11.2020.122

Incarto n. 11.2020.122

Lugano, 18 marzo 2021/rg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa CA.2020.246 (esecuzione delle decisioni) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 agosto 2020 da

AP 1 (già patrocinato dall'avv. )

contro

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 ),

giudicando sull'appello del 7 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 2 settembre 2020;

Ritenuto

in fatto: A. Il 25 agosto 2020 AP 1 (1976) si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza “di misure supercautelari urgenti”, chiedendo che sua moglie AO 1 (1982) fosse tenuta a permettergli con effetto immediato – e sotto comminatoria dell'art. 292 CP – “l'esercizio dei propri diritti di visita” ai figli D__________ (6 aprile 2014) e Da__________ (31 ottobre 2015), affidati alla madre. A sostegno dell'istanza egli ha fatto valere che la convenuta non gli consente di incontrare i figli come prevede una transazione, omologata dal Pretore, raggiunta al dibattimento finale del 30 luglio 2020 in una procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. SO.2019.5505).

B. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza e deciso quanto segue:

(…) Con effetto immediato è fatto ordine a AO 1 di permettere a AP 1 l'esercizio dei propri diritti di visita sui figli D__________ (…) e Da__________ (…) nelle modalità stabilite con decisione 30 luglio 2020 (SO.2019.5505), e meglio quanto segue:

Per i mesi di luglio 2020 e agosto 2020 il padre avrà con sé i figli:

– dal 30 luglio 2020 ore 19.30 al 31 luglio 2020 fino alle 15.00;

– dal 2 agosto 2020 ore 19.30 all'8 agosto 2020 ore 18.00;

– dal 12 agosto 2020 ore 19.30 al 14 agosto 2020 ore 15.00;

– dal 26 agosto 2020 ore 19.30 al 28 agosto 2020 e portandoli all'appuntamento dell'SMP.

A partire dal mese di settembre 2020 al padre è riservato il seguente assetto dei diritti di visita:

– un mercoledì ogni 15 giorni dalle 11.30 alle 18.30;

ed inoltre

– fino al 30 settembre 2021:

  • una volta dal venerdì sera alle ore 18.00 a sabato sera alle ore 19.30 (dopo aver cenato) e la settimana successiva dal sabato sera alle ore 18.00 a domenica sera alle ore 18.30;

– dal 1° ottobre 2021:

  • un fine settimana ogni 15 giorni, da venerdì sera ore 18.00 a domenica sera ore 18.30;

  • una sera infrasettimanale, con la cena, dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

– due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo;

– una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l'anno successivo, il giorno di S. Silvestro;

– la settimana di Carnevale;

– regolari contatti telefonici, un giorno sì e un giorno no durante la fascia oraria della cena;

– avrà con sé i figli nei giorni in cui ci saranno eventi di scacchi, per un massimo di 8 eventi annui di al massimo di una giornata e qualora gli eventi dovessero cadere nelle giornate di pertinenza della madre, quest'ultima recupererà la giornata la giornata successiva.

Il Pretore ha munito l'ordine della comminatoria dell'art. 292 CP. La decisione sulle spese processuali è stata rinviata al “merito”. Contestualmente il primo giudice ha impartito a AP 1 un termi­ne di dieci giorni “per promuovere l'azione di meri­to”, con l'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso il provvedimento cautelare sarebbe decaduto.

