Incarto n. 11.2020.153
Lugano 26 agosto 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa OR.2018.47 (proprietà per piani: contestazione di risoluzione assembleare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 5 marzo 2018 da
AP 1 , e avv. AP 2 per sé e in rappresentanza di AP 1
contro
Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1”, (patrocinata dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 20 ottobre 2020 presentato da AP 1 e dall'avv. AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 12 settembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 178 RFD di __________ (3490 m²), sorge una proprietà per piani (“Condominio AO 1”), realizzato dalla promotrice immobiliare P__________ SA. Costituita il 2 maggio 2012 e composta di 21 unità (dalla n. 32574 alla n. 32594), la proprietà per piani è formata da due palazzi (“blocco A“ e “blocco B“) di complessivi 19 appartamenti e due autorimesse. AP 1 è titolare dell'unità n. 32 582 (appartamento n. 9, attico del “blocco A“, pari a 65/1000 del fondo base) e AP 2 della n. 32 588 (appartamento n. 15, duplex nel “blocco B“, pari a 52/1000 del fondo base). Entrambi gli edifici si riscaldano molto d'estate a causa dell'insolazione.
B. A un'assemblea generale straordinaria del 22 marzo 2017, tenutasi alla presenza di 22 comproprietari su 24 (18 unità pari a 963/1000 del valore dell'immobile), tra cui AP 1 e AP 2, è stata discussa – tra l'altro – la “situazione tende oscuranti, calore negli appartamenti e presa di posizione da parte di P__________ SA, soprattutto rispetto alla richiesta inviata da alcuni condomini nel dicembre 2016”, oggetto n. 7 all'ordine del giorno. La maggioranza dei comproprietari ha chiesto allora alla P__________ SA di confermare entro il 31 marzo 2017 la sua disponibilità:
– a presentare, tramite l'arch. F__________, entro il 30 aprile 2017, una proposta definitiva e risolutiva delle citate problematiche, sulla base di quanto già proposto dall'arch. F__________;
– ad assumersi tutti i costi inerenti al citato studio ed alla sua realizzazione; quest'ultima dovrà essere vagliata dai condomini che valuteranno unitamente ai promotori anche la ditta da incaricare.
Dopo ulteriore discussione, i condomini presenti hanno fissato la data della successiva assemblea generale ordinaria per il 31 maggio 2017, previa conferma da parte dell'amministrazione circa la disponibilità dei conteggi necessari. Inoltre essi hanno deciso che “l'ordine del giorno dovrà prevedere anche la valutazione della proposta/studio inerente alle tende”.
C. Il 4 aprile 2017 la P__________ SA ha inviato alla W__________ SA, , allora amministratrice del “Condominio AO 1”, una lettera in cui ha proposto – tra l'altro – “impregiudicato ogni diritto e senza riconoscimento di colpa e/o difetto, di posare delle tende a braccio su tutte le terrazze delle facciate principali (sud-est per il blocco A, sud-ovest per il blocco B; terrazze dei duplex comprese, due pezzi, in sostituzione dell'abbassamento della tenda screen) (cfr. schede allegate), con un contributo finanziario pari alla metà dei costi”. A tale proposta la promotrice immobiliare ha allegato una scheda tecnica elaborata dalla F Sagl, , e un estratto dal prospetto della G SA, , della tenda da sole “” presa in considerazione. Il 10 maggio 2017 l'allora amministratrice del condominio ha convocato un'assemblea generale ordinaria per il 31 maggio successivo con dieci oggetti all'ordine del giorno. Su richiesta di alcuni comproprietari, con messaggio di posta elettronica del 19 maggio 2017 l'amministratrice ha completato l'ordine del giorno, aggiungendo nuove trattande, tra cui il seguente oggetto n. 11:
Tende orizzontali: votazione consenso – posa tende.
