Incarto n. 11.2020.159
Lugano 31 marzo 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa DM.2019.373 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23 dicembre 2019 da
RE 1
contro
CO 1 nata (patrocinata dall'avv. PA 1 ),
giudicando sul reclamo del 2 novembre 2020 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 16 ottobre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 29 settembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra RE 1 (1960) e CO 1 (1959). In particolare, egli ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1883.– mensili fino al 30 settembre 2023 (inc. DM.2012.383). Tale sentenza è stata parzialmente riformata da questa Camera con decisione del 22 settembre 2017, non però sul contributo di mantenimento per CO 1 (inc. 11.2015.92).
B. Il 23 dicembre 2019 RE 1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere, già in via cautelare, la modifica della sen-tenza di divorzio nel senso di ridurre il menzionato contributo alimentare a fr. 955.– mensili. La richiesta di statuire “inaudita parte” è stata respinta dal Pretore con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 27 dicembre 2019 (inc. CA.2019.507). Il 21 agosto 2020 RE 1 ha postulato un'ulteriore riduzione del contributo alimentare a fr. 864.– mensili. Con decreto cautelare del 24 agosto successivo il primo giudice ha respinto l'istanza senza contraddittorio, rinviando il giudizio sulle spese alla decisione di merito (inc. CA.2020.241).
C. All'udienza del 14 settembre 2020, indetta per il contraddittorio cautelare e la conciliazione di merito, le parti si sono intese su una riduzione del contributo alimentare pendente causa a fr. 1475.– mensili. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante, ponendo le spese processuali di fr. 600.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente egli ha assegnando all'attore un termine di 30 giorni per motivare la petizione. Il 30 settembre 2020 le parti hanno poi comunicato al Pretore di essersi accordate anche per una riduzione del contributo alimentare a fr. 1475.– mensili nel merito, chiedendo di omologare l'accordo e di porre le spese processuali a carico di chi le aveva anticipate, compensate le ripetibili.
D. Statuendo con sentenza del 16 ottobre 2020, il Pretore ha modificato la sentenza di divorzio, riducendo il contributo alimentare in favore di CO 1 a fr. 1475.– mensili fino al 30 settembre 2023. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico dell'attore. Le ripetibili sono state compensate.
E. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 novembre 2020 per ottenere che il dispositivo in questione sia riformato nel senso di ridurre le spese processuali a “non più di fr. 200.–”. Il reclamo non è stato intimato a CO 1. Chiamato invece a formulare osservazioni, il Pretore ha proposto il 19 novembre 2020 di respingere il reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Se essa è stata emanata – come in concreto – con la procedura ordinaria (art. 284 cpv. 3 CPC) il termine per ricorrere è di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata all'allora patrocinatore dell'attore il 19 ottobre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 2 novembre 2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo. Visto il valore litigioso di fr. 39 510.–, come ha indicato il Pretore, la trattazione del rimedio giuridico compete a questa Camera (art. 48 lett. a n. 8a LOG).
Riguardo agli oneri processuali, nella sentenza impugnata il Pretore si è limitato a rilevare che, l'anticipo delle spese presumibili essendo stato chiesto all'attore, conformemente agli accordi intercorsi fra le parti quegli oneri andavano addebitati a RE 1 e le ripetibili compensate. Nelle sue osservazioni del 19 novembre 2020 al reclamo egli ha poi precisato di avere fissato l'emolumento in fr. 2000.– sulla base di un valore litigioso di fr. 39 510.–, soggiungendo che tale importo è inferiore al minimo tariffario, “tenuto conto che la procedura è terminata con una transazione”.
Il reclamante definisce l'ammontare delle spese di fr. 2000.– sproporzionato alla luce della sua situazione personale, tenuto conto del fatto che dal dicembre del 2019 egli è disoccupato. L'attore fa valere inoltre che la procedura si è limitata a una sola udienza “durata meno di un'ora” e all'emissione di due decisioni supercautelari di poche righe. A suo avviso, “la Pretura non ha avuto un dispendio di tempo superiore complessivamente a due/tre ore”, senza dimenticare che, visto l'accordo tra le parti,
il Pretore nemmeno avrebbe dovuto emanare una sentenza. In definitiva il reclamante chiede che le spese processuali si limitino a fr. 200.–, dovendosi considerare altresì che egli ha promosso causa per necessità e che “fra pochi anni” i suoi risparmi saranno consumati.
