Incarto n. 11.2020.123

Lugano, 21 maggio 2021/jh

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa DM.2020.51 (divorzio su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 26 febbraio 2020 da

AP 2 , e AP 1 (già patrocinati dall'avv. ),

giudicando sull'appello del 14 settembre 2020 presentato da AP 2 e AP 1 contro la sentenza emessa il 13 luglio 2020 dal Pretore aggiunto;

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1963), cittadino italiano, e AP 2 (1964) si sono sposati a __________ il 23 febbraio 1990. Dal matrimonio sono nati L__________ (1991) e G__________ (1993), ora maggiorenni e indipendenti. I coniugi vivono separati dal 2010, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 563 RFD di __________, proprietà della moglie) per trasferirsi in un appartamento nel medesimo Comune. Il 26 febbraio 2020 i coniugi han­no presentato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di divorzio su richiesta comune con intesa totale. Per quanto attiene alla previdenza professionale, la convenzione sugli effetti del divorzio da loro stipulata prevedeva:

  1. Previdenza professionale e vincolata

a) Moglie

La prestazione di libero passaggio della moglie, dedotta la parte stimata

al matrimonio nonché i relativi interessi su quell'importo, ammonta a fr. 268 679.40.

b) Marito

Il marito nel 2009 ha prelevato l'avere di vecchiaia LPP, pari a fr. 88 245.60, accumulato in costanza di matrimonio per avviare la propria attività indipendente.

Attualmente egli dispone dei seguenti averi/risparmi previdenziali (3a e 3b):

polizza n. G.3.__________: fr. 63 019.–

polizza n. G.6.__________: fr. 17 609.–

polizza n. 6.__________: fr. 40 451.–.

c) Rinuncia reciproca

Considerata la separazione di lunga durata, l'equivalenza degli importi indicati ad 5a e 5b della presente convenzione, considerato inoltre come entrambi i coniugi sono in grado di costituirsi un'adeguata previdenza per la vecchiaia, essi rinunciano alla suddivisione della cassa pensioni rispettivamente ad un'equa indennità per il prelievo anticipato del secondo pilastro ed al versamento di metà della previdenza libera e vincolata accumulata in costanza di matrimonio.

B. Assunta altra documentazione, all'udienza del 9 giugno 2020, indetta per l'audizione congiunta e separata dei coniugi, il Pretore aggiunto ha avvertito AP 2 e AP 1 che in materia di previdenza professionale la convenzione sugli effetti del divorzio non poteva essere omologata, poiché la prestazione d'uscita maturata dalla moglie andava divisa a metà. I coniugi hanno accettato così di registrare a verbale la seguente modifica:

Le parti chiedono di omologare quanto segue:

È fatto ordine alla Cassa pensioni __________ di , , , di trasferire l'importo di fr. 143 647.60 dall'avere previdenziale di AP 2 (n. AVS ...) a favore di un conto di libero passaggio intestato a AP 1 (n. AVS ...__________) che verrà aper­to da quest'ultimo, le cui coordinate verranno comunicate alla Pretura nel termine indicato a dispositivo.

I coniugi hanno poi confermato, in audizione separata, la volontà di divorziare e il contenuto della convenzione modificata in udien­za, al che il Pretore aggiunto ha impartito a AP 1 un termine per comunicare le coordinate di un conto di libero passaggio per l'accredito della somma a lui dovuta dalla cassa pensione della moglie. Egli ha accertato così l'omologabilità della convenzione, precisando che avrebbe emanato la sentenza non appena gli fossero stati comunicati gli estremi del menzionato conto di libero passaggio. Il 1° luglio 2020 AP 1 ha fatto seguire al Pretore aggiun­to i documenti giustificativi che attestano l'apertura di un conto di libero passaggio a suo nome presso la Cassa __________ __________.

C. Statuendo con sentenza del 13 luglio 2020, il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio e omologato la convenzione modificata all'udien­za del 9 giugno 2020, riproducendo la seguente clausola relativa alla previdenza professionale nel dispositivo n. 2.3 della decisione:

È fatto ordine alla Cassa pensioni __________ di , , , di trasferire l'importo di fr. 143 647.60 dall'avere previdenziale di AP 2 (n. AVS ...) a favore del conto di libero passaggio intestato a AP 1 (n. AVS ...__________) presso la Ban­ca __________ __________, __________, __________ (IBAN __________).

Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno.

D. Contro la sentenza appena citata AP 2 e AP 1 han­no ricorso entrambi a questa Camera con un appello unico del 14 settembre 2020 nel quale chiedono che la decisione del Pretore aggiunto sia riformata, modificando il dispositivo n. 2.3 come segue:

2.3 Previdenza professionale e vincolata

Le parti rinunciano al conguaglio della previdenza professionale rispettivamente a un'equa indennità per il prelievo anticipato del secondo pilastro ed al versamento di metà della previdenza libera e vincolata accumulata in costan­za di matrimonio.

Il 12 aprile 2021 i coniugi hanno trasmesso spontaneamente alla Camera, inoltre, un “calcolo previsionale” della rendita di vecchiaia spettante a AP 1, eseguito l'8 aprile 2021 dal-l'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali, il valore litigioso rag-giungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice non sussisteva tuttavia controversia davanti alla giurisdizione di pri­mo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'ogget­to litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2020.1 del 28 gennaio 2021 consid. 1 con richiamo).

Nella fattispecie gli appellanti contestano l'omologazione della clausola n. 3 relativa alla convenzione sugli effetti del divorzio modificata all'udienza del 9 giugno 2020, clausola che prevede il trasferimento di fr. 143 647.60 dell'avere previdenziale della moglie a un conto di libero passaggio intestato al marito. Il valo­re litigioso è quindi ampiamente raggiunto. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore comune dei coniugi il 14 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti), di modo che il termine di impugnazione è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2020 incluso (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Introdotto il 14 settembre 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esa­me è pertanto ricevibile.

  1. In pendenza di appello, il 12 aprile 2021, i coniugi hanno trasmesso a questa Camera, di loro iniziativa, un “calcolo previsionale” del­l'8 aprile 2021 in cui l'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI, comunica a AP 1 il presunto ammontare della rendita di vecchiaia (fr. 1931.– mensili dal 1° ottobre 2028). Esibito senza indugio, il documento nuovo è successivo all'emanazione della sentenza impugnata ed è quindi proponibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Anche perché, non fosse stato prodotto spontaneamente dai coniugi, l'atto andava richiesto d'ufficio siccome necessario per il giudizio.

  2. La regolamentazione degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge ancorché questi abbia firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimentica­to invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di dispositivi concernenti l'omologazione di determinati effetti accessori in una sentenza di divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firma­to l'accordo di sua libera volontà e dopo matura riflessione oppu­re che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.1 del 28 gennaio 2021 consid. 3 con riferimento).

  3. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha rilevato “che, per quanto concerne le conseguenze accessorie del divorzio, i coniugi hanno concluso, di loro libera volontà e dopo matura ri-flessione, una convenzione che, con le modifiche apportate in occasione dell'udienza del 9 giugno 2020, appare adeguata alle circostanze, chiara e completa per cui nulla osta alla sua omologazione (art. 279 CPC)”. Nelle condizioni descritte egli ha approvato l'accordo, compresa la clausola n. 3 che prevede il trasferimento di fr. 143 647.60 dall'avere previdenziale maturato dalla moglie presso l'istituto di previdenza __________ della __________ a un conto di libero passaggio intestato al marito.

  4. Gli appellanti rammentano che all'udienza del 9 giugno 2020 il Pretore aggiunto non ha ritenuto omologabile la rinuncia alla suddivisione della previdenza professionale in capo a AP 2, poiché a suo parere la prestazione d'uscita maturata dalla moglie andava divisa a metà. Egli ha proposto così di modificare in tal senso la convenzione sugli effetti del divorzio, ciò che il loro legale di allora ha accettato. Ricevuta la sentenza di divorzio, gli appellanti fanno valere tuttavia di non esserne rimasti convinti, di avere parlato con conoscenti e di avere svolto “qualche ricerca”, giungendo alla conclusione che in realtà il loro accordo iniziale era conforme all'art. 124b cpv. 1 CC, sicché per finire essi ritengono di avere aderito alla proposta del Pretore aggiun­to versando in errore essenziale. AP 2 – essi proseguono – ha costituito la propria previdenza professionale di fr. 268 679.40 lavorando come dipenden­te, anche se sull'arco di qualche anno ha ridotto il grado d'occupazione per occuparsi dei figli. Riguardo a AP 1, dipendente fino al 2009, egli ha ritirato il proprio avere previdenzia­le per aprire una ditta di giardinaggio, ma ha polizze del “terzo pilastro” per un valore di riscatto di fr. 121 079.60.