D. All'assemblea generale ordinaria del 31 maggio 2017 si sono presentati, all'atto di deliberare sull'oggetto n. 11, 18 comproprietari su 24, rappresentanti 788/1000 del valore dell'immobile. AP 1 e AP 2 erano assenti. Quest'ultima ha comunicato nondimeno ad A__________ B__________, già membro dell'amministrazione di allora e presidente del giorno, “qualche minuto prima dell'inizio dell'assemblea”, di essere “bloccata in Italia per un problema alla sua auto”, esprimendosi anche su taluni oggetti all'ordine del giorno. Dopo ampia discussione, per quanto riguarda l'oggetto n. 11, con riferimento alla proposta della P__________ SA del 4 aprile precedente (sopra, lett. C) l'assemblea ha deciso quanto segue:
L'assemblea all'unanimità (i presenti si esprimono anche per i loro rappresentati), accetta la posa di tende supplementari come da progetto presentato dall'arch. F__________. Il Presidente riferisce che la signora AP 2 nel suo messaggio ha espresso parere contrario alla posa delle tende.
L'assemblea esegue un'ulteriore votazione decidendo all'unanimità dei presenti e dei rappresentati di approvare la posa di tende supplementari (rispetto al progetto dell'arch. F__________, quattro per la facciata sud-est per l'edificio A e quattro per la facciata sud-ovest per l'edificio B) sulle altre aperture e finestre grandi, previo parere estetico positivo da parte dell'arch. F__________ che verrà contattato dalla signora M__________.
E. Il 27 giugno 2017 AP 1 e AP 2 si sono rivolte al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione volto a ottenere l'annullamento delle due risoluzioni assembleari. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Segretario assessore ha rilasciato alle istanti il 6 dicembre 2017 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 500.– sono state poste a carico delle istanti, “ritenuto che in caso d'inoltro della causa le stesse verranno rinviate al giudizio di merito“ (inc. CM.2017.453). Il 5 marzo 2018 AP 1 e AP 2 hanno convenuto la Comunione dei comproprietari del “AO 1” davanti al Pretore aggiunto della medesima Pretura, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 2 maggio 2018 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 28 giugno e duplica del 23 agosto 2018 le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista.
F. All'udienza del 5 dicembre 2018, indetta per le prime arringhe, le parti si sono confermate nelle loro posizioni e la convenuta ha notificato prove. L'istruttoria, iniziata quello stesso giorno, si è chiusa il 13 febbraio 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 9 aprile 2019 le attrici hanno reiterato la domanda di petizione. Nel proprio allegato dell'8 aprile 2019 la convenuta ha ulteriormente proposto di respingere l'azione.
G. Statuendo con sentenza del 12 settembre 2020, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha annullato la seconda risoluzione assembleare impugnata. Le spese processuali di complessivi fr. 3300.– (compresi fr. 500.– della procedura di conciliazione) sono state poste per fr. 825.– a carico di AP 1, per fr. 825.‒ a carico di AP 2 e per fr. 1650.– a carico della convenuta. Le ripetibili e l'indennità di convenienza sono state compensate.
H. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorte a questa Camera con un appello del 20 ottobre 2020 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato annullando anche la prima risoluzione assembleare. Nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2020 la Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” conclude per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione“ impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). La contestazione di una risoluzione assembleare ha, per principio, natura pecuniaria e il suo valore è quello che l'annullamento della risoluzione comporterebbe per l'insieme dei comproprietari, senza riguardo all'interesse del singolo attore, poiché la sentenza sarà opponibile a tutti (RtiD I-2004 pag. 610 n. 118c). In concreto il valore litigioso di fr. 10 000.– può dirsi raggiunto, la cifra indicata dalle attrici “prudenzialmente in 35 000.–“ (petizione, n. 2, pag. 2) non apparendo inverosimile e non essendo posta in discussione dalla convenuta. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice delle attrici il 21 settembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Presentato il 20 ottobre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Le appellanti sollecitano il richiamo degli incarti CM.2017.453 e OR.2018.47. Tali fascicoli sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera di modo che il loro richiamo si rivela superfluo. In simili circostanze giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, riepilogata la cronistoria della vicenda, ha ritenuto anzitutto che la censura inerente all'insufficiente descrizione dell'oggetto n. 11 all'ordine del giorno (“Tende orizzontali: votazione: consenso – posa tende”) è al limite dell'abuso di diritto. Egli ha accertato che già durante l'assemblea generale straordinaria del 22 marzo 2017 i comproprietari avevano previsto di valutare alla successiva assemblea la proposta della P__________ SA riguardo alla posa delle tende. Visto che tale documento (con le schede tecniche) è pervenuto il 4 aprile 2017 a tutti i comproprietari, questi ultimi “potevano e dovevano intendere in buona fede che la trattanda n. 11 si riferisse alla posa delle tende verticali alle facciate sud-est del blocco A e sud-ovest del blocco B”. A conoscenza della formulazione dell'oggetto n. 11 sin dal 19 maggio 2017, le attrici avrebbero dovuto così sollevare le loro contestazioni prima dell'assemblea generale ordinaria del 31 maggio 2017. Quanto al fatto che ai comproprietari non sia stato distribuito il preventivo di massima dell'architetto F__________ insieme con la convocazione (allegato al verbale: doc. F), secondo il Pretore aggiunto ciò non giustifica l'annullamento della risoluzione impugnata (sentenza impugnata, pag. 1 a 4, secondo paragrafo).
