5A_415/2020, 5A_739/2020, 5A_762/2020, 5A_807/2020, 5A_99/2020
Incarti n. 11.2020.116 11.2020.118
Lugano 7 maggio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Borella
sedente per statuire nella causa DM.2019.20 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 20 febbraio 2019 da
AP 1 ora in (patrocinata dall'avv. PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ),
giudicando sull'appello del 2 settembre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 24 agosto 2020 (inc. 11.2020.116) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello (inc. 11.2020.118);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1979) e AP 1 (1977) si sono sposati a __________ il 3 settembre 2010. Dal matrimonio sono nati C__________, il 28 dicembre 2010, e G__________, il 9 dicembre 2012. Quest'ultimo è affetto di un'infermità congenita (disturbo della coordinazione motoria, ritardo dello sviluppo con tratti autistici) e segue settimanalmente sedute di ergoterapia in un istituto di __________. Il marito lavora per __________, ente autonomo di diritto comunale a __________. La moglie, venditrice, dopo la nascita della primogenita si è dedicata al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi si sono separati nel settembre del 2016, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 4305 della particella n. 241 RFD di __________, sezione di __________, a lui intestata) per trasferirsi in un altro appartamento di cui è titolare nel medesimo palazzo (proprietà per piani n. 4306).
B. Adito il 6 marzo 2017 da AP 1 a protezione dell'unione coniugale, con sentenza del giorno successivo il Pretore del Distretto di Bellinzona ha omologato una convenzione in cui i coniugi hanno pattuito l'affidamento dei figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno), mentre AO 1 si è impegnato a versare, dal febbraio al dicembre del 2017, contributi alimentari per C__________ e G__________ di complessivi fr. 2841.– mensili, assegni familiari non compresi (inc. SO.2017.271). Nel giugno del 2017 AP 1 ha lasciato anch'essa l'alloggio coniugale per trasferirsi con i figli in un appartamento nel medesimo quartiere.
C. Su richiesta di AP 1, con sentenza del 21 dicembre 2018 il Pretore aggiunto ha modificato l'assetto citato, disciplinando il diritto di visita paterno in tutti i mercoledì dalle ore 17.00 fino al giovedì mattina (con accompagnamento dei figli a scuola o all'asilo), come pure un fine settimana ogni due dal venerdì sera al lunedì mattina (con accompagnamento dei figli a scuola o all'asilo), oltre a due settimane durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze natalizie e metà delle vacanze di Ognissanti. AO 1 è stato condannato inoltre a versare un contributo alimentare di fr. 1734.85 mensili per C__________ e uno di fr. 1647.65 mensili per G__________, assegni familiari non compresi. Per l'ammontare di fr. 3382.50 mensili il Pretore aggiunto ha disposto inoltre una trattenuta di stipendio a carico del genitore. AP 1 è stata autorizzata infine a trasferirsi “nel Distretto di __________” dal 1° settembre 2019, con obbligo “di garantire la continuità delle terapie mediche necessarie per i figli presso gli attuali specialisti” (inc. SO.2017.737). Un reclamo presentato il 3 gennaio 2019 da AO 1 contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 9 giugno 2020 (inc. 11.2019.3).
D. Nel frattempo, il 20 febbraio 2019, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, instando per la custodia esclusiva di C__________ e G__________ con esercizio in comune dell'autorità parentale e per la disciplina del diritto di visita paterno sostanzialmente negli stessi termini stabiliti nella procedura a tutela dell'unione coniugale. Con risposta del 21 maggio 2019 AO 1 ha rivendicato la custodia alternata dei figli o, in subordine, quella esclusiva, in entrambi i casi con esercizio in comune dell'autorità parentale. In una replica del 24 giugno 2019 l'attrice ha avversato le domande del marito, confermando le proprie. Con duplica del 16 luglio 2019 il convenuto ha mantenuto le sue posizioni. Alle prime arringhe del 20 febbraio 2020 le parti hanno notificato prove. La procedura è attualmente in fase istruttoria (inc. DM.2019.20). In pendenza di causa, il 18 luglio 2019, i coniugi si sono accordati sull'estensione del diritto di visita paterno durante il periodo scolastico, permettendo a C__________ di pranzare dal padre tutti i martedì. Con decreto cautelare dell'8 giugno 2020 il Pretore aggiunto ha poi esteso con effetto immediato il diritto di visita ai figli durante le vacanze estive. Un appello presentato il 20 giugno 2020 da AP 1 contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 23 giugno 2020 (inc. 11.2020.66).
