Incarti n. 11.2020.151 11.2020.152

Lugano 2 settembre 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2020.531 (separazione dei beni su richiesta di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 18 agosto 2020 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )

contro

AP 1 ,

giudicando sull'appello del 17 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 21 settembre 2020 (inc. 11.2020.151) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2020.152);

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1942) e AO 1 (1950) si sono sposati a __________ il 12 novembre 1975 e vivevano nel regime ordinario della partecipazione agli acquisti. Dal matrimonio non sono nati figli. Nel novembre del 1991 i coniugi hanno acquista­to, un mezzo ciascuno, la proprietà per piani n. 1608 RFD di __________ (pari a 269/1000 della particella n. 2044), dove essi abitano tuttora.

B. In esito a un'esecuzione avviata dall'avv. M__________ M__________ per l'incasso di un onorario maturato in relazione alla mancata compra-

vendita di una Ferrari __________, l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio ha pignorato il 10 marzo 2020 la quota di comproprie­tà del marito relativa al citato fondo per l'importo di fr. 5695.75 con interessi. Preso atto di ciò, AO 1 si è rivolta il 18 ago­sto 2020 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la separazione dei beni in virtù dell'art. 185 CC.

C. All'udienza del 15 settembre 2020, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha postulato il rinvio della discussione, ma il Pretore ha respinto la richiesta senza indugio. Il convenuto ha proposto così di respingere l'istanza. Statuendo il 21 settembre 2020, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato la separazione dei beni tra le parti a decorrere dal 19 agosto 2020. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1000.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 ottobre 2020 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di rimandare ogni decisione sulla separazione dei beni al momento in cui sarà definita la ‟situazione bancariaˮ. Chiede inoltre di essere esentato dalle spese processuali. In seguito egli ha integrato il proprio appello con memoriali del 20 novembre e 10 dicembre 2020, come pure del 29 gennaio, del 19 febbraio e del 13 marzo 2021. AO 1 non è stata chiamata a formulare osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. Le pronuncia della separazione dei beni su richiesta di un coniu­ge è decisa con la procedura sommaria (art. 271 lett. e CPC) ed è impugnabile con appello entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigio­so raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il solo valore di stima ufficiale della proprietà per piani n. 1608 ammonta a fr. 265 267.55 (doc. E). In simili circostanze l'appello può dunque considerarsi ricevibile.

  1. Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata recapitata al convenuto il 22 settembre 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 19 ottobre 2020, l'appello in esame sarebbe dunque tardivo. Il convenuto, non patrocinato da un legale, può nondimeno essere stato indotto in errore dalla fallace indicazione dei rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata, stando alla quale la decisione era impugnabile ‟entro il termine di 30 giorni dalla notificazioneˮ. E l'errore nell'indicazione del termine per appellare poteva passare inosservato a una persona, come il convenuto, senza formazione giuridica (DTF 135 III 376 consid. 1.2.2.2; più recentemente: 5A_139/2021 del 13 luglio 2021 consid. 3.2.1). Presentato entro il termine di 30 giorni indicato dal Pretore, nel dubbio l'appello può di conseguenza reputarsi ammissibile.

  2. All'appello AP 1 acclude una sua lettera del 18 luglio 2020 al legale della controparte (allegato 1), una comunicazione per fax del 22 gennaio 1998 della A__________ di __________ per stabilire il valore assicurativo della Ferrari “” (allegato 2), una lettera del 24 ottobre 1988 in cui la R __________ SA di __________ attestava il valore del veicolo in fr. 230 000.– (allegato 3),

l'estratto di una raccomandata inviata alla Banca __________ di __________ il 24 febbraio 2020 (allegato 4), una richiesta di risarcimento danni dell'8 giugno 2020 per US$ 1 225 402.– nei confron­ti del medesimo istituto di credito (allegato 5) e il giustificativo di cassa di un versamento in contanti di fr. 4000.– eseguito il 28 dicembre 2015 su un conto privato della Banca __________ di __________ e __________ (‟sconosciuto fiscalmenteˮ) riconducibile alla moglie (allegato n. 6). Nei complementi del 20 novembre 2020 e del 19 febbraio 2021 egli fa seguire inoltre varia corrispondenza intercorsa il 6 e 7 novembre 2020 con la Banca __________.

Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC). Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella fattispecie gli allegati 1 a 6 esibiti in appello precedono ampiamente il giudizio impugnato, senza che l'appellante spieghi quali motivi gli avrebbero impedito di sottoporli al Pretore nonostante la diligenza che si poteva esigere da lui. Essi non sono dunque proponibili. Quanto alla corrispondenza con la Banca __________ del 6 e 7 novembre 2020, i documenti in questione sono successivi al giudizio impugnato. Fossero anche ricevibili, essi non sussidiano in ogni modo ai fini del presente giudizio (come si vedrà al consid. 10).

  1. Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato che, secondo il principio della proporzionalità, la separazione dei beni può esse­re pronunciata, come ultima ratio, nei confronti di coniugi sotto-posti al regime della partecipazione agli acquisti – come in concreto (art. 9a e 9b tit. fin. CC) – o della comunione dei beni. La finalità dell'istituto è di tutelare gli interessi dell'istante ove sia dato un ‟grave motivoˮ duraturo a norma dell'art. 185 cpv. 2 CC e non entrino in linea di conto provvedimenti meno incisivi. Il pignoramento a carico di un coniuge – ha soggiunto il primo giudice – costituisce un pericolo per gli interessi dell'istante e della comunione nel senso dell'art. 185 cpv. 2 n. 2 CC, al pari di una diminuzione degli acquisti dovuta a cattiva amministrazione. Ciò posto, il Pretore ha accertato che nel caso specifico AP 1 ha sottaciuto alla moglie non solo il pignoramento della propria quota sulla proprietà per piani n. 1068 (rientrante negli acquisti), ma anche gli invii raccomandati dell'Ufficio di esecuzio­ne a lei destinati. E che il convenuto si proponga di saldare ‟in maniera scaglionataˮ un debito ‟tutto sommato modestoˮ denota una situazione finanziaria tutt'altro che solida. Inoltre i rapporti complicati con la Banca __________ confermano una gestione confusa della sostanza, oltre che un “deficit informativo” fra coniugi. Non ravvisandosi – né essendo invocate – misure meno incisive per la salvaguardia degli interessi dell'istante, il Pretore ha pronunciato così la separazione dei beni a valere dall'introduzione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC).

  2. L'appellante dubita anzitutto che il Pretore potesse ricavare elementi utili al giudizio da un'udienza durata 13 minuti, come risulta dal verbale del 15 settembre 2020. Nel merito egli fa valere che i fatti addotti dalla moglie risalgono a oltre trent'anni addietro e non sono attuali né di rilievo, tranne per quanto riguarda la contestazione della nota professionale dell'avv. M__________ M__________ e il conseguente pignoramento, che sarebbe tuttavia ‟in via di sistemazio­neˮ. Quanto al prelievo di fr. 80 000.– (inve­ro fr. 92 000.–) dalla Cassa pensione invocato dalla moglie, l'appellante sostiene che esso è servito ad avviare e sviluppare una proficua attività commerciale di materie prime pregiate per l'industria ceramica, attività cui ha aderito la stessa istante. Riguardo alla Ferrari ‟rubata e non venduta in sede di asta, nel 2013ˮ, l'interessato adduce che l'automobile è stata da lui comperata con l'accordo della moglie come bene d'investimento, trattandosi di un modello assai ricercato dai collezionisti. Che il furto del veicolo non sia stato riconosciuto dall'assicurazione non sminuisce la perseveranza con cui egli ha ottenuto, con l'intervento dell'avv. M__________ M__________, almeno un indennizzo (fr. 35 000.– a fronte di un valore assicurato di fr. 230 000.–). Riguardo alla dichiarazione della moglie che gli rimprovera di averle celato la corrispondenza relativa al pignoramento, il convenuto la reputa falsa. Non contesta di avere ritirato e letto la posta, ma sottolinea di averla poi consegnata all'interessata.