Il Pretore aggiunto non ha disconosciuto che l'art. 5 cpv. 3 lett. e del regolamento per l'amministrazione e l'uso del condominio vieta ai condomini “di installare tende esterne per la protezione solare (…) di modello e colore diverso da quello unitario scelto per tutto il condominio”. A mente sua però tale norma non si applica alla fattispecie, poiché in concreto la decisione di aggiungere nuove tende uguali a quelle originarie è stata presa dall'assemblea generale e non da un singolo comproprietario. Inoltre, secondo il Pretore aggiunto, la posa delle tende alle due facciate è da considerare “nel suo insieme un intervento alle parti comuni necessitante dell'autorizzazione dell'assemblea” (art. 3 cpv. 2 lett. d del menzionato regolamento: tende da sole come oggetto del diritto esclusivo). E siccome l'art. 26 cpv. 2 del regolamento riprende gli art. 647c segg. CC riguardante lavori di costruzione in caso di comproprietà (norme applicabili per rinvio dell'art. 712g cpv. 1 CC), il primo giudice ha qualificato la posa delle tende oblique come intervento necessario (nel senso dell'art. 647c CC appunto), data la situazione “particolarmente grave” in cui versano i due palazzi a causa dell'insolazione. Di conseguenza, per il Pretore aggiunto la prima risoluzione assembleare, adottata all'unanimità dei comproprietari presenti o rappresentati costituenti oltre la metà dei condomini e delle quote millesimali (art. 24 cpv. 1 del citato regolamento), è stata presa validamente. E l'opinione espressa da AP 2 al presidente del giorno qualche minuto prima della deliberazione non era atta in alcun caso a mutare l'esito della votazione (sentenza impugnata, pag. 4, secondo paragrafo).
Il Pretore aggiunto ha annullato invece la seconda risoluzione assembleare, riguardante la posa delle tende sulle altre aperture e finestre grandi. Tale oggetto ‒ egli ha soggiunto ‒ costituiva un argomento nuovo, non annunciato nella convocazione all'assemblea, sicché a tale proposito la trattanda n. 11 all'ordine del giorno era insufficiente (sentenza impugnata, pag. 5 terzo paragrafo, pag. 6 primo paragrafo). Nella misura in cui si riferisce alla seconda decisione assembleare, l'appello in esame si rivela dunque privo d'oggetto.
Ogni comproprietario ha la facoltà di contestare davanti al giudice, entro un mese da quando ne ha avuto conoscenza, le risoluzioni assembleari cui egli non abbia consentito (art. 712m cpv. 2 combinato con l'art. 75 CC). La comunione dei comproprietari è libera nella formazione della sua volontà e non spetta al giudice limitarne l'autonomia, se non per far rispettare norme legali o regolamentari. Una risoluzione dell'assemblea incorre nell'annullamento, di conseguenza, solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, disattenda principi giuridici generali (come il divieto dell'abuso di diritto o dell'eccesso di potere, il precetto della parità di trattamento o la protezione della personalità) oppure disposizioni convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (l'atto costitutivo, il regolamento per l'amministrazione e l'uso, il regolamento della casa, il regolamento del fondo di rinnovazione ecc.). Che una risoluzione sia inadeguata, insoddisfacente, inopportuna o finanche iniqua non basta, invece, per giustificare un annullamento. Non tocca al giudice sostituirsi, in simili casi, alla volontà della comunione dei comproprietari (RtiD II-2015 pag. 810 consid. 5 con rinvii; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.28 del 24 febbraio 2021 consid. 4).