E. Il 26 giugno 2020 AP 1 ha comunicato al Pretore aggiunto di essersi trasferita con i figli e il nuovo compagno nel Comune di __________, garantendo in ogni modo continuità alle terapie mediche necessarie per i ragazzi. Con istanza del 1° luglio 2020 AO 1 si è rivolto al Pretore aggiunto per ottenere, in via cautelare, la custodia esclusiva dei figli o – quanto meno – la custodia alternata. Con decreto cautelare emesso inaudita parte del giorno seguente il Pretore aggiunto ha respinto la richiesta di AO 1 intesa a vietare il trasferimento dei figli, ma ha proibito a AP 1 di “disiscriverli” dalla scuola elementare di __________. Al contraddittorio del 13 luglio 2020 la convenuta ha avversato l'istanza, precisando che i figli avrebbero frequentato la scuola a . In coda all'udienza il Pretore aggiunto ha incaricato la psicoterapeuta __________ L, che già aveva peritato le capacità parentali dei genitori e aveva sentito i minori nella procedura a tutela dell'unione coniugale, di allestire una perizia sulle conseguenze del trasferimento, relazione che la specialista ha consegnato il 13 agosto 2020. Alla discussione finale del 19 agosto 2020 le parti hanno ribadito le rispettive posizioni, ognuna proponendo una diversa regolamentazione dei diritti di visita con l'altro genitore.
F. Statuendo con decreto cautelare del 24 agosto 2020, il Pretore aggiunto ha disposto la custodia alternata dei figli “con domiciliazione prevalente presso il padre” a __________ e scolarizzazione in quel quartiere (dispositivo n. 1.1). In caso di disaccordo egli ha regolato la permanenza dei figli dall'uno o dall'altro genitore nel corso della settimana e delle vacanze scolastiche a valere dal 31 agosto 2020 (dispositivo n. 1.3). Infine il Pretore aggiunto ha stabilito che entrambi i figli frequentino la scuola elementare di __________ (dispositivo n. 1.4). Le spese giudiziarie sono state rinviate al giudizio di merito.
G. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 settembre 2020 nel quale chiede che – accordatole il beneficio del gratuito patrocinio – i figli siano affidati esclusivamente a lei, che a AO 1 sia garantito il diritto di visita precedente l'emanazione del decreto cautelare e che dall'anno scolastico 2021/22 i ragazzi frequentino la scuola elementare di __________. Nel memoriale essa ha postulato inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello per quanto concerne i dispositivi n. 1.1 e 1.3 del decreto cautelare impugnato.
Invitato a esprimersi sulla richiesta di effetto sospensivo, AO 1 ha proposto il 21 settembre 2020 di respingerla. Con decreto del 22 settembre 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo all'esecutività dei dispositivi n. 1.1 e 1.3 del decreto cautelare impugnato. Un ricorso in materia civile introdotto da AO 1 contro tale decreto è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5A_807/2020 del 28 ottobre 2020. Il 1° febbraio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto inoltre una richiesta presentata il 20 gennaio 2021 da AO 1 per ottenere la revoca dell'effetto sospensivo conferito all'appello di AP 1 con il decreto del 22 settembre 2020. Sul contenuto dell'appello AO 1 non è stato chiamato a pronunciarsi.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore aggiunto ha statuito “in via cautelare e nel merito”. Tale locuzione è equivoca, poiché nella fattispecie la causa di divorzio è tuttora in corso e una decisione di merito non può intervenire prima della sentenza finale. Nel frattempo il Pretore aggiunto può giudicare solo in via cautelare. E un decreto cautelare è impugnabile con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 lett. b CPC in relazione con l'art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove riguardi controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata” (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto quest'ultima riserva non si pone, litigioso essendo la custodia dei figli, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della moglie il 25 agosto 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.41.__________, agli atti). Inoltrato il 2 settembre successivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
L'art. 238 lett. f CPC prevede che una sentenza deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, sempre che le parti non abbiano rinunciato a ricorrere. Nella fattispecie figura unicamente, in calce al decreto cautelare impugnato, una generica descrizione del reclamo come rimedio giuridico contro “le decisioni inappellabili di prima istanza, incidentali e in materia di provvedimenti cautelari” (pag. 12). Si tratta di un'indicazione erronea, se non addirittura fuorviante, poiché in concreto il decreto cautelare è stato adottato nel quadro di una causa di divorzio, non di una procedura inappellabile. Al riguardo si potrebbe presumere una svista del primo giudice. Se non che, la stessa indicazione figurava anche in precedenti decisioni emanate dal Pretore aggiunto fra le stesse parti il 21 dicembre 2018 e l'8 giugno 2020. Non si tratta dunque di inavvertenza. Il Pretore aggiunto va sollecitato così a maggiore attenzione, i partecipanti a una procedura dovendo poter fare assegnamento su una corretta indicazione delle vie di ricorso, che non sorprenda la loro buona fede processuale.