Il vantaggio economico che deriva alla parte che adisce l'autorità risiede nella possibilità di accedere alla giustizia per ottenere, tramite una richiesta ricevibile, l'accoglimento di una pretesa. Consiste, in altri termini, nella facoltà di far capo al sistema giudiziario statale per la definizione pacifica di un litigio. E il valore oggettivo di tale possibilità è tanto maggiore nelle controversie pecuniarie quanto più alto è il valore litigioso. Non occorre che in ogni singolo caso la tassa di giustizia corrisponda esattamente al costo dell'operazione: nei processi importanti l'autorità può fissare l'ammontare della medesima in modo da compensare le perdite subite nella trattazione delle cause minori, purché ciò non intralci l'accesso alla giustizia. Tali principi sono già stati richiamati da questa Camera (sentenza inc. 11.2015.106 del 6 settembre 2017 consid. 4; più recentemente: inc. 11.2020.37 dell'11 febbraio 2021 consid. 6; v. anche DTF 145 I 66 consid. 5.2.3 e sentenza del Tribunale federale 5A_391/2020 del 2 dicembre 2020 consid, 7.2 con rinvii).
a) Il reclamante fa notare che, dato l'accordo delle parti sulla modifica della sentenza di divorzio, “la sentenza finale non era necessaria”. E in effetti secondo l'art. 284 cpv. 2 CPC le modifiche incontestate delle conseguenze del divorzio possono essere oggetto di un semplice accordo scritto. L'interessato dimentica tuttavia che nel comunicare al Pretore l'intervenuto accordo, egli ha postulato altresì l'omologazione del medesimo, ciò che era lecito (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 13 ad art. 284). È vero che il Pretore ha ripreso testualmente, nel dispositivo della sentenza, l'accordo sottopostogli dalle parti, sicché non è dato di capire perché, invece di limitarsi a un'omologazione, abbia statuito autoritativamente negli stessi termini. Sia come sia, per determinare la tassa di giustizia egli ha fatto capo in definitiva all'art. 21 LTG, stando al quale se una causa termina anzitempo per transazione la tassa di giustizia è moderata in base agli atti di procedura compiuti. E l'applicazione di tale norma al caso in esame appare senz'altro pertinente.
b) Posto ciò, non va disconosciuto che – come sottolinea il reclamante – l'operato del Pretore si compendia in due decreti supercautelari di una pagina e in un'udienza di 50 minuti. Non si deve trascurare d'altro lato che il Pretore ha dovuto anche esaminare gli atti, sollecitare la produzione della documentazione necessaria, preparare l'udienza di conciliazione ed emettere svariate disposizioni ordinatorie processuali. In compenso la procedura non si è rivelata particolarmente complessa o laboriosa, quantunque il primo giudice abbia dovuto verificare se l'intesa raggiunta dalle parti rispettasse le condizioni per un'omologazione (I CCA, sentenza inc. 11.2016.39 del 27 settembre 2017 consid. 6 con rinvii).
c) Nella fattispecie l'interesse, l'utilità e il vantaggio economico che derivava all'attore dalla procedura non poteva dirsi trascurabile. Con la prospettata riduzione del contributo alimentare egli mirava infatti a tutelare il proprio fabbisogno minimo e ad assicurare il mantenimento di un figlio minorenne, nato fuori dal matrimonio. Certo, egli sembra essere disoccupato, tuttavia risulta disporre di sostanza per fr. 85 529.40. Non si può dire perciò che egli si trovi in condizioni economiche precarie.
d) Dato quanto precede, tutto ponderato le spese processuali di fr. 2000.– per una procedura di modifica di sentenza di divorzio come quella in rassegna, corrispondenti alla riduzione di appena un quinto dell'ammontare minimo tariffario, risultano ancora troppo elevate. Tanto più ove si pensi che per l'omologazione dell'accordo cautelare del 14 settembre 2020 il Pretore aveva già riscosso spese di fr. 600.–. Valutate le circostanze del caso specifico, nel rispetto della proporzionalità che governa il principio dell'equivalenza, in concreto l'emolumento non avrebbe dovuto sospingersi, senza costituire un eccesso di apprezzamento, oltre fr. 1200.–, comprensivi delle spese per i due decreti supercautelari. Ne discende che il reclamo merita accoglimento nei limiti descritti e che la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
Il reclamante censura anche un comportamento scorretto del Pretore, il quale in udienza gli avrebbe prospettato un anticipo delle spese presumibili di fr. 5000.– “in caso di decisione”, salvo poi chiedergli un anticipo di fr. 3000.–. Non essendo in grado di far fronte a tali costi, egli sostiene di avere accettato l'accordo con la convenuta, vedendo fissare in definitiva la tassa di giustizia in fr. 2000.–. “Per tanto così” – egli continua – “potevo continuare con la causa”. L'argomentazione si esaurisce in una recriminazione, né si comprende perché tale argomentazione, foss'anche veritiera, dovrebbe giustificare una riduzione delle spese processuali a fr. 200.–. Al riguardo il reclamo cade quindi nel vuoto.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il reclamante soccombe in misura preponderante, ma per ragioni di equità conviene rinunciare a prelevare la quota dei costi che andrebbe a suo carico, così come conviene rinunciare a riscuotere la quota dei costi che andrebbe addebitata al Cantone. Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato comunicato a CO 1 per osservazioni.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
Le spese processuali di fr. 1200.– sono poste a carico di RE 1, compensate le ripetibili.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a .
Comunicazione a:
– avv. ;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).