C. Il 31 agosto 2020 AO 1 ha adito a sua volta il Pretore, postulando l'annullamento del decreto appena citato perché le circostanze addotte da AP 1 “non consentono l'adozione della misura di esecuzione in questione”. Nel memoriale essa ha ricordato, fra l'altro, di avere presentato il 12 agosto 2020 un'istanza all'Autorità regionale di protezione 6 per ottene­re, già in via supercautelare, la sospensione del diritto di visita paterno ai figli o, in subordine, l'esercizio delle visite sotto sorveglianza, oltre alla nomina di un curatore educativo. Preso atto di ciò, con decisione del 2 settembre 2020 il Pretore ha annullato il termine assegnato a AP 1 “per promuovere l'azio­ne di merito”, ha dichiarato l'istanza del 25 agosto 2020 irricevibile e ha annullato il decreto cautelare del 26 agosto 2020 emes­so senza contraddittorio. Le spese processuali di fr. 600.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla moglie fr. 600.– per ripetibili.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 7 settembre 2020 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato siano “ripristinati” la sua istanza del 25 agosto 2020 e il decreto cautelare del 26 agosto 2020, come pure che gli sia assegnato un nuovo termine di dieci giorni “per promuovere l'azione di merito”. Con osservazioni del 22 ottobre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto: 1. Nell'istanza del 25 agosto 2020 AP 1 si è rivolto al Pretore – come detto – per ottenere “misure supercautelari urgenti” intese a far sì che sua moglie AO 1 fosse tenuta a permettergli di intrattenere le relazioni personali con i figli disciplinate il 30 luglio 2020 nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Ha adito il Preto­re, di conseguenza, come giudice dell'esecuzione (art. 37 cpv. 3 LOG) perché obbligasse la convenuta, sotto comminatoria del­l'art. 292 CP, a tollerare l'esercizio del diritto di visita a D__________ e D__________ (art. 338 e 343 cpv. 1 lett. a CPC). In pendenza di procedu­ra il Pretore ha emanato inaudita parte il citato decre­to cautelare del 26 agosto 2020 (art. 340 CPC). Dopo di che, sempre senza contraddittorio, con decisione del 2 settembre 2020 ha dichiarato l'istanza di AP 1 irricevibile e ha revocato il decreto cautelare. Sta di fatto ch'egli ha statuito come giudice dell'esecuzione. E contro le decisioni del giudice dell'esecuzione non è da­to appello, bensì solo reclamo (art. 309 lett. a CPC), esperibile entro dieci giorni (art. 339 cpv. 2 in relazione con l'art. 321 cpv. 2 CPC).

Nella fattispecie AP 1 ha introdotto appello, non reclamo. Ha agito però senza più il patrocinio di un legale e non risul­ta avere particolari nozioni giuridiche. Per di più, in violazio­ne del­l'art. 238 lett. f CPC la decisione impugnata contie­ne un'in-dicazione dei rimedi giuridici incompleta, che si limita a menzionare il reclamo come via di ricorso in materia di spese giudizia-rie. Non è il caso dunque di formalizzarsi in concreto sull'intestazione del memoriale (v. DTF 138 I 53 consid. 8.3 con rinvii). Quanto alla tempestività del ricorso, la decisione impugnata è stata recapitata all'allora patrocinatore dell'istante il 3 settembre 2020 (traccia degli invii n. __________, agli atti). Depositato il 9 settembre 2020 (timbro postale sulla busta di spedizione), il rimedio giuridico in esame è pertanto ricevibile.

  1. Tanto AP 1 quanto AO 1 accludono varia documentazione ai loro memoriali. In una procedura di reclamo tuttavia la produzione di nuovi mez­zi di prova non è di principio ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale principio si applica finanche alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (sentenza del Tribunale federale 5A_863/2017 del 3 agosto 2018 consid. 2.3 con rinvii). Nella misura in cui non figurano già nel­l'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera, i documenti in questione non sono dunque ricevibili ai fini del giudizio.