L'appellante postula anzitutto il richiamo dei carteggi relativi alla causa di divorzio (inc. DM.2019.20) e alla modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale (inc. SO.2017.737). Tali fascicoli sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera, sicché il richiamo è senza oggetto. L'istante produce inoltre una lettera 18 agosto 2020 dello psicologo R__________ __________ (doc. C di appello) e un messaggio WhatsApp del medesimo (doc. D di appello). A sua volta AO 1 acclude alle sue osservazioni e all'istanza di revoca dell'effetto sospensivo vari scambi di messaggi WhatsApp con la moglie, messaggi di posta elettronica della psicoterapeuta M__________ __________ del 28 settembre 2020 e dello psicologo R__________ __________ del 24 dicembre 2020, il verbale di un'udienza tenutasi in Pretura il 12 gennaio 2021 e la conferma del Consultorio familiare di __________ in merito all'inizio di un percorso di mediazione tra coniugi. Applicandosi nella fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), la nuova documentazione è ammissibile indipendentemente dai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). Se ne terrà conto perciò nella misura in cui appaia di rilievo per il giudizio.
AP 1 chiede di sentire in appello lo psicologo R__________ , curante della figlia C, il quale aveva manifestato al Pretore aggiunto il 19 agosto 2020 perplessità sulle risultanze di un referto rilasciato dalla psicoterapeuta __________
L__________. Per l'appellante, il primo giudice non ha apprezzato
l'opinione espressa da quello specialista né ha “ritenuto opportuno menzionarla nella decisione”, oltre a non avere intimato il referto alle parti, “le quali ne sono a conoscenza perché lo psicologo l'ha trasmesso loro per conoscenza”. L'audizione servirebbe nondimeno a comprendere i motivi che lo inducono a non condividere il parere della perita circa la situazione di C__________.
In una lettera del 19 agosto 2020 al Pretore aggiunto lo psicologo R__________ , esaminato il referto della dott. __________ L, ha dichiarato che C__________, prima dell'incontro con la medesima, “in diversi incontri, mi ha detto che il suo desiderio è di iniziare l'anno scolastico a __________”. Egli non aveva avuto l'impressione che la ragazza “stesse riportando scenari presi a prestito dagli adulti”, come figurava invece nel referto. Dal fascicolo processuale si evince che il Pretore aggiunto ha ricevuto
la comunicazione il 20 agosto 2020 e l'ha notificata alle parti il 25 agosto successivo (timbri apposti sul documento nel fascicolo “corrispondenza”). In seguito, al contraddittorio del 23 luglio 2020, “d'accordo le parti”, egli ha incaricato la dott. __________ L__________ di ascoltare, oltre alle parti e ai minori, lo stesso terapeuta R__________ __________ e M__________ ” (verbale, pag. 12). Il primo giudice non si è rifiutato quindi di sentire “il curante di C”, ma con l'accordo dei genitori ne ha delegato l'audizione alla psicoterapeuta incaricata di redigere la perizia sulle conseguenze del trasferimento. Ciò che è avvenuto. Nelle condizioni descritte non si vede perché lo psicologo R__________ __________ andrebbe sentito nuovamente dalla Camera. Posto ciò, giova passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto, dopo avere evocato i criteri che disciplinano il trasferimento di un figlio all'interno del territorio svizzero, ha esaminato se il cambiamento di domicilio della madre pregiudicasse in concreto il bene dei ragazzi. Ponderati gli accertamenti della psicoterapeuta __________ L__________, egli ha reputato che l'“improvviso” trasferimento da __________ a __________, con