Le appellanti lamentano anzitutto una formulazione “enigmatica e lacunosa” dell'oggetto n. 11 all'ordine del giorno “in dispregio dei requisiti formali necessari”. Esse sostengono che all'assemblea del 22 marzo 2017 non era ancora chiaro “come ovviare ai numerosi difetti degli appartamenti”, dalla proposta della P__________ SA del 4 aprile seguente risultando soltanto che “si prospettava di installare tende aggiuntive sulle facciate sull'esempio di quelle del condominio S__________”, senza “altra indicazione tecnica o studio, fatto salvo lo schizzo delle facciate dell'arch. F__________”. Le attrici ritengono pertanto di aver potuto immaginare sì che all'assemblea del 31 maggio 2017 si sarebbe dovuto “discutere” e “valutare” quelle proposte, ma non che si sarebbe deciso al riguardo. Solo dal verbale dell'assemblea esse avrebbero appreso che la posa delle tende è stata deliberata senza l'auspicata valutazione di tutti e con la precisazione della P__________ SA, secondo cui non ogni comproprietario sarebbe stato obbligato a posare le tende. Tale precisazione toglierebbe attendibilità allo schizzo dell'architetto F__________. Oltre a ciò, le appellanti sostengono che la tabella sulle esigenze e sui consensi dei singoli condomini (doc. F, fol. 9), di fondamentale importanza, è stata consegnata all'amministrazione solo durante l'assemblea, escludendo così loro medesime dalla preparazione dell'assemblea stessa. Infine le interessate si dolgono che il preventivo (doc. F, fol. 8) non sia stato allegato all'ordine del giorno.
L'art. 67 cpv. 3 CC (applicabile in concreto per rinvio dell'art. 712m cpv. 2 CC) prevede che non è lecito prendere risoluzioni assembleari su oggetti non debitamente preannunciati, eccetto che gli statuti lo permettano espressamente. La questione va esaminata caso per caso, secondo le circostanze concrete. Un argomento è debitamente inserito nell'ordine del giorno se è indicato in modo che i destinatari non siano colti di sorpresa e possano prepararsi a discuterne (I CCA sentenza inc. 11.2009.32 del 21 dicembre 2012 consid. 3c con rinvio). È sufficiente che, dopo avere preso conoscenza dell'ordine del giorno e degli statuti, costoro sappiano su quali punti si delibererà e, se del caso, si prenderà una decisione (sentenza del Tribunale federale 5A_760/2011 del 18 maggio 2012 consid. 3.2.3.2 con rinvio a DTF 126 III 6 e 7 consid. 2a). Una convocazione non accompagnata da un ordine del giorno completo può comportare l'annullamento della decisione assembleare (DTF 136 III 177 consid. 5.1.2). Altrettanto vale qualora la descrizione di un oggetto all'ordine del giorno sia imprecisa, poco chiara o ingannevole. Per decidere se una decisione vada annullata è necessario ponderare tuttavia la gravità del vizio e della violazione. È essenziale determinare così se il vizio allegato poteva influire sull'esito della decisione (sentenza del Tribunale federale 5A_760/2011 del 18 maggio 2012 consid. 3.2.3.2 con rinvio a DTF 132 III 513 consid. 5.3 e DTF 114 II 199 consid. 6).
In concreto la formulazione dell'oggetto n. 11 all'ordine del giorno era la seguente (doc. E2):
Tende orizzontali: votazione consenso – posa tende.