In merito alla situazione bancaria, l'appellante sostiene che i problemi con la Banca __________ si riconducevano a interventi illeciti della moglie. Pur non essendo autorizzata, egli afferma che costei ha effettuato un versamento di fr. 181 000.– (fiscalmente non dichiarati e provenienti dalla famiglia di lei) sul di lui conto professionale e ha ottenuto con la complicità dell'istituto di credito la revoca del pegno (cartella ipotecaria di fr. 150 000.– gravante l'abitazione coniugale) che garantiva il conto medesi­mo. Ciò ha impedito l'operatività di quella relazione bancaria, ne ha determinato la chiusura e gli ha compromesso l'attività professionale, oltre che avergli cagionato una perdita di guadagno di US$ 1 225 402.–, consentendo alla moglie e alla di lei famiglia (madre e fratelli) di sanare una posizione fiscale irregolare.

Così facendo – prosegue il convenuto – la moglie ha anche tentato di impossessarsi della sua quota di comproprietà, proponendogli di dedurre – in acconto – l'importo versato. A ciò si aggiungono finanziamenti ch'egli ha effettuato in favore di una sorella di lei (per fr. 40 000.–) e un suo contributo di fr. 200 000.– per ‟esigen­ze personali urgentiˮ. La confusione in capo alla situazione finanziaria va dunque ascritta alla moglie e ai suoi familiari, mentre egli non comprende il rimprovero di “deficit informativo”, il biasi­mo non potendosi riferire all'episodio – unico – di apertura di una busta dell'Ufficio di esecuzione. Senza contare che qualora

l'istante si fosse astenuta dall'operazione di ‟salvataggio fiscaleˮ, il pignoramento dell'avv. M__________ M__________ non avrebbe creato alcun problema. In definitiva, il convenuto chiede che la decisione in merito alla separazione dei beni sia rimandata fino alla definizione della situazione bancaria e al chiarimento della provenienza del conto privato (IBAN ) intestato all'istante, che presentava un saldo di fr. 267 713.–, sufficiente per coprire il debito verso l'avvocato M.

  1. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC). Per “motivato” si intende provvisto delle conclusioni, dall'appello dovendo risultare non solo che la decisione di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la riforma (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii), anche perché l'appello preclude l'efficacia e l'esecutività della decisione impugnata unicamente nei limiti delle conclusioni. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza ulteriori delucidazioni (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021 consid. 3a). È vero che l'esigenza di formulare conclusioni esplicite non deve trascendere nell'eccesso di formalismo. Un appello senza richieste di giudizio può rivelarsi eccezionalmente ammissibile, di conseguenza, ove dalla sua motivazione – eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata – si evin­ca senza equivoco a che cosa miri l'appellante (cfr. DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.5 del 26 gennaio 2021 consid. 2).

Nella fattispecie l'appello di AP 1 non contiene una chiara richiesta di giudizio. Dalla motivazione si desume tuttavia che egli chiede di rinviare la decisione sulla separazione dei beni fino al momento in cui la situazione bancaria sarà definita. V'è da domandarsi se ciò possa intendersi come una richiesta di respingere l'istanza. La questione può rimanere aperta. Quand'anche la domanda fosse da interpretare in tal senso, per vero, l'appello sarebbe – come si vedrà in seguito – destinato all'insuccesso.

  1. Nella misura in cui l'appellante deplora la breve durata dell'udien­za del 15 settembre 2020, la doglianza si esaurisce in una mera recriminazione fine a sé stessa. A parte il fatto che egli non trae alcuna conseguenza da tale censura, egli trascura che in tale occasione non si trattava di giudicare ‟oltre 40 anni di matrimonioˮ, come egli crede, ma solo di statuire su uno specifico aspet­to, ovvero sulla necessità di pronunciare la separazione dei beni a tutela degli interessi patrimoniali di AO

  2. Oltre a ciò, egli stesso ha ritenuto di poter compendiare in nemmeno una pagina le proprie osservazioni scritte all'istanza della moglie. Al riguardo non giova dunque diffondersi oltre.

  3. Per quel che è degli argomenti addotti dall'istante dinanzi al Pretore, l'appellante perde di vista che all'autorità di ricorso egli deve spiegare perché gli accertamenti del primo giudice siano erronei (art. 310 lett. b CPC), non perché siano attendibili i fatti da lui allegati o quelli allegati dalla controparte. Contestando gli argomenti sollevati dall'istante davanti al Pretore, l'appellante formula il ricorso come se si trovasse ancora in primo grado, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Ciò vale in particolare per la questione del prelevamento di fr. 80 000.– (o di fr. 92 000.–) dalla Cassa pensione, come pure per le circostanze che hanno portato all'acquisto e alla mancata rivendita della Ferrari. In proposito l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.