  2. Nella decisione impugnata il Pretore ha rammentato anzitutto che la procedura a tutela dell'unione coniugale è terminata il 30 luglio 2020, quando le parti hanno regolato per transazione – omologata – l'affidamento dei figli e il diritto di visita paterno. Ciò premesso, egli ha accertato che davanti al­l'Autorità regionale di protezione 6 è pendente una procedura avviata il 12 agosto 2020 da AO 1 per ottenere la sospensio­ne del diritto di visita paterno o, in subordine, l'esercizio delle visite sotto sorveglianza, oltre alla nomina di un curatore educativo. Tale procedura essendo stata avviata prima di quella pendente dinanzi a lui, il primo giudice si è ritenuto incompetente dal profilo funzionale per statuire sull'istanza del 25 agosto 2020, dichiarata irricevibile, e ha revocato il decreto cautelare del giorno successivo (compreso il termine “per promuovere l'azio­ne di merito”).

  3. Ribadite le proprie doglianze sulle difficoltà incontrate nel­l'esercizio del diritto di visita e ripercorsa diffusamente la cronistoria della vicenda, AP 1 sostiene che in virtù del­l'art. 315b cpv. 1 n. 3 CC il giudice è “competente a modificare le misure giudiziarie relative all'attribuzione ed alla protezio­ne del figlio, tra gli altri, nei casi di procedure di modifica delle misure a tutela dell'unione coniugale”. Fa valere che la sua istanza era volta a completare con la comminatoria dell'art. 292 CP l'accordo raggiunto e omologato il 30 luglio 2020. Chiede così che in rifor­ma del giudizio impugnato sia ripristinato il decreto cautelare del 26 agosto 2020 e che gli sia assegnato un nuovo termine di dieci giorni “per promuovere l'azione di merito”. Nelle sue osservazioni del 22 ottobre 2020 AO 1 rievoca le motivazioni che l'hanno indotta a rivolgersi il 12 agosto 2020 all'Autorità regionale di protezione 6 per ottenere la modifi­ca del diritto di visita ai figli e sottolinea che la procedura a tutela dell'unione coniuga­le si è conclusa con l'accordo del 30 luglio 2020, omologato dal Pretore, sicché competente per modificare l'assetto delle relazio­ni personali tra padre e figli è ora l'Autorità regionale di protezione.

  4. Dall'affermazione di AP 1, secondo cui l'istanza “di misure supercautelari urgenti” da lui inoltrata al Pretore del 25 agosto 2020 era volta a modificare l'assetto delle relazioni personali tra padre e figli, va subito sgombrato il campo. L'istan­za era intesa a far sì che AO 1 fosse diffidata sotto comminatoria dell'art. 292 CP a tollerare l'esercizio del diritto di visita ai figli stabilito nell'accordo del 30 luglio 2020 a protezione dell'unione coniugale, non a modificare la portata di quell'accor­do. Si trattava dunque di una domanda di esecuzione con richiesta cautelare di attuazione immediata (e non solo di un'istanza “di misure supercautelari urgenti”, come figurava sul frontespizio). La sanzione dell'art. 292 CP è, del resto, una misura di indole tipicamente esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC). E nel Cantone Ticino il giudice dell'esecuzio­ne a norma degli art. 335 segg. CPC è, appunto, il Pretore o il Pretore aggiunto (art. 37 cpv. 3 LOG). Nulla impediva poi al giudice del­­l'esecuzione di emanare provvedimen­ti conservativi urgenti (art. 340 CPC). Mal si comprende invece quale “azione di merito” avrebbe dovuto promuovere AP 1 entro dieci giorni, dato che la sua richiesta era intesa all'applicazione di una misura esecutiva. Appurata l'esecutività della transazione raggiunta dalle parti il 30 luglio 2020 (art. 341 cpv. 1 CPC), il Pretore avrebbe dovuto assegnare così alla convenuta “un breve termine” per formulare osservazioni all'istanza o per com­parire in udienza (art. 341 cpv. 2 in relazione con gli art. 339 cpv. 2 e 253 CPC). Invece egli ha dichiarato l'istanza irricevibile.

