 segg. CC dispongono dal 1° gennaio 2012 una procedura di cancellazione agevolata davanti all'ufficiale del registro fondiario per la radiazione di iscrizioni prive “con ogni probabilità di valore giuridico, in particolare poiché risulta dai documenti giustificativi o dalle circostanze che [l'iscrizione] non concerne il fondo in questione” (art. 976a cpv. 1 CC). Davanti al Pretore aggiunto tuttavia il convenuto non ha preteso che le attrici dovessero necessariamente seguire quella via. E in ogni modo, avessero anche AO 1 e AO 2 proceduto a tale stregua, il convenuto si sarebbe manifestamente opposto alla cancellazione della servitù. E qualora l'ufficiale del registro fondiario fosse giunto alla conclusione che la richiesta di cancellazione sarebbe stata da accogliere, il convenuto si sarebbe visto assegnare un termine di tre mesi per promuovere causa e “far accertare che l'iscrizione ha valore giuridico” (art. 976b cpv. 2 CC). Invece di vedersi convenire in giudizio da AO 1 e AO 2, sarebbe pertanto toccato a lui intentare causa contro le due litisconsorti. Dalla procedura agevolata egli non avrebbe tratto così alcun vantaggio.
L'appellante asserisce che la sua buona fede discende dal fatto che in realtà la servitù di passo esisteva, tant'è che il Pretore ne ha ordinato a suo tempo l'iscrizione. L'opinione non può essere condivisa. Il Pretore ha ordinato l'iscrizione della servitù solo perché ciò si sarebbe dovuto fare nel gennaio del 1965 a norma dell'art. 744 cpv. 1 vCC, non perché la servitù di cui beneficiava la particella n. 969 si estendesse automaticamente alla particella n. 1764. Quanto al fatto che l'appellante si trovasse di fronte a una servitù “apparente” (il sentiero escursionistico), segnata in passato come sentiero sulla mappa catastale e percorsa da nu-merosi gitanti, invano l'appellante si prevale degli art. 9 e 738 CC. Intanto perché una servitù di passo non si crea per inveterato uso, indipendentemente da quanto possa credere soggettivamente chi percorre quella via. In secondo luogo – e soprattutto – perché nella fattispecie la servitù di passo è stata costituita in favore delle vecchie particelle n. 951, 970, 971 e 972 (circostanza che l'appellante non contesta) e non può estendersi solo per mera ricomposizione particellare a fondi situati altrove, come
l'odierna particella n. 1764. Il principio dell'identità della servitù impedisce di destinare un diritto reale limitato a scopi diversi da quelli per cui esso è stato costituito (DTF 132 III 655 consid. 8 con rimandi; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_873/2018 del 19 marzo 2020 consid. 2.1). Una servitù di passo riguardante un percorso che dal fondo serviente si diparte verso sud-est non può estendersi a un altro percorso che dal fondo serviente si diparte verso sud. Anche a questo proposito l'appello si rivela pertanto infondato.
Secondo l'appellante la servitù di passo sul ripetuto sentiero escursionistico che attraversa la particella n. 1680 gli è indispensabile per raggiungere la propria abitazione, dalla frazione di A__________ non esistendo altri collegamenti possibili alla particella n. 1764. L'assunto può anche essere di rilievo, ma non nel quadro dell'attuale procedura. Come si è accennato (consid. 3), il proprietario che non ha un accesso sufficiente dal suo fondo a una strada pubblica può esigere che “i vicini gli consentano il passaggio necessario dietro piena indennità” (accesso necessario: art. 694 cpv. 1 CC). Occorre però ch'egli promuova una causa a tal fine, senza dimenticare che una simile azione va diretta – per principio – contro tutti i proprietari dei fondi toccati dal percorso (RtiD I-2005 pag. 798 consid. 8b) e richiede l'offerta di un'indennità adeguata (RtiD I-2019 pag. 538 consid, 8h con rinvio a DTF 104 II 306 consid. 4). Non basta al convenuto eccepire la necessità del passo. La questione non può di conseguenza essere vagliata oltre.
Infine l'appellante rivendica l'applicazione dell'art. 661 CC, il quale prevede che “ove taluno sia indebitamente iscritto nel registro quale proprietario, la sua proprietà non può più essergli contestata se egli ha posseduto il fondo in buona fede, pacificamente e senza interruzione per anni dieci”. Egli fa valere che fin da quando la particella n. 1764 esiste, nel 1965, l'accesso è sempre avvenuto lungo il sentiero che passa attraverso la particella n. 1680 e che, esercitando egli quel passo dal 1995, la servitù va considerata esistente. A prescindere dal fatto però che l'autore da lui citato (Schmid in: Basler Kommentar, ZGB II, 6ª edizione, n. 26 ad art. 975) è lungi dal sostenere la tesi di una prescrizione acquisitiva, il Pretore aggiunto ha rammentato a giusto titolo che l'usucapione di diritti reali limitati su fondi intavolati nel registro fondiario non è più possibile dopo il 1° gennaio 1912 (cfr. Rep. 1993 pag. 175 consid. 3; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.74 del 10 marzo 2016 consid. 8). Con tale spiegazione l'interessato non si confronta nemmeno di scorcio. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le attrici, che hanno presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, hanno diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 e AO 2 fr. 2500.– complessivi per ripetibili.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).