Al momento della pensione – soggiungono gli appellanti – AP 2 percepirà una rendita AVS, avrà cumulato un capitale di fr. 465 000.– a titolo di “secondo pilastro” e continuerà a possedere in comproprietà, per un mezzo, una casa a __________. AP 1 riceverà a sua volta una rendita AVS, disporrà di tre polizze del “terzo pilastro” per un valore di riscatto complessi­vo a quel momento di fr. 220 217.– e continue­rà a possedere anch'egli, in comproprietà per un mez­zo, la casa a __________. Inoltre fino al pensionamento egli potrà ancora accantonare risparmi per almeno fr. 150 000.– e se venderà la ditta potrà ricavare altri fr. 50 000.–. L'accordo iniziale sottoposto al Pretore aggiunto era perciò equo, anche se le spettanze previdenziali di ciascun coniuge non sono identiche, e meritava di essere omologato. Dividere la sola prestazione d'uscita della moglie senza tenere conto degli averi di “terzo pilastro” del marito, del prelievo anticipato del “secondo pilastro” da parte di lui e della lunga separazione dei coniugi durata quasi dieci anni – epilogano gli appellanti – è ingiusto e penalizzante. Essi chiedono così che la senten­za impugnata sia riformata nel senso di approvare la loro intesa originaria.

  1. Prima di omologare una convenzione sugli effetti del divorzio il giudice si assicura che i coniugi abbiano firmato l'accordo “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”, verificando inoltre che l'intesa sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata” (art. 279 cpv. 1 CPC). Quanto all'adeguatezza, egli accerta che la convenzione non si scosti in misura ragguardevole da quanto risulterebbe equo in mancanza di accordo, dovendosi tutelare la parte economicamente più debole da atti di leggerezza, inesperienza o condiscendenza (RtiD II-2014 pag. 876 consid. 6a con rinvii). Di regola, ad ogni modo, il giudice rifiuta l'omologazione solo in caso di sproporzione evidente e immediatamente riconoscibile rispetto alle previsioni di legge (sentenza del Tribunale federale 5A_1031/2019 del 26 giugno 2020 consid. 3.2 con riferimenti in: FamPra.ch 2020 pag. 1016), che si tratti di mantenimento dopo il divorzio o di scioglimento del regime dei beni. Diverso è il caso in materia di previdenza professionale. A tale riguardo il giudice non si limita a verificare che la convenzione non sia “manifestamente inadegua­ta”, ma controlla – come farebbe in tema di filiazione – che la convenzione non sia anche soltanto “inadeguata” (sentenza del Tribunale federale 5D_148/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 3.1 in: FamPra.ch 2018 pag. 223; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 20 ad art. 280 con rinvio).

Per quanto attiene alla previdenza professionale in particolare, l'art. 280 cpv. 1 CPC prescrive che il giudice omologa una convenzione sul ripar­to delle prestazioni d'uscita se – cumulativamente – i coniugi si sono accordati sulla divisione e sulle relative modalità d'esecuzione (lett. a), se essi producono un attestato degli istituti di previdenza interessati che confermi l'attuabilità di quanto convenuto e l'importo degli averi determinanti o delle rendite da dividere (lett. b) e il giudice si è convinto che la convenzione corrisponde alla legge (lett. c). L'art. 124b cpv. 1 CC prevede inoltre che “in una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale “se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità”. E l'art. 280 cpv. 3 CPC ribadisce che qualora nella convenzione uno dei coniugi dichiari di rinunciare totalmente o parzialmente al suo diritto, “il giudice verifica d'ufficio se sia garantita in altro modo una corrispondente previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità”. Anche in tal caso, nondimeno, solo uno squilibrio relativamente importante tra coniugi giustifica il rifiuto di omologare una rinuncia al conguaglio della previdenza professionale (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 280 CPC con rimando).