iscrizione dei figli alle scuole di , non rispondesse al bene dei minori. Egli ha preferito, vista la capacità genitoriale di AO 1 e la disponibilità di lui a occuparsi dei figli, prevedere un affidamento condiviso tra i genitori con domiciliazione prevalente dal padre, “sì da garantire il loro radicamento a ”. Tale soluzione, secondo il Pretore aggiunto, salvaguardia meglio il bene della prole, anche se finora la madre si è occupata “in maniera leggermente preponde-rante“ di essa. Egli ha deciso così che C e G avrebbero continuato a frequentare la scuola elementare di __________. Dandosi custodia alternata, il Pretore aggiunto ha regolato quindi il soggiorno dei figli dall'uno o dall'altro genitore nel corso della settimana e delle vacanze scolastiche. Infine egli ha invitato i coniugi a intraprendere una mediazione volontaria per favorire la vicendevole comunicazione nell'interesse dei figli e concordare le decisioni importanti che riguardano questi ultimi.
L'appellante fa valere che la perizia della psicoterapeuta __________ L__________ è contraddittoria, poiché rispetto a precedenti referti in cui questa concludeva per l'attribuzione della custodia esclusiva alla madre, nell'ultimo “d'un tratto e senza motivazione” essa giudica nell'interesse dei minori un'estensione delle relazioni con il padre, “tanto da consigliare l'instaurazione di una custodia condivisa”. Essa respinge le critiche espresse a lei rivolte dall'esperta, contestando di non aver voluto coinvolgere il marito nella decisione di trasferimento e di non avere preparato i figli al cambiamento parlandone con i terapeuti. A suo avviso poi il referto è viziato, poiché contrariamente all'opinione della specialista il desiderio espresso da C__________ di frequentare le scuole a __________ “non riporta scenari ripresi a prestito dagli adulti”, bensì corrisponde a un sentimento autentico, come conferma il medico curante. L'appellante solleva altresì perplessità sui rimproveri della perita, secondo cui essa avrebbe “banalizzato e minimizzato il ruolo del padre”, mentre solo grazie alla sua disponibilità si è potuto estendere il diritto di visita senza ripercussioni sui figli. AP 1 lamenta infine che la situazione dei figli è peggiorata dal 31 agosto 2020, C__________ avendo nuovamente forti mal di testa e non riuscendo a dormire da sola, mentre G__________ piange spesso il distacco dalla madre. Per l'appellante, in definitiva, il rapporto della psicoterapeuta non può essere seguito ai fini del giudizio.
a) Dagli atti risulta che la psicoterapeuta __________ L__________ è stata incaricata nella procedura a tutela dell'unione coniugale di allestire una perizia sulle capacità parentali dei genitori ed è poi stata delegata all'ascolto di C__________ e G__________ nella presente causa. Nella perizia del 17 luglio 2018 essa aveva concluso per l'idoneità di entrambe le parti alla cura dei figli, anche se costoro “hanno ancora bisogno di un lavoro di mediazione o di accompagnamento psicoeducativo”, ma aveva ritenuto che “allo stadio dello sviluppo attuale di C__________ e G__________” una custodia alternata rischiasse di “destabilizzare in modo significativo i bambini, che per ragioni diverse mostrano una difficoltà di attaccamento, come importanti conseguenze sul piano delle relazioni interpersonali e della comunicazione” (pag. 4 e 5). Dai colloqui con i due minori è emer-
so inoltre che, nonostante miglioramenti, le difficoltà persistevano e che il loro desiderio di “stare di più con la mamma per quanto legati anche al papà” sconsigliavano “ulteriori modifiche all'assetto della custodia” (rapporto del 28 novembre 2019).