Le appellanti non contestano di avere capito che all'assemblea generale si sarebbe discussa la posa delle tende oblique, di
cui già si era parlato all'assemblea generale straordinaria del 22 marzo 2017 (sopra, lett. B). Non pretendono nemmeno di non avere ricevuto la proposta 4 aprile 2017 della P__________ SA (doc. G) con i due allegati (scheda tecnica dell'architetto F__________ e l'estratto del prospetto della G__________ SA: doc. H; sopra, lett. C). Affermano tuttavia che dalla formulazione di quell'oggetto non era possibile dedurre né che sarebbe stata presa una decisione all'assemblea generale ordinaria del 31 maggio 2017 né che tale decisione avrebbe potuto comportare una posa delle tende diversa da quanto figurava nella scheda tecnica dell'architetto F__________ (doc. H, fol. 1 e 2). Ora, il termine votazione, scritto come unica parola all'ordine del giorno tutta in maiuscolo (doc. E ed E2), lasciava senz'altro intendere che si sarebbe adottata una decisione e che non ci si sarebbe limitati a una discussione o a una valutazione. Una votazione è pacificamente “l'atto, il fatto e il procedimento di votare, come formazione ed espressione della propria volontà o scelta da parte dei componenti un corpo elettorale o un organo collegiale” (‹www.treccani.it/vocabolario/votazione›). Le attrici non potevano quindi seriamente credere in buona fede che si sarebbe unicamente discussa la questione senza votare, ovvero senza decidere.
Quanto alla precisazione comunicata dalla P__________ SA prima della votazione sull'oggetto n. 11, secondo cui “non tutti i condomini sono obbligati a posare le tende” (doc. F, pag. 5 quinto paragrafo), essa non fa parte della risoluzione assembleare, ma riguarda la discussione intervenuta fra i comproprietari nel corso dell'assemblea (alla quale AP 1 e AP 2 non hanno partecipato). L'annuncio dell'oggetto n. 11 prevedeva in modo inequivocabile che si sarebbe votato sul consenso della Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” alla posa delle tende supplementari, note ai condomini. È vero che, stando alla proposta 4 aprile 2017 della P__________ SA, le tende sarebbero state installate su tutte le terrazze delle facciate principali (sopra, lett. B) e che sulla scheda dell'architetto F__________ figurano tende supplementari su tutte le aperture interessate, non soltanto sulle aperture che ne avrebbero effettivamente beneficiato (tabella doc. F, fol. 9). Sta di fatto che l'oggetto n. 11 prevedeva la votazione sul “consenso” e non sull'“obbligo” della posa. Che certi condomini avessero già discusso prima dell'assemblea circa la facoltatività dell'installazione nulla muta al riguardo.
Dato quanto ha preceduto la convocazione dell'assemblea generale (lett. B e C) e considerati i termini concretamente usati, le attrici non potevano seriamente dirsi sorprese della risoluzione da prendere, tanto meno ove si pensi che non è mancato loro il tempo per prepararsi alla votazione. La descrizione dell'oggetto in questione non può pertanto definirsi oscura o ingannevole, né le appellanti pretendono che una diversa formulazione dell'oggetto all'ordine del giorno avrebbe condotto per finire a un esito diverso (l'assemblea ha accettato la posa delle tende all'unanimità). Su questo punto l'appello vede di conseguenza la sua sorte segnata.
generale ordinaria del 31 maggio 2017 non sia stata acclusa la tabella sulle esigenze e i consensi dei singoli comproprietari allestita da due comproprietarie (doc. F, fol. 9) né il preventivo dell'architetto F__________ (doc. F, fol. 8). Non contestano però l'opinione del Pretore aggiunto, che ha definito quei documenti non obbligatori, e neppure pretendono che tale mancanza sia risultata decisiva ai fini della deliberazione. Quest'ultima riguarda unicamente infatti l'autorizzazione alla posa delle tende “come da progetto presentato dall'arch. F__________”, senza riferimento al preventivo allestito dal professionista (su cui non si è votato) né alla tabella delle esigenze e dei consensi (semplicemente allegata). Al riguardo l'appello manca perciò di consistenza.