  1. Nella fattispecie risulta esplicitamente dalla convenzione sugli effetti del divorzio stipulata dai coniugi il 26 febbraio 2020 che in costanza di matrimonio AP 2 ha cumulato una prestazio­ne di libero passaggio di fr. 268 679.40 (doc. N, clausola n. 5 lett. a). Risulta altresì che, come si evince dal doc. J, AP 1 ha estinto nel 2009 “l'ave­re di vecchiata LPP, pari a

fr. 88 245.60, accumulato in costanza di matrimonio, per avviare la propria attività indipendente” e ch'egli è titolare di tre polizze del “terzo pilastro” dal valore di riscatto di fr. 121 079.– complessivi (doc. N, clausola n. 5 lett. b; doc. K, L e M). Nella convenzione i coniugi dichiarano pertanto che, considerata la sostanziale equivalenza delle rispettive spettanze pensionistiche e la possibilità per entrambi di costituirsi un'adeguata previdenza per la vecchiaia, essi rinunciano “alla suddivisione della cassa pensioni rispettivamente ad un'equa indennità per il prelievo anticipato del secondo pilastro ed al versamento di metà della previdenza libera e vincolata accumulata in costanza di matrimonio”. In pratica, secondo l'intesa, dopo il divorzio ogni coniuge sareb­be rimasto titolare dei propri averi previdenziali, senza avanzare pretese su quelli dell'altro (art. 124b cpv. 1 CC).

La clausola modificata dal Pretore aggiunto all'udienza del 9 giugno 2020 prevede unicamente, invece, che l'istituto previdenzia­le di AP 2 corrisponda su un conto di libero passaggio intestato a AP 1 la som­ma di fr. 143 647.60. Tale importo dovrebbe corrispondere a metà della prestazione d'uscita acquisita dalla moglie in costanza di matrimonio. In realtà la cifra è erronea, poiché corrispon­de alla metà dell'intera prestazione d'uscita di fr. 287 295.20 acquisita dalla moglie sin dall'inizio del­l'obbligo contributivo (come si desume dal doc. AA), mentre soggetti a riparto sono esclusivamente gli averi previdenziali maturati dai coniugi dopo la celebrazione del matrimonio (art. 122 cpv. 1 CC). Il capitale accumulato prima di allora (in concreto fr. 5145.45: doc. AA, 2° foglio) rimane, con gli interessi generati fino al riparto della prestazione d'uscita, all'assicurato. Ma quan­to urta in concreto il sentimento di giustizia ed equità è una mancanza più gra­ve, come si vedrà in appresso.

  1. Gli art. 122 segg. CC sanciscono il vicendevole diritto dei coniugi al conguaglio della previdenza professionale acquisita nel corso del matrimonio e, se ciò non è possibile, il diritto a un'indennità adeguata in capitale o sotto forma di rendita (o una combinazio­ne di capitale e rendita). L'indennità entra in considerazio­ne an-che se durante il matrimonio è avvenuto un pagamen­to o un prelievo anticipato di fondi previdenziali e l'avere non è stato preso in considerazione nel­l'ambito della liquidazione del regime matrimoniale (art. 124e cpv. 1 CC). Così, il coniuge che ha estinto la propria copertura previdenziale per cominciare un'attività lucrativa indipendente senza più essere soggetto alla pre­vi­denza

professionale obbligatoria (art. 5 cpv. 1 lett. b LFLP) deve indennizzare l'altro coniuge se, in segui­to al divorzio, egli riceve la mezza prestazione d'uscita accumulata da quel coniuge durante il matrimonio, a meno che di tale indennità sia già tenuto calcolo liquidando il regime dei beni (Pichonnaz in: Commentaire romand, Basilea 2010, n. 31 ad art. 124 vCC). Spetta al giudice verificare simili circostanze, ciò che in concreto il Pretore aggiunto ha totalmente omesso.