Chiamata a valutare le conseguenze per C__________ e G__________ del trasferimento da __________ a , la psicoterapeuta ha incontrato due volte i genitori e una volta i minori insieme, come pure ha avuto colloqui telefonici con lo psicologo R __________ e con la psicoterapeuta M__________ , che segue G. Dal rapporto del 13 agosto 2020 si evince, in sintesi, che __________ è il luogo in cui i figli sono nati, cresciuti e dove essi conservano i loro riferimenti affettivi. Si desume inoltre che “la rottura improvvisa e repentina di questo universo, di cui la scuola e soprattutto il padre rappresentano un pilastro importante, chiederebbe ai due bambini un eccesso di adattamento difensivo, il cui esito è verosimilmente negativo”. A parere della specialista, l'organizzazione dei diritti di visita va ripensata “per garantire il più possibile il mantenimento dell'ambiente fin qui costruito e che ha dato dei buoni risultati”, sicché sarebbe prospettabile “una custodia alternata, come d'estate, che favorirebbe la possibilità di una frequenza scolastica a __________, almeno per un anno”. Vista la situazione dei genitori, ciò sarebbe “attuabile senza stress per i bambini e potrebbe favorire un percorso di maggiore riflessività nei genitori nell'interesse del bene dei bambini”.
b) Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, nulla consente nella fattispecie, a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di provvedimenti cautelari, di ritenere contraddittoria l'opinione della dott. __________ L__________. Trattandosi di minorenni, le situazioni possono modificarsi rapidamente e i provvedimenti del caso vanno aggiornati con solerzia. La specialista ha enunciato i motivi per cui era giunta alle conclusioni testé riassunte, spiegando che dopo anni di cambiamenti dovuti alla separazione dei genitori, ai traslochi e all'inserimento di nuove figure, attualmente i minori possono vivere in un ambiente sufficientemente protetto e rassicurante, costruito grazie all'impegno dei genitori, della rete terapeutica, della scuola e dei familiari. Un cambiamento repentino di tale “universo”, di cui la scuola e il padre rappresentano un pilastro importante, richiederebbe ai bambini “un eccesso di adattamento difensivo, il cui esito è verosimilmente negativo per la loro salute”. Secondo l'esperta, special-mente per G__________, un taglio improvviso e senza preparazione adeguata con il lavoro fin qui svolto sarebbe causa di grave pregiudizio per l'evoluzione di lui. In definitiva, a parere della specialista, le scelte della madre “assolutamente comprensibili e rispettabili non devono però influenzare negativamente quanto fin qui costruito nell'interesse dei minori” (perizia pag. 2 e 3).
c) Si può capire che le considerazioni dell'esperta non aggradino all'appellante. Sta di fatto che ciò non basta per indiziare un referto parziale o inattendibile. Anzi, a ben vedere le critiche dell'istante sembrano piuttosto rivolte al severo apprezzamento della perita, rivolto all'agire di lei ed espresso in “termini inappropriati”. Nel referto la dott. __________ L__________ ha rimproverato invero a AP 1 di “non cogliere le complessità insite alla sua scelta e delle conseguenze per tutti”, di “non uscire mai dal suo punto di vista” né per accogliere e integrare altre prospettive, come il vissuto dei bambini di fronte a tale stravolgimento, né per riconoscere il ruolo del padre nella vita quotidiana”, di non avere coinvolto il marito nella scelta e di non avere preparato il trasferimento con la scuola e i terapeuti. È vero che in virtù del decreto cautelare del 21 dicembre 2018 AP 1 era stata autorizzata a trasferirsi con C__________ e G__________, dal 1° settembre 2019, “nel Distretto di __________”. Il trasloco però è avvenuto solo nel giugno del 2020, dopo che questa Camera ha dichiarato irricevibile un reclamo presentato da AO 1 contro tale decisione, senza che l'interessata pretenda di avere preparato i figli, avvisato i loro terapeuti o avvertito il marito. E nel frattempo i minori sono rimasti a __________, dove hanno frequentato le scuole, consolidando i loro riferimenti affettivi. L'appellante perde di vista così che la situazione dei figli nel giugno del 2020 non era più quella precedente, tanto meno se si pensa che al momento in cui il Pretore aggiunto ha statuito in via cautelare il trasferimento era stato autorizzato perché a quel momento il bene dei figli non era in discussione (decreto del 21 dicembre 2018, pag. 12 consid. 8). Come ha rilevato la perita, ciò non è più il caso nel 2020.
