Incarti n. 11.2020.144 11.2020.145 11.2020.146 11.2020.147
Lugano, 16 agosto 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa SO.2019.3343 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 luglio 2019 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (I) (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 9 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 settembre 2020 (inc. 11.2020.144) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2020.145),
come pure sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata il 9 novembre 2020 da AO 1 con le osservazioni all'appello,
oltre che sul reclamo dello stesso giorno in materia di provvigione ad litem, gratuito patrocinio e spese processuali presentato da AO 1 nella medesima causa (inc. 11.2020.146) e sulla contestuale richiesta di provvigione ad litem o, in subordine, di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.147);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1979), cittadino italiano, e AO 1 (1986), cittadina russa, si sono sposati a __________ il 22 agosto 2018. Dal matrimonio è nato M__________, il 12 gennaio 2019. Il marito, laureato in conservazione di beni culturali e in scienze giuridiche, ha lavorato fino all'inizio del 2019 come direttore e socio della ditta __________ Sagl, __________, attiva nel commercio di opere d'arte e nella gestione di gallerie d'arte. Dopo di allora egli non ha più svolto attività lucrativa. Di formazione psicologa infantile e manager del turismo, prima del matrimonio la moglie lavorava in Russia per una compagnia attiva nel settore della logistica. Durante la vita in comune essa non ha più esercitato alcuna professione. I coniugi vivono separati dal 7 giugno 2019, quando entrambi hanno lasciato l'abitazione coniugale di , AO 1 per sistemarsi con il figlio in un appartamento messole a disposizione dall'associazione “” della __________ a __________ e AP 1 per trasferirsi a __________.
B. L'11 luglio 2019 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – di essere autorizzata a vivere separata e di accertare che la sua abitazione di __________ non è l'alloggio coniugale. Inoltre essa ha postulato l'affidamento del figlio (riservato un diritto di visita paterno sorvegliato e limitato a tre ore settimanali), come pure la condanna del marito a versare retroattivamente dal luglio del 2018 un contributo alimentare di fr. 2542.95 mensili indicizzati per lei e retroattivamente dal gennaio del 2019 un contributo alimentare di fr. 1609.85 mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) per M__________. Infine essa ha preteso che in conformità all'art. 170 CC il convenuto presentasse un elenco dei suoi redditi e del suo patrimonio, corrispondendole una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Subordinatamente essa ha instato per il beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con decreto cautelare del 12 luglio 2019 il Pretore ha ordinato la notifica dell'istanza a AP 1, richiamando dall'Ufficio cantonale della migrazione e dalla ditta __________ Sagl ogni atto a lui relativo. La notifica al convenuto, all'indirizzo della madre a , si è rivelata infruttuosa. Anche la ditta __________ Sagl, indebitata, è risultata ormai senza recapito. Il 27 agosto 2019 AO 1 ha cominciato a lavorare a tempo parziale per la ditta A SA di __________ come impiegata venditrice nel ramo assicurativo. Essa ha cessato tale impiego nell'ottobre del 2019 e dal 1° novembre successivo è stata assunta dalla F__________ SA di __________ come consulente nell'acquisizione e gestione di un portafoglio assicurativo da parte di clienti privati e aziendali.
D. Nel frattempo, al dibattimento del 9 settembre 2019 è comparsa la sola istante, la quale ha confermato le proprie domande, au-
mentando a fr. 2883.95 mensili la richiesta di contributo alimen-
tare per sé e instando perché il marito versasse al figlio almeno gli assegni familiari percepiti dal gennaio al settembre del 2019. Con decreto cautelare dell'11 settembre 2019 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato il figlio all'istante senza stabilire diritti di visita, ha rinunciato a fissare contributi alimentari tra coniugi e ha condannato il marito a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili, assegni familiari non compresi. Il verbale di udienza e il decreto cautelare risultano essere stati spediti a AP 1 per raccomandata.
E. L'istruttoria è cominciata il 25 settembre 2019. Il 31 gennaio 2020 AP 1 ha presentato un'istanza cautelare in cui, senza indicare alcun recapito, ha dichiarato di non avere ricevuto atti giudiziari, di essere senza fissa dimora e di trovarsi in gravi ristrettezze. A moglie e figlio egli ha rifiutato ogni contributo alimentare, postulando la ‟sospensioneˮ del provvedimento cautelare e proponendo di notificargli gli atti processuali per posta elettronica. Il 1° febbraio 2020 AO 1 si è trasferita con il figlio in un appartamento a __________ e con decreto cautelare del 12 febbraio 2020, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha respinto l'istanza del marito. Il 19 agosto 2020 quest'ultimo ha scritto al Pretore, sempre senza indicare alcun recapito, di non poter lavorare per problemi di salute, ribadendo di essere nullatenente. Nel frattempo, il 13 agosto 2020, l'avv. PA 1 ha comunicato al Pretore di rappresentare AP 1 e ha chiesto di trasmettergli copia dell'intero carteggio. Con ordinanza del 14 agosto 2020 il Pretore ha notificato così al legale tutti gli atti giudiziari che non si erano potuti intimare al convenuto.