Seppure il primo giudice non abbia vagliato l'argomento testé menzionato, nel merito la doglianza non può essere condivisa. Contrariamente a quanto sostengono le attrici, infatti, la risoluzione assembleare contestata non viola prescrizioni di legge formali o sostanziali (sull'esigenza: sopra, consid. 4). Essa verte unicamente sul consenso dato (all'unanimità) alla posa di tende supplementari finanziate per metà dalla P__________ SA e per l'altra metà dai singoli condomini che optano per tale soluzione. La risoluzione contestata non preclude in alcun modo il diritto di procedere nei confronti della promotrice immobiliare per presunti difetti dell'opera.
a) Relativamente all'aspetto delle facciate, l'art. 5 cpv. 3 lett. e del regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani prevede invero – come ricorda il primo giudice – che “è vietato ad ogni condomino di installare tende esterne per la protezione solare e corpi illuminanti esterni di modello e colore diverso da quello unitario scelto per tutto il condominio” (doc. D, pag. 5 e 6). A ragione però il Pretore rileva che tale norma è rivolta al singolo comproprietario intenzionato ad agire individualmente e non riguarda il caso in cui la posa di tende supplementari sia decisa dall'assemblea generale.
b) Circa il quorum necessario per la deliberazione, ove siano in discussione lavori di costruzione utili la maggioranza per teste in materia di proprietà per piani si riferisce – oltre che alla maggioranza per quote, in concreto pacifica – ai comproprietari fisicamente presenti o rappresentati in sala (compresi quelli che esprimono voto nullo, che dichiarano di astenersi o che rifiutano di votare), ma non ai comproprietari assenti o non rappresentati, a meno che le disposizioni regolamentari prevedano diversamente (DTF 144 III 511 consid. 2.2.4). Tale regola è applicabile per analogia anche ai lavori necessari o voluttuari in regime di proprietà per piani (opinione do-minante invalsa e consolidata: RtiD I-2019 pag. 543 consid. 5b segg. con riferimenti).
In materia di quorum l'art. 24 cpv. 1 del regolamento per l'uso e l'amministrazione del “Condominio AO 1” riprende per l'essenziale l'art. 712p cpv. 1 CC, prevedendo: “L'assemblea può decidere allorquando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei condomini che rappresentino nel contempo la metà delle quote millesimali, e comunque almeno due di essi” (doc. D, pag. 13). Le appellanti sono rimaste assenti all'assemblea generale del 31 maggio 2017: AP 1 volontariamente, PA 1 “bloccata in Italia“. Quest'ultima ha comunicato la propria intenzione di voto (contrario) per telefono al presidente del giorno (doc. F, pag. 5 a metà), ma ciò non vale come formale suffragio. All'assemblea del 31 maggio 2017 sono risultati presenti o rappresentati 18 condomini su 24, i quali rappresentavano un valore della cosa pari a 788/1000. L'assemblea ha poi approvato all'unanimità la posa delle tende supplementari. E l'unanimità dispensa in concreto dall'esaminare se si trattasse effettivamente di un lavoro voluttuario. Anche su questo punto l'appello cade pertanto nel vuoto.
Da ultimo le attrici ritengono che la decisione impugnata leda gravemente i loro interessi, il Pretore aggiunto avendo trascurato la disparità di trattamento da loro subìta, a maggior ragione ove si pensi che il pregiudizio estetico arrecato allo stabile sminuirebbe anche il valore dei loro appartamenti. Se non che, riguardo al pregiudizio estetico, le interessate disconoscono una volta ancora che una risoluzione assembleare incorre nell'annullamento solo ove violi prescrizioni di legge formali o sostanziali, ciò che nella fattispecie è già stato escluso. Quanto all'asserita disparità di trattamento, la risoluzione contestata potrà anche essere avvertita dalle appellanti come inadeguata, insoddisfacente o inopportuna, ma in realtà non dato a divedere per quale motivo essa configuri una disparità di trattamento nei loro confronti, la posa delle tende non costituendo un obbligo per loro e non comportando spese per il condominio. Anche su quest'ultimo punto l'appello è destinato di conseguenza all'insuccesso.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le attrici rifonderanno inoltre alla convenuta, che ha presentato osservazioni tramite un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv.1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 2800.– sono poste a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3000.– complessivi per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).