d) Non si disconosce che nella menzionata presa di posizione del 19 agosto 2020 lo psicologo R__________ , dopo avere confermato come il referto della dott. __________ L rispecchiasse “quanto ho raccontato nella telefonata”, ha di-chiarato che C__________ gli aveva confidato di voler iniziare l'anno scolastico a , senza per altro “avere avuto la percezione che la ragazza stesse riportando scenari presi a prestito dagli adulti” come figurava nel rapporto della perita. A prescindere dal fatto però che l'opinione di un perito è generalmente più obiettiva di quella di un medico curante (DTF 124 I 175 consid. 4) e che lo stesso psicologo “non è contrario a un affido condiviso”, quantunque a suo parere C “dovrebbe andare a scuola nel comune dove abita”, l'appellante non nega – né potrebbe seriamente – che la figlia “si trova in evidente conflitto di lealtà” (come risulta dal rapporto d'ascolto del 28 novembre 2019). Il che è confermato sia dal dott. R__________ , secondo cui la paura di C è di “deludere o fare un torto alla madre, al padre o alla zia”, al punto da “essere accondiscendente con la persona con cui si rapporta in quel momento” (lettera del 19 agosto 2020 nel fascicolo “corrispondenza”), sia da M__________ __________ (messaggio di posta elettronica del 18 agosto 2020: doc. S). La volontà di un figlio, in tali condizioni, va apprezzata pertanto con grande riserbo e particolare cautela. E in concreto C__________ appare lungi dal sapersi straniare dalla situazione e di sapersi esprimere con serenità.
e) L'appellante afferma poi che dall'inizio dell'anno scolastico C__________ ha nuovamente “forti mal di testa e non riesce a dormire sola, come invece avveniva dal cambio di domicilio a ”, mentre G “lamenta il distacco e piange spesso, oltre a cercare maggior contatto fisico”. Nulla rende verosimile tuttavia che tali malesseri si riconducano alla frequentazione scolastica a __________. L'appellante non può pretendere, foss'anche in buona fede, di essere l'unica a conoscere i propri figli o l'unica depositaria del loro bene. La sua personale convinzione non basta per relativizzare quanto ha constatato la perita, professionista disinteressata, di sicura esperienza e chiamata a esprimersi con oggettività per il bene dei minori. In concreto non sussistono quindi le condizioni per scostarsi dal referto peritale. Su questo punto l'appello si rivela infondato.
a) Una modifica della custodia parentale, così come una modifica dell'autorità parentale, dipende dal verificarsi di circostanze nuove e importanti, ma deve anche risultare necessa-ria per il bene del figlio. Un cambiamento entra in considerazione, pertanto, se la previsione del giudice si è rivelata fallace e la disciplina in vigore rischia di recare pregiudizio o di minacciare seriamente il bene del minore. Una nuova disciplina deve imporsi, in altri termini, ove l'attuale situazione appaia più dannosa per il bene del figlio rispetto al cambiamento e alla discontinuità nell'educazione che ne consegue, comprese le condizioni di vita a ciò correlate (sentenze del Tribunale federale 5A_415/2020 del 18 marzo 2021 consid. 4.1 e 5A_762/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 4.1 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021, consid. 4). Trattandosi di una decisione cautelare, ovvero urgente e meramente provvisoria, si giustifica invero particolare cautela, poiché il trasferimento della custodia da un genitore all'altro potrebbe anche pregiudicare la sentenza di merito, al cui proposito entra in considerazione il criterio della stabilità (I CCA, sentenza inc. 11.2019.52 del 22 maggio 2020 consid. 8a).
b) In concreto, come detto, il trasferimento dei figli da __________ a __________ è intervenuto un anno e mezzo dopo il decreto cautelare del 21 dicembre 2018. Alla luce del tempo trascorso un riesame della situazione non appariva quindi fuori luogo. Anche perché, come ha rilevato la dott. __________ L__________, dalle cui conclusioni non si intravedono estremi per scostarsi, a __________ i figli hanno consolidato nel frattempo i loro punti di riferimento. Inoltre la scuola del paese rappresenta per loro un pilastro importante e l'ambiente di vita “fin qui costruito ha dato buoni risultati”. “Un taglio improvviso e senza preparazione adeguata con il lavoro fin qui svolto sarebbe causa di grave pregiudizio”, soprattutto per G__________, di modo che il trasferimento va preparato con la scuola e i terapeuti “affinché i bambini possano comprendere ed elaborare il lutto di tale perdita affettiva costituita dal loro mondo” (perizia, pag. 2 e 3).