Foss'anche stata da suddividere obbligatoriamente nel caso specifico la prestazio­ne d'uscita maturata da AP 2 durante il matrimonio, come reputa il Pretore aggiunto, la convenzione modificata all'udienza del 9 giugno 2020 non poteva quindi essere semplicemente omologata, ma occorreva previamente verificare se l'interessata, chiamata a dividere la previdenza professionale con il marito, non avesse diritto a un'indennità in capitale o sotto forma di rendita (o una combinazione di capitale e rendi­ta). A maggior ragio­ne ove si consideri che, da parte sua, AP 1 è titolare di tre polizze assicurative: una di previdenza libera (“pilastro 3b”), dal valore di riscatto di fr. 41 115.–, e due di previdenza vincolata (“pilastro 3a”), dal valore di riscatto complessivo di fr. 83 978.–. È vero che all'udien­za del 9 giugno 2020 i coniugi erano assistiti da una giurista praticante, la quale nulla ha eccepito riguardo all'esigenza posta dal Pretore aggiunto, ma è altrettan­to vero che il vicendevole diritto dei coniugi al conguaglio della previdenza professionale acquisita nel corso del matrimonio (o, se ciò non è possibile, il diritto a un'indennità adeguata) è imperativo. Il primo giudice non poteva perciò sorvolare la questione, tanto meno dopo avere preteso egli medesimo il riparto della prestazione d'uscita maturata da AP 2 durante il matrimonio. Nelle condizioni descritte questa Camera avrebbe dovuto perciò annullare il dispositivo n. 2.3 della senten­za impugnata e rinviare gli atti al primo giudice perché statuisse sulla parte mancante della causa di divorzio (l'eventuale indennità spettante a AP 2), in applicazione dell'art. 124e cpv. 1 CC (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC).

  1. Sta di fatto che nel caso specifico i coniugi hanno sottoposto al Pretore aggiunto una convenzione sugli effetti del divorzio in cui dichiaravano di rinunciare al conguaglio della previdenza profes-sionale con l'argomento che a entrambi sarebbe rimasta garantita un'adeguata copertura per la vecchiaia e per l'invalidi­tà (art. 124b cpv. 1 CC). La rinuncia concerne manifestamente il solo AP 1, la moglie non potendo pretendere dal marito, ormai privo di “secondo pilastro”, alcun conguaglio. D'altro lato, proprio grazie all'inte­sa, AP 2 può conservare intatto il proprio capitale di cassa pensione, suscettibile di assicurarle una situazione previdenziale pacificamente tranquilla. Il problema è di sapere se un'adeguata previden­za per la vecchiaia e per l'invalidità sia concretamente garantita anche a AP 1, nonostante la rinuncia alla mez­za prestazione d'usci­ta acquisita dalla moglie durante il matrimonio. A tal fine occorre valuta­re le circostanze personali di lui, in particolare la sua età, i suoi redditi, il suo fabbisogno e tutti i suoi averi, anche di quelli accantonati prima del matrimonio (FF 2013 pag. 4180 a metà). Non è necessario che la sua previden­za professionale risulti equivalen­te a quella cui egli avrebbe diritto sen­za la rinuncia convenzionale; basta ch'essa sia “adeguata” (sentenza del Tribunale federale 5D_148/2017 del 13 ottobre 2017 consid. 4.1 con rinvii, in: FamPra.ch 2018 pag. 224).

a) Se non avesse rinunciato al conguaglio della previdenza professionale giusta l'art. 124b cpv. 1 CC nei confronti della moglie, AP 1 si sareb­be visto accreditare sul proprio conto di libero passaggio un capitale di fr. 141 074.85 proveniente dalla cassa pensio­ne di lei (fr. 287 295.20 meno fr. 5145.45, diviso due: sopra, consid. 7). Rinunciando al conguaglio, egli ha perduto tale aspettativa. Rimane titolare però di due polizze di previdenza vincolata 3a presso la


SA (G 3.__________, stipulata il 1° dicembre 2010, e

G 6., stipulata il 1° apri­le 2009: doc. K e L), il cui valo­re di riscatto al momento in cui è stata presentata l'istanza comu­ne di divorzio ammontava a complessivi fr. 83 978.–, e di una polizza di previdenza libera 3b, sempre presso la __________ SA (n. 6., stipulata il 1° aprile 1991: doc. M), il cui valore di riscatto al momento in cui è stata presentata

l'istanza comu­ne di divorzio era di fr. 41 115.– (doc. BB). Quando è stata promossa la causa di divorzio, il 26 febbraio 2020, AP 1 possedeva di conseguenza averi del “terzo pilastro” per fr. 125 093.– complessivi, averi che in forza della convenzione rimangono suoi.