F. A un'udienza del 20 agosto 2020, indetta per il contraddittorio cautelare, la deposizione di AO 1 e il dibattimento finale a tutela dell'unione coniugale, sono comparsi l'istante medesima e il solo patrocinatore di AP 1, mentre quest'ultimo è rimasto assente ingiustificato. Interrogata l'istante e tenuto il contraddittorio cautelare, il Pretore ha avvertito che sarebbe passato direttamente a sentenza. Al dibattimento finale l'istante ha ribadito le proprie richieste (autorizzazione a vivere separata, affidamento del figlio, diritto di visita paterno sorvegliato e limitato, condanna del marito a versare retroattivamente dal luglio del 2018 un contributo alimentare di fr. 2883.95 mensili indicizzati per lei e retroattivamente dal gen-naio del 2019 un contributo alimentare di fr. 1609.85 mensili indicizzati per M__________, assegni familiari non compresi, provvi-gione ad litem di fr. 5000.–). Il patrocinatore del convenuto non ha potuto prendere la parola, data l'assenza ingiustificata del cliente.
G. Statuendo con sentenza del 28 settembre 2020, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio alla madre, ha rinunciato a disciplinare diritti di visita (libero il marito di postularne la regolamentazione), ha condannato AP 1 a versare dal 1° giugno 2019 un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili per il figlio (senza cenno ad assegni familiari) e ha respinto la richiesta di contributo alimentare avanzata dall'istante. Inoltre egli ha stralciato dal ruolo la richiesta di provvigione ad litem poiché priva d'oggetto e ha rigettato l'istanza di gratuito patrocinio formulata da AO
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 9 ottobre 2020 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato azzerando il contributo alimentare per il figlio e ponendo a carico dell'istante tutte le spese processuali, comprese quelle inutili. Egli non contesta invece la compensazione delle ripetibili. Postula nondimeno la concessione del gratuito patrocinio in appello. AO 1 ha reagito il 15 ottobre 2020 con un'istanza di cauzione affinché fosse imposto al marito di depositare fr. 2800.– in garanzia delle spese ripetibili presunte in caso di soccombenza. L'istanza è stata respinta da questa Camera con decisione del 19 ottobre 2020.
Invitata a esprimersi sull'appello, nelle sue osservazioni del 9 novembre 2020 AO 1 ha proposto di respingere l'impugnazione in ordine, subordinatamente nel merito, postulando anch'essa il gratuito patrocinio. AP 1 ha replicato spontaneamente il 17 novembre 2020, confermandosi nell'appello. AO 1 ha rinunciato a duplicare. La richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di AP 1 è stata parzialmente accolta l'11 novembre 2020 dal presidente di questa Camera, che ha limitato l'esecutività dalla sentenza pretorile ai contributi alimentari dovuti dall'appellante dopo l'emanazione del giudizio.
I. Frattanto, il 9 ottobre 2020, AO 1 ha presentato a sua volta un reclamo contro la sentenza del Pretore per ottenere che le spese processuali di primo grado siano ridotte a fr. 1000.– e siano poste interamente a carico del marito, con obbligo per costui di rifonderle fr. 10 000.– a titolo di ripetibili. Chiede inoltre che la sentenza del Pretore sia riformata nel senso di accogliere la sua istanza di provvigione ad litem, obbligando AP 1 a versarle fr. 5000.–, e che le sia accordato il gratuito patrocinio per la procedura di primo grado Essa sollecita infine una provvigione ad litem di fr. 3000.– davan ti a questa Camera o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio in seconda sede. Il reclamo non è stato comunicato a AP 1 per osservazioni.
L. Accertato che il patrocinatore dell'appellante definiva il suo assistito “di ignota dimora”, con decreto del 15 ottobre 2020 il presidente di questa Camera ha fissato un termine all'avvocato per comunicare l'indirizzo esatto di AP 1. Il legale ha comunicato il 28 ottobre 2020 che l'appellante risiede “temporaneamente” a __________, ospite della madre, e ha comunicato l'indirizzo, ma ha chiesto di non renderlo noto ad AO 1 perché il suo cliente teme “azioni vessatorie”. AO 1 ha insistito per conoscere l'indirizzo del marito. AP 1 vi si è opposto. Con decreto del 18 dicembre 2020 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta della moglie, alla quale è stato reso noto il recapito del convenuto.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello di AP 1
Le sentenze a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore. Circa la tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore di AP 1 il 29 settembre 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Depositato il 9 ottobre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
All'appello AP 1 acclude fotocopia delle sue lauree in conservazione dei beni culturali e in scienze giuridiche, conseguite all'Università di __________ il 16 dicembre 2002 e il 24 luglio 2006 (doc. 7), due risposte negative a candidature per posti di lavoro messi a concorso dal Municipio di __________ nel 2018 e nel 2019 (doc. 8), i suoi fogli paga dal giugno al settembre del 2018 quando ancora lavorava per la __________ Sagl (doc. 9), un attestato di carenza beni per fr. 9466.45 riguardante pigioni non pagate (doc. 10), gli estratti dal gennaio al settembre del 2018 di un conto a lui intestato presso la Banca __________ (doc. 11), copia di una denuncia penale sporta contro un nominato H__________ R__________ (doc. 12), l'estratto di un suo conto previdenziale 2003–2010 rilasciato il 29 settembre 2020 dall'Istituto __________ e un estratto del ‟modello unico redditiˮ per l'anno d'imposta 2012 (doc. 14). AO 1 propone di dichiarare tali documenti irricevibili (osservazioni all'appello, pag. 2 n. 1.5), ma a torto. La stessa sentenza del Tribunale federale da lei citata spiega proprio il contrario, ovvero che il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione (art. 296 CPC) vale anche per il debitore alimentare (DTF 128 III 412 consid. 3.2.1; più recentemente: sentenza 5A_899/2019 del 17 giugno 2020 consid. 3.3.2). Documenti nuovi sono quindi ammissibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Nella misura in cui appaiono utili per la decisione, tali atti andranno così tenuti in considerazione ai fini del giudizio.