La terapeuta di G__________ ha sconsigliato anch'essa il trasferimento “in queste modalità”, poiché oltre a compromettere e alterare la “rete creata fino a qui”, esso sarebbe contrario a “una logica di stabilità necessaria per le difficoltà del bambino” (doc. S; perizia, pag. 2). È possibile che i minori abbiano accolto con piacere il trasferimento a __________, ma sugli aspetti rilevati dianzi l'appellante sorvola. Allo stato attuale delle cose, a un sommario esame l'interesse dei figli risulta perciò quello di continuare a frequentare la scuola di __________ e di preparare un trasferimento alle scuole di __________, anche con l'ausilio dei terapeuti. Il principio di stabilità appare, in altri termini, prevalere sugli eventuali benefici che comporterebbe il trasferimento immediato con la madre. Una modifica urgente della situazione appare così nell'interesse dei minori.
a) In materia di diritti parentali, tra cui la custodia dei figli, il bene di questi ultimi costituisce la regola fondamentale, gli interessi dei genitori passando in secondo piano (DTF 143 I 30 consid. 5.5.3). La possibilità concreta di instaurare una custodia alternata e la sua compatibilità con il bene del figlio dipendono dalle circostanze del caso specifico, il giudice dovendo verificare, alla luce delle situazioni di fatto attuale e precedente, se tale misura appare consona per tutelare il bene del minorenne (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii, 614 consid. 4.2 con rinvii). Fra i criteri da vagliare nella prospettiva di una custodia parentale alternata si annoverano anzitutto l'idoneità educativa dei genitori e la vicendevole capacità di comunicare e collaborare. Il che è essenziale, viste le misure d'organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede. Poco giova che un genitore si opponga al provvedimento. Importa invece che i genitori non si affrontino in un conflitto durevole su questioni legate al figlio.
Una custodia alternata può essere instaurata più facilmente se già prima della separazione i genitori si occupavano a in-tervalli del minorenne. I criteri della stabilità e della possibilità per un genitore di occuparsi personalmente di un figlio hanno un ruolo preminente nel caso di bambini piccoli, mentre per un adolescente l'appartenenza a una cerchia sociale è più importante (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii, 614 consid. 4.2 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2020 del 22 gennaio 2021 consid. 2.1). Nel caso di una decisione cautelare non si tratta ad ogni modo di statuire in maniera definitiva sull'affidamento del figlio nella prospettiva di una soluzione ottimale, ma di regolare la vita separata dei coniugi, scegliendo la soluzione che sembra offrire ai figli le garanzie migliori compatibilmente con la celerità di un giudizio sommario fondato sulla verosimiglianza, che potrà sempre essere modificato (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 4b con riferimento).
b) L'appellante non censura, come si visto, l'idoneità di AO 1 a occuparsi dei figli. Posto ciò, dagli atti non risulta che tra genitori sussistano gravi difficoltà di comunicazione o un conflitto marcato e persistente, né che manchi la volontà di cooperare. Certo, il Pretore aggiunto ha invitato i coniugi a intraprendere una mediazione volontaria “al fine di favorire la loro comunicazione” ed è possibile che un precedente percorso in tal senso sia stato interrotto dall'appellante. Resta il fatto che, salvo l'episodio verificatosi durante le vacanze estive evocato dall'appellante, non risultano altri casi in cui le parti si siano dimostrate incapaci di comunicare per quanto riguarda questioni legate alla gestione dei figli. Che la comunicazione avvenga essenzialmente per scambi di sms o di messaggi WhatsApp non significa, a un sommario esame, che i genitori siano inabili a gestire il passaggio dei figli dall'uno all'altro o di prendere le misure necessarie nell'interesse dei ragazzi o di far seguire le informazioni necessarie e abituali per il loro bene.