  4. Per quanto attiene al pignoramento della quota di comproprietà, l'appellante non revoca in dubbio che la misura sia suscettibile di costituire, da sé sola, una messa in pericolo degli interessi della moglie o della comunione nel senso dell'art. 185 cpv. 2 n. 2 CC e di integrare quindi un “grave motivo” per la pronuncia del regime straordinario (cfr. Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 25 ad art. 185). Né egli pretende che nel caso specifico sarebbero prospettabili provvedimenti meno incisivi. Obietta che la situazione sarebbe ‟in via di sistemazioneˮ e che egli ha raggiunto un'intesa con l'avv. M__________ M__________. Sta di fatto che egli non documenta né rende altrimenti verosimi­le l'accordo, tant'è che il pignoramento risulta tuttora annotato nel registro fondiario. Riguardo alla tesi secondo cui la moglie avrebbe dichiarato il falso, accusandolo di averle celato la corrispondenza relativa al pignoramento, l'appellante dimentica che il Pretore non si è fondato su un'asserzione dell'istante, ma su quanto egli ha riconosciuto all'udienza del 15 settembre 2020 (verbale di quel giorno, pag. 1).

Improponibile è poi l'accenno – poiché addotto per la prima volta in appello (art. 317 cpv. 1 CPC) – a un ‟comportamento poco corretto dell'avv. M__________ˮ in merito alla fatturazione del mandato, senza trascurare che sulla questione dell'onorario il medesimo Pretore si è già pronunciato con sentenza del 6 giugno 2019 (inc. SE.2019.19) e che un reclamo dell'interessato contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile dalla Camera dei reclami civili del Tribunale di appello il 16 settembre 2019 (sentenza inc. 16.2019.41). Che poi il pignoramento non avrebbe creato problemi se la moglie non avesse interferito nelle relazioni bancarie dell'appellante è un'allegazione nuova e – una volta ancora – irricevibile, oltre che sprovvista di ogni riscontro. In definitiva, il pignoramento della quota di comproprietà del convenuto sull'abitazione coniugale, che l'interessato ha tentato di sottace­re, rappresenta una minaccia per le aspettative patrimoniali de­ll'istan­te, oltre che per le basi economiche della famiglia (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 24 ad art. 185 CC; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1992, n. 33 ad art. 185 CC, pag. 131 in fondo). Al riguardo la decisione impugnata resiste quindi alla critica.

  1. Visto quanto precede, non giova esaminare i rapporti dell'appellante con la Banca __________. Quand'anche le precisazioni fornite in questa sede fossero ricevibili, esse non sono tali da modificare, a un sommario esame, l'esito dell'appello. Secondo il Pretore, le obiezioni del convenuto ‟non fa[nno] altro che conferma­re la durevole confusione che regna in capo al convenuto nel-l'amministrazione della sua sostanza, rispettivamente il deficit informativo fra i coniugiˮ (sentenza impugnata, pag. 4). In realtà, a prescindere dalla loro fondatezza, le accuse che l'appellante muove alla moglie e alla di lei famiglia mostrano che non sussisotono più le premesse per una collaborazione tra coniugi nel quadro di una partecipazione agli acquisti (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n. 13 ad art. 185 CC). Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

  2. Infine non è destinata a miglior esito la generica richiesta dell'appellante di ‟avere chiarimenti circa il comportamento dell'avv. PA 1ˮ in relazione all'incontro che quegli avrebbe avuto con il Pretore prima dell'udienza del 15 settembre 2020. A prescindere dalla dubbia tempestività della domanda, avanzata il 29 gennaio 2021, in proposito l'appellante nemmeno chiede di assumere un qualsiasi mezzo di prova. Se ne conclude che, comunque lo si esamini, l'appello vede la sua sorte segnata.

  3. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato comunicato a Carla Ballotrini per osservazioni. Per quanto riguarda la richiesta dell'appellante di essere esentato da spese processuali in questa sede, essa non può entrare in considerazione. Si trovasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui il richiedente versa si tiene conto, ad ogni modo, moderando sensibilmente la tassa di giustizia.

  4. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in caso di ricorso spetterà all'interessato rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), comunque sia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

  2. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

  3. Notificazione a:

– ing. ; – avv. .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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