Litigioso rimane, nella fattispecie, il contributo alimentare per il figlio. A tal fine il Pretore ha stimato il reddito di AP 1 in potenziali fr. 2800.– mensili (sentenza impugnata, consid. 5a). Riguardo al fabbisogno minimo di lui, egli lo ha calcolato in fr. 1500.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per un residente in Italia fr. 900.–, pigione stimata fr. 500.–, spese di trasferta fr. 100.–: sentenza impugnata, consid. 5b). Quanto ad AO 1, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 925.– mensili fino al 31 ottobre 2019 e in fr. 1117.– mensili dopo di allora. Relativamente al fabbisogno minimo di lei, egli lo ha determinato in fr. 2525.– mensili fino al 31 dicembre 2019 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione con spese accessorie fr. 687.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 310.80, abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 36.75), in fr. 2348.– mensili dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 (riduzione del premio della cassa malati a fr. 134.55 mensili) e in fr. 2171.– mensili dal 1° febbraio 2020 in poi (riduzione della pigione e delle spese accessorie a fr. 650.– mensili, già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro del figlio: sentenza impugnata, consid. 5c e 5d).
Per quel che è di M__________, il Pretore ne ha definito il fabbisogno in denaro sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. Rispetto alle previsioni della tabella, egli ha adattato il costo dell'alloggio alla spesa effettiva della genitrice affidataria in fr. 413.– mensili fino al 1° febbraio 2020 e in fr. 325.– mensili dopo di allora, il premio della cassa malati a quello effettivo di fr. 97.50 mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2019 e in fr. 32.75 mensili dal 1° gennaio 2020 in poi, non senza dedurre l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (riscosso dalla madre). Il primo giudice ha calcolato inoltre un contributo di accudimento corrispondente a quanto manca ad AO 1 per coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 2525.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2019 (quando ancora essa non lavorava), di fr. 1600.– mensili dal settembre all'ottobre del 2019, di fr. 1408.– mensili dal novembre al dicembre 2019, di fr. 1231.– nel gennaio del 2020 e di fr. 1054.– mensili da allora in poi. Ha appurato così il fabbisogno complessivo di M__________ in fr. 3651.– mensili dal 1° giugno al 31 agosto 2019, in fr. 2726.– mensili dal settembre all'ottobre del 2019, in fr. 2292.– nel gennaio del 2020 (omettendo per inavvertenza il novembre e il dicembre del 2019) e in fr. 2027.– mensili dal febbraio del 2020 in poi (sentenza impugnata, consid. 5g).
Ciò premesso, nel bilancio familiare il Pretore ha riscontrato un chiaro ammanco. E siccome il mantenimento del figlio è prioritario rispetto a quello della moglie, egli ha ritenuto che il margine disponibile di cui fruisce il marito (fr. 1300.– mensili) vada interamente destinato a M__________, onde un contributo alimentare di fr. 1300.– mensili in favore di lui (sentenza impugnata, consid. 5f) a decorrere dalla separazione dei genitori, avvenuta nel giugno del 2019.
a) L'appellante non contesta di avere due lauree, ma obietta che quei titoli di studio “non danno alcuno sbocco lavorativo se non si dispone delle specialistiche e della pratica sul campo”, tant'è che il Comune di __________ non lo ha assunto neppure come netturbino. Né un bachelor in diritto abilita in Italia – egli soggiunge – alla pratica forense. Sul fatto che egli non sia iscritto ai ruoli della disoccupazione o che non abbia cercato lavoro l'appellante si duole di non essere stato interpellato dal Pretore, mentre per quel che attiene alla sua situazione finanziaria ripete di essere nullatenente, al punto da percepire in Italia il reddito di cittadinanza. Fa valere altresì che l'attività di consulente aziendale esercitata a __________ prima del matrimonio era fittizia, destinata unicamente a ottenere il permesso di soggiorno, e che per di più egli non riceveva fr. 5000.– mensili, ma doveva anzi corrispondere fr. 1700.– mensili al titolare di quella ditta. Come gallerista poi egli non guadagnava mediamente più di fr. 1000.– mensili, con il risultato di avere cumulato debiti ed essersi visto notificare per finire un attestato di carenza beni. Il più alto stipendio da lui conseguito – continua l'appellante – è quello di € 1200.– mensili ch'egli riceveva nel 2007 quando lavorava per il “notaio C__________”.