  5. Il Pretore argomenta che in concreto “la richiesta della presente procedura è stata promossa successivamente a quella promos­sa dalla moglie all'ARP 6”. Egli disconosce però che si tratta di procedure diverse. Davanti al lui l'istante chiedeva unicamente di comminare alla moglie l'applicazione dell'art. 292 CP (procedura esecutiva), mentre davanti all'Autorità regionale di protezione la moglie chie­de di sospendere il diritto di visita del marito, subordinatamente di conceder­ne l'esercizio solo sotto sorveglianza (procedura fondata sul Codice civile). E l'Autorità regionale di protezione non risulta essere intervenuta sulla regolamentazione del diritto di visita omologato dal Pretore il 30 luglio 2020, nemmeno a titolo cautelare. L'assetto in vigore delle relazioni personali tra padre e figli appa­re perciò essere rimasto quello convenuto a protezione dell'unione coniugale. In circostanze del genere non si vede perché l'istanza al Pretore del 25 agosto 2020 andasse dichiarata irricevibile.

  6. AP 1 conclude nel proprio memoriale perché sia­no “ripristinati” la sua istanza del 25 agosto 2020 e il decreto cautelare del 26 agosto 2020, come pure perché gli sia assegna­to un nuovo termine di dieci giorni “per promuovere l'azione di merito”. Che la dichiarazione di irricevibilità riguardante la sua istanza del 25 agosto 2020 vada annullata è – come detto – una rivendicazione legittima. Non entra in linea di conto invece il “ripristino” del decreto cautelare 26 agosto 2020 né del termine di dieci gior­ni “per promuovere l'azione si merito”. Intanto perché nuove domande non sono ammissibili in sede di reclamo (art. 326 cpv. 1 CPC). Inoltre perché in via cautelare il giudice dell'esecuzione può ordinare solo provvedimenti conservativi (art. 340 CPC), non anticipare l'esecuzione stessa della decisione. Infine perché una comminatoria penale a carico della controparte non è una richiesta “di merito”, bensì una sanzione di carattere esecutivo. Ne segue che in definitiva il recla­mo merita parziale accoglimento, limitato all'annullamen­to dei dispositivi n. 3 (dichiarazione di irricevibilità relativa all'istan­za del 25 agosto 2020), n. 5 (spese processuali) e n. 6 (spese ripetibili). Gli altri dispositivi della decisione pretorile possono rimane­re invariati, in particolare il n. 1 (notificazione delle osservazioni 31 agosto 2020 presentate da AO 1), n. 2 (annullamento del termine “per promuovere l'azione di merito”) e n. 4 (annullamento del decreto cautelare emesso il 26 agosto 2020).

  7. Le spese del presente giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene – come si è visto – l'annullamen­to della dichiarazione di irricevibilità riguardante la sua istan­za del 25 agosto 2020, ma non il “ripristi­no” del decreto cautelare del 26 agosto 2020 né del termine di dieci gior­ni “per promuovere l'azione si merito”. Si giustifica così che sopporti la metà delle spese processuali. Quanto alle ripetibili, l'indennità spettante a AO 1, che ha presentato osservazioni al ricorso tramite un patrocinatore, va commisurata al grado di parziale vittoria, non risultando importi da compensa­re poiché in questa sede AP 1 non era più patrocinato da un legale (I CCA, sentenza inc. 11.2020.44 del 30 ottobre 2020 consid. 9 con riferimenti). Sulle spese e le ripetibili di primo grado il Pretore statuirà di nuovo al momento in cui giudicherà l'istanza 25 agosto 2020 di AP 1.

  8. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2).

Per questi motivi,

decide: 1. Trattato come reclamo, l'appello è parzialmente accolto, nel sen­so che i dispositivi n. 3, 5 e 6 della sentenza impugnata sono annullati. I dispositivi n. 1, 2 e 4 rimangono invariati.

  1. Le spese processuali di fr. 600.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 750.– per ripetibili ridotte.

  2. Notificazione:

– ; – avv. .

Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

– Autorità regionale di protezione 6, Agno.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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