A ciò si aggiunge la comproprietà della casa di vacanza a __________. Il valore venale di tale quo­ta (un mezzo) non figura agli atti, ma il fondo ha un valo­re di stima di fr. 181 000.– (doc. H), seppure sia gravato da ipoteche per fr. 43 100.– (doc. S). Per contro, non consta avere valore di rilievo la comproprietà (un mezzo) di due terreni agricoli a

__________. AP 1 ha esposto poi attivi aziendali per fr. 60 949.– (dichiarazione d'imposta 2018: doc. H, prima pagina), tant'è che nella convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi hanno previsto: “Ogni coniuge rimane proprietario dei propri conti bancari, il cui saldo si equiva­le” (clausola n. 5 lett. f). Il che è spiegabile se si considera che la moglie ha dichiarato di possedere “titoli e capitali” per fr. 65 164.– (dichiarazione d'imposta 2018: doc. H, sesta pagina), mentre il marito ha dichiarato sostanza mobiliare per appena fr. 123.– (loc. cit., prima pagina).

b) Allorché AP 1 avrà raggiunto l'età pensionabile, il 29 settembre 2028, le polizze citate dianzi garantiranno un capitale di fr. 179 404.– complessivi per quanto riguarda le due previdenze vincolate 3a e un capitale di fr. 41 313.– per quel che sarà della previdenza libera 3b (doc. K, L e M), onde un totale di fr. 220 717.–. Riguardo al tenore di vita dell'interessato, all'udienza del 9 giugno 2020 dinanzi al primo giudice costui ha dichiarato un reddito di fr. 4750.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo (“allarga­to”, del diritto civile) di fr. 3078.80 mensili (verbale, pag. 2). Nulla induce a supporre di conseguenza che con il margine disponibile egli non sia in grado di continuare a versare i premi assicurativi fino al raggiungimento dell'età pensionabi­le, finanziando le prestazioni garantite delle tre polizze. Al pensionamento inoltre egli potrà ancora contare sulla comproprietà della casa di vacanza a __________, mentre per quanto riguarda la ditta non è fuori luogo presumere che, a fronte di attivi aziendali fiscalmente dichiarati per fr. 60 949.–, in caso di cessione egli potrà contare su un provento di circa fr. 50 000.–, come gli appellanti affermano nel ricorso.

c) AP 1 adduce, e con lui la litisconsorte, che prima del pensionamento egli avrà modo di risparmiare ancora fr. 150 000.– circa. L'argomentazione non è verosimile, sia perché il margine disponibile di cui l'interessato fruisce rispetto al fabbisogno minimo serve già per finanziare i premi delle tre citate polizze assicurative e non appare consen­tire risparmi apprezzabili, sia perché un capitale liberamen­te disponibile non costituisce una previdenza adeguata, nulla garantendo ch'es­so sussista integro al pensionamen­to del titolare. Quanto infine alla durata della separazione coniugale fatta valere dagli appellanti (dieci anni), essa non giustifica deroghe al principio del riparto a metà della previden­za professionale né una riduzione del­l'“indennità adeguata” spettante al coniuge che non riceve un conguaglio per l'impossibilità di dividere la previdenza professionale da parte dell'altro coniuge (DTF 133 III 401). Su questi punti l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