Sostiene inoltre l'appellante che la sua attività di pianista è meramente amatoriale, non avendo egli mai studiato al conservatorio né avendo alcun titolo di insegnamento, tant'è che non sa leggere gli spartiti né scrivere musica, né ha mai ricevuto compensi per le sue prestazioni eseguite “a orecchio” e non potrebbe lavorare nemmeno in un piano-bar. Allega di avere frequentato di recente un corso per conseguire l'attestato di agente immobiliare, ma di non avere ancora affrontato l'esame a causa dell'emergenza sanitaria, di modo che egli non può esercitare quella professione in Italia. E i suoi ultimi redditi – epiloga – risalgono al 2012, quando egli abitava ancora nel Ticino e aveva venduto un appartamento pervenutogli in eredità (che non generava reddito) per finan-ziare il fabbisogno della famiglia. La sua capacità lucrativa si situa pertanto “nella fascia dei salari bassi, che in Italia (fatto notorio) non supera mai i € 1000.–/1200.–”, e risulta insufficiente finanche – egli conclude – per coprire il suo fabbisogno minimo, “che si attesta a oltre € 1500.–”.
b) In materia di contributi di mantenimento il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito effettivamente conseguito da un debitore alimentare. Se questi ha l'effettiva e ragionevole possibilità di guadagnare di più dando prova di impegno, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non è tuttavia punitivo e non va determinato in astratto, ma deve essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare tale attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in generale (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.121 del 23 aprile 2021 consid. 5a).
c) Nella misura in cui l'appellante afferma in concreto di essere indigente, senza patrimonio né entrate in Italia come artista o come agente immobiliare, potendo egli contare solo sul reddito di cittadinanza di € 500.– mensili, l'argomentazione cade nel vuoto. Il Pretore infatti non ha imputato al convenuto né sostanza né introiti effettivi, ma un reddito ipotetico. Anche per quanto concerne lo stato di salute, l'appellante sembra accennare all'età come motivo per ritenere più difficile trovare lavoro a ‟41 anni suonatiˮ. Non pretende tuttavia che, contrariamente all'opinione del Pretore, affezioni particolari pregiudichino in qualche modo la sua capacità lucrativa. Riguardo alla mancata iscrizione ai ruoli della disoccupazione e alla mancata ricerca di posti di lavoro, l'appello non ha maggior consistenza. Il convenuto si duole che il Pretore non lo ha interpellato, ma non fa valere di essersi mai iscritto ai ruoli della disoccupazione né di avere seriamente cercato lavoro, foss'anche – come egli dice – “nella fascia dei salari bassi”. Quanto alle due risposte negative ricevute a candidature per impieghi messi a concorso dal Municipio di __________ nel 2018 e nel 2019, si trattava apparentemente di attività estranee alla formazione universitaria dell'aspirante. Al proposito l'appello si rivela sprovvisto perciò di buon fondamento.
d) Il Pretore ha stimato il reddito conseguibile da AP 1, come detto, in fr. 2800.– mensili netti (circa € 2550.–: ‹https://fxtop.com/›) per il fatto che tale somma corrisponde a quanto può guadagnare in Italia una persona con due lauree (l'una in conservazione di beni culturali, l'altra in scienze giuridiche) che ha già lavorato come consulente aziendale e che suona bene il pianoforte, sicché potrebbe impartire lezioni di musica “oppure esercitare un'attività lavorativa vera e propria quale pianista” (sentenza impugnata, pag. 9 a metà). In realtà, quanto all'attività svolta dall'appellante prima di stabilirsi in Svizzera, l'estratto conto integrato italiano 2003–2010 attesta che nel 2007 il convenuto ha lavorato per la S__________ C__________ Dr. A__________ C__________ guadagnando € 19 422.– complessivi, mentre negli anni seguenti le sue entrate si sono state limitate a importi compresi tra € 48.– ed € 2724.–, prima in ambito artistico per l'associazione teatro di __________ e per la T__________ SRL e poi in ambito legale, ancora per la S__________ C__________ Dr. A__________ C__________, e commerciale, per la S__________ R__________ __________ (doc. 13). Dopo il 2010 mancano dati affidabili: l'assunzione del convenuto in Svizzera come consulente aziendale da parte della F__________ __________ __________ SA di __________ dal 2016 per fr. 5000.– mensili parrebbe un contratto simulato e dalla ditta __________ Sagl di __________ (ora fallita) il convenuto risulta avere percepito in media, dal giugno al settembre 2018, non più di fr. 1000.– mensili (doc. 9).
e) Sta di fatto che, contrariamente all'opinione dell'interessato, una laurea in conservazione dei beni culturali non è un titolo di studio privo di sbocchi nel mondo del lavoro “se non si dispone delle specialistiche e della pratica sul campo”. L'Università di __________, dove l'appellante ha studiato, evoca pubblicamente impieghi senza necessità di ulteriore formazione “presso enti (sovrintendenze, musei, biblioteche, archivi) o aziende operanti nel campo della tutela e fruizione dei beni culturali, iniziative imprenditoriali nel settore, professioni inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla divulgazione scientifica relativamente al patrimonio pubblico e privatoˮ (‹https://corsi.unige.it/8453#chapter-2›). L'Istituto nazionale italiano di statistica (ISTAT) valuta nondimeno, per chi consegue lauree triennali in tali ambiti, stipendi medi di € 933.– mensili (‹http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25981›). Si conviene pertanto che, pur non priva di opportunità professionali, una simile laurea non consente guadagni maggiori di quelli che l'appellante ascrive in Italia alla “fascia dei salari bassi”.