c) Quanto alla possibilità di occuparsi personalmente dei figli, l'appellante non contesta che il marito fruisca di orari flessibili e sia intenzionato a occuparsi in maniera paritaria dei ragaz-
zi, come ha fatto durante l'estate del 2020. È possibile che in quel periodo egli si sia dovuto assentare una volta per lavo-
ro, ma in quell'occasione non ha mancato di adottare le necessarie disposizioni perché i figli non rimanessero soli o non sorvegliati. E un singolo episodio non basta per rendere verosimile la volontà di delegare la cura dei figli a terzi, mentre l'opportunità di far capo all'aiuto di familiari non osta – di per sé – a una custodia alternata. Che un genitore si occupi personalmente dei figli assume importanza principalmente ove bisogni specifici della prole richiedano ciò oppure nel caso in cui un genitore non sia disponibile – o sia disponibile solo in minima parte – in determinate fasce orarie (il mattino, la sera, nei fine settimana). Per il resto, la custodia personale equivale sostanzialmente alla custodia da parte di terzi (sentenza del Tribunale federale 5A_99/2020 del 14 ottobre 2020 consid. 4.1.1 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2019.54 del 17 giugno 2020 consid. 7). In concreto l'appellante non pretende – né gli atti rendono verosimile – che AO 1 non sia disponibile in determinati momenti. C__________ e G__________ sono seguiti da terapeuti, ma a parte il fatto che entrambi frequentano ora la scuola elementare, l'appellante nemmeno si sofferma sull'accertamento del Pretore aggiunto in merito al “cambiamento attuato dal padre [dopo la perizia sulle capacità genitoriali del 17 luglio 2018] nel sapersi sintonizzare sui bisogni dei minori e la dedizione/cura messa in campo” (decreto impugnato, consid. 6). A un sommario esame non si può dire così che la situazione imponga una presenza continua del genitore.
d) Per quel che è della lontananza, l'appellante ammette che __________ e __________ non distano più di una ventina di minuti in automobile. Il che è ancora accettabile per minori scolarizzati e non osta, di per sé, a una custodia alternata. L'istante teme che a lungo andare i figli possano affaticarsi, ma tale preoccupazione è sorretta dalle sue sole inquietudini, né si può dire, a un esame di verosimiglianza, che i minori non dispongano di risorse sufficienti per affrontare la trasferta. Lo stesso terapeuta di G__________ non vedeva alcun motivo, ove si fosse deciso di instaurare una custodia alternata, “per un cambiamento di scuola e in quel caso avrebbe senso continuare il percorso che la sede di __________ sta facendo con lui” (doc. S). Senza trascurare che con la custodia alternata il numero dei tragitti tra __________ e __________ si ridurrebbe considerevolmente (4 o 5 volte la settimana), visto che durante il periodo scolastico, salvo il mercoledì, i ragazzi pranzerebbero dal padre.
e) Quanto al fatto che C__________ abbia confidato al proprio terapeuta di voler trascorrere più tempo con la mamma e di voler frequentare la scuola a __________ perché a __________ non ha amici, già si è detto che alla luce del palese conflitto di lealtà in cui versa la ragazza tale opinione va considerata con cautela. Per di più, come si è spiegato, allo stato attuale delle cose un trasferimento avrebbe un impatto negativo sul bene dei figli, sicché, foss'anche genuina, la volontà della ragazza non può assurgere a fattore determinante, come vorrebbe l'appellante. In definitiva, a un sommario esame, la custodia alternata di G__________ e C__________ con domicilio prevalente presso il padre a __________ con frequentazione delle scuole in quel quartiere appare nell'interesse dei figli, impregiudicata ogni diversa valutazione al termine dell'istruttoria di merito. Ne segue che, privo di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui si trova l'appellante si tiene conto, rinunciando – in via eccezionale – al prelievo di spese. L'appellante è avvertita ad ogni modo che non potrà più contare su simile provvidenza in futuro. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stato invitato a presentare osservazioni all'appello. Per contro, AO 1 va tenuto a corrispondere ripetibili alla moglie limitatamente al decreto di effetto sospensivo emanato il 2 settembre
Quanto al gratuito patrocinio sollecitato da AP 1, esso non può entrare in considerazione. Si trovasse anche la richiedente in gravi ristrettezze, per vero, l'appello appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato al marito.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina e sulla custodia dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
Non si riscuotono spese. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 500.– per ripetibili.
La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).