  1. Accertata (per quanto possibile) la situazione in cui verserà AP 1 all'età del pensionamento dopo avere rinunciato alla mezza prestazione d'usci­ta acquisita dalla moglie durante il matrimonio, resta da determinare se egli avrà modo di coprire almeno il proprio fabbisogno minimo, evitando di ricorrere a prestazioni assistenziali dell'ente pubblico. Può darsi che dopo il pensionamento egli non sia più in grado di sostenere il livello di vita precedente, ma ciò si deve alla libera scelta di avere rinunciato al conguaglio giusta ­l'art. 124b cpv. 1 CC. Ora, l'unico dato concreto circa il fabbisogno minimo di AP 1 è quello da lui stesso dichiarato all'udienza del 9 giugno 2020 davanti al Pretore aggiun­to, di fr. 3078.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 850.–, spese accessorie fr. 72.–, posteggio fr. 70.–, premio della cassa malati fr. 324.50, assicurazione del­l'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 22.–, assicurazione del­l'automobile fr. 154.30, imposta di circolazione fr. 24.–, onere fiscale fr. 362.–). Si può ragionevolmente presumere che dopo il pensionamento tale fabbisogno minimo rimanga per l'essenziale invariato.

Quanto alle entrate, l'interessato percepirà la rendita AVS di fr. 1931.– mensili (lettera 8 aprile 2021 dall'Istituto delle assicurazioni sociali, prodotta in appello). Disporrà inoltre di capitali per complessivi fr. 220 717.–, cui si aggiungeranno circa fr. 50 000.– non appena avrà venduto l'azienda di giardinaggio che lui stesso dichiara di voler cedere dopo il pensionamento. Se si pensa che l'aspettativa di vita di un uomo nato nel 1963 è di una trentina d'anni (Stauffer/Schätzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, vol. I, 7ª edizione, pag. 384, tavola Z3), ossia in concreto di circa 22 anni dopo l'età del pensionamento, dal 2028 in poi egli potrà prelevare da quel capitale almeno fr. 1025.– mensili che gli garantiranno una disponibilità complessiva di poco inferiore ai fr. 3000.– mensili. È vero che per sopperire al fabbisogno minimo gli mancheranno circa fr. 120.– mensili. È altrettanto vero però che durante il pensionamento egli potrà mettere a frutto il capitale e, con cauti investimenti, rimediare all'ammanco. Senza dimenticare che, per ogni evenienza, egli potrà contare ancora sulla comproprietà della casa di vacanza a __________. Se ne conclude che, nel complesso, la previ-denza per la vecchiaia e per l'invalidità di cui disporrà AP 1 dopo il pensionamento può ritenersi “adeguata”. La clausola della convenzione sugli effetti del divorzio in cui i coniugi dichiarano di rinunciare al conguaglio della previdenza professionale può di conseguenza essere omologata.

  1. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta, ma la procedura di ricorso si riconduce alla circostanza che davanti al Pretore aggiunto essi medesimi hanno chiesto per finire di ordinare la divisione della prestazione d'uscita maturata da AP 2 presso l'istituto di previden­za __________ della __________ (verbale del 9 giugno 2020, pag. 2 in fondo). Non si deve trascurare ad ogni buon conto che tale richiesta si deve all'iniziativa del primo giudice, il quale in caso contrario non avrebbe omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, salvo approvare poi nella sentenza impugnata una clausola di suddivisione senza minimamente verificare se AP 2 avesse diritto a un'indennità compensativa. Ciò giustificherebbe di porre le spese a carico del Cantone (art. 107 cpv. 2 CPC). Data la particolarità della fattispecie, si rinuncia tuttavia al prelievo di oneri. Non si pone invece problema di ripetibili, gli appellanti non aven­do dovuto far capo in questa sede alla rappresentanza di un patrocinatore, co­me non si pone problema di indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nemmeno richiesta.

Il giudizio odierno non incide sulle spese processuali di primo grado, che possono rimanere a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, come i coniugi stessi hanno pattuito nella convenzione sugli effetti del divorzio sottoposta al Pretore aggiunto (doc. N, pag. 5, clausola n. 8).

  1. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente in appello anche la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide: I. L'appello è accolto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

  1. Previdenza professionale e vincolata

I coniugi rinunciano al conguaglio della previdenza professionale, come pure a un'indennità adeguata per il prelievo anticipato in contanti della prestazione d'uscita e alla suddivisione della previdenza del “terzo pilastro” libera e vincolata accumulata in costanza di matrimonio.

II. Non si riscuotono spese.

III. Notificazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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