Una laurea in scienze giuridiche è più rimunerativa. Se è vero infatti che per accedere in Italia alla professione forense occorre una laurea quinquennale in giurisprudenza, per altre professioni la laurea triennale è sufficiente. L'Università di __________ menziona, sotto questo profilo, ‟attività professionali di carattere giuridico-amministrativo nell'ambito di società, enti e organizzazioni, in tutti i settori imprenditoriali e in tutti i rami della pubblica amministrazione; ciò non soltanto nell'ambito dei servizi legali di imprese ed enti, ma anche nell'ambito di altri servizi (ad esempio: personale, societario, assicurativo, segreteria generale, relazioni istituzionali)”, senza dimenticare la gestione d'impresa e l'insegnamento (‹https:// www.studenti.unige.it/sites/www.studenti.unige.it/files/scienze_ giuridiche.pdf›). Secondo l'Istituto nazionale italiano di statistica (ISTAT) i titolari di una laurea triennale in scienze giuridiche percepiscono stipendi medi di € 1483.– mensili netti (‹http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=25981›). Certo, la statistica è una mera analisi quantitativa. Allorché lavorava per la S__________ C__________ Dr. A__________ C__________ il convenuto guadagnava tuttavia € 19 422.– annui, pari a € 1618.– mensili (doc. 13). Si trattava di un reddito lordo, ma la cifra risale al 2007 e l'appellante era al suo primo impiego. Oggi nulla induce a ritenere che il reddito medio di € 1483.– mensili netti considerato dalle statistiche non sarebbe alla sua portata.
f) Alla luce di quanto precede, il guadagno ipotetico di fr. 2800.– (circa € 2550.–) mensili in Italia stimato dal Pretore nel caso in esame per un insegnante di musica o un pianista si pone fuori della realtà, ove appena si consideri che un musicista d'orchestra guadagna a __________ € 1600.– mensili e un insegnante di musica qualificato tra € 25.– e € 30.– l'ora (‹https:// www.corriere.it/sette/17_maggio18/quanto-guadagna-musicista-violinista-pianista-jazz-direttore-orchestra-d1b086622-3caa-11e 7-bc 08-57e58a61572b.shml#:~:text=l%20pianisti %20pi%C3%B9%20famosi%20al,lordo%20da%20testa%20 di%20 serie›). D'altro lato il reddito di € 1500.– mensili lordi prospettato dall'appellante (circa € 1200.– netti) risulta, come si è visto, inferiore alla capacità lucrativa di un quarantunenne, abile al lavoro, titolare di una laurea in scienze giuridiche. Anche perché, dovesse superare l'esame di agente immobiliare, AP 1 potrà presumibilmente guadagnare tra € 11.87 ed e 20.29 orari, come prevede l'Istituto nazionale italiano di statistica (ISTAT) per professioni nel comparto finanziario e immobiliare (‹http://dati.istat.it/Index. aspx›).
Ai fini del presente giudizio si giustifica pertanto di imputare all'appellante un'entrata di € 1483.– mensili netti (pari a circa fr. 1650.– mensili arrotondati: ‹https://fxtop.com/›). L'appellante sostiene che il suo fabbisogno minimo “si attesta a oltre € 1500.– mensili”, ma non spiega minimamente perché il fabbisogno minimo di fr. 1500.– mensili calcolato dal Pretore andrebbe aumentato. Né egli pretende che, con un reddito di fr. 925.– mensili fino al 31 ottobre 2019 e di fr. 1117.– mensili dopo di allora, AO 1 possa contribuire finanziariamente al mantenimento del figlio. Dando prova di zelo e impegno, il convenuto potrebbe fruire invece di un margine disponibile di fr. 150.– mensili da destinare a M__________. Riguardo agli assegni familiari, il Pretore non ne fa cenno nel dispositivo, ma dalla sentenza impugnata risulta ch'essi sono incassati dalla madre (consid. 4).
Nella fattispecie non è chiaro a quali notifiche per via edittale o di polizia siano dovute le spese di fr. 413.– che il Pretore ha posto a carico del convenuto. Il carteggio processuale non dà alcuna precisazione. Il solo fatto che AO 1 non fosse in grado di indicare il recapito del convenuto non basta inoltre per affermare che questi abbia cagionato spese processuali inutili nel senso dell'art. 108 CPC, mentre la circostanza che il convenuto si sia mostrato poco collaborativo è di scarso rilievo, per lo meno fino al 31 gennaio 2020, quando AP 1 ha scritto al Pretore di non avere ricevuto alcun atto processuale (e agli atti non figura prova del contrario). Che le spese di fr. 413.– andassero addebitate al solo convenuto appare quindi dubbio. Se non che, l'appellante nemmeno allude agli argomenti che precedono, limitandosi ad allegare che AO 1 ha omesso di comunicare al Pretore il di lui recapito (memoriale, pag. 13). Non dice però come costei potesse esserne a conoscenza. Sulla questione l'appello si dimostra perciò fuori tema.
Ciò posto, l'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC prescrive che nelle cause del diritto di famiglia il giudice può prescindere dai principi di ripartizione in base alla soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Egli gode così di un ampio margine d'apprezzamento (DTF 139 III 358 consid. 3; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con rinvii). Perché nella fattispecie, pur considerato l'esito dell'attuale giudizio (destinato a riformare parzialmente la decisione del Pretore), il riparto a metà delle spese processuali deciso dal Pretore dovrebbe trascendere quella latitudine di apprezzamento non è dato a divedere. Su questo punto l'appello è votato pertanto all'insuccesso.
II. Sul reclamo di AO 1
a) La giurisprudenza di questa Camera non prevede provvigioni ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale, orientamento cui si attiene anche l'Obergericht del Canton Zurigo (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5b ad art. 271). E il Tribunale federale ha già avuto modo di dichiarare tale prassi sostenibile (sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015, consid. 2.3 in fine). Ciò non impedisce che un coniuge possa essere chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non sia in grado di far fronte in una procedura a protezione dell'unione coniugale. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che in simili circostanze il coniuge in difficoltà finanziarie può chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.51 del 3 marzo 2020 consid. 9b).
b) In concreto la reclamante non mette per nulla in discussione la prassi testé riassunta. Non è dato di comprendere pertanto su quali basi essa postuli una provvigione ad litem. Oltre a ciò, una richiesta del genere presuppone che l'altro coniuge abbia verosimilmente mezzi idonei allo scopo. Non basta affermare che l'importo è “perfettamente alla portata” del marito, “di buona famiglia, con due lauree di cui una in legge”, né pretendere che la richiesta si giustifichi per “l'atteggia-mento non cooperativo sul piano processuale” assunto dal convenuto. Se poi si considera che AP 1 non risulta avere risorse sufficienti per sostentare il figlio (il cui mantenimento è prioritario: v. DTF 144 III 481), mal si comprende come egli potrebbe contribuire alle spese legali della moglie. Al proposito il reclamo si rivela manifestamente infondato.
a) Una decisione che rifiuta o revoca – totalmente o parzialmente – il gratuito patrocinio è impugnabile a titolo indipendente mediante reclamo (art. 121 CPC). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 CPC), sicché il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto a decisione impugnata è pervenuta al legale dell'istante il 29 settembre 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 9 ottobre 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in oggetto è pertanto tempestivo.
b) Al reclamo l'interessata allega, oltre alla nota d'onorario del proprio legale per il patrocinio in prima sede, un messaggio di posta elettronica ricevuto l'8 ottobre 2020 dall'interprete N__________ L__________, messaggio dal quale risulta che la reclamante – diversamente da quanto reputa il Pretore – non possiede alcun monolocale a __________, il quale è invece proprietà della madre di lei. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta tuttavia la produzione di nuovi mezzi di prova in sede di reclamo, e ciò vale – secondo dottrina maggioritaria – anche in materia di gratuito patrocinio (riferimenti in: III CCA, sentenza inc.13.2017.65 del 17 gennaio 2018 consid. 2). Comunque sia, si volesse pur tenere conto di quel documento, esso non muterebbe – come si vedrà senza indugio – l'esito del reclamo. Al riguardo non soccorre dunque attardarsi.
c) Il Pretore ha rifiutato ad AO 1 il gratuito patrocinio con l'argomento che costei ha dichiarato di possedere a __________ un monolocale con cucina e bagno in comune, locato a terzi per fr. 200.– mensili. Ciò le permetterebbe, secondo il Pretore, di retribuire il proprio legale a rate (sentenza impugnata, pag. 15 in basso). La reclamante nega ora di essere proprietaria del monolocale, sostenendo che esso appartiene a sua madre e che, seppure le fosse possibile locare quell'immobile per fr. 200.– mensili, essa verserebbe in ogni modo nell'indigenza, visto il suo fabbisogno minimo e il modesto reddito accertato dal Pretore, senza dimenticare ch'essa deve assumere anche gran parte del mantenimento in denaro del figlio. Seppure le fosse lecito riscuotere quella pigione, essa continuerebbe perciò a trovarsi in gravi ristrettezze.
d) Il presupposto del gratuito patrocinio è dato allorché il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 144 III 537 consid. 4.1 con rinvii). Incombe a chi postula il beneficio rendere verosimile tale requisito, ovvero illustrare la propria situazione di reddito e di patrimonio (art. 119 cpv. 2 CPC), recando per quanto possibile la documentazione necessaria (sentenza del Tribunale federale 4A_48/2021 del 21 giugno 2021 consid. 3.2 con rinvii).
e) Nella fattispecie la reclamante consegue, come detto, un reddito di fr. 1117.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo compreso tra fr. 2171.– e fr. 2525.– mensili (sentenza impugnata, pag. 10). A suo carico rimane poi in larga misura, come essa fa notare, il fabbisogno in denaro del figlio, AP 1 non potendo essere ridotto a vivere con entrate inferiori al proprio fabbisogno minimo (DTF 144 III 380 consid. 7.1.2.1). Ne segue che, foss'anche in grado di incassare fr. 200.– mensili per la locazione dell'immobile a __________, con ogni evidenza l'interessata non avrebbe risorse sufficienti per sopperire ai costi legali e processuali della causa. Al limite essa potrebbe essere costretta a vendere il bene (del cui valore tutto si ignora), ove questo fosse suo. Nemmeno il Pretore adombra tuttavia estremi del genere. Nelle condizioni descritte la richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 può essere accolta (art. 117 CPC). Per quel che è dell'indennità spettante all'avvocato d'ufficio, competerà al primo giudice definirla, anche perché la nota professionale acclusa al reclamo non appare chiara e comprende verosimilmente la trattazione di altre procedure.
a) Nel Cantone Ticino la tassa di giustizia applicabile a una procedura disciplinata dal rito sommario è la metà di quella applicata a una procedura ordinaria (art. 9 cpv. 1 LTG). Trattandosi di una procedura sommaria del diritto di famiglia, la tassa di giustizia è quindi la metà di quella applicabile alle procedure ordinarie del diritto di famiglia. E la tassa di giustizia nelle cause di divorzio, siano esse su richiesta comune o su azione di un coniuge, è fissata tra fr. 250.– e fr. 20 000.– (art. 7 cpv. 2 LTG). Ciò vale anche per le azioni di nullità del matrimonio, per le azioni di separazione e per le procedure di scioglimento e di annullamento dell’unione domestica registrata (messaggio del Consiglio di Stato n. 6361 dell'11 maggio 2010, commento all'art. 7 LTG). Se la causa ha per oggetto “anche rapporti patrimoniali”, in particolare la liquidazione del regime dei beni, “è inoltre applicabile l'art. 7 cpv. 1 LTG”, salvo per quanto riguarda i contributi di mantenimento”, cui continua ad applicarsi l'art. 7 cpv. 2 LTG (art. 7 cpv. 3 LTG).
b) Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non si dirimono materialmente “rapporti patrimoniali fra coniugi”, di modo che l'applicazione dell'art. 7 cpv. 3 LTG non entra in considerazione. La tassa di giustizia è la metà di quella prevista dall'art. 7 cpv. 2 LTG. Varia così da fr. 125.– a fr. 10 000.–. Entro il minimo e il massimo essa va poi fissata secondo il valore, la natura e la complessità della procedura (art. 3 cpv. 1 LTG). In concreto la causa verteva – come si è visto – sull'autorizzazione a vivere separati, sull'affidamento del figlio, sul diritto di visita paterno, sul contributo alimentare per la moglie e su quello per il figlio, compresa una richiesta di provvigione ad litem. L'autorizzazione a vivere separati, l'affidamento del figlio e il diritto di visita paterno non hanno riservato problemi particolari, come non ne ha riservato la provvigione ad litem. Hanno richiesto invece una disamina articolata (e non solo “l'immissione di dati in una tabella”, come crede la reclamante) le pretese alimentari, il cui valore litigioso era ingente, soprattutto per la durata (fr. 2883.95 mensili indicizzati per la moglie retroattivamente dal luglio del 2018, fr. 1609.85 mensili indicizzati per il figlio, assegni familiari non compresi, retroattivamente dalla nascita, il 12 gennaio 2019). Tenuto conto di ciò, gli oneri processuali di fr. 3000.– fissati dal Pretore rientrano per finire nel potere di apprezzamento che competeva al primo giudice, l'ammontare non raggiungendo nemmeno un terzo del massimo tariffale, il che può definirsi ragionevole.
c) Quanto al riparto delle spese processuali e alla compensazione delle ripetibili, la reclamante adduce che il precetto di equità nel diritto di famiglia va applicato in ‟maniera restrittivaˮ, lamenta di essere stata abbandonata senza mezzi con un bambino a carico e deplora il comportamento del marito, resosi proditoriamente irreperibile. Chiede perciò di porre le spese processuali a carico di lui, con obbligo di rifonderle fr. 10 000.– per ripetibili. Quest'ultima pretesa non denota una corretta nozione delle ripetibili, le quali consistono nelle spese necessarie per assicurare una adeguata rappresentanza in giudizio (art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC) e non hanno indole sanzionatoria. La reclamante non può, in altri termini, invocare la asserita semplicità della procedura per vedere ridotta la tassa di giustizia a fr. 1000.– e sollecitare, d'altro lato, il versamento di un'indennità di fr. 10 000.– per ripetibili.
Posto ciò, si è visto che l'istante esce vittoriosa sull'autorizzazione a vivere separata, sull'affidamento del figlio per la cura e l'educazione, così come sul fatto che il marito non ottiene diritti di visita. Risulta sconfitta invece sull'ammontare del contributo alimentare per sé e sul contributo alimentare per il figlio (in larga misura), così come sulla richiesta di provvigione ad litem. Ora, se l'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC prescrive che nelle cause del diritto di famiglia il giudice può prescindere dai principi di ripartizione in base alla soccombenza e suddividere le spese giudiziarie secondo equità (sopra, consid. 6), ciò non toglie che in concreto entrambi i coniugi escano dal processo parzialmente sconfitti. Considerato anche l'ingente valore dei contributi alimentari pretesi dall'istante per rapporto all'esiguo risultato ottenuto, nella fattispecie la suddivisione delle spese processuali a metà e la compensazione delle ripetibili risponde pertanto a una sostenibile logica di equità, senza stravolgere il precetto della vicendevole soccombenza.
III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in questa sede
Per quel che concerne la richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante, l'attribuzione di adeguate ripetibili renderebbe, di per sé, l'istanza senza oggetto (DTF 133 I 248 consid. 3 in fine; sentenza del Tribunale federale 5A_164/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.2). Dato nondimeno che in concreto simile indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, conviene accordare sin d'ora all'interessato il beneficio richiesto (art. 122 cpv. 2 prima frase CPC; analogamente: DTF 122 I 322, 131 III 344 consid. 7). Che l'appellante non abbia modo di retribuire il proprio avvocato è verosimile, dovendo egli devolvere l'intero suo margine disponibile mensile al figlio (art. 117 lett. a CPC). L'appello, poi, si rivela in gran parte fondato. Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale il giudice procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3). Ora, un avvocato sollecito e diligente avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente nella stesura dell'appello (15 pagine, di cui sei di cronistoria), di una replica spontanea (7 pagine) e in due brevi lettere a questa Camera, una decina d'ore di lavoro (retri-buite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un breve colloquio (o una stringata corrispondenza) con il cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinatore d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 2150.– arrotondati.
La reclamante risultando in gravi ristrettezze, occorre statuire anche sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nelle sue osservazioni del 9 novembre 2020 all'appello. In mancanza di una nota professionale del patrocinatore, si procede una volta ancora per apprezzamento. A tal fine si può ragionevolmente presumere che un avvocato sollecito e diligente avrebbe verosimilmente dedicato all'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente nella stesura delle osservazioni (cinque pagine, compreso il frontespizio) e in cinque brevi lettere a questa Camera, circa sette ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: sopra, consid. 10), compreso un breve colloquio (o una stringata corrispondenza) con la cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per il patrocinatore d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 1500.– arrotondati.
Riguardo alla richiesta di provvigione ad litem formulata da AO 1 nel reclamo (fr. 3000.–), si rinvia a quanto si è addotto in merito alla richiesta di provvigione ad litem dinanzi al Pretore, motivazione che si dà per riprodotta (sopra, consid. 7).
La richiesta di gratuito patrocinio formulata nel reclamo non può essere accolta per quanto riguarda la richiesta di provvigione ad litem, né la contestazione sull'ammontare e la ripartizione delle spese giudiziarie di prima sede, né l'istanza di cauzione presentata nei confronti del marito il 15 ottobre 2020. Su tali questioni infatti il reclamo e l'istanza di cauzione apparivano sin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stati intimati al convenuto per osservazioni. Nella misura in cui il reclamo si riferisce invece al diniego del gratuito patrocinio da parte del Pretore, l'impugnazione riesce fondata e AO 1 ha diritto a congrue ripetibili. Se una parte che chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria vince la procedura di ricorso, per vero, il Cantone le deve versare ripetibili complete (DTF 140 III 507 consid. 4). In concreto la lite sulla concessione del gratuito patrocinio oppone del resto la reclamante al Cantone Ticino, non a AP 1. Circa l'ammontare dell'indennità per ripetibili, occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. Al riguardo la motivazione del reclamo si compendia in meno di due pagine, le quali avrebbero verosimilmente occupato un avvocato sollecito e diligente per un paio d'ore (retribuite fr. 280.– l'una: art. 12 del citato regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria). Si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per ripetibili va stabilita di conseguenza in fr. 650.– arrotondati. Al proposito la richiesta di gratuito patrocinio risulta quindi senza oggetto.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
Il valore di fr. 30 000.– non è raggiunto invece dalla controversia sulle spese giudiziarie formante oggetto del reclamo. L'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue in entrambe le procedure quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; sentenza del Tribunale federale 5A_327/2017 del 2 agosto 2017 consid. 2.1).
Per questi motivi,
decide: 1. Le procedure di appello (inc. 11.2020.144) e di reclamo (inc. 11.2020.146) sono congiunte.
AP 1 è condannato a versare dal 1° giugno 2019 ad AO 1, per il mantenimento del figlio M__________, un contributo alimentare anticipato di fr. 150.– entro il 5 di ogni mese. Gli assegni familiari non sono compresi nel contributo alimentare.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese dell'appello, di fr. 2000.–, sono poste per un decimo a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1 che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA
Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 2150.–.
AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio in appello da parte dell'avv. PA
Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1500.–.
Il reclamo di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'istante al patrocinatore d'ufficio l'indennità che sarà stabilita dal Pretore con decisione separata.
Per il resto il reclamo è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Le spese del reclamo, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico della reclamante. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante un'indennità di fr. 650.– per ripetibili.
La richiesta di provvigione ad litem presentata da AO 1
contestualmente al reclamo è respinta.
La richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo è respinta nella misura in cui non è divenuta senza oggetto.
Notificazione:
– avv. ; – avv. ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 10 e 11 e dispositivi n. 4, 5 e 7).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).